D.P.G.R. 17/03/2008 n.49
Nuovi limiti di costo di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.
- Forma giuridica: Decreto Pres. Giunta provinciale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Basilicata
- Categorico Leggi: Edilizia - Residenziale
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
omissis
DECRETA
- di definire, come segue, i nuovi limiti massimi di costo di Edilizia Sovvenzionata e Agevolata per interventi di nuova costruzione, recupero, acquisto e recupero e manutenzione straordinaria da realizzarsi nella Regione Basilicata:
Art. 1 - NUOVA EDIFICAZIONE (N.C.)
Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1) costo di realizzazione tecnica (C.R.N.) che rappresenta il costo riconosciuto all'operatore per interventi di nuova edificazione. Tale costo è così determinato:
- costo base minimo di realizzazione tecnica (C.B.N.) euro 585,81.
A tale costo base (C.B.N.) sono consentite le seguenti maggiorazioni per condizioni localizzative e tecniche aggiuntive:
edifici in località con altitudine superiore a mt. 400 slm: max 5%;
edifici in zona sismica di 1ª categoria: max 10%;
edifici in zona sismica di 2ª categoria: max 8%;
edifici in zona sismica di 3ª categoria: max 6%;
edifici con fondazioni indirette o particolarmente onerose (piastre e platee nervate): max 5%;
sistemazioni esterne particolarmente onerose (aree estese o acclivi): max 5%;
tipologie edilizie a gradoni, a piani sfalsati, alloggi duplex o edifici con H inferiore ai 10 ml: max 5%;
edifici con vincoli ambientali o di altra natura: max 5%;
opere e/o impianti volti al risparmio energetico: max 3%.
Il costo massimo di realizzazione tecnica (C.R.N.) non potrà, comunque, eccedere il limite di euro 790,84 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
Le maggiorazioni per condizioni localizzative e tecniche aggiuntive, complementari alla realizzazione tecnica, possono essere riconosciute esclusivamente previa presentazione, in uno con il programma preliminare, da parte del responsabile del procedimento, di apposita dettagliata relazione giustificativa in ordine alla esistenza dei presupposti ed al perseguimento degli obiettivi sopraindicati e di conferma mediante asseverazione di conformità alle previsioni resa dal Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione degli stessi.
2) oneri complementari comprendenti i seguenti elementi:
a) per l'edilizia sovvenzionata:
- acquisizione area e urbanizzazioni "e allacciamenti" : maggiorazione del C.R.N.: max 25%;
- prospezioni geognostiche e, se del caso, indagini archeologiche: maggiorazione del C.R.N.: max 3%;
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.): maggiorazione del C.R.N.: max 16%;
(detta percentuale si riduce al 15% per interventi realizzati direttamente dai comuni, mentre l'1% è riservata a favore dell'A.T.E.R. competente per territorio);
- accantonamento per imprevisti: maggiorazione del C.R.N.: max 5%;
b) per l'edilizia agevolata - convenzionata:
- acquisizione area e urbanizzazioni: maggiorazione del C.R.N.: max 25%;
- prospezioni geognostiche e, se del caso, indagini archeologiche: maggiorazione del C.R.N.: max 3%;
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.): maggiorazione del C.R.N.: max 14%;
- oneri finanziari e tasse: maggiorazione del C.R.N.: max 12%.
La somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2) espressiva del costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) non potrà, comunque, eccedere il limite massimo del medesimo costo stabilito in euro 1.178,35 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come definita all'art. 6. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata tale limite massimo di costo va incrementato dell'I.V.A. e dell'I.R.A.P. gravante.
"Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, qualora, in applicazione del prezziario regionale vigente, l'importo dei lavori in progetto a base di appalto determina il superamento del limite massimo di costo di realizzazione tecnica (C.R.N.) fissato dal presente articolo, è consentito derogare da quest'ultimo fermo restante il rispetto del limite massimo fissato per il costo totale dell'intervento (C.T.N.): È consentito, altresì, derogare dal rispetto delle percentuali fissate per acquisizione aree ed urbanizzazioni (25%) e per prospezioni geognostiche ed indagini archeologiche (3%) sulla base delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei limiti percentuali massimi fissati per spese tecniche e generali (16%) e per imprevisti nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti dei lavori pubblici".
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Art. 2 - RECUPERO PRIMARIO
Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza, anche sismica, dell'edificio.
Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti.
Il costo totale del recupero primario (C.T.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) che rappresenta il costo riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero primario.
Tale costo è così determinato:
- Costo base minimo di realizzazione tecnica: euro 351,49.
