D.P.G.P.Bolzano 19/08/2005 n. 38

Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.
  • Forma giuridica: Decreto Pres. Giunta provinciale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Trentino Alto Adige
  • Categorico Leggi: Norme tecniche per le costruzioni
  • CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 - Finalità

    1. Il presente regolamento detta norme volte a favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici, privati aperti al pubblico e negli spazi e servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, al fine di assicurare la massima autonomia in sicurezza e di facilitare la vita di relazione di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, temporanee o permanenti.

    Art. 2 - Campo di applicazione

    1. Il presente regolamento si applica alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni, ai cambi di destinazione d'uso, ovvero a tutti gli interventi, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, limitatamente allo specifico intervento progettato, dei seguenti edifici, strutture e luoghi sia pubblici che privati:
    a) edifici di edilizia residenziale e di edilizia sociale;
    b) edifici e strutture pubbliche e d'uso pubblico, nonché privati aperti al pubblico, compresi gli esercizi d'ospitalità, edifici e locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, ad attività commerciali e del settore terziario;

    c) strutture sanitarie;
    d) aree e percorsi pedonali urbani, compresi i posteggi;
    e) nuovi mezzi di trasporto pubblico di persone: aerei, su gomma, su rotaie e a fune;
    f) strutture e impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone.
    2. Negli edifici residenziali, esclusi quelli di edilizia residenziale sociale, il presente regolamento si applica all'intero edificio solo in caso di ristrutturazione totale.

    Art. 3 - Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) "barriera architettonica", qualsiasi ostacolo che limita o impedisce l'uso in sicurezza e in modo autonomo di spazi, edifici, strutture e attrezzature;
    b) "accessibilità", la possibilità di fruire in modo autonomo, agevole e sicuro di spazi, strutture, edifici ed attrezzature, evitando fonti di affaticamento, disagio e rischio;
    c) "accessibilità urbana", la fruibilità agevole e sicura per qualsiasi persona, della viabilità e mobilità urbana e degli spazi comuni cittadini, quali pavimentazione, attraversamenti pedonali, dislivelli, arredo urbano tra cui semafori, cassonetti, cartelli stradali, cabine telefoniche, cartelli pubblicitari e piante;

    d) "accessibilità costruttiva", la agevole e sicura fruibilità per qualsiasi persona degli spazi costruiti sia pubblici che privati;
    e) "visitabilità", la possibilità di accedere alla zona giorno e ad un servizio igienico dell'unità immobiliare compresi i relativi percorsi di collegamento. Inoltre l'accesso principale dell'edificio, o per le strutture di cui agli articoli 12 e 13 anche un accesso equivalente, deve essere accessibile alle persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;

    f) "adattabilità", la possibilità di poter modificare lo spazio costruito, rendendolo accessibile, mediante lavori che non modifichino né la struttura né gli impianti comuni dell'edificio.

    Art. 4 - Cambio di destinazione d'uso

    1. Gli interventi, di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, che comportano il cambio di destinazione d'uso di un immobile o parte di esso, pubblico, privato, o privato aperto al pubblico, in assenza di lavori edili e che assuma un utilizzo a carattere collettivo, devono rispettare le prescrizioni previste per la visitabilità.
    2. In sede di rilascio di concessione edilizia, abitabilità e agibilità, deve essere verificato il rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

    Art. 5 - Raccordi con la normativa antincendio e di sicurezza

    1. In ogni edificio accessibile non soggetto a specifica normativa antincendio devono comunque essere previsti gli accorgimenti tecnici atti a consentire il contenimento dei rischi d'incendio nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
    2. È fatta salva la normativa antincendio relativa alle specifiche attività.

    Art. 6 - Simbolo d'accessibilità

    1. Gli edifici, gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto, adeguati secondo le prescrizioni del presente regolamento, devono avere affisso, in posizione agevolmente visibile, il contrassegno d'accessibilità secondo il modello di cui all'allegato "A".
    2. Il contrassegno d'accessibilità è rilasciato dalla Ripartizione provinciale Servizio sociale previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.

