D.Ass.Sanità 17/04/2003

Integrazioni e modifiche al decreto 17.6.2002, concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto. Con le modifiche introdotte dal D.Ass.Sanità del 01/07/2005
  • Forma giuridica: Decr Assessoriale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Sicilia
  • Categorico Leggi: Edilizia - Sanità
  • L'ASSESSORE PER LA SANITÀ

    Visto lo Statuto della Regione;
    Vista la legge regionale n. 39/88;
    Vista la legge regionale n. 40/88;
    Visto l'art. 8 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, commi 1 e 3;
    Visto l'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge regionale n. 30/93;
    Vista la legge regionale n. 39/95;
    Vista la legge regionale n. 26/96;
    Vista la legge costituzionale n. 3/02, che ha modificato il titolo V della Costituzione ed, in particolare, l'art. 117;

    Visto il D.P.R.S. 11 maggio 2000, con il quale è stato adottato il piano sanitario regionale 2000-2002;
    Visto il proprio decreto n. 32207 del 26 giugno 2000, con il quale sono state emanate disposizioni per l'organizzazione delle attività di day surgery nelle strutture private in regime libero professionale;
    Visto il proprio decreto n. 1771 del 30 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale i legali rappresentanti di alcune case di cura sono stati autorizzati a riconvertire posti letto ordinari preaccreditati in posti letto equivalenti per le attività in regime di ricovero diurno;

    Visto il proprio decreto n. 890 del 17 giugno 2002 - Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 28 giugno 2002;
    Visto l'art. 17 del citato decreto, che stabilisce che saranno emanate direttive per disciplinare le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché sulle modalità di verifica e controllo, sia preventivi che periodici (almeno triennali), sulla permanenza dei requisiti e le sanzioni in caso di inottemperanza; sulla richiesta e l'eventuale rilascio dei provvedimenti di accreditamento; sulla verifica periodica sul possesso dei requisiti di accreditamento; sull'organo deputato alla verifica delle deroghe richieste;

    Visto l'art. 18 del decreto n. 890/02;
    Vista la nota prot. n. SR4/6148 dell'11 settembre 2002 del dipartimento FSR, con la quale, tra l'altro, venivano posti dei rilievi sull'opportunità del quadro derogatorio generale previsto per le strutture preesistenti;
    Ravvisato che le disposizioni sui requisiti strutturali e sull'organizzazione dei servizi per le attività riabilitative di day hospital e di day surgery sono state già definite ed emanate nell'allegato 1, parte 3, del decreto n. 890 del 17 giugno 2002 ed, in particolare, nei punti 3-e/3-f e che pertanto si è dato in tal modo attuazione a quanto richiesto dall'art. 5 della legge regionale n. 39/88 per lo svolgimento di dette attività all'interno delle case di cura private;

    Considerato che le disposizioni impartite con il citato decreto n. 32207 del 26 giugno 2000 possono considerarsi assorbite dal decreto n. 890/02 e che conseguentemente bisogna revocare il decreto 32207/00;
    Ritenuto, inoltre, di dovere emanare disposizioni più specifiche in merito all'attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 39/88;
    Viste le circolari Assessorato sanità n. 1097 del 27 novembre 2002 e n. 1099 del 22 gennaio 2003;
    Preso atto che, a seguito delle sentenze della Suprema Corte di cassazione n. 13701 del 13 ottobre 2000 e n. 9754 del 5 luglio 2002, con le quali sarebbero stati posti in discussione i principi già disciplinati dalla normativa regionale in merito ai requisiti di cui devono essere in possesso i medici ortopedici per la direzione tecnica di strutture riabilitative in accreditamento, la Presidenza della Regione ha richiesto formale parere all'Ufficio legislativo e legale con nota n. 3313 del 6 marzo 2003 per conoscere se dalle predette sentenze derivino eventuali incoerenze normative regionali;

