D.P.G.R. Marche 31/03/1999 n. 327
Ord. M.I. n. 2668/1997, art. 2, comma 2, e successive modificazioni. D.C.D. n. 83 del 31/10/97 - 1° Piano Stralcio. D.C.D. n. 202 del 20/02/1998 - 2° Piano Stralcio. Disposizioni per accelerare il completamento degli interventi sugli edifici pubblici e di fruizione pubblica: Strutture Scolastiche, Strutture Socio - Sanitarie, Cimiteri e Sedi Municipali.
- Forma giuridica: Decreto Pres. Giunta regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Marche
- Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
[preambolo]
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI
INTERVENTI DI PROT. CIVILE
(Ord. 2668 del 28/09/97)
omissis
DECRETA
Articolo 1
[termine di inizio dei lavori e revoca dei finanziamenti]
1. I lavori previsti nel 1° piano stralcio approvato con D.C.D. n. 83/97 del 31/10/1997, debbono essere iniziati entro il 30 Aprile 1999;
2. I lavori previsti nel 2° piano stralcio approvato con D.C.D. n. 202/98 del 20/02/1998, debbono essere iniziati entro il 31 Maggio 1999;
3. Gli Enti attuatori entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti ai punti 1 e 2, comunicano all'ufficio del Commissario Delegato la data di inizio lavori;
4. Il mancato rispetto dei termini prescritti comporta la revoca dei finanziamenti concessi;
5. Gli enti attuatori che ritengono di non iniziare i lavori entro i termini prescritti, potranno dichiarare, entro 10 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, di voler rinunciare al contributo concesso e richiedere l'inserimento degli interventi nel piano opere pubbliche di cui all'articolo 2 comma 3 lettera e) della L. n. 61/98, con le seguenti modalità:
a) il finanziamento dell'intervento già richiesto con la scheda progetto degli edifici per il piano opere pubbliche di cui all'articolo 2 co. 3 lett. e) della L. n. 61/98 verrà integrato d'ufficio a cura dell'Area di Coordinamento 7 per le somme già concesse dal D.C.D. n. 83/97 e dal D.C.D. n. 202/98;
b) qualora non sia stata inviata alcuna ulteriore richiesta di finanziamento per gli interventi da inserire nel piano opere pubbliche di cui all'articolo 2 co. 3 lett. e) della L. 61/98, dovrà essere inviata apposita richiesta con l'invio della suddetta scheda progetto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI
INTERVENTI DI PROT. CIVILE
(Ord. 2668 del 28/09/97)
omissis
DECRETA
Articolo 1
[termine di inizio dei lavori e revoca dei finanziamenti]
1. I lavori previsti nel 1° piano stralcio approvato con D.C.D. n. 83/97 del 31/10/1997, debbono essere iniziati entro il 30 Aprile 1999;
2. I lavori previsti nel 2° piano stralcio approvato con D.C.D. n. 202/98 del 20/02/1998, debbono essere iniziati entro il 31 Maggio 1999;
3. Gli Enti attuatori entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti ai punti 1 e 2, comunicano all'ufficio del Commissario Delegato la data di inizio lavori;
4. Il mancato rispetto dei termini prescritti comporta la revoca dei finanziamenti concessi;
5. Gli enti attuatori che ritengono di non iniziare i lavori entro i termini prescritti, potranno dichiarare, entro 10 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, di voler rinunciare al contributo concesso e richiedere l'inserimento degli interventi nel piano opere pubbliche di cui all'articolo 2 comma 3 lettera e) della L. n. 61/98, con le seguenti modalità:
a) il finanziamento dell'intervento già richiesto con la scheda progetto degli edifici per il piano opere pubbliche di cui all'articolo 2 co. 3 lett. e) della L. n. 61/98 verrà integrato d'ufficio a cura dell'Area di Coordinamento 7 per le somme già concesse dal D.C.D. n. 83/97 e dal D.C.D. n. 202/98;
b) qualora non sia stata inviata alcuna ulteriore richiesta di finanziamento per gli interventi da inserire nel piano opere pubbliche di cui all'articolo 2 co. 3 lett. e) della L. 61/98, dovrà essere inviata apposita richiesta con l'invio della suddetta scheda progetto.