    Art. 7 - Elaborati tecnici

    1. Gli elaborati tecnici devono evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, relative ad accessibilità, visitabilità ed adattabilità.
    2. In caso d'accessibilità gli elaborati devono evidenziare unità ambientali e componenti soggetti a prescrizioni normative ed il rispetto degli stessi. In caso di visitabilità gli elaborati devono evidenziare le aree accessibili. L'adattabilità d'unità ambientali e componenti deve essere dimostrata attraverso appositi elaborati contenenti indicazioni delle parti da sostituire e delle eventuali parti da introdurre.

    3. Gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da specifica relazione, contenente la descrizione:
    a) delle soluzioni progettuali e delle eventuali opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti;
    b) degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici;
    c) dei materiali previsti;
    d) del grado d'accessibilità;
    e) delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio;
    f) delle indicazioni progettuali di dettaglio, che non possono essere rappresentate graficamente.

    4. Qualora fossero proposte soluzioni alternative a quanto previsto dal presente regolamento, gli elaborati e la relazione devono essere integrati con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
    5. Ai progetti delle opere deve essere allegata una dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
    6. In caso di proposta di soluzioni alternative la dichiarazione deve essere accompagnata dagli elaborati e dalla relazione di cui al comma 4.

    Art. 8 - Attestazione di conformità e deroghe

    1. In sede di rilascio di permesso di costruire da parte dell'organo competente deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento.
    2. Per interventi di ristrutturazione sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica e/o urbanistica così come di tutela di beni di interesse artistico e storico, connessa ad elementi strutturali ed impiantistici.
    3. Tali deroghe sono concesse dall'organo competente al rilascio della concessione edilizia e/o della conformità urbanistica, previo parere del centro di consulenza e di documentazione.

    4. Il personale dirigenziale o responsabile del competente ufficio, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere o equivalente certificato, deve accertare che esse siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine deve richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione della direzione lavori circa il rispetto del presente regolamento.

    5. Nei casi indicati al comma 1 dell'articolo 16, la verifica di rispondenza alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche viene effettuata dagli organi competenti in sede di autorizzazione e accreditamento. Eventuali deroghe sono concesse in accordo col centro di consulenza e di documentazione.
    6. Il regolamento non si applica alle strutture e ai locali destinati ad uso caserma o similari limitatamente alle parti ove sia espressamente escluso l'utilizzo da parte del pubblico.

    CAPO II - TIPOLOGIE EDILIZIE

    Art. 9 - Edifici pubblici

    1. Gli edifici pubblici, esclusi i locali tecnico impiantistici il cui accesso è consentito solo a personale specializzato, devono essere accessibili a chiunque nella loro totalità e in modo autonomo, evitando fonti di affaticamento e disagi. L'accessibilità deve avvenire per percorrenze comuni.
    2. Ogni livello degli edifici pubblici che presenti almeno un gruppo di servizi igienici, deve prevedere un servizio igienico ai sensi dell'articolo 45. Il gruppo di servizi è unico quando la percorrenza massima dell'utente non superi i 60 metri lineari.

    3. Nel caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni i servizi igienici devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 45. Ove presente la suddivisione uomini e donne entrambi i servizi devono essere adattati.

    Art. 10 - Edifici residenziali e di edilizia sociale (IPES)

    1. Tutte le parti comuni degli edifici residenziali e di edilizia sociale devono essere completamente accessibili.
    2. Salvo che si tratti di edifici unifamiliari o plurifamiliari privi di parti comuni, è obbligatoria l'installazione di un ascensore per ogni scala principale in tutti gli edifici residenziali con più di tre livelli fuori terra o comunque dove l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali porticati. Si intende per piano interrato un piano interamente al di sotto del livello del terreno. In edifici plurifamiliari con meno di 4 unità abitative deve essere prevista l'adattabilità.

