Prevenzione incendi, dal 30 settembre le nuove regole

Dal prossimo 30 settembre entreranno in vigore le nuove norme sulla sicurezza antincendio nei condomini, in particolare per gli edifici che superano i 54 metri di altezza. In quella data infatti diventeranno pienamente operativi i contenuti dell’allegato tecnico al DM 25 gennaio 2019 (che ha integrato la regola tecnica 246 del 1987 sugli edifici di civile abitazione).
In quella data infatti diventeranno pienamente operativi i contenuti dell’allegato tecnico al DM 25 gennaio 2019 (che ha integrato la regola tecnica 246 del 1987 sugli edifici di civile abitazione). Ad entrare in vigore sono le misure organizzative e gestionali da applicare per garantire la sicurezza antincendio nei condomini, sia in condizioni ordinarie sia in caso di emergenza. L'operatività di tali norme era stata "congelata" dal Dl Agosto 2020 (Dl 104) che ne aveva disposto l'entrata in vigore trascorsi sei mesi dalla conclusione dello stato di emergenza pandemico, poi chiusosi il 31 marzo scorso.

I lavori di manutenzione
Tra le azioni di prevenzione che l'amministratore deve adottare, non bisogna trascurare quelle richieste nel caso in cui vi siano lavori di manutenzione. I lavori di manutenzione vanno infatti opportunamente gestiti e vanno valutate le possibilità di innesco da questi derivanti.
• Bisogna prestare la massima attenzione alle operazioni pericolose, come i lavori a caldo, la presenza di depositi di materiali e di sostanze infiammabili, di impianti elettrici temporanei, le operazioni di saldatura, etc.. Tutte le sorgenti di rischio devono essere identificate in modo da individuare misure di prevenzione e di protezione.
• Tra i rischi la norma elenca: la temporanea disattivazione di eventuali impianti di sicurezza, la momentanea sospensione della continuità della compartimentazione, l'impiego di sostanze o miscele pericolose, come colle, solventi o sostanze infiammabili.

Valutazione del rischio anche per cambiare finiture e isolanti
Per gli immobili di altezza antincendio superiore a 24 m, il decreto fa scattare l'obbligo di redazione di una valutazione del rischio incendi ogni qualvolta si effettuino modifiche alle strutture o agli impianti, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico o acustico. Un aspetto, questo, da non dimenticare. L'avvenuta redazione della valutazione del rischio incendi, così come accade per tutti i nuovi adempimenti legati alla gestione della sicurezza antincendio prescritti dal Dm 25 gennaio del 2019, deve essere comunicata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Lo si fa in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.
• Riguardo alla sicurezza delle facciate e delle coperture, dal 7 luglio è in vigore la nuova regola tecnica sulle chiusure d'ambito (Dm Interno del 30 marzo 2022), che impone anche una scelta ponderata tra l'altro proprio di isolanti e "cappotti termici".
• Inoltre, che il Dm 25 gennaio 2019 richiede una progettazione attenta alla sicurezza antincendio dell'involucro edilizio anche quando, in un edificio esistente, si effettuano interventi che comportano il rifacimento di almeno il 50% della superficie complessiva delle facciate.
• Ogni scelta deve essere presa con l'obbiettivo di limitare la propagazione delle fiamme per mezzo delle facciate e delle coperture, scongiurando anche il rischio che, per effetto di un incendio, parti della facciata possano disgregarsi e, nel cadere, compromettere le operazioni di soccorso e di esodo.
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