Circ.Ass.Terr.Amb. 10/02/2004

Applicazione in Sicilia dell'art. 32 della L. n. 326 del 24.11.2003. Disciplina del condono edilizio.
  • Forma giuridica: Cir. Ass. Terr. Amb.
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Sicilia
  • Categorico Leggi: Professione - Abusivismo/Condono
  • Nella Regione siciliana trova applicazione la disciplina del condono edilizio di cui all'art. 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
    La misura dell'oblazione e degli oneri di concessione per l'ottenimento della suddetta sanatoria è quella base fissata dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
    Il procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria in ordine a tutte le tipologie di abuso sanabili in applicazione dell'art. 32 della legge n. 326/2003, è quello dettato, anche con riferimento al modello dell'istanza ai commi 32 e 35 e seguenti della medesima legge.

    Per le opere eseguite da terzi su aree facenti parte del demanio regionale si applica la disciplina dettata dall'art. 32 della legge n. 326/2003, sostituendosi agli organi statali le competenti autorità operanti nella Regione siciliana. I valori unitari degli indennizzi e di acquisto sono quelli previsti nelle tabelle a) e b), allegate alla predetta legge.
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