    3. Gli spazi esterni comuni degli edifici devono essere dotati di almeno un percorso atto a garantire la mobilità a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
    4. I condomini che sono in possesso del contrassegno da apporre sul veicolo e rilasciato dal Comune alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione di posti macchina di pertinenza dell'edificio, tenendo conto delle specifiche esigenze della persona disabile.

    5. Ogni unità immobiliare di cui al comma 2 deve soddisfare il requisito della visitabilità.
    6. Ogni unità immobiliare di cui al comma 2 deve essere adattabile in tutte le sue parti.
    7. Negli edifici di edilizia sociale almeno il cinque per cento degli alloggi deve essere accessibile, con il minimo di una unità immobiliare.
    8. I servizi igienici degli alloggi accessibili devono presentare le caratteristiche di cui all'articolo 45.

    Art. 11 - Edifici privati aperti al pubblico

    1. Gli edifici privati aperti al pubblico, soggetti agli interventi di cui all'articolo 2 comma 1, devono garantire un agevole accesso anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
    2. È fatto obbligo di predisporre un servizio igienico ai sensi dell'articolo 45 se la superficie a disposizione del pubblico è superiore ai 200 metri quadrati.
    3. Devono essere garantiti idonei spazi di manovra all'interno del locale.
    4. In sede di nuova apertura e di cambio di destinazione d'uso commerciale escluso il cambio di gestione l'unità immobiliare deve essere resa accessibile.

    Art. 12 - Strutture ricettive

    1. Le strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, devono avere tutte le parti e i servizi comuni accessibili, anche tramite idonei meccanismi di collegamento verticale.
    Per parti e servizi comuni s'intendono:
    a) gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio, quali giardini, piscine, spazi ricreativi, spazi ricreativi per bambini e parcheggi;
    b) i servizi igienici, ai sensi dell'articolo 45, di pertinenza degli spazi comuni;

    c) la sala ristorante o colazione, la "stube" e similari, ad esclusivo uso degli ospiti;
    d) il bar ad esclusivo uso degli ospiti della struttura;
    e) la sala lettura, TV, gioco e similari;
    f) i locali fitness, la sauna, la piscina, il solarium e similari; tali servizi ove presenti devono inoltre prevedere spogliatoi e docce con le caratteristiche di cui agli articoli 46 e 47.
    2. Gli spazi esterni di pertinenza delle strutture ricettive devono avere almeno un percorso ai sensi dell'articolo 20.

    3. Le strutture ricettive con capienza fino a 25 posti letto, se provviste d'aree di parcheggio, devono garantire un numero minimo di due posti auto riservati alla sosta di veicoli per persone disabili oltre ai posti previsti all'articolo 18. Deve inoltre essere previsto un collegamento privo d'ostacoli dall'area di parcheggio all'accesso principale o equivalente della struttura.
    4. Le strutture con capacità ricettiva superiore a 12 posti letto sono soggette alle disposizioni del presente regolamento nella misura del 10% della capacità ricettiva con arrotondamento per eccesso.

    5. Le stanze i cui posti letto possono essere destinate anche a persone disabili devono prevedere i servizi igienici di cui all'articolo 45. Tali stanze devono essere dislocate preferibilmente nei piani bassi dell'edificio, e, in ogni caso, nelle immediate vicinanze di un luogo sicuro statico o di una via d'esodo fruibile da parte di chiunque.
    6. Nel caso in cui le stanze non dispongano di servizi igienici e di docce, deve essere previsto, sullo stesso piano, un servizio igienico ai sensi dell'articolo 45.

    7. Nel caso di ampliamento di una struttura ricettiva, tutte le parti oggetto dell'ampliamento devono essere accessibili a chiunque.
    8. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive non raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico o privato o in ogni modo prive di strada d'accesso.
    9. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive fino a sei stanze per ospiti o fino a quattro appartamenti per le ferie, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 10.