    Considerato che, con successiva nota n. 5294 del 24 marzo 2003, la Presidenza della Regione trasmetteva, per il seguito di competenza, copia del parere n. 4870 reso dall'Ufficio legislativo e legale in data 12marzo 2003, con cui viene esplicitata la portata delle citate sentenze e si afferma in riferimento alle stesse la non incoerenza alle disposizioni regionali e, pertanto, si conviene che va mantenuto quanto già previsto dal punto 2.2.A del decreto n. 890/02;
    Ritenuto di dover far proprio il parere reso dal direttore del dipartimento di biotecnologie mediche, sezione di scienze radiologiche dell'Università di Palermo, in merito alla possibilità degli specialisti radiologi di eseguire gli esami contrastografici senza l'assistenza degli specialisti in anestesia e rianimazione, purché in possesso dell'attestato di frequenza in tecniche rianimatorie di emergenza nelle reazioni avverse da mezzi di contrasto ai sensi della circolare del Ministero della salute del 17 settembre 1997;

    Ravvisata la reale difficoltà rappresentata dagli specialisti ambulatoriali in relazione alle previsioni del decreto n. 890/02, a trovare un numero sufficiente di infermieri, che frequentemente sono chiamati a svolgere funzioni di diverso livello professionale e ritenuto opportuno mitigare quanto previsto al riguardo nel citato decreto, affidando alla responsabilità del responsabile sanitario della struttura ambulatoriale di specificare nel proprio protocollo operativo la corretta previsione del numero degli o dell'infermiere da utilizzare e ciò in relazione alla specifica attività;

    Ritenuto di dover dare attuazione al secondo comma dell'art. 21 del decreto n. 890 del 17 giugno 2002, disciplinando i requisiti organizzativi tecnologici e strutturali degli ambulatori odontoiatrici come parte 6 dell'allegato 1 del citato decreto;
    Ravvisata la necessità di dovere riesaminare la problematica relativa alla programmazione dei posti letto per RSA anziani e disabili dopo l'emanazione del provvedimento di riordino della rete ospedaliera e, conseguentemente, revocare gli artt. 1 e 2 del proprio decreto n. 1545 del 7 agosto 2002, recante "Determinazione dei posti letto e delle rette in RSA per anziani non autosufficienti e disabili" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 4 ottobre 2002;

    Vista la relazione istruttoria prot. n. ris. 002 del 28 gennaio 2003, che fa parte integrante del presente decreto;
    Ritenuto opportuno di dover apportare alcune integrazioni e modifiche al testo del citato decreto e al testo dell'allegato 1 relativo;
    Preso atto che con delibera n. 118 del 2 aprile 2003 la Giunta regionale ha approvato il decreto n. 890 del 17 giugno 2002, così come integrato e modificato dal presente decreto;


    Decreta:

    Art. 1 - Autorizzazione e trasformazione strutture private

    L'autorizzazione per l'apertura di nuove strutture private rientranti nelle fattispecie indicate nell'art. 5 del decreto n. 890 del 17 giugno 2002, [Vedi] nonché quella per le trasformazioni, sarà rilasciata dagli organi competenti, specificati nel successivo articolo, secondo le modalità vigenti.
    Per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazione e concessione di cui all'art. 4 del decreto legge n. 398 del 5 ottobre 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 4 dicembre 1993 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte dell'ufficio speciale dell'Assessorato regionale sanità.

    L'ufficio speciale emanerà il provvedimento di verifica di compatibilità secondo quanto specificato dal comma 3 dell'art. 8 ter, decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

    Art. 2 - Organi preposti al rilascio dell'autorizzazione

    1. Nulla è innovato rispetto alle autorità già preposte al rilascio delle autorizzazioni sanitarie di cui all'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 5 del decreto n. 890/02, ne consegue che:
    a) il direttore generale delle Aziende unità sanitarie locali continuerà a rilasciare le autorizzazioni sanitarie per gli ambulatori e per i poliambulatori specialistici, consultori familiari, CTA, SERT, strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, presidi di chirurgia ambulatoriale autonomi e di chirurgia estetica;

    b) il sindaco provvederà al rilascio dell'autorizzazione degli studi dei liberi professionisti; nulla è innovato per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 13306/94 e successive integrazioni e modifiche;
    c) l'Assessorato regionale della sanità provvederà al rilascio delle autorizzazioni relative alle strutture ospedaliere pubbliche e private, ivi compreso le Aziende Policlinico, gli IRCCS e le Fondazioni, e per le strutture territoriali pubbliche, nonché, trattandosi di posti letto equivalenti, dei day hospital e day surgery autonomi. Per queste due ultime tipologie di strutture e nelle more del rilascio dell'autorizzazione regionale sono fatte salve le autorizzazioni eventualmente rilasciate, ai sensi del decreto n. 32207/00, dai direttori generali delle Aziende sanitarie locali prima del 17 giugno 2002.

