D.Ass.Terr.Amb. 17/05/2006
Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole.<br>Con le modifiche introdotte dall'errata corrige pubblicata nel B.U. 16.6.2006, n. 29.
- Forma giuridica: Decr Assessoriale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Sicilia
- Categorico Leggi: Ambiente - Fonti rinnovabili
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
omissis
Decreta:
Art. 1
Il presente decreto stabilisce le direttive, i criteri e le modalità procedurali, ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni e relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole, nell'ambito del territorio siciliano.
Art. 2
Al solo fine dell'applicazione del presente decreto si riportano le definizioni, di cui ai seguenti commi:
1) sono definiti impianti solari fotovoltaici: gli impianti per la produzione diretta di energia elettrica mediante lo sfruttamento del sole, qualunque sia la loro potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, e costituiti da: insieme dei moduli solari fotovoltaici, intera rete dei cavidotti di collegamento, inverter, cabine d'impianto e di trasformazione, piste di servizio e di accesso all'impianto e tutte le componenti e le infrastrutture necessarie alla loro istallazione, manutenzione ed immissione nel punto di connessione, di competenza del gestore, dell'energia prodotta nella rete elettrica (grid-connected) o nel punto di connessione e smistamento alle singole utenze elettriche da essi alimentate (stand-alone), ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa;
2) sono definiti impianti solari termici a bassa temperatura gli impianti per la conversione diretta dell'energia solare in energia termica, destinata alla produzione di acqua calda ad un temperatura compresa tra i 50°C e i 120°C, costituiti dai moduli e da tutte le componenti e le infrastrutture necessarie alla loro istallazione, manutenzione ed utilizzo da parte delle utenze;
3) sono definiti impianti solari termici a media ed alta temperatura gli impianti per la produzione diretta di energia termica o per la produzione indiretta di energia elettrica tramite processo termodinamico, di qualsiasi potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa), costituiti da: insieme dei pannelli riflettenti in grado di concentrare l'energia della radiazione solare producendo il riscaldamento di un fluido che circola attraverso un impianto, intera rete delle tubazioni di collegamento, piste di servizio e di accesso all'impianto e da tutte le componenti e le infrastrutture necessarie alla loro istallazione, manutenzione ed utilizzo dell'energia termica prodotta e/o immissione nel punto di connessione, di competenza del gestore, dell'energia prodotta, nella rete elettrica ivi comprese le strutture di vettoriamento delle stesse;
4) sono definiti impianti collegati alla rete o grid-connected: gli impianti connessi alla rete elettrica;
5) sono definiti impianti isolati o stand-alone: gli impianti non connessi alla rete elettrica;
6) sono definiti impianti retrofit:
a) gli impianti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, applicati a strutture esistenti senza modificare in maniera sostanziale forma e dimensioni delle stesse e nel rispetto delle norme di sicurezza e d'esercizio dell'impianto;
b) sono considerati, altresì, appartenenti a questa classe anche le pensiline e le tettoie esistenti e/o di nuova costruzione a servizio di strutture, edifici e/o impianti tecnologici dotati di utenze elettriche già esistenti ed attive e/o di nuova realizzazione;
c) sono considerati, altresì, appartenenti a questa classe gli impianti istallati su strutture facilmente rimovibili, anche ricadenti in zone classificate verde agricolo, che non necessitano di fondazioni e che non modificano in maniera permanente l'assetto morfologico, geologico ed idrogeologico del sito d'istallazione;
7) sono definiti impianti integrati: gli impianti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, installati su edifici di nuova costruzione ovvero edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, in cui i moduli fotovoltaici sono impiegati come componenti costruttivi, sostituendo componenti edilizi tradizionali altrimenti necessari;
8) sono definiti impianti sul suolo, gli impianti che necessitano di fondazioni ed occupano uno spazio non precedentemente occupato da superfici afferenti a manufatti e/o impianti tecnologici esistenti e/o da costruire, di cui al comma 6, ivi comprese le pertinenze cementate e non cementate, afferenti a manufatti e/o impianti tecnologici esistenti, realizzate prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione dell'impianto e quelle afferenti a manufatti e /o impianti tecnologici da costruire, previste nel progetto esecutivo degli stessi e compresi nella concessione edilizia o altra autorizzazione di natura urbanistica derivante dalla normativa vigente;
9) sono definite verde agricolo tutte le superfici al suolo con destinazione "E" nei piani regolatori e/o di fabbricazione e costruzione;
10) è definito impianto industriale non termico per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, un impianto fotovoltaico e/o solare termico grid-connected, di qualsiasi potenza nominale, che produce energia elettrica da immettere direttamente ed interamente nella rete nazionale, senza che vi sia utilizzazione diretta da parte del responsabile dello stesso. Sono compresi nella definizione del presente comma, gli impianti grid-connected di tipo retrofit, integrati, sul suolo di qualsiasi potenza nominale che non esercitano lo scambio sul posto e/o l'autoproduzione di cui ai commi 12, 13, 16 del presente articolo. Della medesima tipologia fanno parte gli impianti fotovoltaici e/o solari termici stand-alone, utilizzati per la fornitura di energia a singole utenze elettriche non autoproduttrici;
11) è definita energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, sia stand-alone che grid-connected, l'energia misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche isolate e/o del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;
12) è definito servizio di scambio sul posto, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 387/03, così come definito all'art. 1, lett. n, della delibera dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas n. 28/06 del 10 febbraio 2006, il servizio erogato dal gestore contraente, che consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici grid-connected con potenza nominale compresa tra 1 e 20 KW e l'energia elettrica prelevata dalla rete, con un unico punto de di prelievo;
13) è definita cessione dell'energia elettrica in rete, l'immissione in rete dell'energia prodotta (misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata che può essere del tutto o in parte consumata dalle utenze del soggetto responsabile dell'impianto) dagli impianti grid-connected di potenza compresa tra 1 e 20 kW, per i quali il soggetto responsabile non si avvalga del servizio di scambio sul posto, e dagli impianti grid-connected di potenza superiore a 20 ed inferiore ad 1 MW, qualunque sia il loro sito d'istallazione;
14) è definito soggetto responsabile la persona fisica o giuridica, ivi inclusi i soggetti pubblici, responsabili degli impianti;
15) è definito titolare dell'impianto industriale non termico per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, così come definito al comma 10 del presente articolo, la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica da immettere direttamente ed interamente nella rete nazionale, senza che vi sia utilizzazione diretta da parte del responsabile dello stesso, qualunque sia il suo sito d'istallazione;
16) è definito autoproduttore la persona fisica o giuridica responsabile dell'impianto fotovoltaico, che utilizza parte dell'energia elettrica prodotta per uso proprio (intendendo con ciò l'energia netta prodotta dall'impianto così come rilevata e certificabile dai dispositivi di misura UTF) ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
17) è definita autoproduzione l'energia elettrica da impianto fotovoltaico prodotta ed utilizzata con le modalità di cui ai precedenti commi 12, 13 e 16;
18) sono definite zone escluse: le aree individuate in allegato 1a in cui non è consentita l'istallazione degli impianti fotovoltaici e/o solari termici sul suolo;
19) sono definite zone sensibili: le aree individuate in allegato 1b in cui l'istallazione degli impianti fotovoltaici di qualsiasi tipo sarà valutata con le procedure di cui alla normativa vigente per ciascuna categoria;
20) sono da considerarsi altre zone le porzioni del territorio regionale non rientranti nelle zone escluse di cui al comma 18 e nelle aree sensibili cui al comma 19 del presente articolo;
21) sono definite emergenze vegetali isolate: le specie vegetali e gli habitat prioritari di cui agli allegati della direttiva n. 92/43/CEE riscontrabili al di fuori delle zone escluse, nelle aree sensibili e/o all'interno delle altre zone.
