Circolare 10/10/1968 n. 1350
A.N.A.S. - Distanze minime da osservare nella edificazione a protezione del nastro stradale lungo le strade statali e le autostrade.
- Forma giuridica: Circolare
- Nazionale/Regionale: Leggi nazionali
- Categorico Leggi: Edilizia - Infrastrutture
Com'è noto il paragrafo II, art.1, del Regio decreto 8-12-1933, n. 1740, faceva divieto di "costruire case, altre fabbriche e muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati a distanza minore di 3 metri dal confine della strada quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento ovvero da deliberazioni dell'autorità competente".
Tale disposizione è stata abrogata dalla legge 6-8-1967 n. 765, che all'art.19 ha disposto che "fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale misurate a partire dal ciglio della strada". Dette distanze sono state stabilite con successivo decreto emanato il 1ø aprile 1968 dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per l'interno. Occorre ora precisare la portata ed il contenuto della normativa soprarichiamata, con particolare riferimento ai limiti di efficacia nel tempo e nello spazio della stessa.
I - CAMPO DI APPLICAZIONE Per quanto concerne l'ambito territoriale di applicazione delle distanze minime a protezione del nastro stradale stabilite dal decreto ministeriale 1-4-1968, si rileva che le distanze stesse devono imporsi ed osservarsi fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.
Al riguardo devesi preliminarmente porre in evidenza che l'art.17 della legge 6-8-1967, n. 765, nel dettare norme regolatrici dell'attività costruttiva, distingue i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, da quelli che invece siano dotati di tali strumenti urbanistici ed impone a comuni della prima categoria, cioè a quelli sprovvisti di piano o di programma di fabbricazione, di definire entro breve termine (novanta giorni) i perimetri dei centri abitati.
Risulta pertanto evidente che il perimetro del centro abitato deve essere definito soltanto dai comuni che non abbiano piano regolatore generale o programmi di fabbricazione e non anche dagli altri comuni per i quali il centro abitato si identifica con gli insediamenti previsti dagli strumenti urbanistici (piano regolatore generale o programma di fabbricazione).
Per quanto concerne la concreta definizione del perimetro del centro abitato - al di fuori del quale esclusivamente potranno imporsi le distanze di rispetto di cui trattasi - l'art.17 (art.41-quinquies), primo comma, lett. a), della legge n. 765 del 1967, statuisce che i perimetri dei centri abitati "...sono definiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del consiglio comunale sentiti il provveditorato alle opere pubbliche e la sovrintendenza competente..." Attesa l'importanza che la precisazione del perimetro del centro abitato di ciascun comune assume ai fini della applicazione delle norme relative alle distanze a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione, gli uffici in indirizzo avranno cura di chiedere con la massima sollecitudine, ai competenti provveditorati alle opere pubbliche l'indicazione precisa del perimetro del centro abitato di ogni comune compreso nella competenza territoriale di ciascun compartimento, in maniera da imporre l'osservanza delle distanze sopradette soltanto nelle edificazioni che vengano intraprese al di fuori dei perimetri stessi quali risultano definiti giusta il procedimento già descritto; nell'ambito invece dell'abitato le distanze di rispetto dal nastro stradale saranno quelle previste dagli strumenti urbanistici.
In definitiva pertanto i poteri di intervento degli organi di questa azienda ai fini di imporre l'osservanza delle distanze di rispetto dal nastro stradale di cui trattasi potranno legittimamente ed efficacemente esplicarsi:
a) al di fuori dei perimetri dei centri abitati, determinati ai sensi dell'art.17 della legge 6-8-1967, n. 765, per i comuni che non hanno piano regolatore o programma di fabbricazione approvati; b) al di fuori degli insediamenti previsti dal piano regolatore generale e dai programmi di fabbricazione per i comuni che abbiano tali strumenti urbanistici già formalmente approvati ed operanti;
c) per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati che non abbiano provveduto tempestivamente a determinare il perimetro del centro abitato, fino a quando non intervenga tale determinazione, si considererà centro abitato la traversa interna formalmente delimitata di cui all'art.4, secondo comma, della legge 7-2-1961, n. 59.
II - DECORRENZA DELL'EFFICACIA Per quanto si riferisce alla decorrenza della normativa introdotta dal decreto ministeriale 1-4-1968 si precisa che la efficacia della normativa stessa deve ritenersi decorrente dal 13 aprile 1968 atteso che in tale data è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale. In particolare al fine di stabilire la distanza da imporre nell'edificazione lungo le strade statali le SS.LL. avranno riguardo alla data di rilascio della licenza edilizia - che dovrà risultare conforme alle norme vigenti all'epoca dell'emanazione e tuttora valida ed efficace - attenendosi ai seguenti criteri:
1) licenze edilizie anteriori al 1ø settembre 1967 (data dell'entrata in vigore della legge-ponte: 3 metri dal confine stradale ai sensi dell'art.1, par. II, Regio decreto 8-12-1933, n. 1740);
2) licenze edilizie rilasciate tra il 1ø settembre 1967 ed il 12 aprile 1968:
la distanza dal confine stradale dovrà stabilirsi con i criteri di cui all'ultimo comma dell'art.19 della legge n. 765 del 1967 (metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di 5 metri);
3) licenze edilizie rilasciate a decorrere dal 13 aprile 1968: la distanza dalla strada sarà quella stabilita negli artt. 4 e 5 del decreto ministeriale 1-4-1968.
Si sottolinea che la facoltà di ridurre i limiti di distanza dalla strada prevista dall'art.1, commi secondo e terzo, del Regio decreto n. 1740 del 1933 in relazione a tratti di strada che abbiano andamento altimetrico o planimetrico particolarmente accidentato deve ritenersi cessata con l'entrata in vigore della nuova normativa.
