Il Piemonte aggiorna il Piano per il Riscaldamento e il Condizionamento
Il provvedimento definisce un quadro prescrittivo di riferimento, finalizzato alla riduzione sia dei consumi energetici per la climatizzazione degli edifici, sia delle emissioni in atmosfera ad essa associate.
La Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 si configura sia come disciplina attuativa della l.r. 28 maggio 2007, n. 13 in materia di rendimento energetico nell’edilizia, sia come aggiornamento dello Stralcio al Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento approvato dal Consiglio regionale con deliberazione dell’11 gennaio 2007 n. 98-1247 nell’ambito dell’aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, sviluppato in attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, e costituisce un quadro di riferimento integrato e coordinato della materia oggetto dei due filoni normativi, sia per la parte comune che per le possibili sinergie tra le parti specifiche. La presente disciplina entrerà in vigore a partire dal 1 Dicembre 2009 e da tale data sostituirà integralmente la d.c.r. 11 gennaio 2007, n. 98-1247. Di seguito sono riportati sinteticamente i principali argomenti trattati nel provvedimento, mentre, per gli aspetti di dettaglio, si rimanda al testo integrale della disciplina: 1. Requisiti minimi e prescrizioni specifiche per quanto riguarda le prestazioni energetiche degli involucri edilizi, sia in occasione di nuova costruzione che di interventi di ristrutturazione edilizia o di manutenzione Il provvedimento definisce i requisiti minimi per quanto riguarda le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio e/o dei singoli elementi che lo costituiscono, da adottarsi a riferimento in occasione di nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La disciplina identifica inoltre le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici nonchè ulteriori prescrizioni specifiche riguardanti gli involucri degli edifici. (vedi paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, Schede N ed E) 2. Requisiti minimi prestazionali degli impianti termici da installarsi in edifici nuovi o esistenti (cfr. 1.4, 1.5, 1.6 e Allegati 1, 2, 4, 5) La disciplina individua le prestazioni energetiche ed emissive che devono garantire i generatorii di calore da installarsi in edifici nuovi o nel caso di sostituzione di generatori esistenti. Sono inoltre individuate prescrizioni specifiche per gli impianti termici; in particolare viene ribadito l’obbligo, per edifici con più di quattro unità abitative, di installare impianti termici centralizzati dotati di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa, specificandone i possibili casi di deroga, con particolare riferimento ai comuni definiti “turistici”. Viene inoltre ribadito, in generale, il divieto di trasformare gli impianti termici centralizzati esistenti in impianti autonomi, ma viene previsto l’obbligo, su tali impianti, di installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità abitativa in occasione della sostituzione del generatore di calore o di interventi di installazione o ristrutturazione degli impianti termici, fermo restando l’obbligo di intervenire, in ogni caso, entro il 01.09.2012. 3. Modalità e tempistica di adeguamento degli impianti termici esistenti (cfr. 1.5). La necessità di attivare, in tempi brevi, interventi incisivi per raggiungere gli obiettivi di risanamento della qualità dell’aria del territorio piemontese, ha richiesto la predisposizione di un piano di adeguamento cogente riferito a tutti i generatori di calore esistenti dedicati alla climatizzazione degli edifici, finalizzato a migliorarne le prestazioni emissive ed energetiche. La disciplina infatti stabilisce, in relazione al tipo di combustibile utilizzato ed alla potenza dell’impianto termico, le scadenze temporali entro le quali deve essere effettuato l’adeguamento dell’impianto termico. 4. Tempistica e obiettivi per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti caratterizzati da un fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale particolarmente elevato (cfr. 3). Il provvedimento prevede che gli edifici di grandi dimensioni (con più di 50 alloggi se residenziali o con una volumentria superiore a 10.000 m3 se di altra tipologia) caratterizzati da un fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento superiore a 200 kWh/m2 (se residenziali) o a 70 kWh/m3 (se di altra tipologia), debbano provvedere, entro il 31.12.2016, a realizzare interventi in grado di conseguire una riduzione del proprio consumo di energia primaria per il riscaldamento almeno pari al 35%. Tale obbligo di riqualificazione energetica tiene conto del fatto che gli edifici aventi le caratteristiche sopra indicate consentono di raggiungere il miglioramento prestazionale previsto mediante interventi caratterizzati, di norma, da tempi di ritorno dell’investimento compresi tra i 4 ed i 6 anni, quindi particolarmente iinteressanti ed adatti a sfruttare al meglio le agevolazioni e gli incentivi oggi in vigore in questo campo.