Art. 3
1. Prima della presentazione dei progetti per l'installazione di impianti solari, sia fotovoltaici che termici, sottoposti ad applicazione del presente decreto, potrà essere richiesta a questo Assessorato l'avvio di una procedura preliminare (Scoping), prevista dall'art. 6, comma secondo, del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, volta alla definizione delle informazioni e della documentazione da fornire per le successive valutazioni del progetto stesso; detta procedura dovrà avvenire in contraddittorio con il committente o l'autorità proponente che è anche soggetto responsabile così come definito dal comma 14 e/o titolare dell'impianto industriale non termico, cosi come definito dal comma 15 dell'art. 2.
2. L'espletamento della procedura di cui al precedente comma 1 non sostituisce, in nessun caso, quanto riportato agli artt. 4 e 5 del presente decreto, né rappresenta inizio della procedura di cui agli stessi.
3. L'inizio delle procedure di cui agli artt. 4 e 5, ivi compresi i casi d'esclusione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente decreto, avverrà con il deposito della documentazione prevista per ciascuna delle tipologie di impianti dagli stessi individuati e con i tempi e le modalità di cui agli articoli 5 e 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della normativa vigente applicabile nei casi di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 5 del presente decreto.
Art. 4
1. I progetti di impianti non termici grid-connected per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, di qualsiasi potenza nominale e ricadenti in altre zone sono sottoposti a procedura di verifica, ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Per detti progetti, in sede di procedura di verifica, ai sensi del comma 4 del citato art. 10, sarà valutata l'opportunità della conclusione del procedimento con la sola procedura di verifica ex art. 10, D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'espletamento di detta procedura, i soggetti responsabili e/o i titolari dell'impianto non termico per la produzione di energia, vapore ed acqua calda dovranno presentare la documentazione di cui all'allegato A del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante. La mancanza di uno solo dei documenti richiesti comporterà il rigetto dell'istanza.
2. Allo scopo di favorirne lo sviluppo, gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo, non sottoposti all'applicazione di quanto previsto al comma 3 e ricompresi nelle seguenti tipologie:
a) impianti solari fotovoltaici con potenza nominale compresa tra 1 e 20 kW, in cui i soggetti responsabili, così come definiti al comma 14 dell'art. 2 del presente decreto, esercitino lo scambio sul posto e/o la cessione in rete dell'energia, configurati come retrofit, integrati e sul suolo;
b) impianti solari fotovoltaici di microgenerazione elettrica, con potenza nominale superiore a 20 e non superiore a 1000 kW, i cui soggetti responsabili attuino la cessione in rete dell'energia prodotta, configurati come retrofit e/o integrati e sul suolo;
c) impianti solari termici a bassa temperatura configurati come retrofit e/o integrati;
d) impianti solari termici a bassa temperatura sul suolo non ricadenti in zone sensibili;
potranno essere esclusi dalla procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, previa presentazione della documentazione di cui all'allegato B del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante; detta procedura d'esclusione si concluderà con l'emissione di provvedimento d'esclusione, ovvero - qualora le caratteristiche del progetto lo richiedessero, con la comunicazione di necessità di assoggettamento alle procedure di verifica. In carenza di riscontro, entro sessanta giorni dalla presentazione dall'istanza, rilevabile dal timbro d'ingresso al protocollo di questo Assessorato, l'esclusione sarà da ritenersi assentita con l'istituto del silenzio/assenso.
3. Qualora gli impianti di cui ai precedenti commi 1 e 2 ricadessero in zone sensibili gli stessi andranno sottoposti alle procedure di cui all'allegato C del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante.
4. I progetti di impianti stand-alone per la produzione di energia e di impianti vapore ed acqua calda, di qualsiasi potenza nominale e ricadenti in altre zone, sono sottoposti a procedura di verifica, ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Per detti progetti, in sede di procedura di verifica, ai sensi del comma 4 del citato art. 10, sarà valutata l'opportunità della conclusione del procedimento con la sola procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'espletamento di detta procedura, i soggetti responsabili e/o i titolari dell'impianto non termico per la produzione di energia, vapore ed acqua calda dovranno presentare la documentazione di cui all'allegato D del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante. La mancanza di uno solo dei documenti richiesti comporterà il rigetto dell'istanza.
5. Agli impianti di cui al comma 4 non si applica la procedura d'esclusione di cui al comma 2.
6. Qualora gli impianti di cui al precedente comma 4 ricadessero in zone sensibili, gli stessi andranno sottoposti alle procedure di cui all'allegato E del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante.