    Art. 13 - Esercizi di somministrazione di pasti e bevande

    1. Gli spazi esterni di pertinenza degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, devono essere accessibili fino all'accesso principale o equivalente tramite almeno un percorso, di cui all'articolo 20.
    2. Gli esercizi devono essere dotati di almeno un servizio igienico ai sensi dell'articolo 45 ad eccezione dei locali di cui all'articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con superficie a disposizione del pubblico inferiore ai 50 metri quadrati.

    3. È soddisfatto il requisito di accessibilità se almeno una delle sale dell'esercizio risulta agevolmente accessibile a chiunque e disponga del rispettivo servizio igienico ai sensi dell'articolo 45.

    Art. 14 - Strutture per attività sociali

    1. Deve essere garantita l'accessibilità delle strutture per attività sociali in tutte le loro parti, esclusi i locali tecnici, il cui accesso è consentito solo a personale specializzato.
    2. Ogni gruppo di servizi igienici o di spogliatoi deve prevedere almeno un servizio igienico ed uno spogliatoio ai sensi degli articoli 45 e 47. Nel caso di nuova costruzione, in ogni gruppo devono essere previsti servizi igienici o spogliatoi ai sensi degli articoli 45 e 47, suddivisi tra uomini e donne, fatta eccezione per le discoteche.

    3. Almeno una doccia ogni gruppo di docce all'interno delle strutture per attività sociali deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 46.
    4. Nei luoghi di spettacolo il sette per cento dei posti deve venire riservato a persone disabili, di cui il quattro per cento per sedie a ruote con piazzola e il tre per cento per altre disabilità.
    Tali posti devono:
    a) essere previsti in prossimità d'eventuali vie di fuga o spazi calmi ed essere facilmente raggiungibili in modo autonomo;

    b) essere raggiungibili mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe e, in presenza di scale, mediante ascensore o altri meccanismi di risalita;
    c) presentare dimensioni minime idonee anche a persona su sedia a ruote con relativo spazio libero anteriore o posteriore per garantire le manovre di entrata e di uscita.
    5. Devono essere accessibili, se previsti, almeno un palcoscenico, uno spogliatoio e un camerino.

    Art. 15 - Impianti sportivi pubblici

    1. Gli impianti sportivi devono avere posti auto riservati per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili nella misura di un posto auto più un altro posto auto ogni 40 o frazione di 40 posti, i quali devono essere previsti nelle immediate vicinanze dell'accesso principale. Il percorso che conduce dal parcheggio all'impianto sportivo deve essere accessibile.
    2. Nelle strutture sportive e di balneazione devono essere previsti almeno un servizio igienico, uno spogliatoio e una doccia per ogni gruppo di servizi, secondo le prescrizioni di cui agli articoli 45, 46 e 47.

    3. I percorsi nelle piscine con accessi obbligati alle vasche attraverso percorsi igienizzanti, vasche lavapiedi, devono essere dotati di raccordi, aventi una pendenza tale da permetterne l'attraversamento alla persona su sedia a ruote.
    4. Negli impianti di nuova costruzione e di ristrutturazione le vasche devono essere provviste d'accesso con gradini di larghezza minima di 0,90 metri e corrimano su ambo i lati. Deve inoltre essere consentita l'accessibilità anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie da realizzarsi con appositi sollevatori.

    5. Negli impianti sportivi deve essere inoltre garantita l'accessibilità ad almeno una biglietteria.
    6. Le tribune devono essere dotate di spazi liberi riservati alle persone su sedia a ruote, situati su un piano orizzontale, nella misura di uno ogni 200 posti ed in ogni caso non inferiori a tre. Tali spazi devono presentare dimensioni minime idonee per persone su sedia a ruote con relativo spazio libero anteriore o posteriore per garantire le manovre di entrata e di uscita. Nel caso in cui tali posti siano disposti in adiacenza a spazi sul vuoto devono essere garantiti i requisiti di sicurezza e di visibilità.

