Prodotti vernicianti per scopi architettonici: un progetto in inchiesta finale
Dal 14 marzo al 13 maggio 2013 il progetto U93043990 "Pitture e vernici - Rivestimenti di alluminio e sue leghe - Requisiti e metodi di prova dell'alluminio verniciato con vernici liquide per scopi architettonici" si trova nella fase di inchiesta pubblica finale, fase fondamentale del processo di elaborazione delle norme.
Realizzato dalla commissione tecnica Metalli non ferrosi affiancata dall'Ente federato UNICHIM, la futura norma specifica i requisiti e i corrispondenti metodi di prova relativi all'applicazione di prodotti vernicianti liquidi su estrusi, sezioni laminate e pre-formate di alluminio e leghe di alluminio per scopi architettonici (uso esterno). Descrive inoltre il pretrattamento del materiale prima del processo di rivestimento; il prodotto verniciante liquido; il processo di rivestimento; il prodotto finale.Ciascun paragrafo del documento è affrontato separatamente in modo che ogni parte interessata possa garantire un'adeguata conformità alla sua area di competenza.
Le procedure descritte nella norma sono destinate ad essere trattate da personale adeguatamente addestrato e/o supervisionato perché le sostanze e le procedure utilizzate in questo metodo possono essere dannose per la salute.
La UNI/TS 11461 aiuta a determinare la frazione di energia rinnovabile da un impianto
La direttiva 26 marzo 2009 sulla promozione dell'uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (che sostituisce e integra le direttive 2001/77/EC e 2003/30/EC), include la "biomassa" nella lista delle risorse di energia rinnovabili, definita come "la frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica, derivanti dall'agricoltura (incluse le sostanze di origine animale e vegetale), dalle attività agroforestali e dalle industrie connesse inclusa la pescicoltura e l'acquacoltura, e inclusa la frazione biodegradabile di rifiuti urbani e speciali".
L'energia elettrica prodotta per combustione di rifiuti e residui di vario genere può accedere quindi all'incentivazione economica riservata alle fonti di energia rinnovabile, ma per la sola parte riferibile al contenuto di biomassa.
Il problema che si pone nella pratica deriva dal fatto che i rifiuti urbani e molti rifiuti speciali sono classificabili come combustibili "ibridi", vale a dire costituiti da una parte fossile e da una di origine biogenica che deve in qualche maniera essere quantificata.
Determinare la quota parte di energia termica o elettrica attribuibile alla fonte rinnovabile si presenta spesso come un problema di non facile soluzione. Le metodologie comunemente adottate prevedono un bilancio energetico dei diversi combustibili (fossili, parzialmente biodegradabili o completamente biodegradabili) in ingresso all'impianto. A tale scopo è necessario un campionamento e un'analisi dei singoli combustibili per determinarne alcune proprietà chimico-fisiche, come il Potere Calorifico Inferiore (PCI) e la quota dello stesso attribuibile alla frazione biodegradabile.
Questo tipo di approccio può risultare difficoltoso ed è spesso oneroso per la complessità delle operazioni di campionamento, riduzione del campione e determinazione analitica connesse.
La recente specifica tecnica UNI/TS 11461:2012 descrive un metodo adatto alla quantificazione dell'energia rinnovabile prodotta dalla combustione di biomassa in impianti di co-combustione, incenerimento e co-incenerimento, dove vengono utilizzati combustibili "ibridi". Il metodo si basa sulla determinazione del radiocarbonio (14C) nella CO2 generata dalla combustione e campionata alle emissioni degli impianti di termovalorizzazione, direttamente al camino.
La UNI/TS 11461 permette quindi di misurare su base ponderale il contenuto di biomassa di un combustibile "ibrido" ed anche di definire la frazione di CO2 emessa dalla sua combustione che non concorre alle emissioni di gas serra, in quanto proveniente da biomassa. Ma non è tutto: la norma permette anche di stimare la percentuale di energia elettrica rinnovabile prodotta dall'impianto, vale a dire quella imputabile alla sola biomassa contenuta nel combustibile parzialmente biodegradabile utilizzato o da un mix di combustibili fossili e/o biodegradabili e/o parzialmente biodegradabili allo scopo di quantificare gli eventuali incentivi economici previsti dalla normativa vigente in materia di energia rinnovabile.
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