Circ.Ass.Beni Cult. 08/11/02

Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico artistico in zona sismica.
  • Forma giuridica: Circolare
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Sicilia
  • Categorico Leggi: Sicurezza - Antisismica
  • Le iniziative ed i comportamenti atti a limitare i danni al patrimonio culturale in caso di sisma, unite alla certezza che i costi nell'ottica della prevenzione sono certamente inferiori a quelli per il ripristino post-calamità, sono elementi estremamente dibattuti in campo nazionale.
    È stato evidenziato come in passato siano emerse carenze di conoscenze e di sensibilità operative e tecniche atte a fronteggiare la gravità del fenomeno che hanno comportato molte volte l'uso di mezzi impropri, di invasività di tecniche esecutive conseguenti all'impiego di metodologie e tecnologie usate ordinariamente nel ripristino dell'edilizia convenzionale, oltre che l'inadeguatezza dei criteri scientifici-realizzativi utilizzati sia nella fase di prevenzione che nel momento immediatamente successivo alla calamità e nel recupero post-sismico.

    Un punto qualificante per la protezione del patrimonio culturale deve coniugare in maniera appropriata il restauro architettonico con l'intervento di miglioramento sismico, il quale deve diventare una componente essenziale e sempre presente negli interventi sul patrimonio culturale.
    Inoltre, l'analisi sul campo ha evidenziato che edifici da poco restaurati hanno subíto danni significativi anche con terremoti di modesta magnitudo, mettendo in evidenza una vulnerabilità del patrimonio monumentale troppo alta per essere accettata; ne discende che non è assolutamente possibile distinguere, in zona sismica, interventi di restauro da quelli di miglioramento sismico.

    In una regione come quella siciliana dove la quasi totalità dei comuni sono stati classificati come soggetti ad elevato rischio sismico, l'aspetto della salvaguardia del patrimonio culturale da tale rischio e da altri potenzialmente attivi sul territorio (idrogeologico, vulcanico, ecc.) assume un particolarissimo quanto importante problema da affrontare e risolvere; gli eventi sismici che hanno colpito la Sicilia occidentale e orientale in questi mesi e i danni che hanno provocato ne sono un esempio tangibile.

    In questo contesto e data la rilevanza che la questione sismica riveste per gran parte del territorio nazionale, il Ministero dei beni culturali ed ambientali ha emanato negli anni tre documenti di indirizzo metodologico destinati ad uniformare i criteri di intervento negli edifici monumentali soggetti alla legge n. 1089/39, oggi decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) concernenti, il primo "Circolare n. 1032 del 18 luglio 1986 - Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica", il secondo "Circolare n. 1841 del 12 marzo 1991 - Direttive per la redazione ed esecuzione dei progetti di restauro comprendenti interventi di miglioramento antisismico e manutenzione nei complessi architettonici di valore storico-artistico in zona sismica", ed infine il terzo, che trae origine dalle precedenti, nonché da ulteriori aggiornamenti contenuti dal decreto ministeriale del 16 gennaio 1996 del Ministero dei lavori pubblici "Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica", quest'ultimo oggetto della presente circolare.

    L'insieme di questi documenti sono la prova concreta di un forte impegno istituzionale e rappresenta una preziosa eredità che ha costituito e costituisce ancora oggi, un punto di riferimento essenziale per le Soprintendenze nazionali e per tutti coloro che operano nel campo del patrimonio architettonico.
    Sul documento "Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro dei beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica", elaborato ed approvato dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico (istituito presso il Ministero dei beni culturali), acquisito il parere favorevole dal Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici, il Consiglio superiore dei lavori pubblici - Assemblea generale - con voto n. 564 del 28 novembre 1997 si è espresso favorevolmente formulando, con osservazioni e prescrizioni, un testo integrato.

