D.Ass.Terr.Amb. 01/06/2005

Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Stralcio. Come modificata con avviso di rettifica in B.U. 29.7.2005, n. 32
  • Forma giuridica: Decr Assessoriale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Sicilia
  • Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
  • L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

    omissis

    Decreta:

    Art. 1

    È approvato il regolamento di organizzazione del l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, nel testo che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

    Art. 2

    Il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, in aderenza a quanto raccomandato dalla IV Commissione legislativa dell'A.R.S., nella seduta n. 205 del 13 aprile 2005, provvederà all'istituzione, nelle aree ad alto rischio ambientale, di strutture periferiche e distaccamenti dell'A.R.P.A., al fine di un costante monitoraggio dell'ambiente e della prevenzione dei rischi ambientali.

    Art. 3

    Il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, in attuazione della deliberazione n. 198 del 5 maggio 2005, con la quale la Giunta regionale ha stabilito che i posti da coprire con le procedure di mobilità non possono eccedere complessivamente il 30% dei posti vacanti in pianta organica, provvederà, in via preliminare a dare immediatamente seguito alle istanze presentate ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

    Art. 4

    Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il dipartimento regionale territorio e ambiente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

    Allegato - REGOLAMENTO SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE
    Parte I - STRUTTURA CENTRALE E TERRITORIALE

    FUNZIONI, COMPETENZE E MODALITA OPERATIVE
    TITOLO I - NORME GENERALI

    Art. 1 - Natura giuridica, attività, principi organizzativi e modalità di verifica

    1. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia, "A.R.P.A.-Sicilia", è ente strumentale della Regione siciliana, istituita e disciplinata dall'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
    2. L'A.R.P.A.-Sicilia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici.

    3. L'A.R.P.A.-Sicilia svolge compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed assolve all'esercizio delle attività:
    a) di monitoraggio controllo e tutela ambientale finalizzati alla promozione di comportamenti culturali orientati ad uno sviluppo sostenibile;
    b) di accertamento tecnico, analitico e di controllo, di elaborazione, valutazione, documentazione connesse alle funzioni di prevenzione e protezione ambientale, nonché erogazione di prestazioni di supporto alla Regione, alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere.

    c) di consulenza, di istruttoria e di assistenza tecnico-scientifica a favore di enti ed istituzioni privati;
    d) di organizzazione e gestione del sistema informativo aziendale per la validazione dei dati rilevati ed alimentazione del sistema informativo regionale per l'ambiente;
    e) di promozione di iniziative di ricerca di base ed applicata;
    f) di attivazione di sistemi di gestione e contabilità ambientale;
    g) di redazione dell'annuario regionale dei dati ambientali rilevati dall'Agenzia;

    h) di supporto alla Regione per la redazione della relazione sullo stato dell'ambiente;
    i) di promozione ed attuazione dell'educazione ambientale, comunicazione, formazione, aggiornamento professionale in materia ambientale;
    l) di protezione, controllo e monitoraggio degli ecosistemi marini, fluviali, lacustri e dell'ambiente naturale;
    m) di cooperazione con gli enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione collettiva e della protezione ambientale.
    4. L'organizzazione dell'A.R.P.A.-Sicilia è improntata ai principi:

    1) valorizzazione e responsabilizzazione di ogni singolo operatore, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni che gli competono;
    2) massima integrazione e coordinamento professionale ed operativo tra tutte le strutture dell'Agenzia, da realizzarsi in primo luogo attraverso una cultura organizzativa basata sul dialogo, il confronto, la collaborazione;
    3) separazione organizzativa e funzionale delle attività di controllo dalle attività di consulenza e di supporto tecnico ai privati, enti ed imprese.

    5. L'organizzazione, la struttura operativa e le attività del l'A.R.P.A.-Sicilia sono sottoposte a periodica verifica, nell'ambito di apposita conferenza cui partecipano i direttori dei dipartimenti e degli eventuali dipartimenti sub-provinciali, nonché i responsabili delle strutture e delle aree della direzione generale.
    6. L'individuazione delle strutture intermedie e dei relativi ambiti di competenza è finalizzata al perseguimento di una migliore funzionalità dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità della gestione, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, e mira a garantire l'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.

    7. Ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 94 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 4 , il direttore generale nomina il direttore tecnico ed il direttore amministrativo. Il trattamento economico delle tre figure apicali, ivi compreso il direttore generale, è equiparato a quello previsto per le aziende sanitarie locali di massima dimensione.
    8. Per la nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti e per l'indennità spettante agli stessi, si applica quanto previsto dall'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 così come modificata dall'art. 94 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 4.