Maggiorazioni per condizioni localizzative:
- recupero edifici in località con altitudine superiore a 400 mt. slm: max 5%;
- recupero edifici con adeguamento alla zona sismica: max 20%;
- recupero edifici con opere di miglioramento statico: max 10%;
- recupero edifici ubicati in Zona "A": max 10%;
- recupero edifici ubicati in Zona "B": max 5%;
- recupero con interventi in fondazione o con sistemazione esterne onerose: max 10%.
Il costo base massimo di realizzazione tecnica (C.B.P.) non potrà, comunque, eccedere euro 456,94 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
2) costi per condizioni tecniche aggiuntive: rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica, rispetto al costo indicato al punto 1, riscontrabili nei seguenti casi:
a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lett. a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/ mq netto è superiore a 1,2: maggiorazione sul C.B.P.: max 5%;
b) per demolizioni di superfetazioni: maggiorazioni sul C.B.P.: max 15%;
c) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali: maggiorazioni sul C.B.P.: max 5%;
d) per demolizioni e dismissioni di utenze in casi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica: maggiorazione sul C.B.P.: max 5%;
e) per abbattimento barriere architettoniche per visitabilità alloggi: maggiorazione sul C.B.P.: max 5%;
f) per garantire l'accessibilità ad almeno il 20% degli alloggi: maggiorazione sul C.B.P.: max 5%;
g) per intervento in zona sottoposta a vincoli ambientali e/o monumentali: maggiorazione sul C.B.P.: max 10%;
i) opere e/o impianti volti al risparmio energetico: max 3%.
Le maggiorazioni per condizioni localizzative e tecniche aggiuntive dell'intervento possono essere riconosciute nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva del costo di realizzazione tecnica del recupero primario (C.R.P.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in euro 594,02 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
Le maggiorazioni per condizioni localizzative e tecniche aggiuntive, complementari alla realizzazione tecnica, possono essere riconosciute esclusivamente previa presentazione, in uno con il programma preliminare, da parte del responsabile del procedimento, di apposita dettagliata relazione giustificativa in ordine alla esistenza dei presupposti ed al perseguimento degli obiettivi sopraindicati e di conferma mediante asseverazione di conformità alle previsioni resa dal Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione degli stessi.
3) oneri complementari comprendenti i seguenti elementi:
a) per l'edilizia sovvenzionata:
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.): maggiorazione del C.R.P.: max 20%; (detta percentuale si riduce al 19% per interventi realizzati direttamente dai comuni, mentre l'1% è riservata a favore dell'A.T.E.R. competente per territorio);
- rilievi e indagini preliminari: maggiorazione del C.R.P.: max 5%;
- accantonamento per imprevisti: maggiorazione del C.R.P.: max 15%;
- urbanizzazioni ed allacci: maggiorazione del C.R.P.: max 10%.
b) per l'edilizia agevolata - convenzionata:
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.): maggiorazione del C.R.P.: max 18%;
- rilievi e indagini preliminari: maggiorazione del C.R.P.: max 5%;
- urbanizzazioni ed allacci: maggiorazione del C.R.P.: max 10%;
- oneri finanziari e tasse: maggiorazione del C.R.P.: max 12%.
Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero primario (C.T.P.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in euro 891,03 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come definita all'art. 6, da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. e dell'I.R.A.P. gravante.
"Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, qualora, in applicazione del prezziario regionale vigente, l'importo dei lavori in progetto a base di appalto determina il superamento del limite massimo di costo di realizzazione tecnica (C.R.P.) fissato dal presente articolo, è consentito derogare da quest'ultimo fermo restante il rispetto del limite massimo fissato per il costo totale dell'intervento (C.T.P.). È consentito, altresì, derogare dal rispetto delle percentuali fissati per rilievi e indagini preliminari (5%) e per urbanizzazioni ed allacci (10%) sulla base delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei limiti percentuali massimi fissati per spese tecniche e generali (20%) e per imprevisti nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti dei lavori pubblici".
Art. 3 - RECUPERO SECONDARIO
Per recupero secondario si intende il recupero della agibilità e funzionalità dei singoli alloggi. Tale recupero riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate dal recupero primario.
Il costo totale del recupero secondario (C.T.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) che rappresenta il costo riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero secondario.
Tale costo è così determinato:
- Costo base minimo di realizzazione tecnica: euro 226,96.
Maggiorazioni per condizioni localizzative:
- recupero edifici ubicati in Zona "A" e "B": max 15%.
