D.Pres. 28/12/2005
Indirizzi regionali per l'effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma temporale attuativo.<br>Stralcio
- Forma giuridica: Decreto Pres. Giunta regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Sicilia
- Categorico Leggi: Sicurezza - Antisismica
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 ed, in particolare, l'art. 94, comma 2, lettera a), recante l'attribuzione di funzioni alle regioni in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e l'articolo 108, concernente le funzioni attribuite alle regioni in materia di protezione civile;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ad oggetto "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 in data 8 maggio 2003;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003 in materia di individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche ed adempimenti connessi al recepimento ed attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7, parte prima, del 13 febbraio 2004, che ha reso attuativa la citata delibera di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003;
Considerato quanto previsto all'art. 7 del suddetto decreto in materia di prime indicazioni da fornire ai soggetti competenti per l'effettuazione delle verifiche tecniche da eseguire per l'accertamento del livello di adeguatezza degli edifici e delle opere strategiche o rilevanti, di cui all'articolo 2 del citato decreto 15 gennaio 2004;
Acquisita la condivisione dei presenti indirizzi, da parte delle consulte regionali delle professioni tecniche, convocate in data 21 aprile e 31 maggio 2005, per formulare le eventuali proposte di modifiche ed integrazioni, acquisite e recepite negli allegati indirizzi regionali;
Ravvisata la necessità di formulare tali indicazioni, mediante indirizzi regionali finalizzati a fornire ai soggetti competenti elementi utili alla redazione delle verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
Decreta:
Art. 1 - Finalità delle verifiche tecniche
Le verifiche tecniche delle strutture strategiche e delle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono finalizzate alla determinazione dei livelli di adeguatezza sismica rispetto a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in zona sismica.
Art. 2 - Oggetto delle verifiche tecniche
Sono oggetto delle verifiche tecniche dei livelli di adeguatezza sismica le strutture strategiche e di rilevanza regionale rientranti negli elenchi adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del 15 gennaio 2004 e ricomprese nell'ambito del censimento attivato dal dipartimento regionale protezione civile, ai sensi dell'art. 8 del decreto del 15 gennaio 2004, costituente, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003, il primo livello di indagine finalizzato alla verifica dei livelli di sicurezza d'uso nei confronti dell'azione sismica.
Art. 3 - Individuazione, obblighi e responsabilità dei soggetti proprietari di strutture strategiche e/o rilevanti
Sono individuati, quali soggetti a cui compete l'obbligo delle verifiche dei livelli di adeguatezza sismica di strutture strategiche e/o di rilevanza regionale, tutti gli enti e soggetti proprietari di opere rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 2 del decreto del 15 gennaio 2004.
Tali soggetti hanno, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, l'obbligo di effettuare le verifiche tecniche delle strutture strategiche e rilevanti di propria competenza.
Art. 4 - Programma temporale delle verifiche tecniche
Le verifiche tecniche dei livelli di adeguatezza sismica devono essere realizzate dai soggetti proprietari in conformità alla programmazione temporale allegata al presente decreto, prevista ai sensi del comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e redatta ai sensi del comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza P.C.M. n. 3362/2004.
Art. 5 - Primo livello di indagine
I soggetti ed enti proprietari, come individuati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, sono tenuti all'effettuazione, entro il 31 dicembre 2006, delle verifiche di primo livello finalizzate ad acquisire informazioni su tutto il patrimonio edilizio ed infrastrutturale di interesse regionale attivate dal dipartimento regionale della protezione civile mediante una campagna di indagini denominata "Censimento delle strutture strategiche e rilevanti di interesse regionale", attivata ai sensi dell'art. 8 del decreto del 15 gennaio 2004.
Art. 6 - Finalità e risultati del primo livello di indagine
Le finalità del censimento di cui all'art. 5 del presente decreto sono quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003 per il primo livello di indagine indirizzato alle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza d'uso delle opere strategiche e/o rilevanti di interesse regionale. I risultati del primo livello di indagine sono finalizzati alla formazione di una banca dati regionale dei livelli di rischio sismico cui sono soggette le strutture strategiche e rilevanti e costituisce lo strumento tecnico di supporto alla programmazione temporale ed economica delle successive verifiche di secondo livello e dei programmi di intervento tecnico finalizzati alla riduzione dei livelli di rischio sismico che dovranno essere programmati dagli enti e soggetti competenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 2 dell'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003.
I risultati del primo livello di indagine sono acquisibili da parte degli enti e soggetti competenti, ai fini di una corretta pianificazione degli interventi con finalità di prevenzione del rischio sismico.
Art. 7 - Livelli di indagine successivi
A seguito del completamento del primo livello di indagine (censimento di livello 0) i soggetti ed enti individuati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto devono avviare, secondo la programmazione temporale di cui all'art. 4 del presente decreto, le verifiche tecniche successive al primo livello di indagine, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003. Tali verifiche devono essere concluse nei tempi previsti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003.
