NTC 2018 e la valutazione della sicurezza dell’esistente
Come prevedibile, l’entrata in vigore delle Nuove NTC, il 22 marzo 2018, ha fatto sorgere alcuni dubbi in termini di applicabilità; a tutto ciò non giova l’assenza della relativa Circolare esplicativa, la quale, una volta pubblicata, potrebbe persino bypassare la norma. Era già per esempio accaduto in merito ad aspetti fondamentali come quelli del Capitolo 8, sugli Edifici esistenti.
Proprio in merito a questa fattispecie, per esempio, dubbi erano stati mossi sul quel punto del Capitolo 8 in cui si introduce, senza alcun precedente col passato e con le effettive esigenze di conoscenza del costruito esistente, l’obbligo di prelievo dei provini (carotaggi) da parte di Laboratori autorizzati, quasi a garantire una maggior sicurezza per i risultati delle prove o per la verifica sulla costruzione. Le perplessità vertevano sull’attribuzione ai Laboratori di una competenza oltre quella che dà loro lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Giusto un giorno dopo l’entrata in essere del provvedimento, il 23 marzo, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha quindi fatto una prima puntualizzazione: «Tali disposizioni si applicano soltanto alle prove distruttive da effettuarsi, e certificarsi, in applicazione della citata Circolare 7167/STC del 2010, e nulla ha a che vedere con eventuali prove non distruttive da effettuarsi sulla struttura esistente, di cui al Cap.8 delle NTC, o in fase di accettazione da parte del Direttore dei Lavori, quando si verifichino i casi di cui al §11.2.6 delle stesse NTC. Si evidenzia, inoltre, che dette prove non distruttive non rientrano fra le prove complementari di cui al §11.2.7 delle stesse NTC».
Più avanti la nota del Consiglio chiarisce come: «In merito ai laboratori autorizzati, di cui al comma 2 del suddetto articolo 59 del DPR 380/01, questo Servizio, nelle more della revisione della Circolare sopracitata e dell’eventuale istituzione di uno specifico regime autorizzativo per il prelievo dei campioni sulle strutture, ritiene che la suddetta attività di prelievo possa, in questa fase di prima applicazione, essere effettuata dai Laboratori prove materiali autorizzati sulla base della Circolare 7617/STC, esplicitamente citata al §8.4.2 delle NTC18, senza necessità di ulteriori istanze da parte del Laboratorio e/o specifiche autorizzazioni dal parte del STC».
Più in generale, sembra opportuno approfondire che cosa le nuove NTC indicano in merito alla valutazione della sicurezza di una struttura esistente. Essa «è un procedimento quantitativo, volto a determinare l’entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla presente normativa. L’incremento del livello di sicurezza si persegue, essenzialmente, operando sulla concezione strutturale globale con interventi, anche locali».
Nel medesimo capitolo sono riportati gli obiettivi e funzioni di una valutazione di sicurezza, cosa che le NTC 2008 riportavano solo nei paragrafi successivi. “La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se l’uso della costruzione possa continuare senza interventi; ancora, se l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso); infine, se sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.
Poi, come nelle NTC 2008, vengono esplicitate le condizioni per le quali sia obbligatorio procedere con una valutazione di sicurezza, aggiungendone una ulteriore. La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:
• riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione;
• danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
• provati gravi errori di progetto o di costruzione;
• cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;
• esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;
• ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al §8.4;
• opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione”.
Quest’ultima condizione, al di là della sua correttezza concettuale, dovrà essere ben inquadrata all’interno dell’intricato panorama normativo italiano, tenendo conto da una parte delle normative sovraordinate e dall’altra del variegato patrimonio edilizio esistente. Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere effettuata anche solo sugli elementi interessati e su quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale, posto che le mutate condizioni locali non incidano sostanzialmente sul comportamento globale della struttura.
Nella valutazione della sicurezza, da effettuarsi ogni qual volta si eseguano interventi strutturali di miglioramento o adeguamento di cui al §8.4, il progettista dovrà esplicitare in un’apposita relazione, esprimendoli in termini di rapporto fra capacità e domanda, i livelli di sicurezza precedenti all’intervento e quelli raggiunti con esso.
Qualora sia necessario effettuare la valutazione della sicurezza della costruzione, la verifica del sistema di fondazione è obbligatoria solo se sussistono condizioni che possano dare luogo a fenomeni di instabilità globale o se si verifica una delle seguenti condizioni:
• nella costruzione siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della stessa natura si sono prodotti nel passato;
• siano possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto: di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto;
• siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di progetto.