Piano casa: modifiche in altre 3 Regioni

Con Veneto, Liguria e Lazio salgono a 11 le Regioni che hanno modificato le leggi sul Piano casa 2. Le novità i termini per la presentazione delle domande, bonus di cubatura e regole per gli interventi di sostituzione edilizia
E` salito a undici il numero delle Regioni che hanno modificato le proprie leggi sul Piano Casa 2.
Oltre a Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria si sono aggiunte il Veneto, la Puglia e il Lazio, quest`ultima in attesa di essere pubblicata sul BUR insieme alla Toscana che, nell`ambito delle modifiche apportate alla Lr 1/2005 (Norme in materia del Governo del territorio) ha modificato nuovamente la legge 24/2009.
Tra le modifiche apportate in Veneto si segnalano:
- La proroga del termine per la presentazione delle domande fino al 30 novembre 2013
- La possibilità di usufruire per gli ampliamenti relativi agli edifici residenziali di un ulteriore 15% in caso di contestuale intervento di riqualificazione dell`intero edificio che ne porti la prestazione energetica alla classe ``B``
- La possibilità di eseguire interventi anche parziali di demolizione e ricostruzione degli edifici (prima solo integrali)
- L`ammissibilità degli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione anche nei centri storici su edifici che risultino privi di grado di protezione. I Comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare se e con quali modalità consentire detti interventi. Decorso tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione
- L`ammissibilità del mutamento di destinazione d`uso purché la stessa sia consentita dalla disciplina di zona. In caso di edifici situati in zona impropria la destinazione d`uso può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona incrementato dalla percentuale di ampliamento
- La possibilità per i Comuni di deliberare entro il 30 novembre 2011 se e con quali limiti applicare la normativa con riferimento solo a specifiche categorie edilizie (prima era generale) ossia: edifici residenziali non destinati a prima casa; strutture ricettive; edifici produttivi; edifici commerciali- direzionali. Decorso il suddetto termine la normativa trova integrale applicazione
- La possibilità di non versare il contributo di costruzione per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo; riduzione nella misura del 50% per gli edifici adibiti ad uso diverso
Relativamente alla Puglia le modifiche hanno riguardato soprattutto la disciplina degli ampliamenti.
In particolare sono stati eliminati il riferimento agli edifici unibifamiliari e il limite di 1000 mc per gli edifici che potevano usufruire della relativa premialità volumetrica.
Ora, quindi, sono consentiti ampliamenti del 20% per un incremento massimo di 200 mc anche sugli edifici condominiali e sulle case a schiera. L`incremento volumetrico previsto potrà raggiungere i 350 mc a condizione che l`intero edificio, a seguito dell`intervento di ampliamento, raggiunga almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla LR 13/2008 (Norme per l`abitare sostenibile).
L`ampliamento, inoltre, potrà avvenire anche in sopraelevazione e si potrà, nel caso, avvalersi dell`aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare purché ricompresa nel medesimo edificio.
Prorogato, poi, il termine per la presentazione delle domande al 31/12/2012. Le modifiche apportate dalla legge, infine, non necessiteranno di alcun atto di recepimento da parte dei Comuni.

Fonte: ANCE
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