    Art. 16 - Strutture sanitarie e studi dei professionisti sanitari

    1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, per le strutture sanitarie ed i professionisti sanitari di cui agli articoli 39, comma 1 e 40 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, la verifica di rispondenza alle norme del presente regolamento viene effettuata anche per l'autorizzazione di nuove attività e per l'autorizzazione alla trasformazione, al trasferimento, all'ampliamento di attività in edifici esistenti, in assenza di ristrutturazione o cambio di destinazione d'uso.

    2. Deve essere garantita l'accessibilità degli studi dei professionisti sanitari, compreso almeno un servizio igienico e uno spogliatoio per il pubblico, che devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 45 e 47.
    3. Le strutture sanitarie, esclusi i locali tecnici o impiantistici il cui accesso è consentito solo a personale specializzato, devono permettere la completa accessibilità ad ogni utente sia esso paziente, visitatore o altro.
    4. L'accessibilità deve avvenire per percorrenze comuni.

    5. Deve essere garantito l'utilizzo delle unità amministrative di prima accoglienza e gli sportelli aperti al pubblico devono essere idonei, almeno uno a blocco, all'utilizzo autonomo anche da parte di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali.
    6. Le strutture sanitarie devono possedere le seguenti caratteristiche per piano indipendentemente dal numero di reparti o servizi esistenti sul piano stesso:
    a) servizi igienici per visitatori con le caratteristiche di cui all'articolo 45, come previsti nei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie;

    b) servizi igienici e docce per pazienti, con le caratteristiche di cui agli articoli 45 e 46, come previsti nei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie;
    c) tutti gli ascensori ad uso pubblico devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 40;
    d) le vie di fuga devono essere strutturate in modo tale da essere utilizzabili in maniera autonoma da parte della persona disabile, pertanto il luogo sicuro statico deve essere raggiungibile senza discontinuità di quota. Sono consentite le rampe di cui all'articolo 21.

    7. Relativamente ai posti auto riservati per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili, oltre a quanto previsto all'articolo 24, la struttura sanitaria deve essere dotata di un ulteriore posto auto in prossimità di ogni entrata principale.
    8. I posti auto per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili sono riservati in posizione idonea, ovvero sono definiti i singoli punti di entrata per gli utenti ed in funzione di questi posizionati i parcheggi, riducendo il più possibile i percorsi. I percorsi di collegamento tra i parcheggi e gli ingressi della struttura devono essere accessibili.

    9. Le strutture sanitarie che dispongono di strutture di medicina d'urgenza devono prevedere, in prossimità dei punti di entrata, minimo un posto oltre ad un ulteriore posto ogni cinque posti presenti, da riservarsi alla sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.

    Art. 17 - Luoghi di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio

    1. Le imprese tenute ad assumere disabili devono adottare gli accorgimenti necessari al fine di creare i presupposti che consentano al dipendente disabile di svolgere autonomamente e in sicurezza la propria attività lavorativa.
    2. I luoghi di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio devono essere accessibili in tutti i loro spazi e pertinenze ad eccezione dei locali tecnici. In particolare devono essere accessibili tutti i settori produttivi, le amministrazioni, almeno un servizio igienico suddiviso tra uomini e donne, ogni gruppo di servizi esistente secondo le prescrizioni di cui all'articolo 45, le mense, gli spogliatoi secondo le prescrizioni di cui all'articolo 47, i luoghi ricreativi e ogni altro servizio di pertinenza.

    3. Nel caso in cui i luoghi di lavoro siano provvisti di parcheggi, deve essere messo a disposizione del dipendente disabile un posto auto nelle immediate vicinanze dell'accesso.

    Art. 18 - Autorimesse e posti auto di edifici pubblici, edifici privati aperti al pubblico ed edifici di edilizia sociale

    1. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica la percentuale di posti auto riservati alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili non deve essere inferiore al cinque per cento del numero complessivo e in ogni caso non inferiore ad uno. Per le autorimesse fino a 20 posti auto può essere previsto un solo posto auto da riservarsi alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili.
    2. Gli edifici pubblici e gli edifici privati aperti al pubblico devono prevedere un minimo di un posto auto più un altro posto auto ogni 40 o frazione di 40 posti auto, da riservarsi gratuitamente alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili. Per le autorimesse fino a 20 posti auto può essere previsto un solo posto auto da riservarsi alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili.