Art. 5
1. Gli impianti non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 4 del presente decreto, che in sede di espletamento della procedura di verifica ricadano nel campo d'applicazione del comma 4 dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni e i progetti di:
a) impianti solari fotovoltaici sul suolo, ricadenti in zone sensibili, che occupano una superficie maggiore di un ettaro;
b) impianti solari termici a bassa, media e alta temperatura, sul suolo ricadenti in zone sensibili , che occupano una superficie maggiore di un ettaro;
c) gli impianti solari termici a media ed alta temperatura sul suolo, che occupano una superficie maggiore di un ettaro;
d) gli impianti fotovoltaici sul suolo, sia stand- alone che grid-connected, che abbiano una potenza nominale superiore a 1.000 kW;
allo scopo di rendere possibile la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposti alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 5 del citato D.P.R.. Per l'espletamento di detta procedura, i titolari dell'impianto industriale non termico per la produzione di energia, vapore ed acqua calda dovranno presentare la documentazione di cui all'allegato F, parte prima del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante.
2. Qualora gli impianti di cui al precedente comma 1 ricadessero in zone sensibili e per quelli indicati alle lett. a, b, c, d ricadenti in zone sensibili andranno sottoposti anche alle procedure di cui all'allegato F, parte seconda, del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante.
3. Nel caso di progetti rielaborati alla luce di pareri e/o osservazioni prodotte da questo Assessorato, da altre amministrazioni e/o soggetti competenti, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del D.P.R. 12 aprile 1996 detta rielaborazione deve essere comunicata a questo Assessorato, indicando i tempi necessari per la stessa. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per la procedura riprenderà a decorrere dal deposito del progetto modificato.
Art. 6
1. Gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, previa variante di destinazione d'uso. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.
2. Le opere per la realizzazione degli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda in quanto alimentati da fonte rinnovabile, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono considerate, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10/91 e dell'art. 69 della legge regionale n. 32/2000, di interesse pubblico e di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, per le quali trova applicazione nell'ambito della Regione siciliana l'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, anche se non eseguite dai soggetti istituzionalmente competenti.
3. Le modifiche e i cambiamenti di destinazione d'uso, eventualmente richiesti dalle norme vigenti ed individuate nei commi 1 e 2 del presente articolo, delle aree destinate all'istallazione di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda potranno essere effettuati solo ad avvenuto rilascio del provvedimento di carattere ambientale previsto dal D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, di cui agli artt. 4 e 5 stessi o trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto, che conclude la medesima con l'istituto del silenzio/assenso.
Art. 7
1. Qualsiasi ampliamento successivo degli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del presente decreto, dovrà essere sottoposto a procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Per detti progetti, in sede di procedura di verifica sarà valutata l'opportunità della conclusione del procedimento con la sola procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora in seguito all'ampliamento, gli impianti industriali non termici così potenziati ricadessero nel campo d'applicazione del comma 3 del precedente art. 4, per gli stessi si valuterà la necessità dell'attivazione delle procedure di cui al medesimo articolo.
3. Gli impianti industriali non termici di cui al comma 1 del presente articolo, che in sede di espletamento della procedura di verifica ricadano nel campo d'applicazione del comma 4 dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposti alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 5 del citato D.P.R..
4. Qualsiasi ampliamento successivo degli impianti così come individuati dall'art. 5, comma 1, del presente decreto, è sottoposto alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli ampliamenti degli impianti industriali non termici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo, che ricadono in zone sensibili sono sottoposti anche alle procedure di cui all'allegato C del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante.
6. Agli ampliamenti degli impianti industriali non termici di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano le procedure d'esclusione di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto.
7. Le caratteristiche degli ampliamenti, di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo, saranno individuate con successivo regolamento da emanare entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 8
1. Le limitazioni, le esclusioni e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 del presente decreto si applicano anche a tutti i progetti per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non è ancora stato emesso il provvedimento finale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, di cui agli artt. 4 e 5.
2. I progetti relativi agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere integrati, ove necessario, con la documentazione richiesta dagli allegati, prima del rilascio del provvedimento finale, anche nel caso in cui sia stata in precedenza avanzata richiesta d'integrazioni da parte dell'ufficio preposto all'istruttoria di detti provvedimenti, ovvero sia avvenuta spontanea integrazione della documentazione da parte del committente e/o autorità proponente.
Art. 9
I titolari degli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 5 e 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del presente decreto, ovvero a cui è stato rilasciato il provvedimento di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto, successivamente al rilascio degli stessi e secondo le scadenze previste dovranno presentare a questo Assessorato la documentazione di cui all'allegato G del presente decreto che dello stesso fa parte integrante, secondo la tipologia di opere cui fanno riferimento.
Art. 10
La data d'inizio lavori di realizzazione dei progetti oggetto di provvedimento, di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato ai sensi del presente decreto, ovvero a cui è stato rilasciato il provvedimento di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto, salvo validi e comprovati motivi ostativi, unitamente alla dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.), ove richiesta, dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'ufficio di questo Assessorato competente al rilascio di tale provvedimento, entro e non oltre mesi dodici dalla data di emissione degli stessi o dalla data in cui sono trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto, che conclude la medesima con l'istituto del silenzio/assenso.
Art. 11
La data d'inizio lavori di realizzazione di progetti oggetto di provvedimento di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni già rilasciato, unitamente alla dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.), ove richiesta, dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'ufficio di questo Assessorato competente al rilascio di tale provvedimento, salvo validi e comprovati motivi ostativi, entro e non oltre mesi dodici dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 12
I validi e comprovati motivi ostativi di cui ai precedenti articoli dovranno essere rappresentati con raccomandata con ricevuta di ritorno all'ufficio di questo Assessorato competente al rilascio dei provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni ovvero al rilascio del provvedimento di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto, entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza, di cui agli artt. 10 e 11 del presente decreto. Trascorso infruttuosamente detto termine, in carenza di comunicazione di inizio dei lavori, si procederà d'ufficio all'emissione di apposito provvedimento di revoca.
