Verifica DURC anche per le ATI
L’ANCE interpella il Ministero per far chiarezza sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello alla Direzione Generale per l’attività Ispettiva per sapere di quale soggetto giuridico la stazione appaltante deve verificare il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in relazione ad un appalto pubblico cui partecipa una Associazione Temporanea di Imprese (ATI), sottoscrittrice del contratto di appalto, che, per l’esecuzione dei lavori, costituisce una società consortile. Nel documento l’ANCE precisa che la società consortile, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, provvede ad aprire le posizioni previdenziali dei lavoratori assunti e occupati nel cantiere, mentre le singole imprese che compongono la ATI non hanno personale direttamente interessato nei lavori oggetto dell’appalto.
Secondo Direzione Generale per l’attività Ispettiva il DURC deve essere verificato anche rispetto alle imprese affidatarie, ancorché non esecutrici, in quanto le stesse devono come minimo assolvere i compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008. La duplice richiesta del DURC ai due soggetti giuridici coinvolti nell’appalto (impresa affidataria e impresa esecutrice) è motivata proprio dalla circostanza che l’impresa affidataria, anche nel caso in cui voglia affidare i lavori in subappalto, deve comunque utilizzare del personale per l’assolvimento dei compiti di cui al predetto art. 97. La verifica del DURC delle imprese costituenti la ATI, prima dell’affidamento dei lavori, è quindi indispensabile per l’assolvimento dell’obbligo di accertamento dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie che nella fase iniziale sono le uniche imprese che dovrebbero eseguire i lavori.
Si può quindi concludere che in tal caso, seppure all’atto dell’affidamento dei lavori la verifica del DURC deve interessare le imprese riunite nella ATI, al momento del pagamento dei SAL, essendo la sola consortile impresa esecutrice e impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, la stazione appaltante sarà tenuta a verificare il DURC esclusivamente della società consortile e delle eventuali subappaltatrici. In tal senso va dunque evidenziata la necessità, da parte della stazione appaltante, di verificare la titolarità esclusiva della consortile – quale società autorizzata a ricorrere ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 al subappalto – di tutta l’esecuzione dell’opera.