    Sono altresì soggette a preventiva autorizzazione dell'Assessorato modifiche o diverse organizzazioni che istituiscano o modifichino unità operative complesse per le strutture testè citate.
    2. Il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale provvederà altresì al rilascio delle autorizzazioni all'apertura ed esercizio dei centri dialisi privati.

    Art. 3 - Accertamento e verifica dei requisiti per le autorizzazioni

    Per quanto riguarda le strutture di cui al comma 1, lett. a) e b) ed al comma 2 del precedente art. 2, l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per le autorizzazioni continueranno ad essere effettuati, con le modalità vigenti, dall'Azienda unità sanitaria locale, ed in particolare dal settore igiene pubblica, oggi dipartimento di prevenzione, servizio igiene degli ambienti di vita e, ove previsto, dal servizio di medicina di base.

    Rimane nella competenza dell'Assessorato regionale per la sanità l'accertamento del possesso dei requisiti autorizzativi per le strutture di cui al comma 1, lett. c) del precedente art. 2.
    Il controllo sul mantenimento dei requisiti autorizzativi viene svolto con periodicità triennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
    Qualora si verifichino inadempienze rispetto ai requisiti richiesti per l'autorizzazione all'esercizio, segnalate dalle autorità di cui all'art. 2 del presente decreto o dalle associazioni di tutela di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con formale diffida, ne impone l'eliminazione entro un termine tassativo, decorso inutilmente il quale ordina la chiusura temporanea o parziale della struttura medesima sino alla rimozione delle cause che l'hanno determinata. Nel caso di reiterate e gravi infrazioni, l'autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione.

    L'attività della Commissione regionale di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 39/88 è esclusivamente quella inerente al rilascio per l'autorizzazione all'apertura ed alla gestione.

    Art. 4 - Accertamento, verifica dei requisiti per l'accreditamento

    La verifica sul possesso e sulla permanenza dei requisiti per l'accreditamento è triennale.
    L'organo deputato a questa verifica è il dipartimento di prevenzione.
    A tal fine viene istituita, alle dirette dipendenze del direttore di detto dipartimento, una unità operativa semplice alla cui costituzione concorre, in via prioritaria, personale medico, biologo, ingegnere e del ruolo sanitario del comparto proveniente dal servizio igiene ambienti di vita e dal servizio medicina del lavoro o, in carenza, dal servizio di medicina di base. Il personale inquadrato in detta unità operativa dovrà svolgere esclusivamente le attività connesse agli adempimenti di cui al presente articolo.

    Non può fare parte di detta unità operativa personale con la ex qualifica di "operatore professionale di I categoria, addetto alla vigilanza".
    Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali dovranno trasmettere all'ufficio speciale dell'Assessorato regionale per la sanità l'atto deliberativo di istituzione della predetta unità operativa corredato dall'elenco nominativo del personale assegnato.
    La verifica da parte del personale dell'unità operativa deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data che il richiedente dovrà indicare sull'istanza quale prima data utile, che comunque dovrà essere coerente con i tempi massimi stabiliti dal decreto n. 890/02, per l'avvio della verifica.

    Il rapporto di verifica sarà inviato dal predetto dipartimento all'ufficio speciale dell'Assessorato regionale sanità che entro i successivi 90 giorni dal ricevimento del rapporto di verifica emetterà il provvedimento nei confronti del richiedente.
    In caso di esito negativo della verifica, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento.

    Art. 5 - Sospensione e revoca dell'accreditamento

    L'accreditamento ha la durata triennale, può essere sospeso o revocato dalla Regione a seguito del venir meno delle condizioni definite dal decreto n. 890 del 17 giugno 2002.
    Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verifichino eventi che possano causare il venire meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, l'unità operativa di cui all'art. 4 provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell'accreditamento istituzionale.

