Circ.Ass.Terr.Amb. 14/12/2006 n. 17

Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici.
  • Forma giuridica: Cir. Ass. Terr. Amb.
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Sicilia
  • Categorico Leggi: Ambiente - Fonti rinnovabili
  • Com'è noto, la problematica dell'impatto potenziale che gli impianti di produzione di energia eolica hanno sul paesaggio e sul patrimonio naturale e culturale dell'Isola è stata più volte affrontata dall'Amministrazione regionale siciliana, la quale, consapevole che lo sviluppo delle energie rinnovabili risponde sia all'esigenza di trovare nuove fonti di approvvigionamento energetico, con minori costi e contestuale riduzione delle emissioni nocive, sia a precisi impegni internazionali, quali il Protocollo di Kyoto, il Libro Bianco Europeo e la conseguente Direttiva n. 96/92/CE, ha cercato di individuare un punto di equilibrio tra le due diverse e ugualmente importanti esigenze.

    Com'è parimenti noto, nell'ordinamento statale la materia è disciplinata da:
    - decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (decreto Bersani) attuativo della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che sancisce la liberalizzazione del mercato elettrico in Italia e ne definisce le linee generali di riassetto, incentivando esplicitamente l'uso delle fonti rinnovabili;
    - D.P.C.M. 3 settembre 1999 che adegua il D.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento) alla nuova direttiva n. 97/11/CE e sancisce l'ingresso degli impianti eolici nella normativa italiana, stabilendo che per essi occorrerà valutare caso per caso la necessità di sottoporli a valutazione di impatto ambientale;

    - decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, emanato in attuazione della direttiva n. 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Il decreto legislativo n. 387 da, inoltre, alle Regioni la facoltà di adottare misure, per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali, ferma restando l'esigenza di perseguire un adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche.

    Spetta alle regioni l'individuazione di tali misure nell'ambito del piano energetico regionale che, in Sicilia, è di competenza dell'Assessorato dell'industria e si trova, attualmente, in fase di definizione.
    Nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale siciliano, l'Assessorato regionale del territorio, competente a rilasciare le autorizzazioni per l'installazione di impianti eolici, prima con il decreto n. 1014 del 10 settembre 2003 e successivamente con il decreto del 28 aprile 2005, ha emesso le proprie direttive per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione relativi ai progetti di parchi eolici.

    Tali direttive hanno distinto il territorio della Regione in:
    - zone escluse, nelle quali non è consentita l'installazione di impianti eolici (aree di riserva integrale, oasi, riserve naturali, zone SIC e ZPS e zone di rispetto delle stesse individuate in 1.000 m. dal perimetro delle stesse;
    - zone sensibili, nelle quali la possibilità di installazione deve essere valutata caso per caso (aree sottoposte a vincolo paesaggistico, archeologico, zone di rispetto delle zone umide o di nidificazione e transito avifauna e aree immediatamente limitrofe entro il raggio di 2 km. dalle stesse);

    - zone consentite, nelle quali l'installazione degli impianti è ammessa, facendo particolare attenzione al loro inserimento nel paesaggio e prescrivendo tutte le limitazioni necessarie.
    Il decreto del 28 aprile 2005 ha, inoltre, introdotto diverse limitazioni riguardanti la distanza tra gli aerogeneratori e la percentuale di superficie occupabile nel territorio comunale, definendo al contempo gli aspetti più significativi del procedimento volto ad ottenere l'autorizzazione all'installazione dell'impianto di produzione di energia eolica.

    Con la circolare n. 14 del 26 maggio 2006, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali ha voluto integrare le disposizioni emanate dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente, fornendo criteri e limitazioni in funzione della tutela dei beni contemplati dal codice dei beni culturali ed ambientali; ha previsto, infatti, che rientrano tra le zone escluse anche le aree archeologiche e i monumenti vincolati, mentre vengono incluse tra le zone sensibili, distinguendo tra media ed alta sensibilità paesaggistica, i beni tutelati dagli artt. 134 e seguenti del suddetto codice e quindi, i beni e le bellezze naturali gravate da vincolo paesaggistico o sottoposte a tutela dai piani paesaggistici approvati o le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 dello stesso codice.

