D.Ass.Terr.Amb. 09/08/2007

Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.
  • Forma giuridica: Decr Assessoriale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Sicilia
  • Categorico Leggi: Ambiente - Inquinamento acustico e atmosferico
  • L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

    Visto lo Statuto della Regione;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 ("Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme") e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni governative");
    Vista la legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 ("Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento"), che istituisce le Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento e ne definisce i compiti;

    Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 ("Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione");
    Vista la legge regionale 4 agosto 1980, n. 78 ("Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, riguardante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento");
    Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale");
    Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 ("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale");

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 ("Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183");
    Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ("Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa"), di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;

    Visto il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 ("Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158");
    Vista la legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 ("Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 settembre 1990, n. 35 e 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali");

    Visto il decreto assessoriale 3 febbraio 1995, n. 50/17 del 3 febbraio 1995 ("Modalità per il rilascio alle imprese delle autorizzazioni previste dagli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001");
    Vista la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 ("Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente"), che con l'art. 6 trasferisce alle province regionali la competenza a rilasciare le autorizzazioni in campo ambientale per impianti non sottoposti a procedure di valutazione di impatto ambientale;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 ("Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale");
    Visto il decreto assessoriale 14 luglio 1997, n. 409/17 del 14 luglio 1997 ("Adempimenti a carico delle imprese che generano emissioni diffuse di polveri");
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche");

    Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ("Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.");
    Visto il decreto del Presidente della Regione n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997, che, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge regionale n. 71/95, individua l'elenco delle attività per le quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex D.P.R. n. 203/88 viene delegata alle province regionali;

    Visto il decreto del Presidente della Regione n. 374/GR7/S.G. del 17 novembre 1998, che integra l'elenco delle attività già individuate dal decreto del Presidente della Regione n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997, per le quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex D.P.R. n. 203/88 viene delegata alle province regionali;
    Visto il decreto assessoriale n. 31/17 del 25 gennaio 1999 ("Determinazione dei contenuti delle relazioni di analisi alle emissioni in atmosfera effettuate dalle imprese e dagli enti ed organi preposti all'attività di controllo");

    Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ("Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria"), che all'art. 28, comma 7, individua sanzioni accessorie a quelle stabilite dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al successivo comma 8 individua la Provincia regionale quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

    Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 ("Attuazione della direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente");
    Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 ("Attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");
    Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ("Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali"), ed in particolare gli artt. 2, 3, 36 e 37;

    Considerato che la sopra citata legge regionale n. 10/2000 definisce, agli artt. 36 e 37, ruolo e compiti dello Sportello unico per le attività produttive istituito presso i comuni, specificando che il procedimento amministrativo svolto da tale struttura in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive di beni e servizi è unico;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa");

    Visto il decreto assessoriale 18 marzo 1999, n. 106/17 ("Disposizioni relative alle analisi periodiche delle emissioni per alcune attività a ridotto inquinamento atmosferico"), come modificato dal decreto assessoriale 30 marzo 2001, n. 191/17;
    Visto il decreto assessoriale n. 232/17 del 18 aprile 2001 ("Nuove direttive per l'ottenimento di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203");
    Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ("Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", che con l'art. 90 istituisce l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, e con l'art. 91 recepisce il D.P.R. 12 aprile 1996 ("Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale") e successive modifiche e integrazioni;

    Vista l'ordinanza commissariale n. 426 del 29 maggio 2002 ("Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio");
    Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60 ("Recepimento della direttiva n. 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio");

    Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 1 ottobre 2002, n. 261 ("Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351");
    Vista la circolare del dipartimento regionale finanze e credito n. 3, prot. n. 19291, del 30 dicembre 2003 ("Tasse sulle concessioni governative regionali - Art. 4 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 - Disposizioni programmatiche finanziarie per l'anno 2003");

    Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 ("Attuazione della direttiva n. 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria");
    Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 31 gennaio 2005 ("Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372");
    Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ("Attuazione integrale della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");

    Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 ("Attuazione della direttiva n. 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti");
    Visto il decreto assessoriale 1 giugno 2005 ("Regolamento sull'assetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente"), che all'art. 1, comma 3, lett. b), prevede che Arpa svolga, nell'ambito delle attività istituzionali di prevenzione e protezione ambientale, funzioni di supporto tecnico alla Regione siciliana;

    Vista la delibera di Giunta regionale n. 306 del 29 giungo 2005, con la quale è stato istituito l'Uufficio speciale per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
    Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 ("Attuazione della direttiva n. 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale");
    Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), che provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dell'ambiente;

    Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
    Considerato, altresì, che l'art. 10 del D.P.R. n. 203/88 è stato sostituito dall'art. 278 del decreto legislativo n. 152/06;
    Preso atto che il decreto 18 aprile 2001, di attuazione del D.P.R. n. 203/88, non è più in linea con i criteri ed i principi fissati dalla normativa nazionale vigente;

    Considerato che il D.P.Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997 ed il D.P.Reg. n. 374/GR7/S.G. del 20 novembre 1998, che individuano le tipologie di impianti a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale per i quali il rilascio dell'autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera è delegato alle Province regionali, sono tuttora vigenti;
    Visti i pareri dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana n. 9856 del 5 giugno 2006 e n. 15994 del 2 ottobre 2006 ed i pareri dell'Avvocatura dello Stato n. 54661 del 27 dicembre 2006 e n. 12084 dell'8 marzo 2007, relativi alle procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera alla luce delle modifiche introdotte nel contesto normativo nazionale di riferimento dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    Ritenuto necessario procedere all'adeguamento della normativa regionale, adottando nuove procedure che siano in linea con i principi stabiliti dallo Stato e dall'Unione europea in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
    Decreta:

    Art. 1 - Campo di applicazione

    1. Nel territorio della Regione siciliana le autorizzazioni previste dalla parte V, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e le denunce di installazione o modifica, di cui all'art. 284 dello stesso decreto legislativo n. 152/2006, sono soggette alla disciplina del presente decreto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.
    2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 267, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di attuazione della direttiva n. 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti.

    3. È fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli impianti che non sono soggetti ad autorizzazione. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'art. 272 dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli impianti e le attività in deroga.
    4. Ai sensi dell'art. 267, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli impianti sottoposti ad Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) si fa riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente decreto.

    5. Ai sensi dell'art. 272, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presente normativa non si applica agli impianti destinati alla difesa nazionale né alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli artt. 276 e 277 dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    Art. 2 - Definizioni

    1. Per la terminologia utilizzata nel presente decreto si fa riferimento alle definizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
    2. Si richiamano di seguito gli acronimi utilizzati nel presente decreto:
    - A.I.A.: Autorizzazione integrata ambientale;
    - A.N.C.I.: Associazione nazionale comuni d'Italia;
    - A.P.I.: Associazione delle piccole e medie imprese;
    - A.R.P.A.: Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
    - B.A.T.: Best available techniques (vedi M.T.D.);

    - C.D.: Compact disc (supporto informatico);
    - C.O.D.A.C.O.N.S.: Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori;
    - C.P.T.A.: Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento;
    - C.O.T.: Carbonio organico totale;
    - C.O.V.: Composti organici volatili;
    - D.A.P.: Dipartimento Arpa provinciale;
    - G.P.L.: Gas di petrolio liquefatto;
    - I.B.A.: Important Bird Area;
    - I.R.S.E.A.: Inventario regionale delle sorgenti di emissioni in aria ambiente;

    - I.V.A.: Imposta sul valore aggiunto;
    - M.T.D.: Migliori tecnologie disponibili (vedi B.A.T.);
    - U.O.: Unità odorimeriche od olfattometriche;
    - P.M.10: Particulate Matter (materiale particolato formato da particelle inferiori a 10 µm);
    - P.T.S.: Polveri totali sospese;
    - S.I.C.: Sito di importanza comunitaria;
    - S.O.V.: Sostanze organiche volatili;
    - S.U.A.P.: Sportello unico per le attività produttive;
    - U.O.: Unità odorimeriche od olfattometriche;
    - V.I.: Valutazione di incidenza

    - V.I.A.: Valutazione di impatto ambientale;
    - Z.P.S.: Zone di protezione speciale.

    Art. 3 - Autorizzazioni alle emissioni

    1. Nella Regione siciliana l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e con riferimento alle fasi di installazione, trasferimento e/o modifica sostanziale degli impianti, è:
    a) la Provincia regionale, per gli impianti che rientrano nell'"Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale" individuate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;

    b) l'Assessorato regionale al territorio e ambiente, per gli impianti non compresi nel sopra citato "Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale".
    2. Il gestore che intende installare un nuovo impianto, o trasferire un impianto da un luogo ad un altro, presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione accompagnata dalla documentazione tecnica necessaria a descrivere caratteristiche del sito, ciclo produttivo dell'impianto e caratteristiche delle emissioni.

    3. Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica - che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto, nella relazione tecnica allegata o nell'autorizzazione già rilasciata, anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati - ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente decreto. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione. Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione. Il presente comma si applica anche a chi intende sottoporre a modifica un'attività autorizzata ai sensi dell'art. 269, commi 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 152/2006. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006.