Art. 13
Nelle more dell'istituzione del piano energetico regionale, per consentire l'aggiornamento del bollettino energia da fonti rinnovabili e la pianificazione d'allaccio alla rete, i provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 ovvero il provvedimento di esclusione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente decreto, relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole, già rilasciati alla data di pubblicazione del presente decreto e/o quelli rilasciati ai sensi dello stesso, saranno trasmessi dall'ufficio competente di questo Assessorato al Gestore rete trasmissione nazionale (GRTN).
Art. 14
Il decreto n. 284 del 14 novembre 2005 è abrogato.
Art. 15
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
ALLEGATO 1-A
DEFINIZIONE ZONE ESCLUSE
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono definite zone escluse in cui non è consentita l'istallazione degli impianti fotovoltaici e/o solari termici sul suolo, mentre è possibile l'istallazione d'impianti fotovoltaici di tipo retrofit e/o integrato considerati come ricadenti in zone sensibili, le aree di seguito elencate:
1) le aree di riserva integrale e generale (zone A e B) di parchi, oasi e riserve naturali;
2) le zone di protezione speciale ZPS ed i siti d'importanza comunitaria SIC che annettono tra i motivi di protezione specie vegetali ed habitat prioritari di cui agli allegati della direttiva n. 92/43/CEE.
La predetta norma non si applica nel caso d'impianti stand-alone con potenza nominale non superiore a 10 KW; gli stessi saranno trattati come impianti ricadenti in zone sensibili.
ALLEGATO 1-B
DEFINIZIONE ZONE SENSIBILI
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono definite zone sensibili: le aree di seguito elencate, in cui l'istallazione degli impianti fotovoltaici di qualsiasi tipo sarà valutato con le procedure di cui alla normativa vigente per ciascuna categoria:
3) le aree di protezione e di controllo (zone C e D) dei parchi, oasi e riserve naturali e le zone di rispetto delle stesse, individuate entro due chilometri dal loro perimetro;
4) le zone IBA;
5) le zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta, e le aree immediatamente limitrofe alle stesse, entro il raggio di due chilometri dal loro perimetro;
6) le zone ricadenti entro due chilometri dal confine delle zone escluse, di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato;
7) le aree industriali ed artigianali, esistenti e da istituire, ricadenti all'interno e/o nelle vicinanze (entro due chilometri dal loro perimetro) di zone SIC cosi come individuate al punto 8 del presente allegato;
8) i siti d'importanza comunitaria (SIC) che non annettono tra i motivi di protezione specie vegetali ed habitat prioritari di cui agli allegati della direttiva n. 92/43/CEE, e le zone di rispetto degli stessi individuate entro due chilometri dal loro perimetro;
9) le zone sottoposte a vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Allegato A
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE D'ISTANZA DI VERIFICA, EX ART. 10 DEL D.P.R. 12 APRILE 1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER IMPIANTI GRID-CONNECTED RICADENTI IN ALTRE ZONE
Per la presentazione dell'istanza di procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, redatta secondo il modello 1/all. A del presente allegato, i soggetti responsabili dei progetti definitivi relativi agli impianti di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto e precisamente:
Impianti fotovoltaici Grid-connected
a) impianti solari fotovoltaici con potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, configurati come retrofit, integrati e sul suolo, la cui energia elettrica prodotta viene totalmente immessa nella rete elettrica, con un unico punto di connessione alla rete;
b) impianti solari termici a bassa temperatura configurati come retrofit e/o integrati;
c) impianti solari fotovoltaici con potenza nominale compresa tra 1 e 1000 kW. Configurati come impianti sul suolo e non ricadenti in zone sensibili la cui energia elettrica prodotta viene totalmente immessa nella rete elettrica, con un unico punto di connessione alla rete;
d) impianti solari fotovoltaici con potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW configurati come retrofit e/o integrati e configurati come impianti sul suolo e non ricadenti in zone sensibili la cui energia elettrica prodotta viene totalmente immessa nella rete elettrica, con un unico punto di connessione alla rete, ricadenti in zone ASI già istituite alla data di presentazione dell'istanza di procedura di verifica.
Dovranno integrare la documentazione di cui all'allegato D del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, con i seguenti atti:
I) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del soggetto responsabile dell'impianto e del tecnico abilitato progettista dello stesso, circa il rispetto delle normative vigenti nella progettazione e realizzazione dell'impianto;
II) certificazione del comune in cui ricade l'impianto, inerente il regime vincolistico cui è assoggettato il sito d'istallazione;
III) documentazione fotografica del sito d'istallazione, con allegata planimetria recante l'indicazione dei punti di ripresa, con fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto, interessante tutti i punti di vista necessari a rilevare l'impatto visivo dello stesso;
IV) copia dell'istanza di "ammissione alle tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto 6 febbraio 2006" redatta secondo lo schema di cui all'allegato A della delibera dell'autorità dell'energia elettrica e il gas n. 40/06 del 24 febbraio 2006, prodotta al GRTN ed al Gestore della rete cui l'impianto è collegato;
V) copia della scheda tecnica dell'impianto di cui all'allegato A1 della delibera dell'autorità dell'energia elettrica e il gas n. 40/06 del 24 febbraio 2006, allegata alla predetta istanza. o redatta nella medesima tipologia qualora il finanziamento ricada nei punti VI e VII del presente allegato,
o in alternativa al punto IV:
VI) copia del decreto del dirigente generale dell'Assessorato regionale dell'industria di approvazione della graduatoria provvisoria, registrato dalla Corte dei conti, di cui al P.O.R. Sicilia 2000/2006 misura 1.17, delle istanze ammissibili alle agevolazioni previste dal bando cui l'istanza avanzata dal soggetto responsabile fa riferimento;
VII) copia del provvedimento di concessione del contributo di cui alla misura 1.17 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Per gli impianti di cui al punto C del presente allegato, oltre alla documentazione precedente, sarà necessario presentare:
a) un accurato studio botanico delle essenze presenti nell'intero sito d'istallazione dell'impianto (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione e recinzione), la descrizione del loro habitat e l'impatto provocato dall'istallazione dell'impianto sulla vita vegetativa delle stesse. Detto studio firmato da tecnico competente (biologo, botanico o naturalista) dovrà escludere la presenza nel sito d'
omissis
Decreta:
Art. 1
Il presente decreto stabilisce le direttive, i criteri e le modalità procedurali, ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni e relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole, nell'ambito del territorio siciliano.