    Tale testo è stato recepito come documento prescrittivo di natura tecnica e metodologica per i programmi di recupero ambientale in zona sismica dalle regioni Marche, Umbria, Emilia Romagna, Basilicata, Campania e Calabria.
    Anche se la Regione siciliana ha competenza esclusiva in materia di beni culturali, la tematica relativa alla salvaguardia dei beni culturali dal rischio sismico, ha una valenza certamente generale che accomuna tutte le regioni a livello nazionale.
    Pertanto, essendo comuni gli obiettivi e visto il notevole risultato prodotto dalla ricerca scientifica (dipartimenti universitari ed enti di ricerca) e degli sviluppi applicativi attuati nelle regioni colpite da sisma, si è consolidato un percorso metodologico univoco atto a mitigare il rischio sismico dei beni culturali.

    Il documento elaborato in perfetta sintonia tra il Ministero dei beni culturali ed il Ministero dei lavori pubblici ha prodotto uno strumento normativo innovativo che certamente rappresenta quanto di più avanzato, dal punto di vista tecnico, nel settore dei beni culturali.
    Per tale motivo, avendo sentito e acquisito il relativo parere favorevole del gruppo di lavoro permanente per i beni paesistici, architettonici ed urbanistici del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali nella seduta del 31 ottobre 2000, si è ritenuto di estendere anche al territorio regionale quelle che sono le indicazioni contenute nel sopracitato documento.

    Il testo va aggiornato tenendo conto della evoluzione legislativa e normativa sulla materia ed in particolare:
    1) legge 1° giugno 1939, n. 1089 e legge 21 giugno 1939, n. 1497, sono sostituite dal decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);
    2) legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le modifiche introdotte dal decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito in legge n. 216 del 2 giugno 1995, nell'ambito della Regione siciliana si applica con le modifiche apportate dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7

    3) Al punto C.2 delle "Istruzioni", penultimo paragrafo, dove è scritto "punti a) e b) della legge n. 457/78", va letto punti a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
    In ordine a quanto sopra rappresentato, si invitano le SS.LL. ad attenersi, nella progettazione di interventi di restauro, alle istruzioni di cui sopra emanate dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota circolare prot. n. 467 del 27 ottobre 1999 e che costituisce parte integrante della presente circolare.

    La presente circolare, unitamente al testo delle "Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica, sarà pubblicata integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet di questo dipartimento (www.regione.sicilia.it\ beniculturali).

    Allegato - ISTRUZIONI GENERALI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI RESTAURO NEI BENIARCHITETTONICI DI VALORE STORICO-ARTISTICO IN ZONA SISMICA

    A - OGGETTO E SCOPO

    Le presenti istruzioni generali hanno lo scopo di fornire prescrizioni per la predisposizione e la organizzazione di idonei progetti riguardanti gli interventi di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico esistenti in zona sismica, soggetti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante disposizioni per la "Tutela delle cose di interesse artistico e storico" ed ai sensi della legge 21 giugno 1939, n. 1497, recante disposizioni per la "Protezione delle bellezze naturali" o aventi interesse architettonico, archeologico e storico-artistico comunque riconosciuti e di cui occorra altresì garantire la sicurezza.

    Le istruzioni regolano, quindi, la corretta applicazione, nei beni architettonici di valore storico-artistico, ai fini della loro tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, degli interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico secondo il dettato del decreto ministeriale del 16 gennaio 1996 al punto C.9.1.2.
    La corretta applicazione si intende riferita alla esigenza fondamentale di salvaguardare la identità estetica e storica del complesso edilizio ovvero non introdurre, con le operazioni tecniche genericamente intese a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche, elementi estranei e stravolgenti rispetto la configurazione storico-architettonica del complesso edilizio. Esigenza che la stessa legge sismica 2 febbraio 1974, n. 64, riconosce all'art. 16, rinviando le valutazioni alle leggi di tutela 1 giugno 1939, n. 1089 e 21 giugno 1939, n. 1497.

    B - RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

    Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni recante la "Tutela delle cose di interesse artistico e storico".
    Legge 21 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni recante la "Protezione delle bellezze naturali".
    Circolare n. 117 del 6 aprile 1972 del Ministero della pubblica istruzione ora Ministero per i beni culturali ed ambientali, denominata "Carta del restauro 1972".
    Legge 2 febbraio 1974, n. 64 recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".