    Art. 6 - Autorizzazione ed accreditamento delle strutture pubbliche

    Tutte le nuove strutture pubbliche sono soggette all'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 890/02. Le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio saranno rilasciate dall'Assessorato regionale sanità.
    Per le strutture pubbliche già esistenti ed aperte al pubblico ai sensi dell'art. 8 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, l'istanza di accreditamento comporta la contestuale richiesta di rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

    Tutte le strutture pubbliche alla presentazione dell'istanza di accreditamento per effetto dell'art. 8 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni sono provvisoriamente accreditate nel rispetto di quanto disposto nel presente articolo.
    L'adeguamento ai requisiti minimi nonché a quelli ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi è obbligatorio. Pertanto tutte le risorse assegnate con il piano poliennale di investimento ex art. 20 della legge n. 67/88 nonché quelle derivanti da assegnazioni pregresse non utilizzate o da utili d'esercizio devono essere impiegate prioritariamente per l'adeguamento delle strutture, anche in funzione del riassetto della rete ospedaliera. Tutti i programmi ed i relativi progetti esecutivi devono essere predisposti coerentemente alle superiori disposizioni.

    Tutte le strutture devono essere ultimate non oltre 36 mesi dalla erogazione del primo rateo.

    Art. 7 - Attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 39/88

    In attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 39/88, i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'attività di riabilitazione sono quelli stabiliti con il decreto n. 890/02.
    Le strutture private che intendono esercitare attività di day surgery autonomo oltre a quanto già previsto dalla parte 3, punto 3f) dell'allegato 1 al decreto n. 890/02, dovranno attenersi ai requisiti specificati nell'allegato 1 al presente decreto, che viene identificato quale parte 7 dell'allegato 1 al decreto n. 890/02.

    Fermo restando che il numero di posti letto che le case di cura intendono destinare alle attività di ricovero a ciclo diurno derivano dalla riconversione di un numero equivalente di posti letto di degenza ordinaria già autorizzati, le modalità autorizzative per l'espletamento di tali attività sono quelle già fissate dalla circolare n. 1017 del 28 gennaio 2000.
    Per quanto riguarda i day surgery polispecialistici che le case di cura intendono attivare al loro interno, le attività che possono essere svolte, oltre quelle già preaccreditate, sono quelle individuate nei protocolli organizzativi ed operativi adottati dalle singole strutture e devono essere supportate da una adeguata dotazione tecnologica e di risorse professionali. Tali protocolli devono essere comunicati all'Azienda unità sanitaria locale ed all'Assessorato regionale della sanità.

    Art. 8 - Oneri

    La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, determina la tariffa posta a carico dell'accreditando, a titolo di partecipazione agli oneri derivanti dalla procedura di accreditamento, in relazione alla tipologia e alla complessità della struttura.

    Art. 9 - Modifiche ed integrazioni

    Decreto n. 890/02
    All'art. 5, 2° comma, lett. b), dopo le parole "29 gennaio 1992" sono aggiunte le parole "o quelle strutture che abbiano i requisiti dei dipartimenti oncologici di III livello, previsti al punto 5.3.4 Malattie oncologiche del P.S.R. 2000/2002".
    Nell'art. 11, comma 2, nell'art. 13, comma 2 e nell'art. 14, comma 1, del decreto n. 890/2002, sono cassate le parole: "approvato dal competente organo tecnico con il relativo piano dei costi".
    L'allegato 2 al presente decreto, che disciplina i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici degli ambulatori odontoiatrici, viene identificato quale parte 6 dell'allegato 1 al decreto n. 890/2002.

    Allegato 1

    Parte 1, punto 1.1 - Requisiti organizzativi generali - Gestione risorse umane - prima delle parole "deve essere predisposto un piano di formazione e aggiornamento del personale" inserire il seguente periodo: "è affidata alla responsabilità del direttore sanitario delle strutture ambulatoriali, di specificare nel proprio protocollo operativo, la corretta previsione del numero degli o dell'infermiere da utilizzare e ciò in relazione alla specifica attività". In mancanza di detta previsione si applica quanto specificato in materia nei singoli paragrafi.

    Parte 1, punto 1.2 - Requisiti strutturali e tecnologici generali - Caratteristiche ambientali - sono cassate le parole "solo per nuove strutture"
    Parte 2 - Requisiti organizzativi, seconda linea, dopo le parole "di almeno un medico indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio" aggiungere il periodo "per i centri ambulatoriali di riabilitazione si rinvia a quanto stabilito dal decreto 15 febbraio 1992".
    Parte 2, punto 2.1 - Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi............., alla fine del paragrafo inserire il periodo "le strutture, ivi comprese i laboratori, autorizzate all'esecuzione di prestazioni contrassegnate con la lettera R, prima di poterle erogare ed essere ammessi al rimborso del sistema sanitario regionale devono presentare documentazione da cui risulti che svolgono programmi di controllo di qualità interno e di partecipare a programmi di valutazione esterna di qualità promossi dalla Regione o, in assenza di questi, a programmi validati a livello nazionale o internazionale."