III - ART. 9 DELLA LEGGE 24-7-1961, N. 729 L'art.19, terzo comma, della legge n. 765 del 1967, dispone che fino alla emanazione del decreto ministeriale previsto dal precedente comma dello stesso articolo si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'art.9 della legge 24-7-1961, n. 729.
In ordine a tale disposizione si osserva:
a) il legislatore del 1967 ha innanzitutto esteso espressamente a tutte le autostrade le disposizioni contenute nell'art.9 della legge 729 del 1961 in materia di edificazione lungo le autostrade stesse; in tale maniera deve ritenersi definitivamente superata la tesi, accolta anche in alcune pronunce della magistratura ordinaria, secondo la quale la distanza minima di metri 25 della zona di occupazione autostradale - stabilita dal primo comma dell'art.9 in esame per la costruzione, la ricostruzione o l'ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie - poteva imporsi solo per le autostrade comprese nel piano contemplato dalla stessa legge n.729. In conseguenza, pertanto, anche la nuova normativa in materia di edificazione lungo le autostrade fuori dal perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal piano regolatore generale o dal programma di fabbricazione, statuita dal decreto ministeriale 1-4-1968, si applica automaticamente ed indistintamente a tutte le autostrade, atteso che tale predetta nuova normativa si configura indubbiamente come sostitutiva di quella già contenuta nell'art.9 succitato;
b) la nuova normativa in materia di edificazione lungo le autostrade è sostitutiva, come sopra detto, di quella già contenuta nell'art.9 della legge 24-7-1961, n. 729, nel senso che la prima (art.19, terzo comma, legge n.
765 del 6-8-1967, e decreto ministeriale 1-4-1968) abroga la seconda.
In ordine a tale abrogazione sono necessarie alcune precisazioni al fine di individuare i limiti entro i quali lo stesso art.9 della legge n. 729 risulta abrogato e sostituito dalla nuova disciplina.
Infatti l'abrogazione dell'art.9 della legge n. 729 del 1961, a seguito dell'entrata in vigore - con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - del decreto ministeriale 1-4-1968 previsto dall'art.19, secondo comma, della legge n. 765 del 1967, deve ritenersi soltanto parziale e limitata.
1. - L'abrogazione è parziale, atteso che nell'ambito dell'art.9 in esame cessano di avere efficacia esclusivamente le disposizioni che concernono la edificazione (distanza di metri 25 dalla zona di occupazione dell'autostrada; facoltà dell'amministrazione - e per essa dei lavori pubblici - di concedere la riduzione di tale distanza) mentre permangono in vigore tutte le altre statuizioni del medesimo art.9 e precisamente:
- distanza minima di metri 10 dalla zona di occupazione dell'autostrada per gli alberi da piantare e connessa facoltà dei lavori pubblici di accordare la deroga a tale distanza ai sensi del secondo comma dell'articolo in parola;
- decorrenza del divieto di edificazione e di piantagione per le autostrade da costruire; e cioè dalla data della pubblicazione di apposito avviso, a cura del concessionario, sul foglio degli annunzi legali delle singole prefetture competenti per territorio, recante notizia dell'avvenuta approvazione del progetto di ciascuna strada;
- non applicabilità delle norme in esame agli impianti di telecomunicazioni;
- modalità per l'esecuzione degli spostamenti degli impianti di telecomunicazioni in conseguenza della costruzione o dell'ampliamento di autostrade;
- divieto di pubblicità lungo i tracciati delle autostrade ed i relativi accessi.
2. - L'abrogazione è limitata, ed è limitata sotto il duplice profilo del tempo e dello spazio:
- è limitata innanzitutto nel tempo, atteso che la nuova disciplina (decreto ministeriale 1-4-1968) subentra alla precedente (art.9, primo e secondo comma, legge 24-7-1961, n. 729) solo a decorrere dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui trattasi;
- è limitata nello spazio, perché la nuova distanza da osservarsi nell'edificazione lungo le autostrade di qualsiasi tipo, i raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade e le aste di accesso alla rete viaria della zona dovrà imporsi soltanto nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.
Nell'ambito invece del perimetro dei centri abitati conserva vigore ed efficacia per l'edificazione lungo i tracciati delle autostrade ed i relativi accessi il disposto dell'art.9, primo e secondo comma, della legge 24-7-1961, n. 729, salvo che i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione debitamente approvati dispongano diversamente.
IV - EDIFICAZIONE IN CORRISPONDENZA DI INCROCI, BIFORCAZIONI E CURVE Con circolare n. 1600 in data 13-7-1964 di questa direzione generale sono state impartite agli uffici in indirizzo direttive e disposizioni in ordine all'edificazione in corrispondenza di curve ed incroci.
A seguito dell'entrata in vigore (13 aprile 1968) del decreto ministeriale 1-4-1968, l'intera materia deve essere regolamentata alla luce della nuova normativa e pertanto le suaccennate direttive della predetta circolare n. 1600 (Capo II - Costruzioni) sono abrogate e sostituite dalle istruzioni che seguono.