Art. 8 - Finalità e risultati delle verifiche tecniche di primo e secondo livello
Tali verifiche sono finalizzate alla determinazione dei livelli di adeguatezza sismica delle opere rispetto agli standards definiti dalle norme tecniche e dalla classificazione sismica vigente.
I risultati delle verifiche possono essere utilizzati dal soggetto o ente proprietario per valutare la priorità di eventuali interventi sulla base degli attuali livelli di sicurezza sismica delle strutture strategiche o rilevanti di competenza.
Le risultanze delle verifiche tecniche, complete degli indicatori di rischio di collasso e di inagibilità previsti dall'allegato n. 1 all'ordinanza P.C.M. n. 3362 dell'8 luglio 2004, redatte secondo le allegate schede di sintesi della verifica sismica di 1" o di "livello 2", devono essere inviate al dipartimento regionale della protezione civile, per la definizione degli indirizzi di valutazione dei livelli di rischio e di pianificazione economica degli eventuali interventi di adeguamento o miglioramento sismico che dovessero rendersi necessari.
Art. 9 - Opere escluse dall'obbligo di verifica
Dalle verifiche tecniche di cui al precedente articolo restano escluse, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, le opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, così come individuate dalla vigente classificazione sismica, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003.
Art. 10 - Indirizzi regionali recanti prime indicazioni per le verifiche tecniche
In relazione alle premesse e nel rispetto delle disposizioni legislative sopra richiamate, sono adottati gli allegati indirizzi regionali recanti disposizioni concernenti l'esecuzione delle verifiche tecniche finalizzate alla definizione dei livelli di adeguatezza sismica degli edifici e delle opere strategiche o di interesse regionale, di cui all'articolo 2 del decreto 15 gennaio 2004.
Art. 11 - Aggiornamenti ed integrazioni degli indirizzi regionali per le verifiche tecniche
Il dipartimento regionale della protezione civile provvede ad approfondire, integrare o modificare i contenuti degli allegati indirizzi regionali, in relazione a modifiche del quadro normativo nazionale di riferimento. Gli allegati indirizzi regionali saranno, con successivi provvedimenti, finalizzati, come previsto dalle vigenti norme tecniche in zona sismica, anche all'individuazione di peculiari specificità delle tipologie costruttive del territorio regionale al fine di consentire, per gli interventi di adeguamento, un miglioramento controllato della vulnerabilità, da attuare mediante la riduzione dei livelli di protezione sismica previsti per le nuove costruzioni, alla conseguente riduzione delle azioni sismiche da considerare per i diversi stati limite ed al numero degli stessi stati limite da considerare.
Art. 12 - Successivi interventi di adeguamento o miglioramento sismico
I soggetti proprietari di strutture strategiche e rilevanti dovranno programmare ed avviare, anche a fronte dei risultati delle verifiche tecniche di cui all'art. 8 del presente decreto e con le priorità d'azione finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità, gli interventi tecnici necessari per l'adeguamento o il miglioramento dei livelli di sicurezza d'uso previsti dalle vigenti norme tecniche in zona sismica.
Art. 13 - Divulgazione e pubblicazione
Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente agli indirizzi regionali, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed acquista efficacia dal giorno stesso della sua pubblicazione.
ALLEGATI INDIRIZZI REGIONALI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DIADEGUATEZZA SISMICA DEGLI EDIFICI E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI INTERESSESTRATEGICO LA CUI FUNZIONALITÀ DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVOFONDAMENTALE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E DEGLI EDIFICI ED OPEREINFRASTRUTTURALI CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DIUN EVENTUALE COLLASSO
1. PREMESSE
L'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni prevede la valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica, da effettuarsi entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza stessa, per le seguenti opere:
A) edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
B) edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Le tipologie di opere di competenza statale che presentano le caratteristiche indicate sono state individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003.
Le tipologie di opere di competenza regionale che presentano le caratteristiche indicate sono state individuate, giusta delibera di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003, resa esecutiva con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004.
Il citato decreto P.C.M. reca, altresì, indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi su edifici e opere strategiche o importanti, ai sensi di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3274/2003.
Tali indicazioni, come disposto dall'art. 7 del citato decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile del 15 gennaio 2004, sono state adottate sul territorio della Regione Siciliana nelle more dell'emanazione di appositi indirizzi regionali.
I presenti primi indirizzi regionali sono pertanto finalizzati a fornire indicazioni ai soggetti competenti, come previsto dal comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, per l'esecuzione delle verifiche tecniche necessarie per stabilire il livello di adeguatezza di ciascuna opera strategica o di interesse rilevante rispetto a quanto previsto dalle vigenti norme tecniche in zona sismica.