    Parte 2, punto 2 gennaio a) - Medicina di laboratorio - cassare ultimo periodo da "I laboratori............." fino a "a livello nazionale o internazionale".
    Parte 2.1. - b) - Radiologia diagnostica - Requisiti organizzativi - dopo le parole "al mezzo di contrasto" aggiungere le parole "e ciò fino a che i singoli specialisti in radiologia non avranno conseguito, ai sensi della circolare del Ministero della salute del 17 settembre 1997, l'attestato di frequenza e di idoneità in tecniche rianimatorie di emergenza nelle reazioni avverse da mezzi di contrasto"

    Parte 2, punto 2.2.b) - Centri ambulatoriali di riabilitazione - ultimo periodo, le parole "della durata di 1 ora" sono sostituite con "la durata non inferiore a 45 minuti".
    Parte 3, punto 3-g) - Punto nascita blocco parto - Requisiti strutturali - area di degenza sono cassate le parole "oltre gli spazi specifici già individuati per l'area di degenza indifferenziata, viene richiesta la dotazione di ambienti".
    Parte 3, punto 3-i) - Frigoemoteca, ultimo rigo, sostituire le parole "della Regione siciliana" con "della Repubblica italiana".

    Parte 3, punto 3-r) - Servizio mortuario, sono cassate le parole da "il servizio mortuario...." fino a "apposite convenzioni".
    Alla fine dopo le parole "illuminazione di emergenza" aggiungere un nuovo comma: "Per le case di cura esistenti continuano ad applicarsi al riguardo le disposizioni di cui all'ultimo paragrafo della lett. n), del punto 4, requisiti igienico-edilizi e servizi dell'allegato della legge regionale n. 39/88".
    Parte 4, punto 4-a) - Presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità, fisiche, psichiche e sensoriali - requisiti strutturali - camere di degenza - aggiungere le parole: "nelle strutture esistenti è consentita una superficie minima della camera singola di 9 mq. e della multipla di 9 mq. per il primo posto letto e di 7 mq. per ogni posto letto ulteriore fino ad un massimo di 4 posti letto per camera".

    Parte 4, punto 4-c) - Fine paragrafo inserire il periodo: "Per le strutture già esistenti (CTA) continua ad applicarsi il decreto sanità del 13 ottobre 1997, come integrato dal decreto sanità 29 aprile 1998.
    Parte 4, punto 4-d) - Strutture di riabilitazione e strutture educativo assistenziali per tossicodipendenti - dopo le parole "marzo 1994" aggiungere le parole "e dal decreto 31 dicembre 1997".
    Parte 4, punto 4-e) - Modificare titolo paragrafo con "RSA per i soggetti anziani non autosufficienti e disabili".

    Art. 10 - Norme finali

    I seguenti albi regionali: handicap di cui alla legge regionale n. 16/86; enti ausiliari di cui alla legge regionale n. 64/84; CTA di cui all'allegato 2 del decreto del 13 ottobre 1997 e Rsa di cui al D.P.R. 25 ottobre 1989, allegato 2, confluiscono nell'elenco regionale delle strutture accreditate di cui all'art. 16 del decreto n. 890 del 17 giugno 2002. I soggetti già iscritti acquisiscono lo status di preaccreditato e devono presentare obbligatoriamente istanza di accreditamento.

    Per le motivazioni in premessa citate sono revocati il decreto n. 32207 del 26 giugno 2000 e gli artt. 1 e 2 del decreto n. 1545 del 7 agosto 2002.

    ALLEGATO 1 - LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI DAY SURGERY NELLE STRUTTURE PRIVATE

    Premessa

    Il day surgery è finalizzato al ricovero, di norma della durata inferiore alle 12 ore, di pazienti che necessitano di prestazioni multiple e/o complesse di carattere diagnostico, terapeutico o riabilitativo, le quali per la loro natura non possono essere eseguite a livello ambulatoriale, in quanto richiedono un'osservazione medica e/o infermieristica protratta nell'arco della giornata.
    L'assistenza in regime di day surgery comprende gli esami e le visite pre-operatorie, l'intervento chirurgico ed i controlli post operatori.

