D.Ass.Sanità 01/07/2005
Adozione della modulistica per richiedere l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana, ai sensi dell'art. 18 del decreto 17.6.2002. Stralcio
- Forma giuridica: Decr Assessoriale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Sicilia
- Categorico Leggi: Edilizia - Sanità
L'ASSESSORE PER LA SANITÀ
omissis
Decreta:
Art. 1
Nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, è approvata la modulistica ex art. 18 del decreto n. 890/2002, [Vedi] che dovrà essere utilizzata da tutte le strutture pubbliche e private che faranno richiesta di accreditamento istituzionale.
Art. 2
Nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, è approvata la "griglia" che sarà utilizzata dall'unità operativa semplice per procedere alle verifiche delle strutture che hanno fatto richiesta di accreditamento istituzionale, da effettuare secondo le modalità procedimentali di cui ai successivi articoli.
Art. 3
L'istanza di accreditamento istituzionale, da produrre sia in forma cartacea, sia su supporto magnetico (CD) deve essere inviata esclusivamente a mezzo di raccomandata A/R entro il 31 ottobre 2005 al dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. - U.O. semplice per l'accreditamento istituzionale ed all'Assessorato regionale della sanità - dip. I.R.S. - via Vaccaro n. 5 - Palermo.
A ciascuna copia dell'istanza dovrà essere allegata, a corredo, la documentazione di cui all'art. 18 del decreto n. 890/2002.
Sia la modulistica per la redazione dell'istanza su supporto magnetico, sia la "griglia" per le verifiche di cui all'art. 4 del decreto n. 463/2003 devono essere acquisiti sul sito internet: www.regione.sicilia.it/sanita.
Art. 4
Ad eccezione degli ambulatori odontoiatrici di cui al decreto n. 463/2003 e delle strutture di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto n. 890/2002 e di quelle che sono già trasferite in nuovi locali, ai sensi dell'art. 7 del decreto n. 890/2002, come integrato dall'art. 1 del decreto n. 3928 del 9 agosto 2004, la presentazione dell'istanza per l'accreditamento istituzionale è preclusa alle strutture che, per la tipologia specialistica di cui si chiede l'accreditamento, abbiano ottenuto la prima autorizzazione sanitaria successivamente alla data di pubblicazione del decreto n. 890/2002.
Art. 5
Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, le UU.OO. semplici, istituite ai sensi e nelle forme di cui all'art. 4, comma V, del decreto n. 463/2003 per l'accreditamento, procederanno alla verifica formale di ammissibilità delle istanze pervenute. Nei successivi 60 giorni l'Assessorato regionale della sanità procederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'elenco delle stesse.
Contestualmente, alle strutture interessate dovrà essere fornita, da parte delle UU.OO. semplici, motivata comunicazione dell'eventuale esclusione, con assegnazione di un termine, per controdedurre, non inferiore a giorni 30.
Detta comunicazione ed il relativo riscontro dovranno essere inviati per conoscenza all'Assessorato regionale della sanità.
Con successivo provvedimento, l'Assessorato regionale della sanità procederà, ove necessario, alla pubblicazione delle integrazioni all'elenco di cui al comma 1°.
Art. 6
Le UU.OO. semplici potranno procedere alle verifiche di competenza entro i termini di cui al comma VI dello stesso articolo e comunque successivamente alla pubblicazione dell'elenco definitivo, di cui all'ultimo comma dell'art. 5.
Art. 7
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 890/2002
Al paragrafo 2-1-a - Requisiti organizzativi: il secondo trattino viene soppresso e sostituito come segue: "Un medico o un biologo abilitato all'esecuzione dei prelievi o un'unità infermieristica presente durante l'attività di prelievo".
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 463/2003 - ALLEGATO 2, ART. 9, NORME TRANSITORIE E FINALI
Al secondo capoverso R=XSCDAS17A03] dopo le parole "secondo le modalità ivi previste" vengono aggiunte le seguenti parole: "L'autorizzazione sanitaria dovrà essere conseguita entro e non oltre la data del 28 giugno 2004".