    9. Al personale di ruolo dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale del servizio sanitario.

    Art. 2 - Sede, struttura centrale, articolazioni territoriali

    1. L'A.R.P.A.-Sicilia è articolata in una struttura centrale con sede in Palermo ed in nove strutture operative territoriali con propria sede presso gli ex laboratori di igiene e profilassi. La sede centrale è anche sede legale dell'Agenzia.
    2. La sede di determinati servizi tecnici ed aree della direzione può essere stabilita, con decreto del direttore generale, anche in luoghi diversi dalla sede centrale dell'Agenzia.
    3. I dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A.-Sicilia costituiscono l'articolazione operativa dell'Agenzia nel territorio regionale ed hanno sede, di norma, nella città capoluogo di provincia.

    4. I dipartimenti possono essere articolati, con decreto del direttore generale, in servizi sub-provinciali o in servizi locali territoriali, in coerenza con gli indirizzi programmatici di cui al successivo art. 3, comma IV.
    5. Ciascuna sede dell'Agenzia è dotata delle bandiere nazionali, regionali e dell'Unione europea, che devono essere esposte nelle circostanze prescritte dalla normativa vigente.
    6. Nelle more dell'adozione del logo ufficiale dell'Agenzia, la sede della direzione generale dell'Agenzia e la sede dei dipartimenti sono dotate di contrassegni di riconoscimento dell'A.R.P.A.-Sicilia conformi al modello di seguito riportato, da esporsi all'esterno anche delle eventuali altre sedi operative e sui mezzi mobili dell'Agenzia:

    7. La struttura centrale è costituita dalla direzione generale, dalla direzione tecnica e dalla direzione amministrativa, con le rispettive strutture.
    8. L'organizzazione è articolata in:
    1. area staff della direzione generale;
    2. area tecnica;
    3. area amministrativa.
    9. Alla direzione dell'area amministrativa e dell'area tecnica sono preposti due direttori nominati dal direttore generale come previsto dall'art. 94 della legge regionale n. 4/2003.
    10. L'articolazione territoriale consta di nove strutture dipartimentali provinciali, denominate "dipartimenti A.R.P.A. provinciali" (D.A.P.) che costituiscono l'articolazione strutturale, operativa ed organizzativa territoriale dell'Agenzia a livello delle singole province.

    11. Possono, altresì, essere istituite articolazioni interprovinciali o sub-provinciali per l'esercizio di determinate funzioni, complesse e specialistiche.

    TITOLO II - STRUTTURA CENTRALE (DIREZIONE GENERALE)

    Art. 3 - Direttore generale

    1. Il direttore generale (DG) è nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente tramite selezione, previo avviso pubblico, tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale. Gli aspiranti direttori generali, in conformità al comma 3 dell'art. 3 bis del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, devono dimostrare di essere in possesso di esperienza almeno quinquennale di direttore tecnico o amministrativo in enti, aziende, strutture pubbliche o private, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratti di diritto privato, di durata quinquennale. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere della Giunta di governo, risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione. La verifica, in ordine al conseguimento degli obiettivi assegnati, compete all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale si avvale dell'istruttoria predisposta dal dipartimento territorio e ambiente che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge istitutiva, esercita la vigilanza sull'ente, nonché del supporto del servizio di valutazione e controllo strategico.

    2. Il DG, legale rappresentante dell'Agenzia, è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'A.R.P.A.-Sicilia, nonché della corretta gestione finanziaria del patrimonio e del personale; è altresì titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole al direttore tecnico, al direttore amministrativo o ai responsabili delle strutture operative centrali e territoriali.
    3. Il DG svolge le funzioni di coordinatore della struttura centrale e dei dipartimenti provinciali.

    4. Il DG esercita le funzioni di cui alla legge istitutiva ed è titolare dei poteri di pianificazione, che attua coerentemente con gli indirizzi programmatici posti annualmente dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente in forza di quanto previsto dall'art. 90, comma 2 della legge regionale n. 6/2001. Il D.G. esercita le funzioni di gestione e controllo funzionale delle attività dell'A.R.P.A.-Sicilia.
    5. Il DG è coadiuvato da un direttore tecnico e da un direttore amministrativo; in caso di assenza o impedimento del DG le relative funzioni sono svolte da uno dei due direttori su delega del direttore generale o in mancanza di delega, dal direttore più anziano di età. Per periodi di assenza o impedimento superiori a sei mesi l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina un commissario straordinario.

