I sindaci nuovi commissari per l’edilizia scolastica

Durante la fase di conversione del Decreto Scuola il Senato ha approvato un emendamento che assegna ai sindaci il ruolo di commissari per l’edilizia scolastica, ruolo che viene descritto e regolato all’interno di un altro decreto precedente, lo Sblocca Cantieri.
Il Premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa del 3 giugno, ha dichiarato: “Sicuramente a settembre si riaprirà, si tornerà alla didattica in presenza e dobbiamo fare di tutto per assicurare, dopo questo periodo particolare che hanno vissuto i nostri studenti, il ripristino di una fase di normalità”.

“Nel Decreto Scuola – ha aggiunto – è stato introdotto un emendamento che noi abbiamo subito approvato che consente a tutti i Sindaci di poter diventare commissari straordinari per realizzare opere in tutta urgenza di edilizia scolastica”.

La necessità di questa norma è evidentemente quella semplificare al fine di avviare i lavori per l’edilizia scolastica il più rapidamente possibile. “Ci attendiamo – ha concluso il Presidente del Consiglio – aule più conformi alle prescrizioni di sicurezza sanitaria, ci aspettiamo aule rinnovate a settembre. Ci sono le risorse finanziarie, abbiamo introdotto lo strumento normativo, adesso, siccome con ANCI lavoriamo spesso, loro ci daranno una grande mano, per perseguire questo risultato, a beneficio dei nostri piccoli e dei nostri grandi”.

Il testo verrà approvato dalla Camera senza modifiche, essendo che il Decreto Scuola deve essere convertito entro il 7 giugno. Riportiamo di seguito il testo dell’articolo citato.

Articolo 7-ter. (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica)
1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID 19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle pro-vince e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.
4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane: a) vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica programmata; b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità; d) promuovono l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
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