Il costo base massimo di realizzazione tecnica (C.B.S.) non potrà, comunque, eccedere euro 261,00 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
2) costi per condizioni tecniche aggiuntive: rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica, rispetto al costo indicato al punto 1, riscontrabili nei seguenti casi:
a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lett. a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2: maggiorazione sul C.B.S.: max 5%;
b) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali: maggiorazioni sul C.B.S.: max 5%;
c) per abbattimento barriere architettoniche: maggiorazione sul C.B.S.: max 10%;
d) per garantire l'accessibilità ad almeno il 20% degli alloggi: maggiorazione sul C.B.S.: max 5%;
e) per edificio sottoposto a vincoli ambientali e/o monumentali: maggiorazione sul C.B.S.: max 5%;
f) presenza di almeno il 20% di alloggi con S.U. minore di mq. 65: maggiorazione sul C.B.S.: max 5%;
i) opere e/o impianti volti al risparmio energetico: max 3%.
Le maggiorazioni per condizioni localizzative e tecniche aggiuntive dell'intervento possono essere riconosciute nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva del costo di realizzazione tecnica del recupero secondario (C.R.S.) non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in euro 334,08 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
Le maggiorazioni per condizioni tecniche aggiuntive, complementari alla realizzazione tecnica, possono essere riconosciute esclusivamente previa presentazione, in uno con il programma preliminare, da parte del responsabile del procedimento, di apposita dettagliata relazione giustificativa in ordine alla esistenza dei presupposti ed al perseguimento degli obiettivi sopraindicati e di conferma mediante asseverazione di conformità alle previsioni resa dal Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione degli stessi.
3) oneri complementari comprendenti i seguenti elementi:
a) per l'edilizia sovvenzionata:
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.): maggiorazione del C.R.S.: max 20%;
(detta percentuale si riduce al 19% per interventi realizzati direttamente dai comuni, mentre l'1% è riservata a favore dell'A.T.E.R. competente per territorio);
- accantonamento per imprevisti: maggiorazione del C.R.S.: max 10%;
b) per l'edilizia agevolata - convenzionata:
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.): maggiorazione del C.R.P.: max 18%;
- oneri finanziari e tasse: maggiorazione del C.R.S.: max 12%.
Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero primario (C.T.S.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in euro 434,30 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come definita all'art. 6, da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. e dell'I.R.A.P. gravante.
"Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, qualora, in applicazione del prezziario regionale vigente, l'importo dei lavori in progetto a base di appalto determina il superamento del limite massimo di costo di realizzazione tecnica (C.R.S.) fissato dal presente articolo, è consentito derogare da quest'ultimo fermo restante il rispetto del limite massimo fissato per il costo totale dell'intervento (C.T.S.). È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei limiti percentuali massimi fissati per spese tecniche e generali (20%) e per imprevisti nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti dei lavori pubblici"
Art. 4 - RECUPERO EDIFICI DA ACQUISIRE
Nel caso in cui sia necessario procedere all'acquisizione dell'edificio da recuperare, il costo totale (C.T.R.), costituito dalla somma dei costi degli interventi di recupero, da valutarsi secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, e dei costi di acquisizione dell'immobile, comprensivi degli oneri notarili, non può eccedere, riferito a metro quadrato di superficie complessiva, (S.C.), così come definita all'art. 6, il limite massimo di euro 1.547,56 da incrementarsi per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.R.A.P. e dell'IVA gravante.
Art. 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Il costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.):
determinato in euro 263,10 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.) come definita all'art. 6;
2) costi per condizioni tecniche aggiuntive: rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica, rispetto al costo indicato al punto 1, riscontrabili nei seguenti casi:
a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lett. a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2: maggiorazione sul C.B.M.: max 5%;
b) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali: maggiorazioni sul C.B.M.: max 5%;
c) per abbattimento barriere architettoniche per visitabilità alloggi: maggiorazione sul C.B.M.: max 10%;
d) per intervento in zona sottoposta a vincoli ambientali e/o monumentali: maggiorazione sul C.B.M.: max 5%;
e) per lavorazioni particolarmente onerose: maggiorazione sul C.B.M.: max 5%;
f) opere e/o impianti volti al risparmio energetico: max 3%.
Le maggiorazioni per condizioni tecniche aggiuntive possono essere riconosciute nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva del costo di realizzazione tecnica di manutenzione straordinaria (C.R.M.) non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in euro 349,92 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
Le maggiorazioni per condizioni tecniche aggiuntive, complementari alla realizzazione tecnica, possono essere riconosciute esclusivamente previa presentazione, in uno con il programma preliminare, da parte del responsabile del procedimento, di apposita dettagliata relazione giustificativa in ordine alla esistenza dei presupposti ed al perseguimento degli obiettivi sopraindicati e di conferma mediante asseverazione di conformità alle previsioni resa dal Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione degli stessi.
3) oneri complementari comprendenti i seguenti elementi:
a) per l'edilizia sovvenzionata:
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.): maggiorazione del C.R.M.: max 19%;
- accantonamento per imprevisti: maggiorazione del C.R.M.: max 10%;
b) per l'edilizia agevolata - convenzionata:
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.): maggiorazione del C.R.M.: max 18%;
- oneri finanziari e tasse: maggiorazione del C.R.M.: max 10%.
Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo totale dell'intervento di manutenzione straordinaria (C.T.M.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in euro 451,40 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come definita all'art. 6, da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. e dell'I.R.A.P. gravante.
"Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, qualora, in applicazione del prezziario regionale vigente, l'importo dei lavori in progetto a base di appalto determina il superamento del limite massimo di costo di realizzazione tecnica (C.R.M.) fissato dal presente articolo, è consentito derogare da quest'ultimo fermo restante il rispetto del limite massimo fissato per il costo totale dell'intervento (C.T.M.). È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei limiti percentuali massimi fissati per spese tecniche e generali (19%).
Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI
Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o parziale contributo dello Stato, valgono le seguenti definizioni:
a) superficie utile abitabile (SU): si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre;
b) superficie non residenziale (Snr): si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi, quali logge, balconi, cantinole e soffitte, e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo, quali androne d'ingresso, "scale" porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza, misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;
c) superfici parcheggi (Sp): si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.
Per gli interventi di nuova edificazione:
a) la superficie non residenziale (Snr): dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (SU) dell'organismo abitativo;
b) la superficie parcheggi (Sp): dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (SU) dell'organismo abitativo. Alla suddetta percentuale si potrà derogare in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di superficie utile abitabile (Su) inferiore a 60 mq.;
c) la superficie complessiva (SC): è costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi:
Sc = Su + 60% (Snr + Sp)
Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria:
- la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti:
Sc = Su + Snr + Sp
Per gli interventi di recupero secondario:
- la superficie complessiva è costituita dalle superfici utili abitabili aumentata del 70% della somma delle superfici non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti di pertinenza dell'alloggio:
Sc = Su + 70% (Snr + Sp)
Per gli interventi di recupero che prevedono l'acquisizione degli immobili:
- la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti:
Sc = Su + Snr + Sp
Art. 7 - APPLICAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI COSTO IN AMBITO REGIONALE
La Giunta Regionale potrà concedere deroghe ai limiti massimi di costo di cui al presente decreto sulla base di richieste motivate e documentate dei soggetti attuatori. Tali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per maggiori costi dell'area e maggiore incidenza degli oneri di urbanizzazione o di acquisizione degli immobili.
Per gli interventi di recupero primario e secondario è possibile concedere deroghe motivate ai limiti di costo di realizzazione tecnica (C.R.P.) e (C.R.S.) nel caso in cui, nel rispetto delle entità fisiche programmate, non occorre procedere ad integrazione del finanziamento assentito per singolo programma costruttivo e sempreché non vengano superati i limiti fissati per i costi totali degli interventi (C.T.P.) e (C.T.S.).
Le spese generali vengono riconosciute a compenso forfetario di tutti gli oneri da sostenere per la gestione delle opere (progettazione, direzione lavori, sicurezza, sorveglianza, contabilizzazione, collaudo e trattazione amministrativa comprese le riserve).
L'aliquota percentuale riconosciuta, che è fissa ed invariabile, va calcolata sull'importo complessivo lordo delle opere risultante dalla liquidazione finale.
Per gli oneri di competenza delle A.T.E.R., relativamente agli interventi di edilizia sovvenzionata realizzati direttamente dai Comuni, è riconosciuta alle stesse una percentuale dell'1% del C.R.N., del C.R.P. e del C.R.S. nell'ambito delle spese tecniche e generali complessivamente previste rispettivamente per gli interventi di nuova costruzione, di recupero primario e secondario.
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata le spese generali comprendono anche gli oneri relativi al funzionamento delle Commissioni Provinciali per l'assegnazione degli alloggi.
Art. 8 - AMBITO PROGRAMMATICO DI APPLICAZIONE
I costi definiti ai sensi del presente decreto si applicano a tutti gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica localizzati in attuazione di programmi approvati dopo la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata nonché agli interventi localizzati in attuazione di precedenti programmi e non ancora appaltati purché, nel rispetto degli obiettivi fisici programmati, sia verificata, per ciascun intervento, la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti da tale applicazione.
I detti limiti di costo si applicano, altresì, a tutti gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata nel rispetto delle disposizioni contenute nei relativi bandi di concorso e nelle stipulande convenzioni.
Art. 9 - AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
I limiti di costo di realizzazione tecnica, definiti ai sensi del presente decreto, sono aggiornati annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2007 e il mese di giugno di ciascun anno successivo.
Tale aggiornamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione del provvedimento regionale di aggiornamento stesso.
Art. 10 - QUADRI TECNICO-ECONOMICI (Q.T.E.)