    Nonostante la completezza di tali disposizioni, diverse sentenze del T.A.R. Sicilia, delle quali la prima è la n. 150/2005, riportata nella circolare n. 14/2006, sopra citata, hanno annullato i provvedimenti con cui le soprintendenze competenti negavano l'installazione di impianti eolici, sostenendo tra l'altro che, nella comparazione degli interessi da tutelare, quello primario alla tutela del paesaggio va opportunamente contemperato con l'altrettanto primario interesse alla salubrità dell'ambiente ed alla tutela della salute, sicuramente garantito dalla produzione di energia non inquinante.

    Se ciò è innegabile, è altrettanto vero che l'equilibrio di tali interessi non può essere effettuato dalle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali - il cui compito istituzionale è la tutela del paesaggio - e che, in concreto, tali pronunzie, nell'annullare i provvedimenti di diniego delle soprintendenze, hanno affievolito l'interesse alla tutela del paesaggio rispetto a quello della salubrità dell'ambiente, nonostante la pari importanza e dignità dei due interessi, condivisa anche dal TAR nei suoi recenti pronunziamenti.

    Poiché l'Amministrazione regionale siciliana ritiene che la tutela del paesaggio, al pari di quella dell'ambiente, meriti particolare attenzione e considerazione, in sede di autorizzazione all'installazione degli impianti di produzione di energia eolica, si è venuti nella determinazione di adottare, nelle more dell'adozione del piano energetico regionale, dei piani paesaggistici d'ambito previsti dall'art. 143 del citato decreto legislativo n. 42/2004 e del piano paesistico regionale, di concerto tra i rami dell'Amministrazione regionale istituzionalmente competenti, ossia l'Assessorato del territorio e dell'ambiente e l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali, le misure idonee a garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

    A tal fine si dispone quanto segue.

    Definizione e criteri di valutazione paesaggistica degli impianti di produzione di energia rinnovabile mediante l'utilizzo di energia eolica

    Sono definiti impianti eolici gli impianti industriali per lo sfruttamento del vento ai fini della produzione di energia elettrica. Essi sono costituiti dall'insieme degli aerogeneratori, dall'intera rete dei cavidotti di collegamento, dalle torri anemometriche, dalle cabine d'impianto e di trasformazione, dalle piste di servizio e di accesso all'impianto.
    Tra essi si distinguono gli impianti eolici in-shore, localizzati sulla terra, e gli impianti eolici off-shore, allocati in mare a varie distanze dalla costa.

    Ai fini della valutazione paesaggistica degli impianti eolici, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché ai fini della procedura di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dei limiti del piano energetico regionale, nel territorio della Regione siciliana si distinguono:
    a) zone escluse;
    b) zone sensibili;
    c) zone consentite.

    A) Impianti in-shore. Zone escluse

    Nelle more dell'adozione dei piani paesaggistici d'ambito previsti dall'art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e del piano paesistico regionale
    A.1) Sono da considerarsi zone escluse, nelle quali non è consentita neanche l'installazione di cavidotti interrati, e/o strade di servizio:
    - le aree archeologiche e i monumenti, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 42/2004, e le zone di rispetto degli stessi, individuate in 2.000 m. dal sito o dal monumento;

    - i parchi archeologici regionali individuati ai sensi della legge regionale n. 20/2000 e le zone di rispetto degli stessi, individuate in 2.000 m. dal perimetro di detti siti, che sono:
    - Valle dei Templi di Agrigento
    e, giusta decreto n. 6263 dell'11 luglio 2001, le zone archeologiche di:
    - Gela;
    - Sabucina;
    - Morgantina;
    - Isole Eolie;
    - Naxos;
    - Himera;
    - Iato;
    - Solunto;
    - Kamarina;
    - Cava d'Ispica;
    - Lentini;
    - Eloro e Villa del Tellaro;
    - Siracusa;