Preliminarmente si sottolinea che le nuove norme di cui trattasi - come già evidenziato nel Capo I relativo all'ambito di efficacia delle disposizioni in esame - si riferiscono esclusivamente all'edificazione in corrispondenza di incroci o biforcazioni fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal piano regolatore o dal programma di fabbricazione. Si è d'avviso infatti che per le costruzioni in corrispondenza di incroci e biforcazioni relativi a tratti di strade statali ricadenti nell'ambito del perimetro del centro abitato o degli insediamenti previsti dal piano regolatore o dal programma di fabbricazione approvati, questa azienda non abbia poteri di intervento e sanzione. Pertanto le disposizioni già impartite dalla circolare n. 1600 per le costruzioni in corrispondenza di incroci e di curve lungo le traverse interne formalmente delimitate, lettera c), numeri 1 e 2, sono integralmente abrogate e non sostituite trattandosi di materia che esula dalla competenza di questa azienda: la stessa nozione della traversa interna formalmente delimitata quale criterio di individuazione del centro abitato ai fini dell'applicazione della normativa in esame deve ritenersi superata e sostituita dal perimetro del centro abitato o dall'insediamento previsto e disciplinato dal piano regolatore e dal programma di fabbricazione. A - COSTRUZIONI IN CURVA Com'è noto il penultimo comma, art.1, Regio decreto n. 1740 del 1933 - per quanto concerne le costruzioni lungo le strade fuori degli abitati - impone il divieto di eseguire costruzioni in corrispondenza delle curve stradali di raggio inferiore a metri 100. Da tale divieto si evince che è possibile autorizzare costruzioni solo nel caso in cui esse ricadano all'esterno della curva ideale di raggio di metri 100 o superiore, con rispetto comunque delle distanze minime a protezione del nastro stradale stabilite dall'art.4 del decreto ministeriale 1-4-1968.
B - COSTRUZIONI IN CORRISPONDENZA DI INCROCI E BIFORCAZIONI Per tali costruzioni, ai sensi dell'art.5 del decreto ministeriale 1-4-1968, le fasce di rispetto stabilite dall'art.4 dello stesso decreto sono incrementate dall'area del triangolo di inedificabilità da determinarsi secondo i criteri indicati nell'art.5 predetto.
Si sottolinea che la nuova normativa sopra ricordata - concernente l'edificazione in corrispondenza di incroci e biforcazioni fuori dei centri abitati - non prevede deroghe né consente all'ente proprietario della strada poteri discrezionali;
e pertanto:
1) la normativa stessa va applicata integralmente anche quando l'incrocio sia stato sistemato secondo i tipi di innesto prescritti dalla circolare aziendale n. 733 del 30-4-1963;
2) la circolare di questa direzione generale (Servizio Tecnico, Uff. I) del 4-8-1964 concernente le costruzioni in corrispondenza di bivi sistemati in conformità degli schemi allegati alla circolare n. 733 del 30-4-1963 deve ritenersi abrogata;
3) il disposto dell'art.5, decreto ministeriale 1-4-1968, deve applicarsi alle nuove costruzioni in corrispondenza di incroci e biforcazioni qualunque sia la situazione di fatto preesistente e pertanto anche nei casi in cui la visibilità in corrispondenza del bivio risulti già impedita da opere e manufatti eseguiti sotto l'impero delle precedenti normative;
4) per quanto concerne la sopraelevazione e gli ampliamenti di fabbricati preesistenti si precisa che tali opere potranno consentirsi solo se il fabbricato da sopraelevare od ampliare risulti pienamente rispondente nella sua ubicazione alla normativa introdotta dal decreto ministeriale 1-4-1968.
In ordine all'applicabilità della nuova normativa in relazione ai diversi casi concreti di edificazione in prossimità di incroci e bivi, si precisa quanto segue:
a) edificazioni intraprese anteriormente al 13 aprile 1968 in base a nulla osta aziendale rilasciato prima della stessa data (data dell'entrata in vigore delle distanze minime a protezione del nastro stradale statuite dal decreto ministeriale 1-4-1968): deve consentirsene la prosecuzione secondo le modalità e le condizioni stabilite nel nulla osta già a suo tempo emanato;
b) edificazioni intraprese dopo il 13 aprile 1968 in base a nulla osta aziendale rilasciato anteriormente a tale data: deve consentirsene la prosecuzione come per la lettera a);
c) edificazioni da intraprendersi successivamente alla emanazione della presente circolare in base a nulla osta aziendale rilasciato sempre anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale in esame: deve consentirsene l'inizio e la prosecuzione secondo le condizioni e le modalità già stabilite nel rilasciato nulla osta sempre che lo stesso abbia conservato validità ed efficacia (e cioè non siano sopraggiunte dichiarazioni di decadenza, non si siano verificate condizioni risolutive e simili). Al riguardo si richiama l'attenzione sulla opportunità di notificare con la massima tempestività alle ditte interessate le eventuali dichiarazioni di decadenza del rilasciato nulla osta qualora le ditte stesse pur essendo previsto a pena di decadenza un termine massimo per l'inizio dei lavori, non intraprendano la edificazione nel termine stabilito. Resta inteso peraltro che un nuovo eventuale nulla osta - successivo alla notificazione della decadenza - dovrà rilasciarsi secondo le disposizioni e le prescrizioni della nuova normativa vigente ed a seguito di ulteriore specifica istanza degli interessati con connessa rinnovata istruttoria;
d) istanze intese ad ottenere il nulla osta aziendale alla edificazione, ancora in corso di istruttoria alla data del 13 aprile 1968 e comunque non definite alla stessa data: l'eventuale nulla osta dovrà rilasciarsi con la precisa osservanza della nuova normativa. Si sottolinea che le distanze minime a protezione del nastro stradale stabilite dal predetto decreto ministeriale dovranno imporsi all'atto del rilascio del nulla osta di cui trattasi qualunque sia la fase istruttoria raggiunta dalla relativa pratica al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme (13 aprile 1968) ed anche se le ditte interessate abbiano effettuato adempimenti previsti da altre vigenti norme, come il versamento dei canoni.