    É possibile individuare due diverse tipologie di day surgery:
    1) day surgery ad indirizzo prevalentemente diagnostico: il ricovero, finalizzato all'effettuazione di accertamenti diagnostici multi specialistici e/o di particolare complessità e/o richiedenti particolari cautele per il paziente, per i quali si rende necessaria un'osservazione sanitaria protratta per alcune ore;
    2) day surgery vero e proprio: è destinato al ricovero di pazienti che necessitano di intervento chirurgico.

    Il day surgery è un modello organizzativo ed operativo che, nel caso di strutture private, va attuato in coordinamento funzionale con un presidio ospedaliero.
    Le strutture private di day surgery sono quindi indipendenti dal punto di vista strutturale, amministrativo e gestionale, sono dotate di una organizzazione specifica e di propri ambienti, mezzi e personale.
    Nel confermare le indicazioni fornite con le linee guida in materia di chirurgia ambulatoriale e day surgery allegate al decreto n. 30836/99, in questa sede vengono ulteriormente precisati i requisiti strutturali, tecnici, impiantistici ed organizzativi che debbono possedere le strutture sanitarie private che intendono erogare, secondo il modello organizzativo di cui alla lett. d), del punto 3-f, della parte 3, dell'allegato al decreto n. 890/02, prestazioni di day surgery.

    Requisiti minimi strutturali

    Fermo restando quanto già previsto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, le strutture private di day surgery devono possedere, in dettaglio, i seguenti requisiti strutturali.
    I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle attività erogate.
    Le strutture dovranno garantire, in funzione della dislocazione degli ambienti e della funzionalità dei servizi, un flusso razionale dei pazienti, del personale e dei mezzi.

    Dovranno essere previste aree di sosta delle autovetture per il tempo necessario al prelievo del paziente dimesso.
    Le strutture devono essere attrezzate in maniera da assicurare, in base al tipo, volume, modello organizzativo e programmazione delle prestazioni fornite, spazi distinti per le attività di accettazione/preospedalizzazione, di chirurgia, di degenza e di supporto per il personale.
    In particolare, debbono essere assicurate:
    a) l'accoglienza del malato e/o di almeno un familiare accompagnatore;

    b) la preparazione del malato all'intervento chirurgico;
    c) la sorveglianza del malato nell'immediato post-operatorio e le procedure necessarie sia al recupero delle funzioni vitali sia al suo trasferimento presso una struttura di ricovero in caso di necessità;
    d) la tutela della riservatezza e del comfort dei pazienti;
    e) la preparazione del personale addetto alle sale operatorie.
    La dotazione minima di ambienti per la day-surgery è la seguente:
    - spazio attesa;
    - spazio registrazione archivio/segreteria;

    - filtro sala operatoria;
    - sala operatoria: deve possedere gli stessi requisiti indicati per il gruppo operatorio, nel numero di una ogni 10 posti letto equivalenti;
    - zona preparazione personale addetto;
    - zona preparazione paziente;
    - zona risveglio;
    - substerilizzazione;
    - deposito materiali sterili e strumentario chirurgico;
    - locale visita;
    - camera degenza, con servizi annessi;
    - cucinetta;
    - servizi igienici pazienti;
    - spogliatoio del personale;
    - servizi igienici del personale;

    - deposito pulito;
    - deposito sporco.
    Ambienti integrativi:
    - locale endoscopia, diagnostica e/o interventistica (se richiesto);
    - studi medici;
    - deposito attrezzature;
    - locale relax operatori.
    Durante l'orario di funzionamento, i locali adibiti alle attività di day-surgery non possono essere utilizzati per altre attività.
    I mezzi necessari al trattamento di una eventuale complicanza e, in particolare, il materiale ed i farmaci idonei debbono essere disponibili ed utilizzabili immediatamente.