    6. Competono al DG:
    a) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento della struttura centrale e dei dipartimenti provinciali;
    b) la cura dei rapporti con le istituzioni pubbliche, le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni ambientaliste e dei consumatori, nonché con i soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi;
    c) la promozione dell'immagine dell'Agenzia e la diffusione dell'informazione sulle attività istituzionali di competenza della stessa, sui programmi di attività e sui risultati della gestione;

    d) l'esecuzione di programmi attuativi delle linee programmatiche impartite dall'Assessore per il territorio e l'ambiente;
    e) l'adozione dei bilanci di previsione triennali ed annuali e dei bilanci di esercizio;
    f) l'adozione dei regolamenti dell'Agenzia compreso il regolamento di organizzazione e l'attribuzione dei compiti delle strutture dell'A.R.P.A.-Sicilia;
    g) la proposizione della pianta organica e le relative modifiche da sottoporre all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per le relative determinazioni di competenza;

    h) la proposta del tariffario delle prestazioni erogate a favore di terzi, compresa la Regione siciliana, qualora questa richieda prestazione di servizi diversi da quelli istituzionali previsti dalla normativa vigente, da approvarsi con decreto, dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Il DG, successivamente all'approvazione del tariffario, può stipulare apposite convenzioni a titolo oneroso con gli organi periferici dello Stato e con tutti gli enti pubblici fruitori di servizi. La somministrazione gratuita dei servizi sarà effettuata solo nei casi espressamente indicati dalla legge;

    i) l'assegnazione delle risorse umane e strumentali alle strutture della direzione, dei dipartimenti provinciali e dei servizi sub-provinciali nel rispetto delle previsioni della dotazione organica e dei contratti collettivi vigenti;
    j) l'adozione del piano annuale delle assunzioni che sarà preventivamente sottoposto all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, organo di vigilanza dell'Agenzia;
    k) l'indicazione delle procedure concorsuali di selezione del personale e la relativa assunzione, in conformità alle previsioni della dotazione organica, nonché nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal presente regolamento;

    l) la verifica biennale, anche ai fini di cui alla lettera successiva, delle previsioni della dotazione organica, mediante la valutazione dei carichi di lavoro, in conformità alla vigente normativa, nonché l'elaborazione della relazione sullo stato di attuazione della dotazione organica e delle eventuali proposte di modifica della stessa;
    m) la proposta, all'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, dell'adeguamento della dotazione organica, qualora esigenze organizzative lo rendano necessario, mediante la trasformazione dei posti vacanti, nei limiti numerici della dotazione organica stessa, previa verifica di compatibilità con le disponibilità di bilancio e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di relazioni sindacali;

    n) la determinazione, sulla base del programma annuale di attività, delle risorse finanziarie da attribuire ai dipartimenti provinciali ed ai servizi sub-provinciali in rapporto alla dinamica delle entrate ed alla struttura organizzativa ed ai programmi assegnati a ciascuno di essi, nonché la determinazione delle risorse finanziarie da attribuire alle strutture della direzione generale;
    o) la determinazione dell'organizzazione e dei compiti delle strutture dell'Agenzia, delle modalità di svolgimento dell'attività, la qualificazione delle strutture medesime. Il direttore generale assume tale atto, sentite le organizzazioni sindacali, nel rispetto delle previsioni della dotazione organica e dei contratti collettivi vigenti;

    p) l'attribuzione nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sanità nonché la relativa sospensione e revoca, nel rispetto della normativa vigente e dal regolamento, degli incarichi di:
    1) direttore tecnico;
    2) direttore amministrativo;
    3) direttore del dipartimento A.R.P.A.-Sicilia provinciale o sub-provinciale;
    4) responsabile di servizio interprovinciale o sub-provinciale;
    5) responsabile di struttura dell'area staff della direzione generale;

