Nuove Norme Tecniche Costruzioni

I Ministri delle Infrastrutture e degli Interni e il Capo della Protezione Civile hanno licenziato le nuove norme tecniche per la realizzazione di strutture civili nel nostro paese. Su tutto, requisiti più laschi per adeguare gli edifici in chiave antisismica.
A conclusione di un iter principiato otto anni fa, Graziano Delrio, Marco Minniti e Angelo Borrelli hanno da pochi giorni firmato il decreto ministeriale sulle nuove NTC 2018, decreto che sostituisce la normativa del 2008. 
Restano invariate invece le procedure e i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti nel controllo e accettazione in cantiere dei materiali. 

Proseguendo, i riferimenti alle norme UNI, EN e ISO richiamate nelle norme tecniche sono stati resi più snelli, con una procedura di aggiornamento periodico degli elenchi delle specifiche tecniche volontarie richiamate dalle norme stesse. 

Tuttavia, l’intento precipuo degli estensori del documento sembra essere stato quello di fornire indicazioni, per le verifiche progettuali da svolgere, sugli elementi secondari e quelli non strutturali, puntando ad aumentare la sicurezza degli edifici esistenti
Ecco allora che le novità più decisive riguardano la semplificazione delle norme per la messa in sicurezza degli edifici esistenti, con l’auspicio di facilitare l’accesso alla detrazione per il Sismabonus, al 2021. 
Il capitolo 8, infatti, stabilisce i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo degli interventi sulle costruzioni esistenti. Si definisce costruzione esistente quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto d’intervento, la struttura completamente realizzata.  
Per gli edifici esistenti sono previsti livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuovi edifici, accettando un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza che compete ad un nuovo edificio, nel caso di scuole e costruzioni che ricadano nella Classe d’uso IV (Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti). 
Per Classi d’uso II e III (a esclusione delle scuole di cui sopra), gli interventi di miglioramento dovranno conseguire un valore di sicurezza pari almeno al 10% di quello previsto per le nuove costruzioni. 

Le disposizioni di carattere generale contenute negli altri capitoli della presente norma costituiscono, ove applicabili, riferimento anche per le costruzioni esistenti, ad esclusione di quanto indicato nella presente norma in merito a limitazioni di altezza, regole generali, prescrizioni sulla geometria e sui particolari costruttivi e fatto salvo quanto specificato nel seguito. 

Nel caso di interventi che non prevedano modifiche strutturali (impiantistici, di distribuzione degli spazi, etc.) il progettista deve valutare la loro possibile interazione con gli SLU e SLE della struttura o di parte di essa. La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi devono tenere conto dei seguenti aspetti della costruzione: 
• essa riflette lo stato delle conoscenze al tempo della sua realizzazione; 
• in essa possono essere insiti, ma non palesi, difetti di impostazione e di realizzazione 
• essa può essere stata soggetta ad azioni, anche eccezionali, i cui effetti non siano completamente manifesti; 
• le sue strutture possono presentare degrado e/o modifiche significative, rispetto alla situazione originaria. 

Nella definizione dei modelli strutturali si dovrà considerare che sono conoscibili, con un livello di approfondimento che dipende dalla documentazione disponibile e dalla qualità ed estensione delle indagini che vengono svolte, le seguenti caratteristiche: la geometria e i particolari costruttivi; le proprietà meccaniche dei materiali e dei terreni; i carichi permanenti.  
Si dovrà prevedere l’impiego di metodi di analisi e di verifica dipendenti dalla completezza e dall’affidabilità dell’informazione disponibile e l’uso di coefficienti legati ai “fattori di confidenza” che, nelle verifiche di sicurezza, modifichino i parametri di capacità in funzione del livello di conoscenza delle caratteristiche sopra elencate. 

Sono escluse dalle NTC, e utilizzeranno dunque il vecchio regime, le opere private per le quali è già stato depositato il progetto esecutivo e le opere pubbliche in corso di esecuzione, con contratti già firmati, progetti definitivi o esecutivi già affidati. 

Il decreto è così articolato: 1. Oggetto 2. Sicurezza e prestazioni attese 3. Azioni sulle costruzioni 4. Costruzioni civili e industriali 5. Ponti 6. Progettazione geotecnica 7. Progettazione per azioni sismiche 8. Costruzioni esistenti 9. Collaudo statico 10. Redazione dei progetti strutturali, esecutivi e delle relazioni di calcolo 11. Materiali e prodotti ad uso strutturale 12. Riferimenti tecnici. 

Circa a metà febbraio il decreto dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale; dopo un mese da allora entrerà in vigore e sarà accompagnato da una Circolare esplicativa per i professionisti.
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