C - RICOSTRUZIONI IN SITO Se l'opera, già legittimamente eseguita in base alle norme vigenti all'epoca della costruzione, risulta in contrasto con la vigente normativa le SS.LL. dovranno attenersi ai seguenti criteri: 1) i lavori non sono soggetti ad alcuna autorizzazione ove trattasi di semplice ammodernamento o riattamento che non comporti modifiche o variazioni nei riguardi dell'ubicazione del fabbricato o manufatto rispetto alla strada e non determini variazioni di superficie e di altezza del fabbricato o manufatto medesimo;
2) qualora invece il fabbricato o manufatto venga totalmente demolito e poi ricostruito ovvero venga modificato o ricostruito in modo sostanzialmente diverso, dovendosi considerare come nuova costruzione, resta assoggettato alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 1-4-1968 emanata in attuazione del disposto dell'art.19, legge n. 765 del 1967 (fasce di rispetto dal ciglio stradale, costruzioni in corrispondenza di incroci e biforcazioni). V - IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI Com'è noto l'installazione di impianti distributori di carburanti lungo le strade statali interessa l'A.N.A.S. sotto un duplice profilo:
a) sotto il profilo del rilascio del nulla osta aziendale all'autorizzazione prefettizia degli impianti stessi;
b) in relazione all'edificazione di eventuali fabbricati o manufatti che vengono ad insistere nell'ambito del piazzale dei distributori.
Mentre nella materia sub a) questa azienda dispone indubbiamente di poteri relativamente discrezionali, atteso il carattere autorizzatorio che assume il nulla osta suaccennato particolarmente in relazione alle esigenze di tutela del traffico, l'edificazione di fabbricati e manufatti interessanti stazioni di servizio ricade anch'essa sotto la disciplina di cui alla legge n. 765 del 1967 ed al decreto ministeriale 1-4-1968 che, come sopra precisato, non prevede deroghe n, eccezioni.
1. - In ordine al rilascio del nulla osta all'autorizzazione prefettizia di impianti distributori di carburanti si precisa che permangono valide ed efficaci tutte le prescrizioni di ordine tecnico-amministrativo già vigenti ai fini del rilascio del nulla osta stesso e del successivo rilascio della licenza di accesso, ed in particolare divieti già imposti in ordine alla ubicazione degli impianti (distanze da bivi, curve, ecc.) installati sia nell'ambito delle traverse interne di abitati che fuori di tali traverse.
2. - Per quanto concerne poi l'edificazione si precisa che per gli impianti di distributori di carburanti ubicati lungo tratti di strade statali esterne al perimetro dei centri abitati od agli insediamenti previsti dal piano regolatore generale o programma di fabbricazione si fa divieto di eseguire nell'ambito del piazzale qualsiasi costruzione in muratura o comunque a carattere permanente quando la costruzione stessa non rispetti le zone di inedificabilità a protezione del nastro stradale stabilite dagli artt. 4 e 5 del decreto ministeriale 1-4-1968. Per tali impianti nell'ambito del piazzale e delle predette zone di inedificabilità potranno installarsi esclusivamente:
1) chioschi in materiale prefabbricato da adibirsi alle attività ed alle esigenze inerenti alla vendita dei carburanti e degli olii lubrificanti, nonchè alle indispensabili necessità igieniche e di ristoro dell'utente della strada. Detti chioschi, ad un solo piano, dovranno avere le seguenti dimensioni:
a) stazione di rifornimento senza gasolio con fronte di metri 25-30: chiosco prefabbricato della misura massima di metri quadri 10;
b) stazione di rifornimento con fronte di metri 60: chiosco prefabbricato di metri quadri 15;
c) stazione di servizio con fronte di metri 60: chiosco prefabbricato di metri quadri 20.
2) erogatori, serbatoi, colonnine per aria ed acqua, manufatti ed impianti prescritti dalle vigenti norme di sicurezza, pensiline prefabbricate;
La superficie di detti chioschi prefabbricati potrà esser incrementata: - di metri quadri 2 per ogni colonnina erogatrice di carburante eccedente il numero minimo per le stazioni di rifornimento con fronte di metri 60 e per le stazioni di servizio; - di metri quadri 3 per le stazioni di rifornimento di cui alla lettera a) e di metri quadri 6 per le stazioni di rifornimento e di servizio di cui alle lettere b) e c) al fine di consentire di dotare gli impianti stessi dei servizi igienici.
DECRETO MINISTERIALE 2-4-1968 (G.U. 16-4-1968, n. 97).
In ordine a tale decreto - emanato il 2-4-1968 (G.U. 16-4-1968, n. 97) - e per quanto attiene in particolare ai compiti ed alle competenze di questa azienda si osserva che:
1) dal combinato disposto dell'art.17, ottavo comma, della legge n. 765 del 1967 e dell'art.1 del decreto di cui trattasi si evince che le disposizioni contenute nel decreto stesso non si applicano ai piani regolatori generali e particolareggiati ed ai programmi di fabbricazione in vigore, ma soltanto agli strumenti urbanistici di nuova formulazione ed alla revisione (peraltro facoltativa e non obbligatoria) di quelli già esistenti ed operanti;
2) l'art.9, comma secondo e terzo, dello stesso decreto ministeriale stabilisce le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli; tali distanze minime saranno imposte, come precisato al numero 1, nei nuovi strumenti urbanistici e nella revisione di quelli già esistenti.
