Superbonus e condomini, la scadenza per interventi trainati
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 462 pubblicata il 21 settembre, ricorda le proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.
Questo il quesito: L'
Istante dichiara di essere proprietario di una unità immobiliare facente parte di
un condominio tutelato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (c.d.
"Codice dei beni Culturali e del paesaggio") che, ai fini dell'applicazione del c.d.
Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, non
può effettuare interventi c.d. "
trainanti" e che, fermo restando il miglioramento di
almeno due classi energetiche, intende effettuare gli interventi c.d. "
trainati" (ad
esempio sostituzione degli infissi, sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento
con installazione di pompa di calore ecc.) sulla propria unità immobiliare, fruendo
della detrazione del 110 per cento sulle spese sostenute in ambito di efficienza
energetica.
Ciò posto, l'
Istante chiede se può fruire del
Superbonus nella misura del 110 per
cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, come previsto per i condomìni. In allegato la risposta.