Per l'applicazione dei limiti di costo definiti dal presente decreto, i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici di cui agli articoli predenti secondo i modelli che saranno predisposti dalla Regione Basilicata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul B.U.R..
omissis
DECRETA
- di definire, come segue, i nuovi limiti massimi di costo di Edilizia Sovvenzionata e Agevolata per interventi di nuova costruzione, recupero, acquisto e recupero e manutenzione straordinaria da realizzarsi nella Regione Basilicata:
Art. 1 - NUOVA EDIFICAZIONE (N.C.)
Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1) costo di realizzazione tecnica (C.R.N.) che rappresenta il costo riconosciuto all'operatore per interventi di nuova edificazione. Tale costo è così determinato:
- costo base minimo di realizzazione tecnica (C.B.N.) euro 585,81.
A tale costo base (C.B.N.) sono consentite le seguenti maggiorazioni per condizioni localizzative e tecniche aggiuntive:
edifici in località con altitudine superiore a mt. 400 slm: max 5%;
edifici in zona sismica di 1ª categoria: max 10%;
edifici in zona sismica di 2ª categoria: max 8%;
edifici in zona sismica di 3ª categoria: max 6%;
edifici con fondazioni indirette o particolarmente onerose (piastre e platee nervate): max 5%;
sistemazioni esterne particolarmente onerose (aree estese o acclivi): max 5%;
tipologie edilizie a gradoni, a piani sfalsati, alloggi duplex o edifici con H inferiore ai 10 ml: max 5%;
edifici con vincoli ambientali o di altra natura: max 5%;
opere e/o impianti volti al risparmio energetico: max 3%.
Il costo massimo di realizzazione tecnica (C.R.N.) non potrà, comunque, eccedere il limite di euro 790,84 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
Le maggiorazioni per condizioni localizzative e tecniche aggiuntive, complementari alla realizzazione tecnica, possono essere riconosciute esclusivamente previa presentazione, in uno con il programma preliminare, da parte del responsabile del procedimento, di apposita dettagliata relazione giustificativa in ordine alla esistenza dei presupposti ed al perseguimento degli obiettivi sopraindicati e di conferma mediante asseverazione di conformità alle previsioni resa dal Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione degli stessi.
2) oneri complementari comprendenti i seguenti elementi:
a) per l'edilizia sovvenzionata:
- acquisizione area e urbanizzazioni "e allacciamenti" : maggiorazione del C.R.N.: max 25%;
- prospezioni geognostiche e, se del caso, indagini archeologiche: maggiorazione del C.R.N.: max 3%;
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.): maggiorazione del C.R.N.: max 16%;
(detta percentuale si riduce al 15% per interventi realizzati direttamente dai comuni, mentre l'1% è riservata a favore dell'A.T.E.R. competente per territorio);
- accantonamento per imprevisti: maggiorazione del C.R.N.: max 5%;
b) per l'edilizia agevolata - convenzionata:
- acquisizione area e urbanizzazioni: maggiorazione del C.R.N.: max 25%;
- prospezioni geognostiche e, se del caso, indagini archeologiche: maggiorazione del C.R.N.: max 3%;
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.): maggiorazione del C.R.N.: max 14%;
- oneri finanziari e tasse: maggiorazione del C.R.N.: max 12%.
La somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2) espressiva del costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) non potrà, comunque, eccedere il limite massimo del medesimo costo stabilito in euro 1.178,35 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come definita all'art. 6. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata tale limite massimo di costo va incrementato dell'I.V.A. e dell'I.R.A.P. gravante.
"Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, qualora, in applicazione del prezziario regionale vigente, l'importo dei lavori in progetto a base di appalto determina il superamento del limite massimo di costo di realizzazione tecnica (C.R.N.) fissato dal presente articolo, è consentito derogare da quest'ultimo fermo restante il rispetto del limite massimo fissato per il costo totale dell'intervento (C.T.N.): È consentito, altresì, derogare dal rispetto delle percentuali fissate per acquisizione aree ed urbanizzazioni (25%) e per prospezioni geognostiche ed indagini archeologiche (3%) sulla base delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei limiti percentuali massimi fissati per spese tecniche e generali (16%) e per imprevisti nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti dei lavori pubblici".
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Art. 2 - RECUPERO PRIMARIO
Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza, anche sismica, dell'edificio.
Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti.
Il costo totale del recupero primario (C.T.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) che rappresenta il costo riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero primario.
Tale costo è così determinato:
- Costo base minimo di realizzazione tecnica: euro 351,49.
Maggiorazioni per condizioni localizzative:
- recupero edifici in località con altitudine superiore a 400 mt. slm: max 5%;
- recupero edifici con adeguamento alla zona sismica: max 20%;
- recupero edifici con opere di miglioramento statico: max 10%;
- recupero edifici ubicati in Zona "A": max 10%;
- recupero edifici ubicati in Zona "B": max 5%;
- recupero con interventi in fondazione o con sistemazione esterne onerose: max 10%.