Precisato quanto sopra, si sottolinea l'inderogabile necessità che gli uffici in indirizzo esplichino la più attenta e diligente vigilanza affinché la normativa di cui trattasi venga sempre completamente osservata nella edificazione lungo le strade statali e le autostrade, ponendosi in evidenza, peraltro, che la nuova disciplina amplifica indiscutibilmente le sfere di competenza dei comuni, ai quali di conseguenza faranno carico d'ora in poi maggiori oneri e responsabilità.
Tale disposizione è stata abrogata dalla legge 6-8-1967 n. 765, che all'art.19 ha disposto che "fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale misurate a partire dal ciglio della strada". Dette distanze sono state stabilite con successivo decreto emanato il 1ø aprile 1968 dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per l'interno. Occorre ora precisare la portata ed il contenuto della normativa soprarichiamata, con particolare riferimento ai limiti di efficacia nel tempo e nello spazio della stessa.
I - CAMPO DI APPLICAZIONE Per quanto concerne l'ambito territoriale di applicazione delle distanze minime a protezione del nastro stradale stabilite dal decreto ministeriale 1-4-1968, si rileva che le distanze stesse devono imporsi ed osservarsi fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.
Al riguardo devesi preliminarmente porre in evidenza che l'art.17 della legge 6-8-1967, n. 765, nel dettare norme regolatrici dell'attività costruttiva, distingue i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, da quelli che invece siano dotati di tali strumenti urbanistici ed impone a comuni della prima categoria, cioè a quelli sprovvisti di piano o di programma di fabbricazione, di definire entro breve termine (novanta giorni) i perimetri dei centri abitati.
Risulta pertanto evidente che il perimetro del centro abitato deve essere definito soltanto dai comuni che non abbiano piano regolatore generale o programmi di fabbricazione e non anche dagli altri comuni per i quali il centro abitato si identifica con gli insediamenti previsti dagli strumenti urbanistici (piano regolatore generale o programma di fabbricazione).
Per quanto concerne la concreta definizione del perimetro del centro abitato - al di fuori del quale esclusivamente potranno imporsi le distanze di rispetto di cui trattasi - l'art.17 (art.41-quinquies), primo comma, lett. a), della legge n. 765 del 1967, statuisce che i perimetri dei centri abitati "...sono definiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del consiglio comunale sentiti il provveditorato alle opere pubbliche e la sovrintendenza competente..." Attesa l'importanza che la precisazione del perimetro del centro abitato di ciascun comune assume ai fini della applicazione delle norme relative alle distanze a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione, gli uffici in indirizzo avranno cura di chiedere con la massima sollecitudine, ai competenti provveditorati alle opere pubbliche l'indicazione precisa del perimetro del centro abitato di ogni comune compreso nella competenza territoriale di ciascun compartimento, in maniera da imporre l'osservanza delle distanze sopradette soltanto nelle edificazioni che vengano intraprese al di fuori dei perimetri stessi quali risultano definiti giusta il procedimento già descritto; nell'ambito invece dell'abitato le distanze di rispetto dal nastro stradale saranno quelle previste dagli strumenti urbanistici.
In definitiva pertanto i poteri di intervento degli organi di questa azienda ai fini di imporre l'osservanza delle distanze di rispetto dal nastro stradale di cui trattasi potranno legittimamente ed efficacemente esplicarsi:
a) al di fuori dei perimetri dei centri abitati, determinati ai sensi dell'art.17 della legge 6-8-1967, n. 765, per i comuni che non hanno piano regolatore o programma di fabbricazione approvati; b) al di fuori degli insediamenti previsti dal piano regolatore generale e dai programmi di fabbricazione per i comuni che abbiano tali strumenti urbanistici già formalmente approvati ed operanti;
c) per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati che non abbiano provveduto tempestivamente a determinare il perimetro del centro abitato, fino a quando non intervenga tale determinazione, si considererà centro abitato la traversa interna formalmente delimitata di cui all'art.4, secondo comma, della legge 7-2-1961, n. 59.
II - DECORRENZA DELL'EFFICACIA Per quanto si riferisce alla decorrenza della normativa introdotta dal decreto ministeriale 1-4-1968 si precisa che la efficacia della normativa stessa deve ritenersi decorrente dal 13 aprile 1968 atteso che in tale data è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale. In particolare al fine di stabilire la distanza da imporre nell'edificazione lungo le strade statali le SS.LL. avranno riguardo alla data di rilascio della licenza edilizia - che dovrà risultare conforme alle norme vigenti all'epoca dell'emanazione e tuttora valida ed efficace - attenendosi ai seguenti criteri:
1) licenze edilizie anteriori al 1ø settembre 1967 (data dell'entrata in vigore della legge-ponte: 3 metri dal confine stradale ai sensi dell'art.1, par. II, Regio decreto 8-12-1933, n. 1740);
2) licenze edilizie rilasciate tra il 1ø settembre 1967 ed il 12 aprile 1968:
la distanza dal confine stradale dovrà stabilirsi con i criteri di cui all'ultimo comma dell'art.19 della legge n. 765 del 1967 (metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di 5 metri);
3) licenze edilizie rilasciate a decorrere dal 13 aprile 1968: la distanza dalla strada sarà quella stabilita negli artt. 4 e 5 del decreto ministeriale 1-4-1968.
Si sottolinea che la facoltà di ridurre i limiti di distanza dalla strada prevista dall'art.1, commi secondo e terzo, del Regio decreto n. 1740 del 1933 in relazione a tratti di strada che abbiano andamento altimetrico o planimetrico particolarmente accidentato deve ritenersi cessata con l'entrata in vigore della nuova normativa.