    Circolare n. 1032 del 18 luglio 1986 del Ministero per i beni culturali ed ambientali recante "Raccomandazioni relative agli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica".
    Circolare n. 1841 del 12 marzo 1991 del Ministero per i beni culturali ed ambientali recante "Direttive per la redazione ed esecuzione di progetti di restauro comprendenti interventi di miglioramento antisismico e manutenzione nei complessi architettonici di valore storico-artistico in zona sismica".

    Legge 11 febbraio 1994, n. 109 coordinata con le modifiche introdotte dal decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito in legge n. 216 del 2 giugno 1995.
    Decreto ministeriale16 gennaio 1996 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno recante "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche".
    Criteri di valutazione delle istanze di deroga ai sensi dell'art. 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (voto n. 60 del 19 marzo 1996 della I sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici);

    Circolare n. 65 del 10 aprile 1997 del Ministero dei lavori pubblici recante "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996".

    C - CRITERI GENERALI

    C.1. Definizione degli interventi di miglioramento ed adeguamento

    Gli interventi di restauro di cui alle presenti istruzioni devono essere ricondotti alla tipologia di interventi di miglioramento di cui al punto C.9.1.2 delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche".
    Secondo la suddetta norma, infatti, tale tipologia di interventi si applica, in particolare, al caso di beni architettonici di cui all'art. 16 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, in quanto compatibile con le esigenze di tutela e di conservazione del bene culturale.

    Gli interventi di adeguamento antisismico sono limitati nei beni architettonici di cui alle presenti istruzioni solo ad alcuni casi di seguito descritti.
    Ai sensi del citato decreto ministeriale 16 gennaio 1996, si intende per intervento di miglioramento antisismico "l'esecuzione di una o più opere riguardanti singoli elementi strutturali dell'edificio, con lo scopo di conseguire un maggiore grado di sicurezza senza peraltro modificarne in maniera sostanziale il comportamento globale". Nello stesso decreto ministeriale è, inoltre, disposta l'obbligatorietà di eseguire interventi di miglioramento a chiunque intenda effettuare interventi locali volti a rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio.

    Si intende, invece, per intervento di adeguamento antisismico "l'esecuzione di un complesso di opere sufficienti per rendere l'edificio atto a resistere alle azioni sismiche", così come definite nel decreto ministeriale stesso.
    Per gli interventi di miglioramento il decreto ministeriale non richiede verifiche del livello di sicurezza globale dell'edificio, sempreché sia dimostrato che gli interventi progettati non producano sostanziali modifiche nel comportamento strutturale globale del l'edificio.

    Peraltro, come previsto nella circolare 10 aprile 1997, n. 65, per ogni intervento di miglioramento deve, in relazione all'intervento da effettuarsi, essere valutata, in forma anche semplificata, la sicurezza strutturale raggiunta e l'incremento di sicurezza conseguito.
    Gli interventi di adeguamento comportano calcoli di verifica sismica globale, i quali sono basati su modelli analitici schematici che devono, comunque, risultare adatti a rappresentare l'effettivo comportamento delle antiche fabbriche murarie, e dimostrare la raggiunta sicurezza di norma.

    Il decreto ministeriale 16 gennaio 1996 prescrive l'adeguamento soltanto a chi intenda:
    a) sopraelevare o ampliare l'edificio;
    b) apportare variazioni di destinazione che comportino nelle strutture interessate dall'intervento, incremento dei carichi originari (permanenti e accidentali) superiori al 20%;
    c) effettuare interventi strutturali rivolti a trasformare l'edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente;

    d) effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche per innovare e sostituire parti strutturali dell'edificio, allorché detti interventi implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell'edificio.
    Pertanto, ai fini della tutela dei beni architettonici aventi valore storico artistico si pongono precise limitazioni.
    Non si ritengono ammissibili per il patrimonio storico architettonico, con le esigenze e i requisiti della tutela ai sensi della legislazione vigente del Ministero per i beni culturali ed ambientali gli interventi di tipo c) e d), perché indirizzati ad una modifica dei caratteri di cultura figurativa e materiale del manufatto.