Il costo base massimo di realizzazione tecnica (C.B.P.) non potrà, comunque, eccedere euro 456,94 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
2) costi per condizioni tecniche aggiuntive: rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica, rispetto al costo indicato al punto 1, riscontrabili nei seguenti casi:
a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lett. a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/ mq netto è superiore a 1,2: maggiorazione sul C.B.P.: max 5%;
b) per demolizioni di superfetazioni: maggiorazioni sul C.B.P.: max 15%;
c) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali: maggiorazioni sul C.B.P.: max 5%;
d) per demolizioni e dismissioni di utenze in casi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica: maggiorazione sul C.B.P.: max 5%;
e) per abbattimento barriere architettoniche per visitabilità alloggi: maggiorazione sul C.B.P.: max 5%;
f) per garantire l'accessibilità ad almeno il 20% degli alloggi: maggiorazione sul C.B.P.: max 5%;
g) per intervento in zona sottoposta a vincoli ambientali e/o monumentali: maggiorazione sul C.B.P.: max 10%;
i) opere e/o impianti volti al risparmio energetico: max 3%.
Le maggiorazioni per condizioni localizzative e tecniche aggiuntive dell'intervento possono essere riconosciute nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva del costo di realizzazione tecnica del recupero primario (C.R.P.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in euro 594,02 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
Le maggiorazioni per condizioni localizzative e tecniche aggiuntive, complementari alla realizzazione tecnica, possono essere riconosciute esclusivamente previa presentazione, in uno con il programma preliminare, da parte del responsabile del procedimento, di apposita dettagliata relazione giustificativa in ordine alla esistenza dei presupposti ed al perseguimento degli obiettivi sopraindicati e di conferma mediante asseverazione di conformità alle previsioni resa dal Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione degli stessi.
3) oneri complementari comprendenti i seguenti elementi:
a) per l'edilizia sovvenzionata:
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.): maggiorazione del C.R.P.: max 20%; (detta percentuale si riduce al 19% per interventi realizzati direttamente dai comuni, mentre l'1% è riservata a favore dell'A.T.E.R. competente per territorio);
- rilievi e indagini preliminari: maggiorazione del C.R.P.: max 5%;
- accantonamento per imprevisti: maggiorazione del C.R.P.: max 15%;
- urbanizzazioni ed allacci: maggiorazione del C.R.P.: max 10%.
b) per l'edilizia agevolata - convenzionata:
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.): maggiorazione del C.R.P.: max 18%;
- rilievi e indagini preliminari: maggiorazione del C.R.P.: max 5%;
- urbanizzazioni ed allacci: maggiorazione del C.R.P.: max 10%;
- oneri finanziari e tasse: maggiorazione del C.R.P.: max 12%.
Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero primario (C.T.P.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in euro 891,03 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come definita all'art. 6, da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. e dell'I.R.A.P. gravante.
"Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, qualora, in applicazione del prezziario regionale vigente, l'importo dei lavori in progetto a base di appalto determina il superamento del limite massimo di costo di realizzazione tecnica (C.R.P.) fissato dal presente articolo, è consentito derogare da quest'ultimo fermo restante il rispetto del limite massimo fissato per il costo totale dell'intervento (C.T.P.). È consentito, altresì, derogare dal rispetto delle percentuali fissati per rilievi e indagini preliminari (5%) e per urbanizzazioni ed allacci (10%) sulla base delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei limiti percentuali massimi fissati per spese tecniche e generali (20%) e per imprevisti nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti dei lavori pubblici".
Art. 3 - RECUPERO SECONDARIO
Per recupero secondario si intende il recupero della agibilità e funzionalità dei singoli alloggi. Tale recupero riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate dal recupero primario.
Il costo totale del recupero secondario (C.T.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) che rappresenta il costo riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero secondario.
Tale costo è così determinato:
- Costo base minimo di realizzazione tecnica: euro 226,96.
Maggiorazioni per condizioni localizzative:
- recupero edifici ubicati in Zona "A" e "B": max 15%.
Il costo base massimo di realizzazione tecnica (C.B.S.) non potrà, comunque, eccedere euro 261,00 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
2) costi per condizioni tecniche aggiuntive: rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica, rispetto al costo indicato al punto 1, riscontrabili nei seguenti casi:
a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lett. a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2: maggiorazione sul C.B.S.: max 5%;
b) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali: maggiorazioni sul C.B.S.: max 5%;
c) per abbattimento barriere architettoniche: maggiorazione sul C.B.S.: max 10%;
d) per garantire l'accessibilità ad almeno il 20% degli alloggi: maggiorazione sul C.B.S.: max 5%;
e) per edificio sottoposto a vincoli ambientali e/o monumentali: maggiorazione sul C.B.S.: max 5%;
f) presenza di almeno il 20% di alloggi con S.U. minore di mq. 65: maggiorazione sul C.B.S.: max 5%;
i) opere e/o impianti volti al risparmio energetico: max 3%.