III - ART. 9 DELLA LEGGE 24-7-1961, N. 729 L'art.19, terzo comma, della legge n. 765 del 1967, dispone che fino alla emanazione del decreto ministeriale previsto dal precedente comma dello stesso articolo si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'art.9 della legge 24-7-1961, n. 729.
In ordine a tale disposizione si osserva:
a) il legislatore del 1967 ha innanzitutto esteso espressamente a tutte le autostrade le disposizioni contenute nell'art.9 della legge 729 del 1961 in materia di edificazione lungo le autostrade stesse; in tale maniera deve ritenersi definitivamente superata la tesi, accolta anche in alcune pronunce della magistratura ordinaria, secondo la quale la distanza minima di metri 25 della zona di occupazione autostradale - stabilita dal primo comma dell'art.9 in esame per la costruzione, la ricostruzione o l'ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie - poteva imporsi solo per le autostrade comprese nel piano contemplato dalla stessa legge n.729. In conseguenza, pertanto, anche la nuova normativa in materia di edificazione lungo le autostrade fuori dal perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal piano regolatore generale o dal programma di fabbricazione, statuita dal decreto ministeriale 1-4-1968, si applica automaticamente ed indistintamente a tutte le autostrade, atteso che tale predetta nuova normativa si configura indubbiamente come sostitutiva di quella già contenuta nell'art.9 succitato;
b) la nuova normativa in materia di edificazione lungo le autostrade è sostitutiva, come sopra detto, di quella già contenuta nell'art.9 della legge 24-7-1961, n. 729, nel senso che la prima (art.19, terzo comma, legge n.
765 del 6-8-1967, e decreto ministeriale 1-4-1968) abroga la seconda.
In ordine a tale abrogazione sono necessarie alcune precisazioni al fine di individuare i limiti entro i quali lo stesso art.9 della legge n. 729 risulta abrogato e sostituito dalla nuova disciplina.
Infatti l'abrogazione dell'art.9 della legge n. 729 del 1961, a seguito dell'entrata in vigore - con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - del decreto ministeriale 1-4-1968 previsto dall'art.19, secondo comma, della legge n. 765 del 1967, deve ritenersi soltanto parziale e limitata.
1. - L'abrogazione è parziale, atteso che nell'ambito dell'art.9 in esame cessano di avere efficacia esclusivamente le disposizioni che concernono la edificazione (distanza di metri 25 dalla zona di occupazione dell'autostrada; facoltà dell'amministrazione - e per essa dei lavori pubblici - di concedere la riduzione di tale distanza) mentre permangono in vigore tutte le altre statuizioni del medesimo art.9 e precisamente:
- distanza minima di metri 10 dalla zona di occupazione dell'autostrada per gli alberi da piantare e connessa facoltà dei lavori pubblici di accordare la deroga a tale distanza ai sensi del secondo comma dell'articolo in parola;
- decorrenza del divieto di edificazione e di piantagione per le autostrade da costruire; e cioè dalla data della pubblicazione di apposito avviso, a cura del concessionario, sul foglio degli annunzi legali delle singole prefetture competenti per territorio, recante notizia dell'avvenuta approvazione del progetto di ciascuna strada;
- non applicabilità delle norme in esame agli impianti di telecomunicazioni;
- modalità per l'esecuzione degli spostamenti degli impianti di telecomunicazioni in conseguenza della costruzione o dell'ampliamento di autostrade;
- divieto di pubblicità lungo i tracciati delle autostrade ed i relativi accessi.
2. - L'abrogazione è limitata, ed è limitata sotto il duplice profilo del tempo e dello spazio:
- è limitata innanzitutto nel tempo, atteso che la nuova disciplina (decreto ministeriale 1-4-1968) subentra alla precedente (art.9, primo e secondo comma, legge 24-7-1961, n. 729) solo a decorrere dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui trattasi;
- è limitata nello spazio, perché la nuova distanza da osservarsi nell'edificazione lungo le autostrade di qualsiasi tipo, i raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade e le aste di accesso alla rete viaria della zona dovrà imporsi soltanto nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.
Nell'ambito invece del perimetro dei centri abitati conserva vigore ed efficacia per l'edificazione lungo i tracciati delle autostrade ed i relativi accessi il disposto dell'art.9, primo e secondo comma, della legge 24-7-1961, n. 729, salvo che i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione debitamente approvati dispongano diversamente.
IV - EDIFICAZIONE IN CORRISPONDENZA DI INCROCI, BIFORCAZIONI E CURVE Con circolare n. 1600 in data 13-7-1964 di questa direzione generale sono state impartite agli uffici in indirizzo direttive e disposizioni in ordine all'edificazione in corrispondenza di curve ed incroci.
A seguito dell'entrata in vigore (13 aprile 1968) del decreto ministeriale 1-4-1968, l'intera materia deve essere regolamentata alla luce della nuova normativa e pertanto le suaccennate direttive della predetta circolare n. 1600 (Capo II - Costruzioni) sono abrogate e sostituite dalle istruzioni che seguono.