Art. 2
Al solo fine dell'applicazione del presente decreto si riportano le definizioni, di cui ai seguenti commi:
1) sono definiti impianti solari fotovoltaici: gli impianti per la produzione diretta di energia elettrica mediante lo sfruttamento del sole, qualunque sia la loro potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, e costituiti da: insieme dei moduli solari fotovoltaici, intera rete dei cavidotti di collegamento, inverter, cabine d'impianto e di trasformazione, piste di servizio e di accesso all'impianto e tutte le componenti e le infrastrutture necessarie alla loro istallazione, manutenzione ed immissione nel punto di connessione, di competenza del gestore, dell'energia prodotta nella rete elettrica (grid-connected) o nel punto di connessione e smistamento alle singole utenze elettriche da essi alimentate (stand-alone), ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa;
2) sono definiti impianti solari termici a bassa temperatura gli impianti per la conversione diretta dell'energia solare in energia termica, destinata alla produzione di acqua calda ad un temperatura compresa tra i 50°C e i 120°C, costituiti dai moduli e da tutte le componenti e le infrastrutture necessarie alla loro istallazione, manutenzione ed utilizzo da parte delle utenze;
3) sono definiti impianti solari termici a media ed alta temperatura gli impianti per la produzione diretta di energia termica o per la produzione indiretta di energia elettrica tramite processo termodinamico, di qualsiasi potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa), costituiti da: insieme dei pannelli riflettenti in grado di concentrare l'energia della radiazione solare producendo il riscaldamento di un fluido che circola attraverso un impianto, intera rete delle tubazioni di collegamento, piste di servizio e di accesso all'impianto e da tutte le componenti e le infrastrutture necessarie alla loro istallazione, manutenzione ed utilizzo dell'energia termica prodotta e/o immissione nel punto di connessione, di competenza del gestore, dell'energia prodotta, nella rete elettrica ivi comprese le strutture di vettoriamento delle stesse;
4) sono definiti impianti collegati alla rete o grid-connected: gli impianti connessi alla rete elettrica;
5) sono definiti impianti isolati o stand-alone: gli impianti non connessi alla rete elettrica;
6) sono definiti impianti retrofit:
a) gli impianti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, applicati a strutture esistenti senza modificare in maniera sostanziale forma e dimensioni delle stesse e nel rispetto delle norme di sicurezza e d'esercizio dell'impianto;
b) sono considerati, altresì, appartenenti a questa classe anche le pensiline e le tettoie esistenti e/o di nuova costruzione a servizio di strutture, edifici e/o impianti tecnologici dotati di utenze elettriche già esistenti ed attive e/o di nuova realizzazione;
c) sono considerati, altresì, appartenenti a questa classe gli impianti istallati su strutture facilmente rimovibili, anche ricadenti in zone classificate verde agricolo, che non necessitano di fondazioni e che non modificano in maniera permanente l'assetto morfologico, geologico ed idrogeologico del sito d'istallazione;
7) sono definiti impianti integrati: gli impianti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, installati su edifici di nuova costruzione ovvero edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, in cui i moduli fotovoltaici sono impiegati come componenti costruttivi, sostituendo componenti edilizi tradizionali altrimenti necessari;
8) sono definiti impianti sul suolo, gli impianti che necessitano di fondazioni ed occupano uno spazio non precedentemente occupato da superfici afferenti a manufatti e/o impianti tecnologici esistenti e/o da costruire, di cui al comma 6, ivi comprese le pertinenze cementate e non cementate, afferenti a manufatti e/o impianti tecnologici esistenti, realizzate prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione dell'impianto e quelle afferenti a manufatti e /o impianti tecnologici da costruire, previste nel progetto esecutivo degli stessi e compresi nella concessione edilizia o altra autorizzazione di natura urbanistica derivante dalla normativa vigente;
9) sono definite verde agricolo tutte le superfici al suolo con destinazione "E" nei piani regolatori e/o di fabbricazione e costruzione;
10) è definito impianto industriale non termico per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, un impianto fotovoltaico e/o solare termico grid-connected, di qualsiasi potenza nominale, che produce energia elettrica da immettere direttamente ed interamente nella rete nazionale, senza che vi sia utilizzazione diretta da parte del responsabile dello stesso. Sono compresi nella definizione del presente comma, gli impianti grid-connected di tipo retrofit, integrati, sul suolo di qualsiasi potenza nominale che non esercitano lo scambio sul posto e/o l'autoproduzione di cui ai commi 12, 13, 16 del presente articolo. Della medesima tipologia fanno parte gli impianti fotovoltaici e/o solari termici stand-alone, utilizzati per la fornitura di energia a singole utenze elettriche non autoproduttrici;
11) è definita energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, sia stand-alone che grid-connected, l'energia misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche isolate e/o del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;
12) è definito servizio di scambio sul posto, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 387/03, così come definito all'art. 1, lett. n, della delibera dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas n. 28/06 del 10 febbraio 2006, il servizio erogato dal gestore contraente, che consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici grid-connected con potenza nominale compresa tra 1 e 20 KW e l'energia elettrica prelevata dalla rete, con un unico punto de di prelievo;
13) è definita cessione dell'energia elettrica in rete, l'immissione in rete dell'energia prodotta (misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata che può essere del tutto o in parte consumata dalle utenze del soggetto responsabile dell'impianto) dagli impianti grid-connected di potenza compresa tra 1 e 20 kW, per i quali il soggetto responsabile non si avvalga del servizio di scambio sul posto, e dagli impianti grid-connected di potenza superiore a 20 ed inferiore ad 1 MW, qualunque sia il loro sito d'istallazione;
14) è definito soggetto responsabile la persona fisica o giuridica, ivi inclusi i soggetti pubblici, responsabili degli impianti;
15) è definito titolare dell'impianto industriale non termico per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, così come definito al comma 10 del presente articolo, la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica da immettere direttamente ed interamente nella rete nazionale, senza che vi sia utilizzazione diretta da parte del responsabile dello stesso, qualunque sia il suo sito d'istallazione;
16) è definito autoproduttore la persona fisica o giuridica responsabile dell'impianto fotovoltaico, che utilizza parte dell'energia elettrica prodotta per uso proprio (intendendo con ciò l'energia netta prodotta dall'impianto così come rilevata e certificabile dai dispositivi di misura UTF) ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
17) è definita autoproduzione l'energia elettrica da impianto fotovoltaico prodotta ed utilizzata con le modalità di cui ai precedenti commi 12, 13 e 16;
18) sono definite zone escluse: le aree individuate in allegato 1a in cui non è consentita l'istallazione degli impianti fotovoltaici e/o solari termici sul suolo;
19) sono definite zone sensibili: le aree individuate in allegato 1b in cui l'istallazione degli impianti fotovoltaici di qualsiasi tipo sarà valutata con le procedure di cui alla normativa vigente per ciascuna categoria;
20) sono da considerarsi altre zone le porzioni del territorio regionale non rientranti nelle zone escluse di cui al comma 18 e nelle aree sensibili cui al comma 19 del presente articolo;
21) sono definite emergenze vegetali isolate: le specie vegetali e gli habitat prioritari di cui agli allegati della direttiva n. 92/43/CEE riscontrabili al di fuori delle zone escluse, nelle aree sensibili e/o all'interno delle altre zone.
