Ordinanza Abruzzo

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio l'ordinanza n. 3784 che introduce nuove disposizioni su ricostruzione leggera, soluzioni abitative temporanee e relativi cantieri, sospensioni e altri temi legati alla situazione di emergenza causata dal terremoto del 6 aprile.
Ecco la sintesi degli articoli: Abitazioni in affitto. L’art. 3 di quest’ordinanza modifica in parte l’ordinanza n. 3769 del 15 maggio, che riguarda i criteri e le modalità con cui vengono assegnati alle persone sfollate alloggi in affitto, a spese del Comune, a sua volta finanziato dallo Stato. Infatti tra le case che possono essere prese in affitto ora rientrano anche gli alloggi non arredati. In questo caso, però, il canone di locazione sarà ridotto del 10% rispetto ai canoni applicati alle case arredate. Inoltre, a differenza di prima, gli immobili potranno trovarsi anche in altre regioni, purché limitrofe all’Abruzzo. (art. 3) Riparazione e ricostruzione leggera. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire ai sindaci una prima parte dei fondi che servono per avviare i lavori di riparazione sulle abitazioni classificate come agibili, tipo A, temporaneamente inagibili, tipo B, o parzialmente inagibili, tipo C, come previsto dalle ordinanze n. 3778 e n. 3779 del 6 giugno 2009. (art. 7) Agevolazioni per stipulare mutui. Agli 80.000 euro previsti dall’art. 3 comma 5 dell’ordinanza n. 3779 per il finanziamento delle spese di riparazione dell’ abitazione principale con inagibilità B o C, va aggiunto l’importo dell’onorario e delle spese notarili per l’accensione del finanziamento. La persona che ha chiesto il finanziamento può richiedere di essere assistita dalla Fintecna s.p.a. o da una società da questa controllata nella stipula del contratto di finanziamento e nella sua gestione. (art. 13) Edilizia popolare. I Sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile sono autorizzati a realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alloggi di proprietà comunale destinati ad ospitare i nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta o sgomberata.(art. 9) Ospitalità negli alberghi. L’articolo 18 sostituisce il comma 2 dell’art. 7 dell’ordinanza n. 3771 del 19 maggio. La disposizione stabilisce che chi possiede una casa nei comuni colpiti dal terremoto non ha più diritto a godere dell’ospitalità gratuita in alberghi o altre strutture dopo 15 giorni da quando riceve comunicazione della dichiarazione di agibilità della sua casa, salvo particolari esigenze del suo nucleo familiare, valutate caso per caso dal Vice Commissario delegato nella attività di emergenza. (art. 18) Nell’ambito delle iniziative legate al G8 a l’Aquila, il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai proprietari di alberghi gravemente danneggiati dagli eventi sismici. (art. 9) Contributo per l’autonoma sistemazione. Chi possiede una casa nei comuni colpiti dal terremoto non ha più diritto al contributo per l’autonoma sistemazione dopo 45 giorni da quando riceve comunicazione della dichiarazione di agibilità della sua casa. (art. 18) Nuove aree per le attività agricole. Il Commissario delegato provvede a reperire una nuova collocazione, anche temporanea, alle attività agricole e zootecniche prime condotte nelle aree occupate d'urgenza o espropriate per la realizzazione dei moduli abitativi previsti dall’art. 2 del decreto legge n. 39 del 28 aprile, convertito in legge il 24 giugno 2009. (art. 9) Alloggi per il personale dei cantieri. Per fare in modo che i lavori per la costruzione del Piano C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori continuino secondo crono programma, il Commissario delegato, anche in deroga alle regole urbanistiche in vigore, può reperire un alloggio per il personale addetto ai cantieri anche negli insediamenti economico produttivi del territorio abruzzese. (art. 10) Sostegno dello Stato ai comuni. L’articolo 14 aggiunge il comma 3 bis all’art. 1 dell’ordinanza n. 3780 del 6 giugno. La disposizione stabilisce che gli importi dei tributi non percepiti dai comuni per effetto della sospensione stabilita dall’ordinanza n. 3780, sono anticipati a questi ultimi dallo Stato, secondo le modalità che saranno indicate in un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dalla data di ripresa della riscossione dei tributi, i trasferimenti erariali ai comuni si ridurranno per importi pari alle anticipazioni concesse. (art. 14) Estensione delle sospensioni. Dal 1° luglio 2009 anche le persone fisiche, comprese quelle in qualità di sostituti d’imposta, che al 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune della provincia de L’Aquila diverso da quelli del cosiddetto “cratere sismico”, potranno usufruire delle sospensioni previste dagli art. 1 e 3, commi 1, 3, 4 e 5 dell’ordinanza n. 3780, qualora le loro abitazioni e gli immobili sedi di attività produttive siano stati sgomberati con ordinanza del sindaco per inagibilità totale o parziale, attestata con perizia giurata. (art. 15) Anas soggetto attuatore per ripristino SS n. 5. L’Anas provvede al tempestivo ripristino della SS n. 5 Tiburtina Valeria, nel tratto “Gole di San Venanzio” dal Km. 161 al Km. 168, danneggiata dal terremoto del 6 aprile 2009. Gli interventi possono essere effettuati dalla società con i poteri di deroga indicati all’art. 3 dell’ordinanza n. 3753. Per la spesa dell’intervento, valutato in 2.500.000,00, l’Anas si potrà avvalere delle risorse stanziate per l’anno 2009, per gli investimenti della società, nell’ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno. (art. 16) Nuove assunzioni e lavoro straordinario. Per far fronte alle maggiori esigenze legate alla situazione di emergenza, il sindaco de L’Aquila è autorizzato a stipulare fino a 12 contratti a tempo determinato e il Comune de l’Aquila a coprire i 6 posti vacanti, utilizzando le graduatorie dei concorsi di altri enti locali. (art. 1) Il Presidente della regione Abruzzo, in qualità di commissario delegato, può avvalersi di una struttura tecnico-scientifica, con esperti e personale comandato da altre amministrazioni, per avviare il piano di interventi urgenti per riparare gli immobili pubblici, come previsto dall’art. 4, comma 1 lettera b del decreto legge n. 39 del 28 aprile, convertito nella legge n.77 del 24 giugno. (art. 2)
© Copyright 2025. Edilizia in Rete - N.ro Iscrizione ROC 5836 - Privacy policy