    3. La larghezza del posto auto deve essere almeno di 3,50 metri.
    4. La porta di chiusura dell'autorimessa riservata alla sosta di un veicolo adibito al trasporto di una persona disabile deve essere di dimensioni tali da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote in presenza dell'ingombro del veicolo. Deve essere di tipo basculante utilizzando i modelli che più sono confacenti al particolare tipo d'utenza ed il cui comando possa essere elettrificato con dispositivi di manovra posizionati ad un'altezza compresa fra 0,90 e 1,20 metri.

    5. Le autorimesse di nuova costruzione devono essere accessibili.
    6. I posti auto di cui al presente articolo, opportunamente segnalati, sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile, in caso di emergenza, raggiungere in breve tempo un luogo sicuro statico, uno spazio calmo come il vano scala o una via di esodo accessibile.
    7. Negli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione le autorimesse devono essere dotate di dispositivo di illuminazione automatico, tramite sensori, fotocellule o similari.

    8. Le rampe carrabili o pedonali devono essere dotate di corrimano ai sensi dell'articolo 21.
    9. Le autorimesse pubbliche o aperto al pubblico idonee anche alla sosta di autobus ad uso pubblico, devono essere dotate di posti riservati alla sosta di furgoni adibiti al trasporto di persone disabili.

    CAPO III - PRESCRIZIONI TECNICHE SULL'ACCESSIBILITA URBANA

    Art. 19 - Aree e percorsi pedonali

    1. Le aree di percorsi pedonali interessati dalle prescrizioni tecniche sono le aree e i percorsi riservati ad uso dei pedoni all'interno della viabilità veicolare, che comprendono tutti i marciapiedi, i porticati, gli attraversamenti pedonali, gli incroci zebrati, i sottopassi e i sovrappassi, i percorsi in zone verdi e nei giardini e tutti i parcheggi di cui all'articolo 24, indipendentemente dalla tipologia degli edifici che su di essi si affacciano.
    2. Elementi di urbanizzazione quali pavimentazioni, reti di distribuzione di energia elettrica, acqua, gas, telefonia e telematica, non possono originare ostacoli che impediscono la libertà di movimento delle persone.

    3. Durante il periodo di esecuzione di lavori su aree e percorsi pedonali, l'amministrazione competente si adopera affinché l'accessibilità sia ripristinata nel più breve tempo possibile, così come predispone adeguate protezioni atte a fronteggiare possibili pericoli generati dalla esecuzione dell'opera.

    Art. 20 - Percorsi pedonali

    1. La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di almeno 1,50 metri. Tale larghezza va calcolata al netto di elementi sporgenti e paline di sostegno segnaletiche pubblicitarie, veicoli di qualsiasi tipo e servizi tecnologici. Alla presenza di passaggi obbligati o di restrizioni dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza può essere ridotta a 0,90 metri.
    2. Per tratti non superiori a 15 metri lineari, la larghezza del percorso pedonale di pertinenza di un edificio residenziale può essere ridotta a 0,90 metri in caso di passaggi obbligati o restrizioni dei percorsi dovuti a lavori in corso o altri motivi di carattere temporaneo.

    3. La differenza di quota senza necessità di predisporre rampe non può superare i 2,5 centimetri e deve essere arrotondata o smussata e ben visibile.
    4. Il dislivello fra il piano del percorso pedonale ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti non può superare i 15 centimetri.
    5. Se il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono essere predisposte piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore all'otto per cento. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate con materiale e colore diverso della pavimentazione.

    6. La pendenza trasversale non deve superare il due per cento.
    7. Le barriere architettoniche dovute a sottopassi devono essere eliminate tramite rampe o meccanismi di risalita. Nel caso di dimostrata impossibilità tecnica, in alternativa, è consentita la predisposizione di facili percorsi pedonali alternativi e comunque privi di fonti di pericolo, di lunghezza inferiore a 50 metri lineari.
    8. I sottopassi o i percorsi alternativi devono essere adeguatamente illuminati per garantire l'orientamento e la sicurezza a persone non vedenti o ipovedenti.