    Gli interventi di tipo a) non sono ammissibili per i beni tutelati ai sensi della legge n. 1089/39, in quanto non rispondenti ai caratteri di unicità propria dei beni architettonici. Per gli altri casi, e cioè per gli interventi che ricadono nell'ambito di applicazione della legge n. 1497/39, si dovrà valutare se la sopraelevazione o l'ampliamento siano conformi alle prescrizioni della circolare n. 117 del 6 aprile 1972 denominata "Carta del restauro".
    Gli interventi di tipo b) si possono, invece, ritenere ammissibili purché l'adeguamento non comporti la sopradetta modifica dei caratteri di cultura figurativa e materiale del manufatto nel suo complesso e nei suoi elementi.

    L'adozione degli interventi di tipo b) pone, infatti, problemi di particolare delicatezza poiché la verifica sismica richiesta dagli interventi di adeguamento, per i motivi sopra ricordati, presenta, allo stato delle conoscenze, oggettive difficoltà ed incertezze che spesso spingono a dare risposte con soluzioni stravolgenti, dettate unicamente dalla esigenza della verifica formale, per cui essi possono essere adottati, pur con le riserve sopra indicate, e solo dietro individuate sperimentazioni, che certifichino comunque la validità degli interventi previsti.

    C.2. Miglioramento, sue modalità e comportamento statico

    Il sistema delle operazioni tecniche necessarie per effettuare il tipo di intervento di miglioramento di cui al punto C.1 deve essere concepito e definito dopo che sia stato individuato il comportamento strutturale del bene architettonico nel suo stato originario e nelle fasi costruttive realizzate successivamente ove chiaramente distinguibili.
    Lo stato originario e le fasi successive non possono essere rigidamente disgiunti poiché fanno parte di un unico processo di trasformazione del manufatto.

    Si dovranno, così, individuare le linee di modificazione del complesso edilizio nel tempo, e quindi, in base a questi accertamenti, introdurre con gli interventi previsti correzioni indirizzate di volta in volta a:
    - ripristinare comportamenti strutturali preesistenti ora alterati da fattori diversi;
    - integrare il funzionamento statico attuale intervenendo sulle debolezze riscontrate.
    L'incremento del livello di sicurezza locale deve essere ottenuto senza prevedere interventi che stravolgano o comunque modifichino sostanzialmente la concezione originaria del complesso edilizio e delle successive fasi costruttive ad esso organicamente connesse e fisiologicamente connaturati.

    Nel caso venga proposto il cambiamento di destinazione d'uso, negli elaborati tecnici del progetto, le ripercussioni nella organizzazione tipologica e morfologica del bene architettonico devono essere esplicitamente e chiaramente illustrate, tenendo conto di quanto espresso nelle "operazioni tecniche" di cui al punto C.4.
    Per il cambiamento della destinazione d'uso ove proposto per i beni architettonici di cui al punto C.1. delle presenti istruzioni, deve essere emesso motivato parere da parte degli organi tecnici centrali del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

    Il sistema delle operazioni tecniche necessario per effettuare gli interventi di miglioramento deve essere predisposto in stretta correlazione con gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai punti a) e b) della legge n. 457/78.
    Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, tuttavia, va ricordato che non sono ammissibili "le opere e le modifiche necessarie per sostituire parti anche strutturali degli edifici" quando sono rivolte a modificare l'organizzazione tipologica e morfologica dei complessi edilizi di cui alle presenti istruzioni generali.

    C.3. Operazioni progettuali

    Il restauro architettonico consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche predisposte ai fini di cui all'art. 1 della circolare n. 117 di cui alle premesse del presente documento.
    Esse sono indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni architettonici e alla conservazione della consistenza materiale in vista della loro trasmissione al futuro.
    Con le presenti istruzioni si intendono fornire indicazioni per la organizzazione e la conduzione delle operazioni progettuali di restauro, concepite all'interno di organici progetti di restauro e per gli interventi di cantiere.

