D.P.G.P.Trento 30/12/2005 n. 23-53

Disposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 156 bis della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
  • Forma giuridica: Delibera Giunta provinciale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Trentino Alto Adige
  • Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
  • Art. 1 - Valutazione dell'impatto ambientale connessa all'approvazione di piani urbanistici ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

    1. La valutazione dell'impatto ambientale connessa all'approvazione dei piani regolatori generali o delle loro varianti ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) si svolge in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dal predetto articolo 31 della medesima legge provinciale n. 22 del 1991 e dalle disposizioni attuative stabilite dal presente articolo, anche in deroga alle sequenze procedurali previste dagli articoli 31, 40, 41 e 42 della citata legge provinciale n. 22 del 1991.

    2. Nell'ambito degli adempimenti previsti dagli articoli 40, comma 4, e 42, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, il Servizio provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio trasmette il piano regolatore generale o la sua variante all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per l'attivazione della fase istruttoria finalizzata all'espressione del parere del Comitato provinciale per l'ambiente. In deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 31 della legge provinciale n. 22 del 1991, il parere del Comitato è reso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, da parte dell'Agenzia, del piano o della sua variante, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).

    3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 31, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991, le eventuali osservazioni derivanti dalla partecipazione pubblica sono trasmesse dal comune, immediatamente dopo la scadenza del termine previsto dagli articoli 40, comma 2, e 42, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ai fini della loro acquisizione nell'ambito dell'istruttoria concernente la valutazione dell'impatto ambientale.

    4. La Commissione urbanistica provinciale si esprime ai sensi degli articoli 40, comma 4, e 42, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991 - in deroga ai termini ivi previsti - entro sessanta giorni dalla data di espressione del parere del Comitato provinciale per l'ambiente.

    Art. 2 - Norme procedurali di applicazione dell'articolo 29, comma 6, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale

    1. La valutazione dell'impatto ambientale connessa all'approvazione dei piani regolatori generali e delle loro varianti - nei casi previsti dall'articolo 29, comma 6, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, contenute nell'allegato B della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale) - si svolge in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dall'articolo 31 della legge provinciale n. 22 del 1991 e dall'articolo 1 del presente regolamento.

    Art. 3 - Norme procedurali di applicazione dell'articolo 29, comma 7, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale

    1. Nei casi previsti dall'articolo 29, comma 7, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, contenute nell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003, i soggetti interessati sottopongono a valutazione di impatto ambientale il progetto organico di collegamento sciistico fra aree diverse che interessino zone definite a parco naturale dal piano urbanistico provinciale.
    2. Ai fini dello svolgimento della valutazione di impatto ambientale ai sensi del comma 1 si osservano le disposizioni procedurali stabilite dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione per i progetti di massima.

    3. Il progetto depositato per la valutazione dell'impatto ambientale vale anche come proposta alla Giunta provinciale di approvazione del piano orientativo unitario e coordinato ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci). A tal fine, copia del progetto depositato è trasmessa dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente al dipartimento provinciale competente in materia di turismo.

    4. Il piano orientativo unitario e coordinato di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta provinciale contestualmente alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto. Il parere dei comuni e degli enti gestori dei parchi naturali interessati sono acquisiti nell'ambito dell'istruttoria relativa alla valutazione dell'impatto ambientale.
    5. L'adeguamento, ove occorra, dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi provinciali alle previsioni dal piano urbanistico provinciale deve rispettare le indicazioni del piano orientativo unitario e coordinato, qualora quest'ultimo sia stato preventivamente approvato ai sensi del comma 4.

    Art. 4 - Norme procedurali di applicazione dell'articolo 29, comma 8, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale

    1. Lo studio generale previsto dall'articolo 29, comma 8, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, contenute nell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003, è sottoposto a valutazione di impatto ambientale in osservanza delle disposizioni procedurali previste dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento esecutivo per i progetti di massima.
    2. La delimitazione delle aree sciabili e l'eventuale collegamento tra le stesse ai sensi del citato articolo 29, comma 8, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale sono approvati dalla Giunta provinciale contestualmente alla pronuncia di compatibilità ambientale sullo studio generale di cui al comma 1.

    3. La deliberazione prevista dal comma 2 costituisce presupposto per l'adeguamento, ove occorra, dei piani regolatori generali alle previsioni del piano urbanistico provinciale e alle indicazioni dello studio generale.

    Art. 5 - Disposizioni finali e transitorie

    1. Su richiesta dei soggetti interessati, la valutazione dell'impatto ambientale connessa all'approvazione dei piani ai sensi degli articoli 1 e 2 può essere svolta in un unico procedimento.
    2. Le tipologie di opere individuate con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge provinciale n. 22 del 1991 - alla data di entrata in vigore del presente regolamento - si intendono riferite alle corrispondenti tipologie di opere indicate dal regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 28 del 1988, nel testo in vigore alla medesima data.

    3. Le disposizioni procedurali previste dagli articoli 1 e 2 trovano applicazione anche ai piani regolatori generali e alle loro varianti adottati in via non definitiva dai comuni alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
    4. Nei casi previsti dal comma 3, il piano o la relativa variante sono trasmessi dal Servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nei medesimi casi, la partecipazione pubblica assicurata nell'ambito della procedura urbanistica prevista per l'adozione del piano vale anche per gli effetti della procedura di valutazione dell'impatto ambientale attivata successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991. A tal fine, il comune trasmette all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente le osservazioni eventualmente pervenute, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    5. Ulteriori modifiche ai piani regolatori generali o alle loro varianti o ai piani orientativi unitari e coordinati, approvati in osservanza delle disposizioni procedurali degli articoli 2 e 3, non possono essere avviate, utilizzando le medesime procedure previste dagli articoli 2 e 3, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale concernente la valutazione dell'impatto ambientale. Eventuali limitate modifiche ai progetti autorizzati nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 2 e 3 possono essere ammesse, purché non in contrasto con l'impianto e con il disegno complessivo stabiliti dal piano regolatore generale o dal piano orientativo unitario e coordinato. Si osservano in tale caso le procedure stabilite dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione.

    6. Nella prima applicazione del presente regolamento, i piani regolatori generali o le loro varianti, approvati - precedentemente alla data di entrata in vigore di questo regolamento - ai sensi dell'articolo 29, comma 6, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale contenute nell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003, possono essere modificati, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dall'articolo 2, prescindendo dal vincolo quinquennale previsto dal comma 5.

    7. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in materia di svolgimento della valutazione di incidenza dei piani e dei progetti nell'ambito dei procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale.
    8. Le disposizioni procedurali dell'articolo 1 non trovano applicazione relativamente ai piani comprensoriali di coordinamento ed ai piani attuativi.
    9. Ai fini dello svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale nei casi previsti dall'articolo 24 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, contenute nell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003, i comuni attivano la procedura indicata dall'articolo 1 del presente regolamento, i comprensori quella stabilita dall'articolo 31 della legge provinciale n. 22 del 1991. Resta fermo quanto disposto dalla sezione I del capo I della legge 8 settembre 1997, n. 13, recante disposizioni per l'esecuzione delle opere pubbliche comprese nel piano straordinario.
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