    9. I varchi d'accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno un'unità accessibile e devono avere una larghezza minima 0,90 metri.
    10. Fino ad un'altezza minima di 2,20 metri dal calpestio non devono esistere ostacoli di alcun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa d'infortunio ad una persona in movimento.

    Art. 21 - Rampe

    1. Il collegamento tra quote differenti può essere attuato con rampe. In caso di edifici di nuova edificazione la pendenza delle rampe non deve superare il cinque per cento ed in casi di dimostrata impossibilità tecnica l'otto per cento. In caso di adeguamento sono ammesse pendenze non superiori all'otto per cento.
    2. Non è considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 2,00 metri ottenuto esclusivamente mediante rampe poste in successione.
    3. La larghezza minima della rampa deve essere di:

    a) 0,90 metri in edifici privati o spazi di pertinenza di condomini;
    b) 1,50 metri per rampe esterne in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
    c) 0,90 metri nel caso di percorso inferiore a tre metri di lunghezza o nel caso in cui la rampa sia sussidiaria ad una scala.
    4. La rampa deve presentare un ripiano di dimensioni minime di 1,50x1,50 metri, al netto dell'ingombro d'apertura di eventuali porte, ogni 10 metri di sviluppo lineare, alla partenza così come all'arrivo.

    5. Qualora a lato della rampa o del ripiano sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 centimetri di altezza su entrambi i lati del percorso.
    6. Si deve inoltre prevedere un corrimano del diametro da 40 a 45 millimetri posto ad una altezza di 0,95 metri, misurata dall'asse del corrimano al piano di calpestio e prolungato per 0,50 metri nelle zone di accesso alla rampa, lungo un lato libero della rampa. Devono essere comunque rispettate le altezze di sicurezza per parapetti o ringhiere verso il vuoto.

    7. Le rampe di collegamento dei percorsi pedonali con gli accessi degli edifici devono essere possibilmente coperte per un minimo di 1,50 metri lineari.
    8. I percorsi che superano i sei metri di larghezza devono essere dotati anche di corrimano centrale.

    Art. 22 - Attraversamenti stradali

    1. La larghezza minima degli attraversamenti stradali non deve essere inferiore a 2,50 metri su strade locali e urbane e a 4 metri sulle altre strade.
    2. Per attraversamenti di strade ad alto volume di traffico o comunque con più di una corsia per senso di marcia è opportuno predisporre isole salvagente evidenziate da materiale e colore diverso della pavimentazione, delle dimensioni minime di 1,50x1,50 metri e interrotte in corrispondenza delle strisce zebrate.
    3. Gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne e in zone di scarsa visibilità.

    4. Se l'attraversamento stradale si raccorda con il percorso pedonale, devono essere predisposte rampe con pendenza non superiore all'otto per cento ai sensi dell'articolo 21 comma 1.
    5. Gli impianti semaforici di nuova installazione o di sostituzione preferibilmente devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti o ipovedenti e di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti all'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.

    Art. 23 - Pavimentazioni

    1. La pavimentazione delle aree, delle rampe e dei percorsi pedonali deve essere di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo tale in ogni caso da non generare impedimenti o fastidio al movimento.
    2. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
    3. Per contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi, delle aree e delle rampe, si adottano materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per persone non vedenti o con ridotte capacità visive.

    4. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati e gli elementi paralleli devono in ogni caso essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

    Art. 24 - Parcheggi

    1. Nelle aree adibite a parcheggio, pubblico o privato su parti comuni, deve essere riservato almeno un parcheggio, opportunamente segnalato, in aderenza alle aree pedonali, nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o struttura, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi.
    2. Nelle aree di parcheggio pubbliche o private aperte al pubblico devono essere previsti posti auto riservati al servizio
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