Piano Casa, ecco le regole di Rimini
Approvate le determinazioni comunali per l’attuazione della Legge regionale Emilia Romagna
Sono state approvate le determinazioni ai sensi dell’art.55, 3° comma della L.R. n. 6/2009 sull’applicabilità degli art. 53 e 54 della medesima legge. E’ l’applicazione sul territorio comunale di Rimini della legge regionale che recepisce il cosiddetto ‘Piano casa’, così come definito dall’accordo Governo/Regioni/Enti locali dell’aprile 2009. Come è noto l’Emilia Romagna dà ai Comuni la facoltà di escludere dall’applicabilità delle norme specifici immobili o ambiti del proprio territorio per ragioni di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale. L’Amministrazione Comunale di Rimini- in considerazione della specificità del contesto territoriale e del percorso avviato di redazione dei nuovi strumenti di pianificazione (Piano Strutturale e Regolamento Edilizio)- ha deciso di escludere o limitare in alcuni casi l’applicazione delle misure di legge ‘laddove l’utilizzo in modo diffuso e generico comporterebbe effetti negativi dal punto di vista dell’impatto sul paesaggio, dell’inserimento nel contesto o limiterebbe le possibilità di trasformazione e riqualificazione che i nuovi strumenti urbanistici delineeranno o comporterebbe la perdita o l’alterazione di quegli edifici a valenza culturale e storico testimoniale’. In sintesi, si è scelto di escludere lì’applicabilità delle norme a: 1) gli edifici destinati a zone B0 e BT0. Sono edifici storici per i quali il Prg vigente consente solo interventi di restauro e risanamento senza demolizione o alterazione della sagoma.. Tra questi i cosiddetti ‘villini’; 2) gli edifici che ricadono nelle aree di interesse paesaggistico così come perimetrale nei decreti di vincolo dei colli di Covignano e di San Martino Montelabate- San Lorenzo in Correggiano; 3) gli edifici compresi nella cosiddetta fascia turistica, individuata dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) e quelli compresi nella fascia di 150 metri dalle sponde o piedi degli argini dei fiumi Uso e Marecchia; 4) gli edifici che hanno già utilizzato gli incrementi di superfici dalle norme di Prg; 5) gli edifici appartenenti al cosiddetto ‘Villaggio dei Lavoratori’ , in quanto insediamento della fine anni 40 con particolare impianto urbanistico, la cui riqualificazione abbisogna di un progetto complessivo e coordinato; 6) gli edifici di tipologia a schiera compresi in piani attuativi di iniziativa pubblica o privata. Quindi si è ritenuto di limitare l’applicabilità delle norme per:le zone agricole. Per questi e per i ghetti ’non storici’ sono ammessi ampliamenti a condizione che non superino le altezze previste dal Prg (7,5 metri per i primi e 8,5 metri per i secondi), al fine di salvaguardare il contesto ambientale e paesaggistico. In tutte le zone, gli ampliamenti non sono consentiti nei manufatti accessori esistenti in corpo staccato rispetto all’edificio abitativo. L’applicabilità della normativa regionale sul ‘Piano Casa’ è consentita per le seguenti tipologie abitative: a) ampliamenti per immobili mono e bifamiliari con superficie massima di 350 metri quadrati. Sono previsti aumenti volumetrici pari al 20 per cento (fino a un massimo di 70 metri) e al 35 per cento (fino a un massimo di 135 metri); b) demolizione e ricostruzione per tutti gli edifici (naturalmente non esclusi da leggi e normative vigenti) con incremento del 35 per cento o del 50 per cento per gli edifici incongrui da delocalizzare.