Art. 3
1. Prima della presentazione dei progetti per l'installazione di impianti solari, sia fotovoltaici che termici, sottoposti ad applicazione del presente decreto, potrà essere richiesta a questo Assessorato l'avvio di una procedura preliminare (Scoping), prevista dall'art. 6, comma secondo, del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, volta alla definizione delle informazioni e della documentazione da fornire per le successive valutazioni del progetto stesso; detta procedura dovrà avvenire in contraddittorio con il committente o l'autorità proponente che è anche soggetto responsabile così come definito dal comma 14 e/o titolare dell'impianto industriale non termico, cosi come definito dal comma 15 dell'art. 2.
2. L'espletamento della procedura di cui al precedente comma 1 non sostituisce, in nessun caso, quanto riportato agli artt. 4 e 5 del presente decreto, né rappresenta inizio della procedura di cui agli stessi.
3. L'inizio delle procedure di cui agli artt. 4 e 5, ivi compresi i casi d'esclusione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente decreto, avverrà con il deposito della documentazione prevista per ciascuna delle tipologie di impianti dagli stessi individuati e con i tempi e le modalità di cui agli articoli 5 e 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della normativa vigente applicabile nei casi di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 5 del presente decreto.
Art. 4
1. I progetti di impianti non termici grid-connected per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, di qualsiasi potenza nominale e ricadenti in altre zone sono sottoposti a procedura di verifica, ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Per detti progetti, in sede di procedura di verifica, ai sensi del comma 4 del citato art. 10, sarà valutata l'opportunità della conclusione del procedimento con la sola procedura di verifica ex art. 10, D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'espletamento di detta procedura, i soggetti responsabili e/o i titolari dell'impianto non termico per la produzione di energia, vapore ed acqua calda dovranno presentare la documentazione di cui all'allegato A del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante. La mancanza di uno solo dei documenti richiesti comporterà il rigetto dell'istanza.
2. Allo scopo di favorirne lo sviluppo, gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo, non sottoposti all'applicazione di quanto previsto al comma 3 e ricompresi nelle seguenti tipologie:
a) impianti solari fotovoltaici con potenza nominale compresa tra 1 e 20 kW, in cui i soggetti responsabili, così come definiti al comma 14 dell'art. 2 del presente decreto, esercitino lo scambio sul posto e/o la cessione in rete dell'energia, configurati come retrofit, integrati e sul suolo;
b) impianti solari fotovoltaici di microgenerazione elettrica, con potenza nominale superiore a 20 e non superiore a 1000 kW, i cui soggetti responsabili attuino la cessione in rete dell'energia prodotta, configurati come retrofit e/o integrati e sul suolo;
c) impianti solari termici a bassa temperatura configurati come retrofit e/o integrati;
d) impianti solari termici a bassa temperatura sul suolo non ricadenti in zone sensibili;
potranno essere esclusi dalla procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, previa presentazione della documentazione di cui all'allegato B del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante; detta procedura d'esclusione si concluderà con l'emissione di provvedimento d'esclusione, ovvero - qualora le caratteristiche del progetto lo richiedessero, con la comunicazione di necessità di assoggettamento alle procedure di verifica. In carenza di riscontro, entro sessanta giorni dalla presentazione dall'istanza, rilevabile dal timbro d'ingresso al protocollo di questo Assessorato, l'esclusione sarà da ritenersi assentita con l'istituto del silenzio/assenso.
3. Qualora gli impianti di cui ai precedenti commi 1 e 2 ricadessero in zone sensibili gli stessi andranno sottoposti alle procedure di cui all'allegato C del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante.
4. I progetti di impianti stand-alone per la produzione di energia e di impianti vapore ed acqua calda, di qualsiasi potenza nominale e ricadenti in altre zone, sono sottoposti a procedura di verifica, ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Per detti progetti, in sede di procedura di verifica, ai sensi del comma 4 del citato art. 10, sarà valutata l'opportunità della conclusione del procedimento con la sola procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'espletamento di detta procedura, i soggetti responsabili e/o i titolari dell'impianto non termico per la produzione di energia, vapore ed acqua calda dovranno presentare la documentazione di cui all'allegato D del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante. La mancanza di uno solo dei documenti richiesti comporterà il rigetto dell'istanza.
5. Agli impianti di cui al comma 4 non si applica la procedura d'esclusione di cui al comma 2.
6. Qualora gli impianti di cui al precedente comma 4 ricadessero in zone sensibili, gli stessi andranno sottoposti alle procedure di cui all'allegato E del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante.