Le maggiorazioni per condizioni localizzative e tecniche aggiuntive dell'intervento possono essere riconosciute nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva del costo di realizzazione tecnica del recupero secondario (C.R.S.) non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in euro 334,08 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
Le maggiorazioni per condizioni tecniche aggiuntive, complementari alla realizzazione tecnica, possono essere riconosciute esclusivamente previa presentazione, in uno con il programma preliminare, da parte del responsabile del procedimento, di apposita dettagliata relazione giustificativa in ordine alla esistenza dei presupposti ed al perseguimento degli obiettivi sopraindicati e di conferma mediante asseverazione di conformità alle previsioni resa dal Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione degli stessi.
3) oneri complementari comprendenti i seguenti elementi:
a) per l'edilizia sovvenzionata:
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.): maggiorazione del C.R.S.: max 20%;
(detta percentuale si riduce al 19% per interventi realizzati direttamente dai comuni, mentre l'1% è riservata a favore dell'A.T.E.R. competente per territorio);
- accantonamento per imprevisti: maggiorazione del C.R.S.: max 10%;
b) per l'edilizia agevolata - convenzionata:
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.): maggiorazione del C.R.P.: max 18%;
- oneri finanziari e tasse: maggiorazione del C.R.S.: max 12%.
Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero primario (C.T.S.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in euro 434,30 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come definita all'art. 6, da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. e dell'I.R.A.P. gravante.
"Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, qualora, in applicazione del prezziario regionale vigente, l'importo dei lavori in progetto a base di appalto determina il superamento del limite massimo di costo di realizzazione tecnica (C.R.S.) fissato dal presente articolo, è consentito derogare da quest'ultimo fermo restante il rispetto del limite massimo fissato per il costo totale dell'intervento (C.T.S.). È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei limiti percentuali massimi fissati per spese tecniche e generali (20%) e per imprevisti nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti dei lavori pubblici"
Art. 4 - RECUPERO EDIFICI DA ACQUISIRE
Nel caso in cui sia necessario procedere all'acquisizione dell'edificio da recuperare, il costo totale (C.T.R.), costituito dalla somma dei costi degli interventi di recupero, da valutarsi secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, e dei costi di acquisizione dell'immobile, comprensivi degli oneri notarili, non può eccedere, riferito a metro quadrato di superficie complessiva, (S.C.), così come definita all'art. 6, il limite massimo di euro 1.547,56 da incrementarsi per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.R.A.P. e dell'IVA gravante.
Art. 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Il costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.):
determinato in euro 263,10 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.) come definita all'art. 6;
2) costi per condizioni tecniche aggiuntive: rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica, rispetto al costo indicato al punto 1, riscontrabili nei seguenti casi:
a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lett. a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2: maggiorazione sul C.B.M.: max 5%;
b) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali: maggiorazioni sul C.B.M.: max 5%;
c) per abbattimento barriere architettoniche per visitabilità alloggi: maggiorazione sul C.B.M.: max 10%;
d) per intervento in zona sottoposta a vincoli ambientali e/o monumentali: maggiorazione sul C.B.M.: max 5%;
e) per lavorazioni particolarmente onerose: maggiorazione sul C.B.M.: max 5%;
f) opere e/o impianti volti al risparmio energetico: max 3%.
Le maggiorazioni per condizioni tecniche aggiuntive possono essere riconosciute nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva del costo di realizzazione tecnica di manutenzione straordinaria (C.R.M.) non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in euro 349,92 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
Le maggiorazioni per condizioni tecniche aggiuntive, complementari alla realizzazione tecnica, possono essere riconosciute esclusivamente previa presentazione, in uno con il programma preliminare, da parte del responsabile del procedimento, di apposita dettagliata relazione giustificativa in ordine alla esistenza dei presupposti ed al perseguimento degli obiettivi sopraindicati e di conferma mediante asseverazione di conformità alle previsioni resa dal Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione degli stessi.
3) oneri complementari comprendenti i seguenti elementi:
a) per l'edilizia sovvenzionata:
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.): maggiorazione del C.R.M.: max 19%;
- accantonamento per imprevisti: maggiorazione del C.R.M.: max 10%;
b) per l'edilizia agevolata - convenzionata:
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, etc.): maggiorazione del C.R.M.: max 18%;
- oneri finanziari e tasse: maggiorazione del C.R.M.: max 10%.
Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo totale dell'intervento di manutenzione straordinaria (C.T.M.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in euro 451,40 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come definita all'art. 6, da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. e dell'I.R.A.P. gravante.
"Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, qualora, in applicazione del prezziario regionale vigente, l'importo dei lavori in progetto a base di appalto determina il superamento del limite massimo di costo di realizzazione tecnica (C.R.M.) fissato dal presente articolo, è consentito derogare da quest'ultimo fermo restante il rispetto del limite massimo fissato per il costo totale dell'intervento (C.T.M.). È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei limiti percentuali massimi fissati per spese tecniche e generali (19%).
Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI
Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o parziale contributo dello Stato, valgono le seguenti definizioni:
a) superficie utile abitabile (SU): si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre;
b) superficie non residenziale (Snr): si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi, quali logge, balconi, cantinole e soffitte, e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo, quali androne d'ingresso, "scale" porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza, misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;
c) superfici parcheggi (Sp): si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.
Per gli interventi di nuova edificazione:
a) la superficie non residenziale (Snr): dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (SU) dell'organismo abitativo;
b) la superficie parcheggi (Sp): dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (SU) dell'organismo abitativo. Alla suddetta percentuale si potrà derogare in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di superficie utile abitabile (Su) inferiore a 60 mq.;
c) la superficie complessiva (SC): è costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi:
Sc = Su + 60% (Snr + Sp)
Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria:
- la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti:
Sc = Su + Snr + Sp
Per gli interventi di recupero secondario:
- la superficie complessiva è costituita dalle superfici utili abitabili aumentata del 70% della somma delle superfici non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti di pertinenza dell'alloggio:
Sc = Su + 70% (Snr + Sp)
Per gli interventi di recupero che prevedono l'acquisizione degli immobili:
- la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti:
Sc = Su + Snr + Sp
Art. 7 - APPLICAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI COSTO IN AMBITO REGIONALE
La Giunta Regionale potrà concedere deroghe ai limiti massimi di costo di cui al presente decreto sulla base di richieste motivate e documentate dei soggetti attuatori. Tali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per maggiori costi dell'area e maggiore incidenza degli oneri di urbanizzazione o di acquisizione degli immobili.
Per gli interventi di recupero primario e secondario è possibile concedere deroghe motivate ai limiti di costo di realizzazione tecnica (C.R.P.) e (C.R.S.) nel caso in cui, nel rispetto delle entità fisiche programmate, non occorre procedere ad integrazione del finanziamento assentito per singolo programma costruttivo e sempreché non vengano superati i limiti fissati per i costi totali degli interventi (C.T.P.) e (C.T.S.).
Le spese generali vengono riconosciute a compenso forfetario di tutti gli oneri da sostenere per la gestione delle opere (progettazione, direzione lavori, sicurezza, sorveglianza, contabilizzazione, collaudo e trattazione amministrativa comprese le riserve).
L'aliquota percentuale riconosciuta, che è fissa ed invariabile, va calcolata sull'importo complessivo lordo delle opere risultante dalla liquidazione finale.
Per gli oneri di competenza delle A.T.E.R., relativamente agli interventi di edilizia sovvenzionata realizzati direttamente dai Comuni, è riconosciuta alle stesse una percentuale dell'1% del C.R.N., del C.R.P. e del C.R.S. nell'ambito delle spese tecniche e generali complessivamente previste rispettivamente per gli interventi di nuova costruzione, di recupero primario e secondario.
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata le spese generali comprendono anche gli oneri relativi al funzionamento delle Commissioni Provinciali per l'assegnazione degli alloggi.
Art. 8 - AMBITO PROGRAMMATICO DI APPLICAZIONE
I costi definiti ai sensi del presente decreto si applicano a tutti gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica localizzati in attuazione di programmi approvati dopo la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata nonché agli interventi localizzati in attuazione di precedenti programmi e non ancora appaltati purché, nel rispetto degli obiettivi fisici programmati, sia verificata, per ciascun intervento, la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti da tale applicazione.
I detti limiti di costo si applicano, altresì, a tutti gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata nel rispetto delle disposizioni contenute nei relativi bandi di concorso e nelle stipulande convenzioni.
Art. 9 - AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
I limiti di costo di realizzazione tecnica, definiti ai sensi del presente decreto, sono aggiornati annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2007 e il mese di giugno di ciascun anno successivo.
Tale aggiornamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione del provvedimento regionale di aggiornamento stesso.
Art. 10 - QUADRI TECNICO-ECONOMICI (Q.T.E.)
Per l'applicazione dei limiti di costo definiti dal presente decreto, i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici di cui agli articoli predenti secondo i modelli che saranno predisposti dalla Regione Basilicata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul B.U.R..