Università: criteri e modalità degli alloggi per gli studenti

Dimensioni minime e caratteristiche di queste strutture sono state individuate con un Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2011.

Gli alloggi degli studenti universitari devono avere caratteristiche tali da agevolare la frequenza degli studi e allo stesso tempo favorire l'integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina. Gli standard minimi dimensionali e qualitativi di alloggi e residenze e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la realizzazione degli stessi sono stati stabiliti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il Decreto n. 27/11 del 7 febbraio 2011 (G.U. n. 97 del 28 aprile 2011).

Stabilite anche le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti (Decreto n. 26/11) e l’adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per gli alloggi (Decreto n. 127/2011).

Nelle residenze per studenti devono essere previste varie aree funzionali, in modo tale che siano ottemperate le esigenze di individualità e di socialità:

area residenza, che comprende le funzioni residenziali per gli studenti;
area servizi culturali e didattici, dedicata allo studio, alla lettura, alle riunioni;
area servizi ricreativi, che comprende le funzioni di tempo libero finalizzate allo svago, alla cultura fisica, alla conoscenza interpersonale e alla socializzazione, che lo studente compie in forma individuale o di gruppo;
servizi di supporto, gestionali e amministrativi;
accesso e distribuzione, comprende le funzioni di accesso, di accoglienza, di incontro e di scambio tra gli studenti e le funzioni di collegamento spaziale tra aree funzionali e all'interno di queste.
Queste alcune delle prescrizioni sulle dimensioni degli ambienti.

1.La superficie netta da adibire alle funzioni residenziali a posto alloggio (p.a.) deve essere uguale o superiore a 12,5 m²/p.a. per la camera singola (incluso il servizio igienico) o 9,5 m²/p.a. per la camera doppia (incluso il servizio igienico). Per gli utenti con disabilità fisiche o sensoriali deve essere riservato un numero di posti alloggio non minore al 5% del numero di posti alloggio totali. In tal caso la superficie a posto alloggio deve essere incrementata almeno del 10%.
2.La superficie da adibire alle funzioni di servizio a posto alloggio deve essere non minore a 6,0 m²/p.a. e dovra' comprendere i servizi culturali e didattici (AF2), i servizi ricreativi (AF3) ed i servizi di supporto (AF4).
3.Le dimensioni minime devono essere: camera singola (posto letto, posto studio) non minore di 11,0 m²; camera doppia (due posti letto, posto studio) non minore di 16,0 m². Non sono ammesse camere con piu' di due posti alloggio; servizio igienico (lavabo, doccia, wc, bidet), condivisibile fino ad un massimo di tre posti alloggio, non minore di 3,0 m².
Il provvedimento ministeriale indica anche quali criteri devono essere rispettati nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale studentesca. Tra i requisiti di compatibilità ambientale, i i nuovi edifici devono tener conto dei principi di salvaguardia ambientale, anche in assenza di indicazioni negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi. Tali principi dovranno essere rispettati, quando possibile, anche negli interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione di edifici esistenti. Devono essere adottate soluzioni atte a limitare i consumi di energia e di acqua potabile, regolando il funzionamento dei sistemi energetici utilizzati, ricorrendo quando possibile a fonti energetiche rinnovabili. Nelle nuove costruzioni devono essere utilizzati materiali a basso impatto ambientale, orientati possibilmente nell’ottica del riciclo e del riutilizzo.
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