    Essi si articolano in tre livelli di progettazione, così come definiti dalla legge n. 216/95:

    a) Progetto preliminare

    Il progetto preliminare dei lavori sui complessi architettonici, oltre quanto stabilito dall'art. 16, comma 3, della legge 2 giugno 1995, n. 216, include le indagini e le ricerche volte ad acquisire tutti gli elementi idonei ad impostarlo con il massimo sviluppo dei contributi settoriali, al fine di definire uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte di priorità, per i tipi ed i metodi di intervento da approntare nel progetto definitivo;

    b) Progetto definitivo

    Il progetto definitivo dei lavori sui complessi architettonici, oltre a quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, delle legge 2 giugno 1995, n. 216, traduce in termini operativi le conclusioni della fase precedente, e prescrive le fasi di intervento, le priorità, le operazioni tecniche necessarie ed il computo metrico estimativo;

    c) Progetto esecutivo

    Il progetto esecutivo dei lavori sui complessi architettonici, oltre a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 16 della legge 2 giugno 1995, n. 216, definisce in modo compiuto le tecniche e le tecnologie di intervento; prescrive le modalità esecutive e definisce il successivo programma di manutenzione.
    Di seguito vengono dettagliati i contributi tecnici da tenere presente per la redazione dei progetti di restauro.

    a) Progetto preliminare

    L'obiettivo principale degli studi preliminari consiste:
    - nell'individuare e descrivere la patologia propria dell'edificio, in connessione con quanto è intervenuto a modificare l'originaria funzionalità dell'edificio stesso;
    - nel documentare se l'intervento sia ascrivibile alla manutenzione ordinaria o straordinaria o al miglioramento in rapporto alla patologia del manufatto;
    - nel documentare se l'intervento sia ascrivibile all'adeguamento nei limiti ed alle condizioni espresse al precedente punto C.1;

    - nel valutare il grado di sistematicità, la completezza e l'entità dell'intervento necessario e sufficiente (secondo il giusto criterio della "giusta misura" e del "minimo intervento") per fornire risposte adeguate e controllate ai problemi emersi.

    Finalità e modalità di intervento del progetto preliminare

    La finalità del progetto preliminare consiste nell'impostare ed elaborare un modello scientifico di conoscenza e di raccogliere su questa base i dati specifici con il contributo di diversi settori disciplinari.
    In ragione della complessità dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto il progetto preliminare comprende quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi d'intervento.

    Le operazioni rivolte all'acquisizione della conoscenza del bene architettonico nel suo stato attuale assumono importanza decisiva ai fini delle valutazioni operative; esse si avvalgono di diversi apporti disciplinari e di differenti livelli di specializzazione.
    Le indagini e le ricerche sono articolate in tre parti:
    1. Quadro delle conoscenze.
    2. Settori di indagine.
    2.1. Analisi storico-critica.
    2.2. Rilievo dei manufatti.
    2.3. Diagnostica sul campo e in laboratorio.

    2.4. Individuazione del comportamento strutturale ed analisi del degrado e dei dissesti.
    2.5. Apporti di altre discipline.
    3. Relazione programmatica.

    1. Quadro delle conoscenze

    Il quadro delle conoscenze consiste in una prima lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono appropriate e necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.

    2. Settori d'indagine

    2.1. Analisi storico-critica

    L'analisi storico-critica del bene architettonico deve tendere alla conoscenza della complessità di detto bene e del suo contesto architettonico e ambientale.
    La conoscenza deve comprendere la storia del bene e del suo contesto, in termini di trasformazioni, con particolare riferimento alle caratteristiche degli eventi subiti nel tempo e del quadro architettonico e statico, nonché delle trasformazioni avvenute e della risposta generale agli eventi subìti (quadri di danno) di specifici altri interventi di restauro e di riparazione effettuati.

    2.2. Rilievo dei manufatti

    Il rilievo dei manufatti predisposto attraverso due elaborazioni distinte e complementari:
    - rilievo morfologico descrittivo svolto alla scala metrica adeguata e indirizzato alla determinazione geometrica del bene architettonico svolta attraverso operazioni di rilevamento generale e di dettaglio, e alla sua conoscenza morfologica con particolare riferimento alla individuazione delle caratteristiche fisiche degli elementi costitutivi del bene stesso e alla individuazione degli interventi strutturali effettuati in epoca recente. Ove tale individuazione non risulti possibile, l'indagine diagnostica di cui al successivo paragrafo consente di integrare la conoscenza dei parametri necessari;

