Liguria, una circolare chiarisce il Piano casa
Stabilito il calcolo volumetrico quando una porzione dell’edificio è stato interessato da condono.
In base all’interpretazione letterale nonché logico-sistematica della legge, la circolare stabilisce l’ammissibilità degli interventi di ampliamento su quelle parti di edifici o unità immobiliari non interessate da condono rilasciatoper tipologia di abuso, previo scorporo, ai fini della quantificazione dell’entità dell’incremento realizzabile, delle porzioni che invece abbiano conseguito la sanatoria edilizia. A titolo esemplificativo, in caso di unità immobiliare che abbia conseguito il condono edilizio con tipologia 1 per una veranda realizzata abusivamente, ferma restando la rilevanza dell’entità volumetrica della parte condonata ai fini del computo della volumetria massima di 1000 mc dell’edificio esistente, costituente il presupposto per l’applicazione degli artt. 3 e 4, è possibile usufruire delle misure di incremento ivi previste scorporando la volumetria corrispondente alla veranda condonata dalla restante volumetria dell’unità immobiliare su cui potrà essere applicato l’incremento.
In secondo luogo relativamente agli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale previsti nell’art. 6, è emersa l’esigenza di chiarire il significato dell’espressione “in sito anche su diverso sedime” inserita nel relativo comma 2 che consente la ricostruzione di edificio riconosciuto incongruo con incremento fino al 35% del volume esistente mediante rilascio di diretto permesso di costruire in deroga alle previsioni urbanistico-edilizie dello strumento urbanistico comunale.