Semplificazione dei criteri antincendio per i luoghi di lavoro a basso rischio

In arrivo criteri semplificati per i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio. È stato presentato lo schema del decreto interministeriale con i nuovi criteri di progettazione, elaborato in collaborazione tra il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro.
È in arrivo un “mini-codice” per la progettazione antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio. È stato infatti prestato lo schema di decreto interministeriale tra Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro per creare una norma che sostituisca l’attuale DM 10 marzo 1998. Il nuovo schema si occuperà dei criteri per individuare le misure da attuare nei luoghi di lavoro a basso rischio in caso di innesco, della prevenzione e protezione degli incendi e delle misure precauzionali che i datori di lavoro dovranno adottare.
La bozza prevede l'adeguamento dei luoghi di lavoro esistenti entro 5 anni a partire dall’entrata in vigore. Per i luoghi di lavoro non classificabili come a “basso rischio”, si rimanda alla Regola tecnica orizzontale (Rto) del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).

Per essere considerato a “basso rischio” d'incendio il luogo di lavoro deve rispondere a certe caratteristiche determinate, tra queste:
- il luogo di lavoro deve afferire ad un unico responsabile,
- l'affollamento complessivo non deve oltrepassare la soglia di 100 occupanti,
- la superficie lorda non deve superare i mille mq,
- i piani devono essere compresi tra -5 e +24 metri,
- non devono essere detenuti o trattati materiali combustibili e nemmeno sostanze e miscele pericolose in quantità significative,
- in quel luogo non devono effettuarsi lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

La bozza di Dm ritornerà ancora una o più volte in Ccts, dove potrà essere emendata.

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