    - Pantelleria;
    - Selinunte e Cave di Cusa;
    - Segesta;
    - le isole minori.
    A.2) Sono da considerarsi zone escluse, nelle quali non è consentita l'installazione di impianti eolici ma, sentito l'ente gestore, solo alcune parti dello stesso quali cavidotti interrati, e/o strade di servizio:
    a) le aree di riserva integrale, generale, di protezione e di controllo dei parchi;
    b) le oasi e le riserve naturali.
    A.3) Sono altresì da considerarsi zone escluse, nelle quali può essere consentito, previa valutazione d'incidenza, il passaggio dei cavidotti interrati e l'installazione delle cabine di trasformazione:

    a) le zone di protezione speciale (ZPS);
    b) i siti d'importanza comunitaria (SIC) che annettono tra i motivi d'istituzione e di protezione gli uccelli inseriti negli allegati della direttiva n. 79/409/CEE, e le zone di rispetto delle stesse, individuate in 2.000 m. dalla perimetrazione di detti siti;

    B) Impianti in-shore. Zone sensibili

    Sono da considerarsi zone sensibili, nelle quali la possibilità dell'installazione di impianti eolici e di porzioni dello stesso, quali cavidotti e cabine di trasformazione, sarà valutata caso per caso riguardo al patrimonio naturale e culturale che s'intende tutelare:
    B.1) Le aree di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta, nonché quelle immediatamente limitrofe alle stesse, entro il raggio di 2 km. dal loro perimetro.

    B.2) Le aree e i beni sottoposti a specifica protezione ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed, in particolare:
    - gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici;
    - le aree dichiarate di interesse paesaggistico in forza di specifico provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 136 e seguenti del decreto legislativo n. 42/2004 e le aree immediatamente limitrofe alle stesse, entro il raggio di 2 km. dal loro perimetro;

    - le aree tutelate agli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004, lett. a), b), c), d), e), g), h), l), m) e le aree immediatamente limitrofe alle stesse, entro il raggio di 2 km. dal loro perimetro.
    Le seguenti zone, individuate dalle linee guida del piano paesistico regionale, approvate con decreto n. 6080 del 21 maggio 1999, come segni principali del paesaggio in quanto creano orizzonti o definiscono assialità:
    - gli spartiacque e le aree limitrofe per una fascia ampia m. 150;

    - i crinali montani e le aree limitrofe per una fascia ampia m. 150;
    - i crinali collinari e le aree limitrofe per una fascia ampia m.250;
    - le cime isolate di altezza fino a 400 metri s.l.m. con areale ampio m. 200;
    - le cime di altezza oltre 400 metri s.l.m. con areale ampio 300 m.
    In queste zone la possibilità dell'installazione di impianti eolici e di loro porzioni,quali cavidotti e cabine di trasformazione, sarà valutata caso per caso in base alla sensibilità dei paesaggi sottoposti a specifica protezione, così come individuati dalle linee guida del piano paesistico regionale.

    Per tali zone le soprintendenze hanno la facoltà di prescrivere misure necessarie alla mitigazione degli impatti, tenendo conto:
    - del patrimonio storico, architettonico e archeologico presente nell'area di impatto visuale del territorio;
    - del significato storico-ambientale, ossia di quel complesso di valori legati al mosaico paesaggistico, alla morfologia e all'evoluzione storica del territorio interessato;
    - della frequentazione del paesaggio, ossia della quantità e qualità dei flussi antropici nei punti panoramici più importanti, legati ai centri urbani , alla rete stradale ed alle località di interesse turistico.

    B.3) I siti d'importanza comunitaria (SIC) in cui i motivi di protezione riguardano esclusivamente habitat e specie prioritarie ad esclusione degli uccelli inseriti negli allegati della direttiva n. 79/409/CEE e le zone di rispetto degli stessi individuate entro 2 km. dal loro perimetro.

    C) Impianti in-shore. Zone consentite

    Sono da considerarsi zone consentite, nelle quali l'installazione degli impianti eolici è ammessa facendo particolare attenzione all'inserimento di detti impianti nel paesaggio e prescrivendo tutte le misure necessarie alla mitigazione degli impatti, le porzioni del territorio regionale non sottoposte ai precedenti vincoli e limitazioni.
    Nell'ambito delle aree di cui ai punti B e C, valgono, altresì, le seguenti limitazioni:
    - la superficie occupata da tutte le installazioni di produzione di energia eolica, non potrà superare il 5% della superficie dell'intero territorio comunale;