    6) responsabile di struttura tecnica ed amministrativa, sentito il parere della direzione tecnica o amministrativa a cui la struttura afferisce;
    7) responsabile di unità operativa e di articolazione funzionale;
    q) la stipula di contratti e convenzioni, in tutti i casi in cui la normativa vigente in materia o il presente regolamento non prevedano diversamente;
    r) l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Con esclusione dei compiti di cui all'art. 4, commi 1.2.4 lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il DG delega, di norma, l'adempimento di tali obblighi, al responsabile della struttura prevenzione e sicurezza, per le strutture della direzione, ed ai direttori dei dipartimenti provinciali e dei servizi sub-provinciali, per le strutture territoriali di competenza;

    s) l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni e la nomina del relativo responsabile;
    t) gli adempimenti necessari per rendere e mantenere le strutture della direzione e le strutture territoriali conformi alle norme di gestione di qualità ed ambiente, alle norme che disciplinano i requisiti che devono possedere i laboratori per le attività di propria competenza ed alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nell'ambito dell'attività di programmazione pluriennale;

    u) l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e, in particolare la nomina di un nucleo di valutazione ivi inclusi i compensi da corrispondere ai componenti in misura confrontabile con quelli erogati per incarichi di organismi simili;
    v) la predisposizione di una relazione semestrale da trasmettere all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed al collegio dei revisori entro il 10 luglio e il 10 gennaio di ogni anno.

    7. Gli atti emanati dal DG nell'esercizio dei propri poteri assumono la forma di decreti e sono adottati, sentito il parere del direttore tecnico e del direttore amministrativo per quanto di rispettiva competenza.
    I decreti che rivestono rilevanza finanziaria devono riportare il visto di regolarità contabile del responsabile della struttura SA II "Bilancio e contabilità". Qualora il DG assuma atti in difformità dei predetti pareri è tenuto ad esplicitarne le motivazioni.

    8. Gli atti del DG sono sottoposti al controllo sulla regolarità amministrativa da parte dell'Assessorato ai sensi della legge istitutiva e al controllo contabile da parte del collegio dei revisori.
    9. Gli atti concernenti:
    - i decreti inerenti bilanci di esercizio ed il bilancio annuale economico preventivo;
    - il programma annuale di attività;
    - i provvedimenti che comportano oneri a carattere pluriennale che ricadano su esercizi successivi a quelli presi in considerazione dall'ultimo bilancio pluriennale dell'Agenzia regolarmente approvato;

    - gli atti relativi a straordinaria amministrazione quali: regolamenti, piante organiche, modifiche allo stato giuridico ed economico del personale, concorsi per l'assunzione di personale, acquisizione ed alienazioni di beni, la contrazione di qualsiasi forma di indebitamento e l'acquisizione di partecipazione etc.;
    sono sottoposti al prescritto controllo sulla regolarità amministrativa e contabile del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 6, lett. B, art. 90, della legge regionale n. 6/2001 e trasmessi all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per l'approvazione da parte del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente con relativo atto formale (D.D.G.) con le modalità di cui alla circolare n. 19/2003 del dipartimento bilancio e tesoro della Regione siciliana e successive modifiche.

    10. Trascorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al precedente comma 9 gli stessi, in conformità all'art. 2 del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439, si intendono approvati per decorrenza dei termini.
    11. I decreti del direttore generale relativi ai bilanci di previsione, alle variazioni di bilancio, ai bilanci consuntivi, ai regolamenti come individuati all'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 devono essere trasmessi all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere e successivamente approvati dal dipartimento regionale territorio e ambiente.

    12. I restanti decreti del D.G. non compresi tra quelli già elencati ed inerenti l'attività di gestione ordinaria sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed al Collegio dei revisori dei conti entro dieci giorni dalla loro adozione.

    Art. 4 - Strutture della direzione generale

    1. Il direttore generale per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale di apposite strutture di staff che lo coadiuvano nelle funzioni di coordinamento generale.
    2. Nella direzione generale vengono individuate le seguenti strutture:
    SG I - Segreteria direzione generale e coordinamento area di staff;
    SG II - Pianificazione e controllo di gestione;
    SG III - Formazione e aggiornamento scientifico - sviluppo risorse umane;
    SG IV - Sistema informativo aziendale - catasto rifiuti - CED;

    SG V - Prevenzione e protezione;
    SG VI - Gestione qualità - Sistemi di gestione ambientale;
    SG VII - Comunicazione ed informazione - Educazione ambientale. U.R.P..
    SG VIII - Progetti speciali.
    3. Le strutture della direzione generale possono essere organizzate in unità operative semplici o complesse con atto del direttore generale. Qualora tale organizzazione comporti ulteriori costi, la stessa può avvenire solo nei limiti di quanto previsto in merito dal bilancio economico annuale preventivo approvato. Il relativo decreto del D.G. di istituzione delle unità operative è sottoposto all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con le procedure di cui all'art. 3, comma 9.

    4. Le strutture sono dotate di autonomia gestionale nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, nonché di autonomia tecnico-professionale.