    Art. 4 - Domanda di autorizzazione

    1. La domanda di autorizzazione, completa della necessaria documentazione tecnica e sottoscritta dal gestore dell'impianto e, per la parte tecnica, da uno o più tecnici abilitati (per la parte tecnica), deve essere presentata all'autorità competente in duplice copia cartacea (di cui una in bollo), accompagnata da un supporto informatico (CD) contenente copia di tutta la documentazione allegata. Dovranno inoltre essere prodotte altre due copie dell'istanza, comprese di supporto informatico, destinate rispettivamente alla Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento ed al comune competenti per territorio, ed una copia per ogni ente di cui occorre acquisire il parere in Conferenza di servizi. Analogo procedimento deve essere seguito per le eventuali integrazioni necessarie.

    2. Nei casi in cui l'impianto rientri fra le attività soggette alle procedure di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e/o fra le attività per cui è prevista la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, ovvero fra le attività soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dovrà essere preventivamente acquisito il parere previsto dalla normativa vigente.
    3. Nei comuni singoli o consorziati dove è attivo ed opera lo Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) l'istanza dovrà essere presentata a detto sportello. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente emanerà direttive per coordinare l'attività degli sportelli unici ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle emissioni sul territorio regionale.

    4. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo, sottoscritta dal gestore o dal rappresentante legale dell'impresa che gestisce l'impianto, deve in ogni caso contenere:
    a) le generalità, la residenza e il domicilio, ovvero la denominazione o la ditta, la ragione sociale e la partita IVA, la classificazione ISTAT dell'azienda, la sede legale del soggetto richiedente, nonché le generalità, la residenza o il domicilio del rappresentante legale;

    b) le generalità, la residenza e il domicilio, il titolo di studio e la qualifica professionale dell'estensore della documentazione tecnica a corredo, anche se coincidente con il soggetto richiedente l'autorizzazione (qualora alla predisposizione della documentazione tecnica abbiano partecipato più professionisti, tali dati dovranno essere forniti per ciascuno di essi);
    c) l'oggetto della domanda, in relazione alle fattispecie individuate nell'art. 3 (installazione, trasferimento, modifica sostanziale);

    d) il progetto dell'impianto, con la sua ubicazione (corografia, planimetria, carta dei vincoli) ed il riferimento al più vicino centro abitato ed alle eventuali zone protette presenti nell'area, nonché l'esatta posizione dei punti di emissione (con le coordinate geografiche);
    e) una relazione tecnica che descriva il ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto è destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio con il periodo previsto intercorrente tra l'attivazione e la messa a regime dell'impianto, la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano; per impianti con emissioni di composti organici volatili la relazione dovrà inoltre esplicitare le modalità di attuazione di quanto previsto in merito dal decreto legislativo n. 152/2006 (art. 275; allegato III alla parte V);

    f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, e successive modifiche ed integrazioni, a firma dell'estensore della documentazione tecnica, che quanto contenuto in tale documentazione corrisponde allo stato di fatto o di progetto, ed è attinente alle proprie competenze professionali;
    g) elenco della documentazione prodotta.
    5. Le modalità operative saranno stabilite con appositi provvedimenti amministrativi attuativi.

    Art. 5 - Procedure

    1. L'autorità competente indice, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, una Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 15 e seguenti della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel corso della quale si procede, anche in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

    2. Eventuali integrazioni e/o ulteriori elementi di valutazione, emersi nel corso della conferenza, devono essere trasmessi all'autorità competente ed agli altri enti convocati in Conferenza di servizio, entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, in un termine pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente, ai sensi dell'art. 269, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

    3. Alla Conferenza di servizi di cui all'art. 1 sono invitati, per l'acquisizione del rispettivo parere, gli enti e le amministrazioni interessati e la parte richiedente (rappresentata dal gestore dell'impianto e/o dal legale rappresentante e/o dal tecnico estensore degli elaborati). Sono comunque tenuti a rendere un parere motivato, direttamente in Conferenza di servizi o trasmettendo il relativo parere all'autorità competente entro 60 giorni dalla data di convocazione della conferenza:

    a) il comune (deve tenere conto della destinazione urbanistica e degli aspetti igienico-sanitari, deve verificare la coerenza dell'impianto con il contesto in cui si esercita l'attività e verificare la fattibilità del progetto in relazione ad eventuali situazioni locali particolarmente sensibili e/o di pregio);
    b) la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento (deve verificare, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 39/77, che l'impianto abbia sistemi idonei a contenere entro i limiti prescritti l'emissione degli inquinanti nell'atmosfera, per accertare il contributo all'inquinamento e, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 78/80, deve fissare i limiti alle emissioni con le eventuali relative prescrizioni).