Preliminarmente si sottolinea che le nuove norme di cui trattasi - come già evidenziato nel Capo I relativo all'ambito di efficacia delle disposizioni in esame - si riferiscono esclusivamente all'edificazione in corrispondenza di incroci o biforcazioni fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal piano regolatore o dal programma di fabbricazione. Si è d'avviso infatti che per le costruzioni in corrispondenza di incroci e biforcazioni relativi a tratti di strade statali ricadenti nell'ambito del perimetro del centro abitato o degli insediamenti previsti dal piano regolatore o dal programma di fabbricazione approvati, questa azienda non abbia poteri di intervento e sanzione. Pertanto le disposizioni già impartite dalla circolare n. 1600 per le costruzioni in corrispondenza di incroci e di curve lungo le traverse interne formalmente delimitate, lettera c), numeri 1 e 2, sono integralmente abrogate e non sostituite trattandosi di materia che esula dalla competenza di questa azienda: la stessa nozione della traversa interna formalmente delimitata quale criterio di individuazione del centro abitato ai fini dell'applicazione della normativa in esame deve ritenersi superata e sostituita dal perimetro del centro abitato o dall'insediamento previsto e disciplinato dal piano regolatore e dal programma di fabbricazione. A - COSTRUZIONI IN CURVA Com'è noto il penultimo comma, art.1, Regio decreto n. 1740 del 1933 - per quanto concerne le costruzioni lungo le strade fuori degli abitati - impone il divieto di eseguire costruzioni in corrispondenza delle curve stradali di raggio inferiore a metri 100. Da tale divieto si evince che è possibile autorizzare costruzioni solo nel caso in cui esse ricadano all'esterno della curva ideale di raggio di metri 100 o superiore, con rispetto comunque delle distanze minime a protezione del nastro stradale stabilite dall'art.4 del decreto ministeriale 1-4-1968.
B - COSTRUZIONI IN CORRISPONDENZA DI INCROCI E BIFORCAZIONI Per tali costruzioni, ai sensi dell'art.5 del decreto ministeriale 1-4-1968, le fasce di rispetto stabilite dall'art.4 dello stesso decreto sono incrementate dall'area del triangolo di inedificabilità da determinarsi secondo i criteri indicati nell'art.5 predetto.
Si sottolinea che la nuova normativa sopra ricordata - concernente l'edificazione in corrispondenza di incroci e biforcazioni fuori dei centri abitati - non prevede deroghe né consente all'ente proprietario della strada poteri discrezionali;
e pertanto:
1) la normativa stessa va applicata integralmente anche quando l'incrocio sia stato sistemato secondo i tipi di innesto prescritti dalla circolare aziendale n. 733 del 30-4-1963;
2) la circolare di questa direzione generale (Servizio Tecnico, Uff. I) del 4-8-1964 concernente le costruzioni in corrispondenza di bivi sistemati in conformità degli schemi allegati alla circolare n. 733 del 30-4-1963 deve ritenersi abrogata;
3) il disposto dell'art.5, decreto ministeriale 1-4-1968, deve applicarsi alle nuove costruzioni in corrispondenza di incroci e biforcazioni qualunque sia la situazione di fatto preesistente e pertanto anche nei casi in cui la visibilità in corrispondenza del bivio risulti già impedita da opere e manufatti eseguiti sotto l'impero delle precedenti normative;
4) per quanto concerne la sopraelevazione e gli ampliamenti di fabbricati preesistenti si precisa che tali opere potranno consentirsi solo se il fabbricato da sopraelevare od ampliare risulti pienamente rispondente nella sua ubicazione alla normativa introdotta dal decreto ministeriale 1-4-1968.
In ordine all'applicabilità della nuova normativa in relazione ai diversi casi concreti di edificazione in prossimità di incroci e bivi, si precisa quanto segue:
a) edificazioni intraprese anteriormente al 13 aprile 1968 in base a nulla osta aziendale rilasciato prima della stessa data (data dell'entrata in vigore delle distanze minime a protezione del nastro stradale statuite dal decreto ministeriale 1-4-1968): deve consentirsene la prosecuzione secondo le modalità e le condizioni stabilite nel nulla osta già a suo tempo emanato;
b) edificazioni intraprese dopo il 13 aprile 1968 in base a nulla osta aziendale rilasciato anteriormente a tale data: deve consentirsene la prosecuzione come per la lettera a);
c) edificazioni da intraprendersi successivamente alla emanazione della presente circolare in base a nulla osta aziendale rilasciato sempre anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale in esame: deve consentirsene l'inizio e la prosecuzione secondo le condizioni e le modalità già stabilite nel rilasciato nulla osta sempre che lo stesso abbia conservato validità ed efficacia (e cioè non siano sopraggiunte dichiarazioni di decadenza, non si siano verificate condizioni risolutive e simili). Al riguardo si richiama l'attenzione sulla opportunità di notificare con la massima tempestività alle ditte interessate le eventuali dichiarazioni di decadenza del rilasciato nulla osta qualora le ditte stesse pur essendo previsto a pena di decadenza un termine massimo per l'inizio dei lavori, non intraprendano la edificazione nel termine stabilito. Resta inteso peraltro che un nuovo eventuale nulla osta - successivo alla notificazione della decadenza - dovrà rilasciarsi secondo le disposizioni e le prescrizioni della nuova normativa vigente ed a seguito di ulteriore specifica istanza degli interessati con connessa rinnovata istruttoria;
d) istanze intese ad ottenere il nulla osta aziendale alla edificazione, ancora in corso di istruttoria alla data del 13 aprile 1968 e comunque non definite alla stessa data: l'eventuale nulla osta dovrà rilasciarsi con la precisa osservanza della nuova normativa. Si sottolinea che le distanze minime a protezione del nastro stradale stabilite dal predetto decreto ministeriale dovranno imporsi all'atto del rilascio del nulla osta di cui trattasi qualunque sia la fase istruttoria raggiunta dalla relativa pratica al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme (13 aprile 1968) ed anche se le ditte interessate abbiano effettuato adempimenti previsti da altre vigenti norme, come il versamento dei canoni.