    Art. 5 - Direttore tecnico

    1. Il direttore tecnico è nominato con decreto del direttore generale ed è scelto, tramite selezione, previo avviso pubblico, tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea ed esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica in enti, aziende, strutture pubbliche e private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.
    Al direttore tecnico si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 e 3 bis, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni. Il decreto di nomina del direttore tecnico è trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con relativo atto formale.

    2. Il direttore tecnico dirige e coordina le attività dell'Agenzia di propria competenza, di cui al successivo comma 5. Nell'ambito dei compiti attribuiti esprime pareri per quanto di competenza sugli atti del DG.
    3. Esercita i poteri gestionali delegati dal DG, propone allo stesso le iniziative volte a razionalizzare i servizi, a qualificare le spese ed a rendere omogeneo il livello delle prestazioni tecniche erogate dai D.A.P. Nei limiti delle competenze, coadiuva il DG nell'elaborazione di piani, dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive.

    4. Può essere delegato dal DG a rappresentarlo in tutti gli organismi di cui lo stesso è componente.
    5. In particolare, il direttore tecnico:
    a) elabora e propone al DG, per la relativa adozione, i programmi di attività triennali ed annuali;
    b) sovrintende all'elaborazione ed alla proposta di ogni altro atto con contenuti tecnici;
    c) propone al DG le iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi, all'omogeneizzazione del livello delle prestazioni tecniche erogate dai dipartimenti provinciali e, in generale, volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività tecniche dell'Agenzia;

    d) cura la gestione e lo sviluppo delle risorse assegnate, anche attraverso sistemi di project management;
    e) esercita i poteri di gestione che gli sono delegati dal DG e adotta i relativi atti;
    f) emana direttive tecniche e protocolli operativi finalizzati alla omogeneizzazione delle modalità di svolgimento delle attività tecniche dell'Agenzia;
    g) collabora con il D.G. per la gestione dei progetti e delle attività di supporto tecnico-scientifico con valenza regionale e coordina, a tal fine, le strutture periferiche a cui tali progetti vengono affidati, anche con poteri di avocazione di atti che rivestono particolare rilevanza;

    h) collabora con le strutture della DG;
    i) coordina l'attività dei dipartimenti in relazione ai compiti di cui alle lettere h, i ed l dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 496;
    j) vigila sul puntuale adempimento degli impegni assunti dall'Agenzia con la stipula di atti convenzionali a contenuto tecnico.

    Art. 6 - Strutture della direzione tecnica

    1. Il direttore tecnico per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5 si avvale delle seguenti strutture:
    ST I - Segreteria direzione tecnica;
    ST II - Rischi industriali;
    ST III - Rifiuti - Suolo e bonifiche;
    ST IV - Atmosfera;
    ST V - Agenti fisici;
    ST VI - Ambiente idrico;
    ST VII - Ecosistemi e biodiversità;
    ST VIII - Sistemi agroalimentari - Integrazione salute ambiente.
    2. Le strutture della direzione tecnica possono essere organizzate in Unità operative semplici, complesse ed in eventuali gruppi di lavoro ad alto contenuto professionale o di ricerca, con atto del DG, sentito il direttore tecnico.

    3. Le strutture di cui al comma 1 sono dotate di autonomia gestionale nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, nonché di autonomia tecnico-professionale.

    Art. 7 - Direttore area amministrativa

    1. Il direttore amministrativo è nominato con decreto del direttore generale ed è scelto, tramite selezione, previo avviso pubblico, tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea ed esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche e private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.
    Al direttore amministrativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.

    Il decreto di nomina del direttore amministrativo è trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
    Nell'ambito dei compiti attribuiti, esprime pareri, per quanto di competenza, sugli atti del DG.
    2. Il direttore amministrativo, in particolare:
    a) elabora e propone al DG per la relativa adozione, il bilancio di previsione triennale ed annuale ed il bilancio di esercizio;
    b) sovrintende all'elaborazione ed alla proposta di ogni atto di carattere amministrativo;

    c) propone al DG le iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi amministrativi, alla qualificazione e quantificazione della spesa, allo snellimento delle procedure;
    d) elabora proposte e recepisce direttive e protocolli operativi di indirizzo finalizzati alla omogeneizzazione delle modalità di svolgimento delle attività di rilievo amministrativo dell'Agenzia;
    e) cura la gestione e lo sviluppo delle risorse assegnate, anche attraverso sistemi di project management;