    - la superficie occupata dall'impianto è data: dalla somma delle aree che racchiudono i singoli aerogeneratori (se distanziati fra loro di più di 20 raggi di rotore) e dell'area che racchiude gruppi di aerogeneratori (qualora disposti in linea o in doppia fila) determinate come di seguito:
    - aerogeneratore isolato: quadrato di lato 3R (essendo R il raggio del rotore);
    - aerogeneratori in gruppo o su doppie file: superficie racchiusa dalla poligonale congiungente gli aerogeneratori, aumentata dalla distanza di rispetto di 3R su tutti i lati della poligonale;

    - aerogeneratori in linea: superficie di lunghezza pari alla distanza tra primo ed ultimo generatore, aumentata di 3R su ogni estremo e larghezza pari a 2 volte la distanza di rispetto (3R);
    - nei siti d'importanza comunitaria individuati come zone sensibili, la superficie occupata da tutte le installazioni di produzione di energia eolica, calcolata secondo le precedenti modalità, non potrà essere superiore al 5% dell'intera superficie del SIC;
    - nell'ambito dello stesso territorio comunale, la distanza minima tra impianti diversi dovrà essere non inferiore a 4.000 m.;

    - nei comuni viciniori, la distanza minima tra impianti diversi dovrà essere non inferiore a 4.000 m.;
    - le modifiche e i cambiamenti di destinazione d'uso, eventualmente richiesti dalle norme vigenti, delle aree destinate all'installazione di impianti eolici potranno essere effettuati solo ad avvenuto rilascio del provvedimento di carattere ambientale previsto dal D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
    - all'interno dello stesso impianto, la distanza minima tra i singoli aerogeneratori dovrà essere pari ad almeno 3 volte la misura del raggio dei rotori ed in ogni modo non inferiore a 150 m.;

    - all'interno dello stesso impianto, la distanza minima fra aerogeneratori posti in linea dovrà essere pari almeno a 5 volte il diametro del rotore delle macchine impiegate al fine di evitare effetto barriera e/o bosco nella distribuzione degli aerogeneratori;
    - la distanza in linea d'area di ciascuno degli aerogeneratori da centri abitati, insediamenti abitativi con almeno 5 nuclei familiari residenti stabilmente, non potrà essere inferiore a 5.000 m.;
    - dovranno essere rispettati inoltre i limiti previsti per l'inquinamento acustico dalla normativa vigente in materia;

    - dovrà essere effettuata una mitigazione dell'impatto visivo degli aerogeneratori, adottando in relazione ai dati anemometrici del sito una dislocazione degli stessi su lay-out geometricamente il più regolare possibile;
    - dovranno inoltre essere garantiti i limiti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
    - il comune danneggiato dall'effetto impattante di un parco eolico ricadente in territorio di altro comune potrà chiedere una quota dei canoni pagati al comune beneficiario, giusta convenzione, da parte del realizzatore del progetto;

    - prima della definizione della procedura della conferenza dei servizi, (art. 12, legge n. 387/2003) dovrà essere acquisita l'autorizzazione e l'approvazione del progetto esecutivo per la connessione alla rete elettrica.

    D) Impianti off-shore. Zone escluse

    Sono da considerarsi zone escluse, nelle quali non è consentita l'installazione di impianti off-shore di qualsiasi potenzialità nella loro totalità (torri, fondazioni e cavi sottomarini):
    D.1) le aree A, B, C, D di riserve marine;
    D.2) le zone, entro 3 miglia marine dalla costa, prospicienti parchi e riserve terrestri;
    D.3) le zone, entro 3 miglia marine dalla costa, di particolare interesse tra le aree ricreative, gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate, come individuate dagli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente e del turismo;

    D.4) le zone prospicienti installazioni dell'aeronautica militare, secondo le prescrizioni dell'autorità militare;
    D.5) le zone individuate dall'aeronautica civile come non idonee, per la protezione della sicurezza del volo;
    D.6) le zone di riproduzione e alimentazione di specie ittiche di elevato pregio e/o valore commerciale, eventualmente individuate dal competente Assessorato;
    D.7) le zone ad elevata pescosità, individuate dal competente Assessorato;
    D.8) i corridoi migratori di specie aviarie selvatiche o protette;

    D.9) le aree di protezione dei mammiferi marini.