    Il settore operatorio deve garantire le condizioni ottimali per la realizzazione delle prestazioni mediche e chirurgiche che vi sono praticate.
    La sala operatoria deve possedere una superficie minima di 20 mq.
    Il settore operatorio comprende una zona operatoria protetta, all'interno della quale si svolgono gli atti chirurgici e le procedure interventistiche. Tale settore deve essere delimitato ed evidenziato.
    Nel settore operatorio sono garantite le seguenti funzioni:

    a) la preparazione del paziente all'atto operatorio;
    b) la realizzazione degli atti operatori;
    c) la sorveglianza post-operatoria immediata;
    d) la sorveglianza del risveglio dall'anestesia fino al ristabilimento definitivo delle funzioni vitali;
    e) la preparazione del personale alla realizzazione dei diversi atti, conformemente alle regole di igiene ed asepsi in vigore;
    f) la pronta disponibilità dei dispositivi strumentali e dei farmaci necessari al recupero delle funzioni vitali del paziente in caso di necessità.

    La funzione relativa al punto b) è obbligatoriamente svolta nella zona operatoria protetta.
    Tutte, o in parte, le funzioni relative ai punti a), c), d), f) possono essere svolte fuori dalla zona operatoria protetta.
    Le funzioni relative al punto e) devono essere svolte obbligatoriamente fuori dalla zona operatoria protetta.
    Il locale endoscopia, se previsto, deve garantire lo spazio per lo svolgimento degli esami endoscopici (broncoscopia, endoscopia digestiva, ecc...) e comunque non deve avere una superficie inferiore a 20 mq.

    Comprende il locale endoscopia ed uno spazio distinto per il lavaggio e la disinfezione degli strumenti.
    L'area radiologica, se prevista, deve garantire lo spazio per lo svolgimento degli esami diagnostici e/o delle procedure interventistiche, nonché uno spazio distinto per il trattamento del materiale sensibile, uno per il deposito del materiale sensibile, uno per il deposito dei mezzi di contrasto ed un'area distinta per lo spogliatoio del paziente.

    Requisiti minimi impiantistici e strumentali

    Le caratteristiche igrometriche ed illuminotecniche per la sala operatoria coincidono con quelle del gruppo operatorio (vedi D.P.R. 14 gennaio 1997).
    É inoltre prevista la seguente dotazione minima impiantistica:
    - impianto gas medicali;
    - impianto chiamata sanitari;
    - aspirazione gas medicali direttamente collegata alle apparecchiature di anestesia;
    - stazioni di riduzione delle pressioni per il reparto operatorio: devono essere doppie per ogni gas medicale/tecnico e tali da garantire un adeguato livello di affidabilità;

    - impianto di raffreddamento ad acqua nel caso in cui vengano utilizzati apparecchi laser;
    - impianto allarmi di segnalazione di esaurimento dei gas medicali;
    - impianto rilevazione incendi.
    Deve essere prevista la seguente dotazione minima strumentale:
    Sala operatoria:
    - tavolo operatorio;
    - apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione dei gas, dotato anche di spirometro e di monitoraggio della concentrazione di ossigeno erogato;
    - respiratore automatico dotato anche di allarme per deconnessione paziente;

    - elettrobisturi;
    - aspiratori distinti chirurgici e per broncoaspirazione;
    - lampada scialitica;
    - diafanoscopio a parete;
    - carrelli distinti;
    - strumentazione adeguata per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche;
    - cardiomonitor con defibrillatore;
    - frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati.
    Dovrà inoltre essere effettuato il monitoraggio sui gas anestetici almeno ogni 6 mesi.
    Locale sterilizzazione:
    - apparecchiatura per sterilizzazione rapida (preferibilmente in collegamento diretto con la sala operatoria).

    Sala risveglio:
    - gruppo per ossigenoterapia;
    - sistema di monitoraggio comprendente ECG, pressione arteriosa non invasiva, saturimetro, ecc...;
    - aspiratore per broncoaspirazione;
    - aspirazione selettiva dei gas anestetici.
    Locale preparazione chirurghi:
    - lavello con comando non manuale.
    Locale endoscopia (se presente):
    - adeguatamente attrezzato in rapporto all'area specialistica interessata all'attività endoscopica;
    - carrello per emergenze cardiorespiratorie e defibrillatore (se non presente in altro locale adiacente);

    - ossimetro digitale.
    Area radiologica (se presente)
    Oltre alla dotazione ambulatoriale standard (telecomandato, intensificatore di brillanza, sviluppatrice automatica, ecografo etc.), debbono essere presenti le apparecchiature di seguito riportate nel caso di specifici interventi vascolari.
    Apparecchiatura di radiologia vascolare ed interventistica costituita da:
    - angiografo digit
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