    f) sovrintende a tutte le attività amministrative e di carattere contabile necessarie alla gestione dell'A.R.P.A.-Sicilia;
    g) verifica preventivamente la regolarità e la legittimità degli atti emanati nell'esercizio di funzioni attribuite dal presente regolamento o delegate dal DG;
    h) verifica la regolarità degli atti amministrativi e dei contratti attivi e passivi, assicurando la loro conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, anche agli effetti della legge n. 241/90 e della legge n. 675/96;

    i) è responsabile della gestione complessiva delle risorse umane e controlla, al fine di verificarne la congruità economica, l'affidamento di consulenze, collaborazioni ed incarichi professionali;
    j) cura i rapporti con il Collegio dei revisori dei conti;
    k) cura le relazioni con le rappresentanze sindacali ed elabora strategie di supporto alle decisioni prese in materia dal DG;
    l) sovrintende alla gestione del patrimonio dell'A.R.P.A.-Sicilia;
    m) sovrintende all'approvvigionamento di prodotti, servizi, materiali e beni strumentali necessari allo svolgimento delle attività dell'A.R.P.A.-Sicilia;

    n) sovrintende ai rapporti con i fornitori ed con i clienti dei servizi erogati dall'A.R.P.A.-Sicilia, per quanto riguarda l'aspetto economico-contabile;
    o) sovrintende allo svolgimento dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile.
    3. Il D.A. può essere delegato dal DG a rappresentarlo in tutti gli organismi di cui lo stesso è componente.

    Art. 8 - Strutture della direzione amministrativa

    1. Il direttore amministrativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7, si avvale delle seguenti strutture:
    SA I - Segreteria della direzione amministrativa;
    SA II - Bilancio e contabilità;
    SA III - Patrimonio, provveditorato ed economato;
    SA IV - Amministrazione risorse umane e politiche del personale;
    SA V - Affari generali e legali.
    2. Le strutture della direzione amministrativa possono essere organizzate in unità operative complesse e semplici, con atto del DG, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. p) del presente regolamento.

    3. Le strutture sono dotate di autonomia gestionale nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, nonché di autonomia tecnico-professionale.

    Art. 9 - Gruppi di lavoro

    1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nell'esercizio del suo potere di indirizzo individua entro il 31 dicembre di ogni anno, con valenza per l'anno successivo, alcuni temi di particolare rilevanza ambientale o territoriale con riferimento ai quali, il D.G. con proprio atto, potrà istituire gruppi e commissioni di lavoro. In ogni caso, qualora nel corso dell'anno emergano fatti tali da suggerire una maggiore attenzione su specifiche problematiche di particolare rilevanza ambientale o territoriale, il DG potrà provvedere alla istituzione di gruppi e commissioni di lavoro.

    2. I componenti dei gruppi e delle commissioni di lavoro sono scelti tra il personale dell'agenzia in servizio presso la direzione e/o presso le strutture territoriali, sulla base della competenza e del l'esperienza maturata nelle materie di competenza del gruppo o della commissione.
    3. Con lo stesso atto di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento dei gruppi e commissioni di lavoro che saranno improntati alla finalità di promuovere metodi di lavoro coordinati e integrati.

    4. I gruppi e le commissioni di lavoro hanno funzioni di studio e ricerca e possono essere incaricati di svolgere funzioni consultive, di elaborazione di direttive, pareri, proposte e progetti, nelle materie di competenza.

    Art. 10 - Partecipazione sociale

    1. La partecipazione sociale è momento utile per il proficuo svolgimento delle attività di valutazione e di gestione del rischio e delle attività di controllo e di protezione ambientale nonché di orientamento nella definizione dei programmi di attività dell'A.R.P.A.-Sicilia.
    2. La partecipazione è realizzata attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni e associazioni dei cittadini, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori, delle rappresentanze degli imprenditori, dei lavoratori e delle categorie sociali.

    3. Periodicamente è convocata apposita conferenza da istituire con atto del DG al fine di contribuire alla definizione:
    a) degli obiettivi generali di protezione e di controllo ambientali;
    b) dei programmi di attività triennali ed annuali.
    4. Al fine di favorire la partecipazione sociale viene agevolato l'esercizio delle facoltà di controllo e di verifica sui risultati conseguiti dall'A.R.P.A.-Sicilia facilitando l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni relative all'ambiente, anche mediante l'utilizzazione dei dati ambientali forniti dall'agenzia.

    5. Le azioni di promozione de
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