    E) Impianti off-shore. Zone sensibili

    Sono da considerarsi zone sensibili quelle in cui sono presenti gli habitat naturali di interesse comunitario di cui all'allegato A della direttiva n. 92/43/CEE . In tali zone la possibilità dell'installazione di impianti eolici off-shore, qualunque sia la tensione della rete sulla quale avviene la consegna dell'energia elettrica prodotta, e di porzioni degli stessi (quali i cavi sottomarini di collegamento tra gli aerogeneratori e la cabina di trasformazione) sarà valutata caso per caso con riguardo al patrimonio naturale che s'intende tutelare.

    F) Impianti off-shore. Zone consentite

    Sono da considerarsi zone consentite, nelle quali l'installazione degli impianti eolici off-shore è ammessa facendo particolare attenzione all'inserimento di detti impianti nel paesaggio e prescrivendo tutte le misure della mitigazione degli impatti, quelle non sottoposte ai precedenti vincoli e limitazioni.
    Tutti i progetti di realizzazione di impianti eolici off-shore dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza del mare.
    Nell'ambito delle aree di cui ai punti E ed F, valgono, altresì, le seguenti limitazioni:

    - la distanza tra impianti eolici off-shore viciniori dovrà essere superiore a 15 miglia marine;
    - all'interno dello stesso impianto, la distanza minima tra i singoli aereogeneratori dovrà essere pari a 3 volte la misura del diametro dei rotori e in ogni modo non inferiore a 0,10 miglia marine;
    - la distanza del sito d'installazione degli aerogeneratori dalla costa dovrà essere misurata e stabilita in modo da non interferire con le rotte migratorie degli uccelli e da minimizzare l'impatto visivo e quello prodotto dal rumore. La stessa in ogni caso non potrà essere inferiore a 2 miglia marine;

    - dovrà essere effettuata una mitigazione dell'impatto visivo degli aerogeneratori, adottando una dislocazione degli stessi su lay-out geometricamente il più regolare possibile.

    Procedure da seguire per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni per impianti eolici in-shore ed off-shore

    A) Prima della presentazione dei progetti per l'installazione di impianti eolici sia in-shore che off-shore, il committente o l'autorità proponente dovrà richiedere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'avvio di una procedura preliminare (scoping), prevista dall'art. 6, comma secondo, del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, volta alla definizione delle informazioni e della documentazione da fornire per le successive valutazioni del progetto stesso, assicurando che detta procedura avvenga in contraddittorio con il committente o l'autorità proponente.

    B) Tra la documentazione da produrre è contemplato apposito allegato contenente tutti i dati stimati delle produzioni di energia elettrica, sulla base delle rilevazioni anemometriche effettuate.
    C) Alla procedura preliminare (scoping) dovrà necessariamente partecipare la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, nonché, allorché si tratti di impianti off-shore, la Soprintendenza del mare.
    D) Allo scopo di rendere possibile la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, tutti i progetti relativi all'installazione di impianti eolici in-shore ed off-shore, qualunque sia la tensione della rete su cui avverrà la consegna dell'energia prodotta, devono essere sottoposti alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 5 del citato D.P.R.

    E) I progetti relativi all'installazione di impianti eolici, ricadenti anche parzialmente all'interno di siti d'importanza comunitaria (SIC) così come individuati dalla successiva parte prima o entro 2 km. dal perimetro degli stessi, dovranno attivare contestualmente, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale n. 6/2001, le procedure relative alla valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/98, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003.
    F) Qualsiasi ampliamento successivo degli impianti di cui al punto B) e C), le cui caratteristiche saranno individuate con successivo regolamento da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dovrà essere parimenti sottoposto alla procedura di rilascio di giudizio di compatibilità ambientale.

    G) Nel caso di progetti rielaborati alla luce di pareri e/o osservazioni dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di altre amministrazioni e/o soggetti competenti, ai sensi del comma 5 dell'art. 9, detta rielaborazione deve essere comunicata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, indicando i tempi necessari per la stessa. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per la procedura riprenderà a decorrere con il deposito del progetto modificato.

