Superbonus e cessione del credito, le novità introdotte dal Decreto Aiuti

La conversione in legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L’articolo 14 proroga al 30 settembre il termine previsto per realizzare il 30% dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, questo per usufruire del Superbonus al 110% a fine 2022.
Dopo l’approvazione definitiva del Senato, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 15 luglio 2022, n. 91 recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

L’articolo 14 proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30% dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione del Superbonus al 110%. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione del Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

L’occasione è stata anche per correggere una norma che stava creando alcuni problemi interpretativi. Ci si riferisce alle modalità di calcolo della suddetta percentuale del 30% che, in base alla nuova versione della norma, si riferisce all’intero importo dei lavori, eventualmente compresi quelli non agevolabili.

scarica pdf

© Copyright 2024. Edilizia in Rete - N.ro Iscrizione ROC 5836 - Privacy policy