C - RICOSTRUZIONI IN SITO Se l'opera, già legittimamente eseguita in base alle norme vigenti all'epoca della costruzione, risulta in contrasto con la vigente normativa le SS.LL. dovranno attenersi ai seguenti criteri: 1) i lavori non sono soggetti ad alcuna autorizzazione ove trattasi di semplice ammodernamento o riattamento che non comporti modifiche o variazioni nei riguardi dell'ubicazione del fabbricato o manufatto rispetto alla strada e non determini variazioni di superficie e di altezza del fabbricato o manufatto medesimo;
2) qualora invece il fabbricato o manufatto venga totalmente demolito e poi ricostruito ovvero venga modificato o ricostruito in modo sostanzialmente diverso, dovendosi considerare come nuova costruzione, resta assoggettato alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 1-4-1968 emanata in attuazione del disposto dell'art.19, legge n. 765 del 1967 (fasce di rispetto dal ciglio stradale, costruzioni in corrispondenza di incroci e biforcazioni). V - IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI Com'è noto l'installazione di impianti distributori di carburanti lungo le strade statali interessa l'A.N.A.S. sotto un duplice profilo:
a) sotto il profilo del rilascio del nulla osta aziendale all'autorizzazione prefettizia degli impianti stessi;
b) in relazione all'edificazione di eventuali fabbricati o manufatti che vengono ad insistere nell'ambito del piazzale dei distributori.
Mentre nella materia sub a) questa azienda dispone indubbiamente di poteri relativamente discrezionali, atteso il carattere autorizzatorio che assume il nulla osta suaccennato particolarmente in relazione alle esigenze di tutela del traffico, l'edificazione di fabbricati e manufatti interessanti stazioni di servizio ricade anch'essa sotto la disciplina di cui alla legge n. 765 del 1967 ed al decreto ministeriale 1-4-1968 che, come sopra precisato, non prevede deroghe n, eccezioni.
1. - In ordine al rilascio del nulla osta all'autorizzazione prefettizia di impianti distributori di carburanti si precisa che permangono valide ed efficaci tutte le prescrizioni di ordine tecnico-amministrativo già vigenti ai fini del rilascio del nulla osta stesso e del successivo rilascio della licenza di accesso, ed in particolare divieti già imposti in ordine alla ubicazione degli impianti (distanze da bivi, curve, ecc.) installati sia nell'ambito delle traverse interne di abitati che fuori di tali traverse.
2. - Per quanto concerne poi l'edificazione si precisa che per gli impianti di distributori di carburanti ubicati lungo tratti di strade statali esterne al perimetro dei centri abitati od agli insediamenti previsti dal piano regolatore generale o programma di fabbricazione si fa divieto di eseguire nell'ambito del piazzale qualsiasi costruzione in muratura o comunque a carattere permanente quando la costruzione stessa non rispetti le zone di inedificabilità a protezione del nastro stradale stabilite dagli artt. 4 e 5 del decreto ministeriale 1-4-1968. Per tali impianti nell'ambito del piazzale e delle predette zone di inedificabilità potranno installarsi esclusivamente:
1) chioschi in materiale prefabbricato da adibirsi alle attività ed alle esigenze inerenti alla vendita dei carburanti e degli olii lubrificanti, nonchè alle indispensabili necessità igieniche e di ristoro dell'utente della strada. Detti chioschi, ad un solo piano, dovranno avere le seguenti dimensioni:
a) stazione di rifornimento senza gasolio con fronte di metri 25-30: chiosco prefabbricato della misura massima di metri quadri 10;
b) stazione di rifornimento con fronte di metri 60: chiosco prefabbricato di metri quadri 15;
c) stazione di servizio con fronte di metri 60: chiosco prefabbricato di metri quadri 20.
2) erogatori, serbatoi, colonnine per aria ed acqua, manufatti ed impianti prescritti dalle vigenti norme di sicurezza, pensiline prefabbricate;
La superficie di detti chioschi prefabbricati potrà esser incrementata: - di metri quadri 2 per ogni colonnina erogatrice di carburante eccedente il numero minimo per le stazioni di rifornimento con fronte di metri 60 e per le stazioni di servizio; - di metri quadri 3 per le stazioni di rifornimento di cui alla lettera a) e di metri quadri 6 per le stazioni di rifornimento e di servizio di cui alle lettere b) e c) al fine di consentire di dotare gli impianti stessi dei servizi igienici.
DECRETO MINISTERIALE 2-4-1968 (G.U. 16-4-1968, n. 97).
In ordine a tale decreto - emanato il 2-4-1968 (G.U. 16-4-1968, n. 97) - e per quanto attiene in particolare ai compiti ed alle competenze di questa azienda si osserva che:
1) dal combinato disposto dell'art.17, ottavo comma, della legge n. 765 del 1967 e dell'art.1 del decreto di cui trattasi si evince che le disposizioni contenute nel decreto stesso non si applicano ai piani regolatori generali e particolareggiati ed ai programmi di fabbricazione in vigore, ma soltanto agli strumenti urbanistici di nuova formulazione ed alla revisione (peraltro facoltativa e non obbligatoria) di quelli già esistenti ed operanti;
2) l'art.9, comma secondo e terzo, dello stesso decreto ministeriale stabilisce le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli; tali distanze minime saranno imposte, come precisato al numero 1, nei nuovi strumenti urbanistici e nella revisione di quelli già esistenti.
Precisato quanto sopra, si sottolinea l'inderogabile necessità che gli uffici in indirizzo esplichino la più attenta e diligente vigilanza affinché la normativa di cui trattasi venga sempre completamente osservata nella edificazione lungo le strade statali e le autostrade, ponendosi in evidenza, peraltro, che la nuova disciplina amplifica indiscutibilmente le sfere di competenza dei comuni, ai quali di conseguenza faranno carico d'ora in poi maggiori oneri e responsabilità.