    Documentazione da presentare, per l'espletamento dei procedimenti amministrativi di giudizio di compatibilità ambientale per siti in-shore, nelle zone sensibili ed altre zone

    Per l'attivazione della procedura di giudizio di compatibilità ambientale, ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, i progetti definitivi di impianti eolici, pubblicizzati secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente D.P.R., dovranno contenere, oltre alla documentazione prevista dall'allegato C, i seguenti elaborati:
    1) computo metrico estimativo del progetto definitivo dell'impianto comprendente:
    - insieme degli aerogeneratori;
    - intera rete dei cavidotti di collegamento;

    - piste di servizio e di accesso all'impianto;
    - opere civili e di collegamento elettrico;
    2) carta dell'area di influenza visiva degli impianti proposti, nelle scale 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, che individui l'area d'intervento e l'influenza visiva del tracciato proposto (sia con riferimento al contesto paesaggistico, che all'area d'intervento) e le condizioni di visibilità, con indicati i punti da cui è visibile l'area d'intervento, con foto panoramiche e ravvicinate. Le scale di rappresentazione, segnalate a titolo indicativo, vanno scelte in relazione alla disponibilità e alla dimensione dell'opera e ai caratteri dell'area d'intervento e del contesto;

    3) rilievo fotografico degli skyline esistenti dai punti di inter-visibilità, come indicati nella planimetria di progetto, che evidenzi la morfologia naturale dei luoghi, il margine paesaggistico urbano o naturale a cui l'intervento si aggiunge. Il progetto dovrà mostrare le localizzazioni proposte all'interno della cartografia conoscitiva e simulare l'effetto paesistico dei singoli impianti, attraverso la fotografia e lo strumento del rendering, curando in particolare la rappresentazione dei luoghi più sensibili e la rappresentazione delle infrastrutture accessorie all'impianto.

    4) carta del tracciato proposto, nelle scale 1:25.000, 1:10.000 o 1:5.000, al fine di verificare le eventuali e possibili interazioni negative con i caratteri paesaggistici. I tracciati vanno adattati alle specificità dei contesti paesaggistici attraversati, evitando di compromettere l'unitarietà di sistemi paesaggistici storici esistenti, urbani e extraurbani, e dei sistemi naturali, tagliandoli o frammentandoli. Proprio al fine di "compensare" tali effetti negativi, potranno essere proposte le misure di compensazione paesistica che, analizzando gli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, possono essere realizzate, prima o dopo la realizzazione dell'intervento, all'interno della relativa area, ai suoi margini, ovvero in area lontana e in tempi diversi da quelli dell'intervento stesso; in quest'ultimo caso, l'amministrazione può individuare un'area comune su cui concentrare i contributi e le azioni di compensazione da realizzare nel tempo e a cura dei soggetti proponenti - Specifica delle attività di ripristino e/o dismissione a fine esercizio a carico del proponente;

    5) copia del titolo di avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, calcolato sul predetto computo metrico, dal quale è escluso soltanto il costo degli espropri;
    6) carta dei vincoli inerente i siti interessati all'installazione degli impianti nella loro totalità (torri, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione) in scala 1:25.000;
    7) carta dei vincoli inerente i siti interessati all'installazione degli impianti nella loro totalità (torri, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione) in scala 1:10.000 su C.T.R.;

    8) lay-out dell'impianto nella sua totalità (torri, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione); scala 1:25.000;
    9) lay-out dell'impianto nella sua totalità (torri, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione); scala 1:10.000 su C.T.R.;
    10) carta della viabilità esistente per il raggiungimento del sito, ed eventuali interventi di adeguamento e miglioramento anche in relazione alle esigenze di trasporto degli aerogeneratori con indicata la larghezza e la lunghezza in funzione del raggio di curvatura;

    11) relazione tecnico descrittiva degli interventi da effettuare a carico della viabilità esistente;
    M) carta della viabilità provvisoria da realizzare per il raggiungimento del sito, anche in relazione alle esigenze di trasporto degli aerogeneratori, con indicata la lunghezza e la larghezza in funzione del raggio di curvatura;
    12) relazione tecnico descrittiva degli interventi da effettuare a carico della viabilità provvisoria;
    13) carta della viabilità esistente e/o da realizzare per il raggiungimento dei siti d'installazione dei singoli aerogeneratori, nonché per il collegamento tra loro e con la cabina di trasformazione, anche in relazione alle esigenze di trasporto degli aerogeneratori con indicata la larghezza e la lunghezza in funzione del raggio di curvatura;