Art. 5
1. Gli impianti non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 4 del presente decreto, che in sede di espletamento della procedura di verifica ricadano nel campo d'applicazione del comma 4 dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni e i progetti di:
a) impianti solari fotovoltaici sul suolo, ricadenti in zone sensibili, che occupano una superficie maggiore di un ettaro;
b) impianti solari termici a bassa, media e alta temperatura, sul suolo ricadenti in zone sensibili , che occupano una superficie maggiore di un ettaro;
c) gli impianti solari termici a media ed alta temperatura sul suolo, che occupano una superficie maggiore di un ettaro;
d) gli impianti fotovoltaici sul suolo, sia stand- alone che grid-connected, che abbiano una potenza nominale superiore a 1.000 kW;
allo scopo di rendere possibile la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposti alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 5 del citato D.P.R.. Per l'espletamento di detta procedura, i titolari dell'impianto industriale non termico per la produzione di energia, vapore ed acqua calda dovranno presentare la documentazione di cui all'allegato F, parte prima del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante.
2. Qualora gli impianti di cui al precedente comma 1 ricadessero in zone sensibili e per quelli indicati alle lett. a, b, c, d ricadenti in zone sensibili andranno sottoposti anche alle procedure di cui all'allegato F, parte seconda, del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante.
3. Nel caso di progetti rielaborati alla luce di pareri e/o osservazioni prodotte da questo Assessorato, da altre amministrazioni e/o soggetti competenti, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del D.P.R. 12 aprile 1996 detta rielaborazione deve essere comunicata a questo Assessorato, indicando i tempi necessari per la stessa. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per la procedura riprenderà a decorrere dal deposito del progetto modificato.
Art. 6
1. Gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, previa variante di destinazione d'uso. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.
2. Le opere per la realizzazione degli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda in quanto alimentati da fonte rinnovabile, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono considerate, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10/91 e dell'art. 69 della legge regionale n. 32/2000, di interesse pubblico e di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, per le quali trova applicazione nell'ambito della Regione siciliana l'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, anche se non eseguite dai soggetti istituzionalmente competenti.
3. Le modifiche e i cambiamenti di destinazione d'uso, eventualmente richiesti dalle norme vigenti ed individuate nei commi 1 e 2 del presente articolo, delle aree destinate all'istallazione di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda potranno essere effettuati solo ad avvenuto rilascio del provvedimento di carattere ambientale previsto dal D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, di cui agli artt. 4 e 5 stessi o trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto, che conclude la medesima con l'istituto del silenzio/assenso.
Art. 7
1. Qualsiasi ampliamento successivo degli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del presente decreto, dovrà essere sottoposto a procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Per detti progetti, in sede di procedura di verifica sarà valutata l'opportunità della conclusione del procedimento con la sola procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora in seguito all'ampliamento, gli impianti industriali non termici così potenziati ricadessero nel campo d'applicazione del comma 3 del precedente art. 4, per gli stessi si valuterà la necessità dell'attivazione delle procedure di cui al medesimo articolo.
3. Gli impianti industriali non termici di cui al comma 1 del presente articolo, che in sede di espletamento della procedura di verifica ricadano nel campo d'applicazione del comma 4 dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposti alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 5 del citato D.P.R..
4. Qualsiasi ampliamento successivo degli impianti così come individuati dall'art. 5, comma 1, del presente decreto, è sottoposto alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli ampliamenti degli impianti industriali non termici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo, che ricadono in zone sensibili sono sottoposti anche alle procedure di cui all'allegato C del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante.
6. Agli ampliamenti degli impianti industriali non termici di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano le procedure d'esclusione di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto.
7. Le caratteristiche degli ampliamenti, di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo, saranno individuate con successivo regolamento da emanare entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 8
1. Le limitazioni, le esclusioni e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 del presente decreto si applicano anche a tutti i progetti per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non è ancora stato emesso il provvedimento finale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, di cui agli artt. 4 e 5.
2. I progetti relativi agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere integrati, ove necessario, con la documentazione richiesta dagli allegati, prima del rilascio del provvedimento finale, anche nel caso in cui sia stata in precedenza avanzata richiesta d'integrazioni da parte dell'ufficio preposto all'istruttoria di detti provvedimenti, ovvero sia avvenuta spontanea integrazione della documentazione da parte del committente e/o autorità proponente.
Art. 9
I titolari degli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 5 e 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del presente decreto, ovvero a cui è stato rilasciato il provvedimento di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto, successivamente al rilascio degli stessi e secondo le scadenze previste dovranno presentare a questo Assessorato la documentazione di cui all'allegato G del presente decreto che dello stesso fa parte integrante, secondo la tipologia di opere cui fanno riferimento.
Art. 10
La data d'inizio lavori di realizzazione dei progetti oggetto di provvedimento, di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato ai sensi del presente decreto, ovvero a cui è stato rilasciato il provvedimento di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto, salvo validi e comprovati motivi ostativi, unitamente alla dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.), ove richiesta, dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'ufficio di questo Assessorato competente al rilascio di tale provvedimento, entro e non oltre mesi dodici dalla data di emissione degli stessi o dalla data in cui sono trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto, che conclude la medesima con l'istituto del silenzio/assenso.
Art. 11
La data d'inizio lavori di realizzazione di progetti oggetto di provvedimento di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni già rilasciato, unitamente alla dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.), ove richiesta, dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'ufficio di questo Assessorato competente al rilascio di tale provvedimento, salvo validi e comprovati motivi ostativi, entro e non oltre mesi dodici dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 12
I validi e comprovati motivi ostativi di cui ai precedenti articoli dovranno essere rappresentati con raccomandata con ricevuta di ritorno all'ufficio di questo Assessorato competente al rilascio dei provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni ovvero al rilascio del provvedimento di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto, entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza, di cui agli artt. 10 e 11 del presente decreto. Trascorso infruttuosamente detto termine, in carenza di comunicazione di inizio dei lavori, si procederà d'ufficio all'emissione di apposito provvedimento di revoca.