    - rilievo critico indirizzato a fornire un quadro dei caratteri presenti nel manufatto al fine di costituire la base conoscitiva ed interpretativa per la progettazione dell'intervento. Esso viene svolto attraverso operazioni di rilevamento, eventualmente unite all'esecuzione di sondaggi nei punti significativi per conoscere le trasformazioni avvenute. Il rilievo critico è strumento volto ad individuare i dati di conformazione e configurazione del manufatto osservati nella loro processualità. La sua organizzazione tecnica prevede la individuazione e la sequenza delle fasi di trasformazione per quanto concerne agli aspetti architettonici e costruttivi.

    2.3. Diagnostica sul campo ed in laboratorio

    La diagnostica si rivolge alla determinazione delle caratteristiche meccaniche e fisico-chimiche dei materiali presenti nel complesso architettonico. La diagnostica verifica le condizioni di degrado, le eventuali manomissioni, danni non riparati, cedimenti, eventuali dissesti di tipo strutturale.
    Le prove devono prendere come riferimento le condizioni originali e le successive trasformazioni. L'accertamento diagnostico deve comunque prevedere e giustificare le soluzioni progettuali, fornendo la dimostrazione della necessità della possibilità e dell'efficacia della proposta secondo il criterio dell'intervento "minimo" ed "appropriato".

    Nella diagnostica devono rientrare, ove la situazione lo richieda, l'indagine sul terreno e sulle fondazioni.

    2.4. Individuazione del comportamento strutturale ed analisi del degrado e dei dissesti.

    Per quanto riguarda i beni architettonici, l'individuazione del comportamento strutturale ed analisi del degrado e dei dissesti deve essere basato sul rilievo dei manufatti e sul rilievo del degrado delle parti in elevazione, tenendo conto che le opere di fondazione rientrano nell'organismo strutturale. Tali osservazioni debbono essere inserite in una specifica relazione strutturale.
    Essa deve comprendere:
    - la annotazione di tutti gli elementi pertinenti al comportamento strutturale, quali la natura meccanica e fisico-chimica dei materiali e dei terreni interessati dalla costruzione, lo stato di conservazione, i collegamenti tra gli elementi continui ed in genere gli aspetti concernenti le condizioni di vincolo tra gli elementi strutturali adiacenti, onde consentire la identificazione della struttura resistente alle azioni esterne, specialmente considerando quelle sismiche;

    - il rilievo completo del quadro fessurativo e dell'ampiezza delle lesioni;
    - la individuazione delle sezioni reali resistenti.
    Quando il quadro fessurativo del manufatto è in evoluzione occorre predisporre apposito monitoraggio, con indagini deformometriche di movimenti attivi e delle rotazioni al fine di delineare l'origine, l'entità, le leggi evolutive del fenomeno, per definire il tipo di intervento e controllarne gli esiti. Tale monitoraggio, al fine di depurare le letture dall'influenza delle variazioni stagionali di temperatura, dovrebbe estendersi per almeno diciotto mesi. Il rilievo di natura geometrica è integrato con l'indagine diagnostica. È necessaria la ricognizione della natura e dello stato delle fondazioni a mezzo di opportune indagini ove necessario, in presenza di pendii potenzialmente instabili di pareti rocciose sovraincombenti, con rischio di distacchi e crolli, di cavità sotterranee, di fenomeni di subsidenza e d'altro, lo studio del sottosuolo è esteso ad area più ampia ed opportunamente orientato. Nel caso contrario viene fatta specifica menzione dell'assenza di fattori di questo tipo.

    2.5. Apporti di altre discipline

    Le altre indagini disciplinari partecipano alla conoscenza dei caratteri di base della tipologia degli insediamenti nei quali è inserito il manufatto considerato, o della classe di manufatti cui appartiene il bene culturale considerato. Essi sono di vario tipo ed afferenza e vanno attivate in ragione della complessità delle caratteristiche del manufatto e dei temi posti dall'intervento.
    Di tali ricerche si propone un elenco indicativo:
    - ricerche riguardanti la tipologia edilizia e la morfologia urbana;

    - ricerche di tipo archeologico;
    - ricerche di storia della cultura materiale;
    - ricerche di stratigrafia strutturale muraria;
    - ricerche sul cantiere edilizio attraverso l'apporto delle fonti documentarie;
    - ricerche di tipo storico-urbanistico delle trasformazioni degli insediamenti e dei manufatti in relazione agli eventi sismici verificatisi nell'area;
    - ricerche sulla concezione strutturale, geotecnica e tecnologica dei manufatti antichi.

