Umbria, modificata la legge Piano casa

Con la legge regionale n.27/2010, la Regione ha apportato modifiche sostanziali alla precedente normativa regionale (n. 13/2009), posticipandone il limite temporale di applicazione fino a tutto il 2012.
Con la legge regionale n.27/2010, la Regione dell'Umbria ha apportato modifiche sostanziali alla precedente normativa regionale (n. 13/2009) sul cosiddetto Piano Casa, posticipandone il limite temporale di applicazione fino a tutto il 2012, mantenendo però le norme già previste senza scadenza, ridefinendo alcuni strumenti previsti dalla legge al fine di incentivare ulteriormente sul territorio regionale interventi per migliorare l'ambiente costruito e la qualità architettonica degli edifici esistenti, attraverso modalità innovative e consone alle peculiarità del territorio umbro.
In primo luogo si è posta particolare attenzione all'attuazione della legge regionale (17/2008) che favorisce interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici, anche ricadenti in zona agricola, sia relativamente al risparmio energetico che alla produzione di energia da fonti rinnovabili, oltre che per l'applicazione di criteri di bioarchitettura, al fine di incentivare la certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici. Al tal fine la nuova legge prevede di incrementare l'indice di edificazione stabilito in via ordinaria dai Piani comunali per gli interventi edilizi del 25% per gli edifici classificati in classe A e del 15% per edifici classificati in classe B. Analoghe premialità sono concesse per la ristrutturazione di edifici che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale. Agevolazioni che, nel caso di edifici in classe A, possono essere cumulate per la percentuale del 10% con quelle previste dalle norme del "Piano casa" in caso di ampliamento e ristrutturazione di edifici.
Inoltre la legge ha rivisto alcuni ambiti del territorio precedentemente esclusi, in particolare consentendo l'applicazione della normativa anche nelle zone agricole, sebbene con l'esclusione degli edifici individuati dai Comuni come beni di interesse storico architettonico. Le nuove norme introducono innovazioni per gli ampliamenti di singoli edifici a destinazione residenziale, aumentando le possibilità di ampliamento dal 20% al 25% della superficie dell'edificio esistente, fino ad un massimo di 80 mq., per edifici unifamiliari, bifamiliari e anche a diversa tipologia. Le innovazioni per gli edifici residenziali che ricadono nel territorio agricolo consentono, per quelli esistenti prima del 1997, l'ampliamento di 100 mq. anche nel caso che la superficie complessiva dello stesso edificio ecceda il limite di 450 mq. e quindi derogando alla l.r. 11/2005. Ora la possibilità di ampliamento è estesa anche alle abitazioni realizzate nelle zone agricole successivamente al 1997, consentendo un ampliamento del 25% della superficie fino ad 80 mq., in deroga alle normative vigenti.
In materia di riqualificazione di ambiti urbani e parti di quartieri residenziali, le modifiche favoriscono il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con la possibilità di incrementare la superficie dell'edificato entro il limite massimo del 35%, incrementato di un ulteriore 5% nel caso vengano realizzati locali adibiti ad asili nido e ad altre funzioni socio culturali, rispetto al parametro del 25% precedentemente previsto. Tali interventi debbono avvenire attraverso Piani attuativi o Programmi urbanistici, finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, ambientale e strutturale dell'ambito urbano, anche prevedendo la possibilità di incrementare di ml. 3,50 le altezze massime di edificazione stabilite dai Piani in vigore.
Per quanto attiene il settore delle attività di servizio e produttive, il nuovo "Piano casa" estende la possibilità di applicazione anche alle attività commerciali, per servizi e ricettive, oltre a quelle già previste artigianali e commerciali, ma escludendo le medie e grandi strutture di vendita, centri e poli commerciali. Per tali insediamenti, nel caso di ampliamenti o di interventi di ristrutturazione finalizzati anche alla riqualificazione di aree dismesse, l'incremento della SUC può raggiungere il 30% con ulteriori possibilità di incremento fino al 10% in caso di installazione di impianti fotovoltaici di potenza significativa, e di contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento - amianto, nonché di un ulteriore 10% qualora l'intervento preveda anche la bonifica di aree inquinate. Anche per tali interventi è consentito l'incremento di ml. 3,50 dell'altezza di edificazione oltre i limiti stabiliti dai piani in vigore.
Le norme garantiscono l'autonomia degli enti locali, lasciando ai Comuni margini decisionali sulle modalità applicative, sia in deroga alle altezze massime che alla possibilità di escludere alcune aree dall'applicazione delle norme o stabilire limiti inferiori per gli ampliamenti in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio.
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