    14) relazione tecnico descrittiva degli interventi da effettuare a carico della viabilità esistente e/o da realizzare per il raggiungimento dei siti d'installazione dei singoli aerogeneratori, nonché per il collegamento tra loro e con la cabina di trasformazione;
    15) documentazione fotografica dei siti, con allegata planimetria, recante l'indicazione dei punti di ripresa, con fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto, interessante tutti i punti di vista necessari a rilevare detto impatto visivo, con particolare riferimento ad aree protette, siti SIC e ZPS, emergenze architettoniche anche isolate, paesi, agglomerati extraurbani ecc.;

    16) relazione geomorfologica ed idrogeologica concernente i siti interessati, che riporti il parere di tecnico abilitato circa la possibilità d'installazione dell'impianto e lo studio degli impatti dallo stesso provocati;
    17) carte geologiche (geomorfologiche, idrogeomorfologiche e eventuali aree di dissesto) in scala adeguata, che riportino anche la tipologia e lo stato di attività degli eventuali dissesti;
    18) carta delle isofone relativa all'area vasta su cui insisterà il progetto, scala 1:25.000;

    19) certificazione di taratura della strumentazione e certificato di abilitazione del tecnico rilevatore titolare dell'allegato P;
    20) carta delle rotte migratorie relativa all'area vasta su cui insisterà il progetto, qualora disponibile;
    21) area occupata dall'installazione, calcolata secondo le modalità previste dall'allegato A, parte prima, punto 4);
    22) istanza per l'autorizzazione all'allaccio alla rete presentata al GRTN per gli impianti con potenza nominale superiore a 10 MW e all'ENEL Distribuzione per gli impianti con potenza inferiore a 10 MW;

    23) dati anemometrici del sito, per un periodo di osservazioni non inferiori ad 1 anno, certificati da ditta specializzata ed abilitata a detta certificazione. A detti dati verranno applicate le restrizioni dell'accesso e della pubblicità di cui al comma 4, art. 2, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e successive modifiche ed integrazioni.
    Per i siti ricadenti in zone sensibili, in aggiunta alla precedente documentazione;
    24) un accurato studio botanico delle essenze presenti, la descrizione del loro habitat e l'impatto provocato dall'installazione dell'impianto sulla vita vegetativa delle stesse, con particolare riferimento alle specie ed agli habitat d'importanza comunitaria eventualmente presenti. Detto studio firmato da tecnico competente dovrà anche riportare l'elenco delle specie vegetali per le quali è possibile l'espianto in fase di cantiere e il successivo reimpianto alla fine dello stesso, indicandone anche le modalità d'esecuzione e le presunte possibilità di successivo riattecchimento;

    25) uno studio faunistico, firmato da tecnico competente, con particolare riferimento all'avifauna selvatica e/o protetta ed alle rotte migratorie, che individui gli eventuali impatti prodotti dall'installazione e dall'esercizio degli impianti, anche e soprattutto in relazione alla dislocazione delle torri;
    26) dovrà essere presentato uno studio volto alla mitigazione dell'impatto visivo degli aerogeneratori, adottando una dislocazione degli stessi su superfici geometricamente il più regolari possibili;

    27) per i siti interessati dalla presenza di corpi idrici superficiali e sotterranei destinati o meno all'emungimento per scopi potabili, dovrà essere presentato uno studio relativo ai rischi di inquinamento degli stessi durante la fase di cantiere, che preveda, dove necessario, opportuni piani di monitoraggio ai sensi del D.P.R. n. 236/88 e decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
    Allorché si tratti delle aree indicate al precedente punto B2, sottoposte a vincolo paesaggistico o tutelate ex art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004, la documentazione dovrà essere integrata con la copia autentica dell'istanza di richiesta di nulla osta e/o del parere della Sovrintendenza competente per territorio, riportante il bollo d'ingresso ed il protocollo assegnato dalla stessa, che ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce inizio del relativo provvedimento. Dette autorizzazioni si intendono acquisite con l'istituto del silenzio-assenso:

    - ai sensi del comma 2 dell'art. 159 del decreto legge 22 gennaio 2004, n. 42, per i progetti non ricadenti in ambiti territoriali facenti parte di piano territoriale paesistico approvato, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla precedente lett. E), fatti salvi i casi in cui tale termine è stato interrotto da richieste di integrazioni, trasmesse per conoscenza anche a quest'Assessorato;
    - ai sensi dei commi 6, 7, 8 e
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