Allegati
omissis
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Decreta:
Art. 1
Nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, è approvata la modulistica ex art. 18 del decreto n. 890/2002, [Vedi] che dovrà essere utilizzata da tutte le strutture pubbliche e private che faranno richiesta di accreditamento istituzionale.
Art. 2
Nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, è approvata la "griglia" che sarà utilizzata dall'unità operativa semplice per procedere alle verifiche delle strutture che hanno fatto richiesta di accreditamento istituzionale, da effettuare secondo le modalità procedimentali di cui ai successivi articoli.
Art. 3
L'istanza di accreditamento istituzionale, da produrre sia in forma cartacea, sia su supporto magnetico (CD) deve essere inviata esclusivamente a mezzo di raccomandata A/R entro il 31 ottobre 2005 al dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. - U.O. semplice per l'accreditamento istituzionale ed all'Assessorato regionale della sanità - dip. I.R.S. - via Vaccaro n. 5 - Palermo.
A ciascuna copia dell'istanza dovrà essere allegata, a corredo, la documentazione di cui all'art. 18 del decreto n. 890/2002.
Sia la modulistica per la redazione dell'istanza su supporto magnetico, sia la "griglia" per le verifiche di cui all'art. 4 del decreto n. 463/2003 devono essere acquisiti sul sito internet: www.regione.sicilia.it/sanita.
Art. 4
Ad eccezione degli ambulatori odontoiatrici di cui al decreto n. 463/2003 e delle strutture di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto n. 890/2002 e di quelle che sono già trasferite in nuovi locali, ai sensi dell'art. 7 del decreto n. 890/2002, come integrato dall'art. 1 del decreto n. 3928 del 9 agosto 2004, la presentazione dell'istanza per l'accreditamento istituzionale è preclusa alle strutture che, per la tipologia specialistica di cui si chiede l'accreditamento, abbiano ottenuto la prima autorizzazione sanitaria successivamente alla data di pubblicazione del decreto n. 890/2002.
Art. 5
Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, le UU.OO. semplici, istituite ai sensi e nelle forme di cui all'art. 4, comma V, del decreto n. 463/2003 per l'accreditamento, procederanno alla verifica formale di ammissibilità delle istanze pervenute. Nei successivi 60 giorni l'Assessorato regionale della sanità procederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'elenco delle stesse.
Contestualmente, alle strutture interessate dovrà essere fornita, da parte delle UU.OO. semplici, motivata comunicazione dell'eventuale esclusione, con assegnazione di un termine, per controdedurre, non inferiore a giorni 30.
Detta comunicazione ed il relativo riscontro dovranno essere inviati per conoscenza all'Assessorato regionale della sanità.
Con successivo provvedimento, l'Assessorato regionale della sanità procederà, ove necessario, alla pubblicazione delle integrazioni all'elenco di cui al comma 1°.
Art. 6
Le UU.OO. semplici potranno procedere alle verifiche di competenza entro i termini di cui al comma VI dello stesso articolo e comunque successivamente alla pubblicazione dell'elenco definitivo, di cui all'ultimo comma dell'art. 5.
Art. 7
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 890/2002
Al paragrafo 2-1-a - Requisiti organizzativi: il secondo trattino viene soppresso e sostituito come segue: "Un medico o un biologo abilitato all'esecuzione dei prelievi o un'unità infermieristica presente durante l'attività di prelievo".
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 463/2003 - ALLEGATO 2, ART. 9, NORME TRANSITORIE E FINALI
Al secondo capoverso R=XSCDAS17A03] dopo le parole "secondo le modalità ivi previste" vengono aggiunte le seguenti parole: "L'autorizzazione sanitaria dovrà essere conseguita entro e non oltre la data del 28 giugno 2004".
Allegati
omissis