    4. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente rende un parere consultivo, nell'ambito delle attività istituzionali di supporto tecnico alla Regione siciliana previste per l'agenzia dall'art. 1, comma 3, del regolamento adottato con decreto assessoriale 1° giugno 2005. Il parere viene reso solo per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del presente decreto che presentino caratteristiche di elevato impatto ambientale.
    5. In caso di mancata partecipazione alla Conferenza di servizi le amministrazioni invitate hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 10/91, di comunicare all'autorità competente i motivi della loro assenza. In caso di mancata emissione del parere nei tempi previsti l'autorità competente è tenuta a segnalare l'omissione ai soggetti istituzionalmente competenti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

    6. L'autorizzazione stabilisce:
    a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
    b) per le emissioni convogliate, o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;
    c) per le emissioni diffuse, idonee prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;

    d) per gli impianti con emissioni di composti organici volatili, i limiti di emissione, le specifiche tecniche e le prescrizioni, il consumo massimo teorico di solvente, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi, di cui all'art. 275 del decreto legislativo n. 152/06;
    e) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto;

    f) la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo di marcia non inferiore a dieci giorni a partire dalla messa a regime, la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare.
    7. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. Le autorità competenti al controllo (Provincia regionale e dipartimento Arpa provinciale), con riferimento agli aspetti di relativa competenza, effettueranno il primo accertamento entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, e gli accertamenti seguenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal provvedimento di autorizzazione.

    8. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 269, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
    9. La Provincia regionale comunica all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'elenco delle autorizzazioni di competenza rilasciate ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del presente decreto.

    10. Le modalità operative saranno stabilite con appositi provvedimenti amministrativi attuativi.

    Art. 6 - Convogliamento delle emissioni

    1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 270 del decreto legislativo n. 152/2006.
    2. In sede di autorizzazione, l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse di un impianto o di un macchinario fisso dotato di autonomia funzionale sono tecnicamente convogliabili, sulla base delle migliori tecniche disponibili (M.T.D) e viste le pertinenti prescrizioni dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.

    3. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l'autorità competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilità di cui all'articolo 268, comma 1, lett. aa), numero 2), del decreto legislativo n. 152/2006.
    4. Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto.

    5. In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, anche individuato ai sensi del comma 4, deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni della parte V, titolo I, del decreto legislativo n. 152/2006, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione.
    6. Ove non sia tecnicamente possibile assicurare il rispetto del comma 5, l'autorità competente può autorizzare un nuovo impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale avente più punti di emissione. In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto o del macchinario fisso dotato di autonomia funzionale e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti, salva l'applicazione dell'art. 271, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006.

    7. Ove non sia tecnicamente possibile assicurare il rispetto del comma 5, l'autorità competente può autorizzare il convogliamento delle emissioni di più nuovi impianti o macchinari fissi dotati di autonomia funzionale in uno o più punti di emissione comuni, anche appartenenti ad impianti anteriori al 2006 ed al 1988, purché le emissioni di tutti gli impianti o di tutti i macchinari fissi dotati di autonomia funzionale presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più severo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti o macchinari fissi dotati di autonomia funzionale.

    8. Gli impianti anteriori al 2006 ed al 1988 si adeguano a quanto previsto dal comma 5 o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, a quanto previsto dai commi 6 e 7 entro i tre anni successivi al primo rinnovo dell'autorizzazione effettuato ai sensi dell'art. 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006. Ai fini dell'applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 l'autorità competente tiene anche conto della documentazione elaborata dalla commissione di cui all'art. 281, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006.

    Art. 7 - Valori limite di emissione e prescrizioni specifiche

    1. Per quanto riguarda i valori limite e le prescrizioni dei provvedimenti autorizzatori si fa riferimento, in generale, a quanto espressamente previsto dall'art. 271 del decreto legislativo n. 152/2006. In ogni caso dovrà essere garantito, ai fini della limitazione delle emissioni inquinanti, l'utilizzo delle migliori tecniche in atto disponibili sul mercato (M.T.D.), adeguando, in sede autorizzativa, i limiti e le prescrizioni alle capacità tecnologiche dell'impianto.
    2. L'allegato I alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce i valori limite di emissione, con l'indicazione di un valore massimo e di un valore minimo, e le prescrizioni per l'esercizio degli impianti anteriori al 1988 e di tutti gli impianti di cui all'art. 269, comma 14, del decreto legislativo n. 152/2006 eccettuati quelli di cui alla lett. d). I valori limite di emissione e le prescrizioni stabiliti nel sopra citato allegato I si applicano agli impianti nuovi e agli impianti anteriori al 2006 esclusivamente nei casi espressamente previsti da tale allegato.
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