Art. 13
Nelle more dell'istituzione del piano energetico regionale, per consentire l'aggiornamento del bollettino energia da fonti rinnovabili e la pianificazione d'allaccio alla rete, i provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 ovvero il provvedimento di esclusione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente decreto, relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole, già rilasciati alla data di pubblicazione del presente decreto e/o quelli rilasciati ai sensi dello stesso, saranno trasmessi dall'ufficio competente di questo Assessorato al Gestore rete trasmissione nazionale (GRTN).
Art. 14
Il decreto n. 284 del 14 novembre 2005 è abrogato.
Art. 15
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
ALLEGATO 1-A
DEFINIZIONE ZONE ESCLUSE
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono definite zone escluse in cui non è consentita l'istallazione degli impianti fotovoltaici e/o solari termici sul suolo, mentre è possibile l'istallazione d'impianti fotovoltaici di tipo retrofit e/o integrato considerati come ricadenti in zone sensibili, le aree di seguito elencate:
1) le aree di riserva integrale e generale (zone A e B) di parchi, oasi e riserve naturali;
2) le zone di protezione speciale ZPS ed i siti d'importanza comunitaria SIC che annettono tra i motivi di protezione specie vegetali ed habitat prioritari di cui agli allegati della direttiva n. 92/43/CEE.
La predetta norma non si applica nel caso d'impianti stand-alone con potenza nominale non superiore a 10 KW; gli stessi saranno trattati come impianti ricadenti in zone sensibili.
ALLEGATO 1-B
DEFINIZIONE ZONE SENSIBILI
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono definite zone sensibili: le aree di seguito elencate, in cui l'istallazione degli impianti fotovoltaici di qualsiasi tipo sarà valutato con le procedure di cui alla normativa vigente per ciascuna categoria:
3) le aree di protezione e di controllo (zone C e D) dei parchi, oasi e riserve naturali e le zone di rispetto delle stesse, individuate entro due chilometri dal loro perimetro;
4) le zone IBA;
5) le zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta, e le aree immediatamente limitrofe alle stesse, entro il raggio di due chilometri dal loro perimetro;
6) le zone ricadenti entro due chilometri dal confine delle zone escluse, di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato;
7) le aree industriali ed artigianali, esistenti e da istituire, ricadenti all'interno e/o nelle vicinanze (entro due chilometri dal loro perimetro) di zone SIC cosi come individuate al punto 8 del presente allegato;
8) i siti d'importanza comunitaria (SIC) che non annettono tra i motivi di protezione specie vegetali ed habitat prioritari di cui agli allegati della direttiva n. 92/43/CEE, e le zone di rispetto degli stessi individuate entro due chilometri dal loro perimetro;
9) le zone sottoposte a vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Allegato A
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE D'ISTANZA DI VERIFICA, EX ART. 10 DEL D.P.R. 12 APRILE 1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER IMPIANTI GRID-CONNECTED RICADENTI IN ALTRE ZONE
Per la presentazione dell'istanza di procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, redatta secondo il modello 1/all. A del presente allegato, i soggetti responsabili dei progetti definitivi relativi agli impianti di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto e precisamente:
Impianti fotovoltaici Grid-connected
a) impianti solari fotovoltaici con potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, configurati come retrofit, integrati e sul suolo, la cui energia elettrica prodotta viene totalmente immessa nella rete elettrica, con un unico punto di connessione alla rete;
b) impianti solari termici a bassa temperatura configurati come retrofit e/o integrati;
c) impianti solari fotovoltaici con potenza nominale compresa tra 1 e 1000 kW. Configurati come impianti sul suolo e non ricadenti in zone sensibili la cui energia elettrica prodotta viene totalmente immessa nella rete elettrica, con un unico punto di connessione alla rete;
d) impianti solari fotovoltaici con potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW configurati come retrofit e/o integrati e configurati come impianti sul suolo e non ricadenti in zone sensibili la cui energia elettrica prodotta viene totalmente immessa nella rete elettrica, con un unico punto di connessione alla rete, ricadenti in zone ASI già istituite alla data di presentazione dell'istanza di procedura di verifica.
Dovranno integrare la documentazione di cui all'allegato D del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, con i seguenti atti:
I) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del soggetto responsabile dell'impianto e del tecnico abilitato progettista dello stesso, circa il rispetto delle normative vigenti nella progettazione e realizzazione dell'impianto;
II) certificazione del comune in cui ricade l'impianto, inerente il regime vincolistico cui è assoggettato il sito d'istallazione;
III) documentazione fotografica del sito d'istallazione, con allegata planimetria recante l'indicazione dei punti di ripresa, con fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto, interessante tutti i punti di vista necessari a rilevare l'impatto visivo dello stesso;
IV) copia dell'istanza di "ammissione alle tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto 6 febbraio 2006" redatta secondo lo schema di cui all'allegato A della delibera dell'autorità dell'energia elettrica e il gas n. 40/06 del 24 febbraio 2006, prodotta al GRTN ed al Gestore della rete cui l'impianto è collegato;
V) copia della scheda tecnica dell'impianto di cui all'allegato A1 della delibera dell'autorità dell'energia elettrica e il gas n. 40/06 del 24 febbraio 2006, allegata alla predetta istanza. o redatta nella medesima tipologia qualora il finanziamento ricada nei punti VI e VII del presente allegato,
o in alternativa al punto IV:
VI) copia del decreto del dirigente generale dell'Assessorato regionale dell'industria di approvazione della graduatoria provvisoria, registrato dalla Corte dei conti, di cui al P.O.R. Sicilia 2000/2006 misura 1.17, delle istanze ammissibili alle agevolazioni previste dal bando cui l'istanza avanzata dal soggetto responsabile fa riferimento;
VII) copia del provvedimento di concessione del contributo di cui alla misura 1.17 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Per gli impianti di cui al punto C del presente allegato, oltre alla documentazione precedente, sarà necessario presentare:
a) un accurato studio botanico delle essenze presenti nell'intero sito d'istallazione dell'impianto (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione e recinzione), la descrizione del loro habitat e l'impatto provocato dall'istallazione dell'impianto sulla vita vegetativa delle stesse. Detto studio firmato da tecnico competente (biologo, botanico o naturalista) dovrà escludere la presenza nel sito d'