    3. Relazione programmatica

    Nella relazione programmatica sono delineati gli esiti della elaborazione dei settori di indagine interessati ed un primo inquadramento della situazione accertata in relazione agli obiettivi generali del progetto che si intendono raggiungere.

    b) Progetto definitivo

    Il progetto definitivo oltre a quanto stabilito dal comma 4 del l'art. 16 della legge 2 giugno 1995, n. 216, deve riguardare l'intero complesso architettonico ed il contesto ambientale in cui esso è inserito.
    Esso riprecisa tutti gli apporti disciplinari afferenti, definisce le relazioni interdisciplinari rispondenti alla più aggiornata evoluzione scientifica ed all'importanza storico-critica dell'opera; elabora una conoscenza compiuta dello stato di fatto e delinea le ipotesi preliminari di intervento con particolare riguardo ai possibili conflitti tra le esigenze di tutela e le condizioni ambientali quali microclima, fruizione, pubblica incolumità e sicurezza.

    Prescrive quindi fasi, tipi e metodi di intervento, priorità, le operazioni tecniche necessarie e prevede la redazione del computo metrico estimativo.

    c) Progetto esecutivo

    Il progetto esecutivo, oltre a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 16 della legge:
    - prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche da eseguire;
    - indica i controlli da effettuare in cantiere;
    - definisce le eventuali sperimentazioni preliminari da realizzare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori.
    Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo. Deve avvalersi, solamente ove motivatamente necessario, di nuovi approfondimenti di indagine effettuati in sede di progetto preliminare a completamento delle indagini e delle ricerche svolte precedentemente.

    Ove richiesto da fenomeni in atto o dalla complessità degli interventi previsti si dovrà prevedere il monitoraggio in corso d'opera e, per situazioni e casi particolari, anche ad intervento compiuto.
    Sono inoltre richiesti nel progetto esecutivo le specifiche tecniche degli impianti tecnici atti a consentire l'impiego delle tecnologie più aggiornate predisposte in modo da garantire, senza stravolgimento, il corretto inserimento di detti impianti nella organizzazione tipologica e morfologica del bene architettonico di valore storico-artistico.

    C.4. OPERAZIONI TECNICHE DI INTERVENTO

    Le operazioni tecniche di intervento sono di regola rivolte a singole parti del bene architettonico, nel quadro della indispensabile visione di insieme che ne estenda il beneficio all'intero manufatto edilizio. Il loro scopo può consistere:
    - nella ricostituzione di capacità strutturali venute meno;
    - nella cura di patologie riconosciute;
    - in ulteriori provvedimenti volti alla riduzione degli effetti sismici.
    Oltre ai problemi connessi ai singoli elementi possono presentarsi casi di maggiore complessità riguardanti il bene architettonico.

    La presenza di pareti molto vulnerabili ad azioni trasversali al piano medio a causa della dimensione dell'eccessiva snellezza, dell'assenza di elementi strutturali ortogonali di controvento, richiede un accurato esame della storia costruttiva e sismica del complesso architettonico.
    Gli interventi possibili per ciascuna patologia o forma di vulnerabilità sono generalmente più d'uno, con caratteristiche diverse in termini di efficacia, invasività, reversibilità, durabilità, costi. La scelta della soluzione è compito primario del progetto e deve essere predisposta dopo attento esame della specifica situazione e verifica dell'efficacia della soluzione proposta.

    Nell'ambito delle opere di restauro architettonico, devono in via generale essere evitate tutte le opere di demolizione-sostituzione e di demolizione ricostruzione, operando con interventi che collaborino con la struttura esistente senza alterarla.
    Ai punti che seguono si presentano alcune indicazioni progettuali di carattere generale utili
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