I presenti indirizzi regionali costituiscono pertanto uno strumento operativo rivolto a finalizzare gli indirizzi di verifica tecnica previsti dal quadro normativo nazionale, alle opere strategiche e di importanza rilevante di interesse regionale per le quali i soggetti competenti devono provvedere alla verifica dei livelli di adeguatezza sismica.
2. DEFINIZIONI
2.1. Edifici ed opere infrastrutturali esistenti
Gli edifici e le opere infrastrutturali esistenti sono quelli che, alla data di entrata in vigore dei presenti indirizzi regionali, siano, ai sensi della normativa vigente, completati, collaudati ed utilizzati.
Tali strutture si distinguono da quelli di nuova progettazione per gli aspetti seguenti:
- il progetto riflette lo stato delle conoscenze al tempo della loro costruzione;
- il progetto può contenere difetti di impostazione concettuale e di realizzazione non immediatamente evidenziabili.
Tali strutture possono essere state soggette a terremoti passati o ad altre azioni accidentali i cui effetti non sono manifesti.
Di conseguenza, la valutazione della sicurezza ed il progetto degli interventi sono normalmente affetti da un grado di incertezza diverso rispetto quello delle strutture di nuova progettazione. Ciò comporta l'impiego di adeguati fattori di confidenza nelle verifiche di sicurezza, come pure metodi di analisi e di verifica dipendenti dalla completezza e dall'affidabilità dell'informazione disponibile. Negli edifici esistenti le situazioni concrete riscontrabili sono le più diverse ed è quindi impossibile prevedere regole specifiche e dettagliate per tutti i casi.
2.2. Obbligo di verifica
Le norme tecniche di cui all'O.P.C.M. n. 3274/2003, all'articolo 2, commi 3 e 4, fa obbligo di eseguire valutazioni di sicurezza sismica su edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e su edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
In conseguenza di tali verifiche, le strutture potranno essere oggetto, secondo il disposto delle norme tecniche di cui al D.M. 14 settembre 2005 e degli allegati n. 2 e 3 dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni ad interventi di adeguamento o miglioramento sismico, interventi di adeguamento con riduzione controllata della vulnerabilità sismica, cambio di destinazione d'uso e conseguente declassamento in strutture a destinazione d'uso e funzioni di importanza inferiore a quella strategica o rilevante ai sensi dei presenti indirizzi regionali.
Con successivo provvedimento l'Amministrazione regionale, tenuto conto della specificità delle tipologie costruttive regionali, che dovranno essere individuate per comprensori omogenei, disporrà la possibilità, per gli interventi di adeguamento, di effettuare interventi di miglioramento controllato della vulnerabilità, mediante la riduzione dei livelli di protezione sismica e la conseguente riduzione dell'entità delle azioni sismiche da considerare per i diversi stati limite, nonché il numero degli stati limite da considerare rispetto quanto previsto dalle normative vigenti per le nuove costruzioni.
Per gli edifici di speciale importanza artistica, di cui all'art. 16 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è consentito derogare da quanto prescritto nelle presenti norme, nei casi in cui ciò comporti l'esecuzione di interventi incompatibili con le esigenze di tutela e di conservazione del bene culturale.
In particolare, per i beni culturali tutelati è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento, secondo quanto disposto al comma 4), art. 29, del decreto legislativo n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", è peraltro comunque richiesto di calcolare i livelli di accelerazione del suolo corrispondenti al raggiungimento di ciascuno stato limite previsto per la tipologia strutturale dell'edificio, nella situazione precedente e nella situazione successiva all'eventuale intervento.
2.3. Valutazione della sicurezza sismica
Per valutazione della sicurezza si intende un procedimento quantitativo volto a stabilire se un edificio esistente è in grado o meno di resistere alla combinazione sismica di progetto prevista dalle norme vigenti in zona sismica.
Tali norme forniscono gli strumenti per la valutazione di singoli edifici ed i risultati non sono estendibili a edifici diversi pur appartenenti alla stessa tipologia.
Gli stessi metodi previsti dalle norme di progetto per le nuove costruzioni valgono per la valutazione degli edifici esistenti, salvo quanto diversamente indicato nel seguito.
Nell'effettuare la valutazione si terrà conto dell'esperienza, se disponibile, derivante dall'esame del comportamento di edifici simili che abbiano subito in passato l'effetto di eventi sismici.
3. LIVELLI DI INDAGINE
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003 recante disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, prevede diversi livelli di verifica di adeguatezza sismica delle strutture strategiche e rilevanti.
In particolare, il primo livello (livello 0) prevede unicamente l'acquisizione di dati sommari sull'opera ed è applicabile in modo sistematico a tutte le tipologie individuate.
I livelli successivi (livello 1 e livello 2), previsti dalla suddetta normativa, si riferiscono alle categorie di opere ad elevata priorità, come individuate dall'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e ricadenti tra quelle collocate in zona sismica 1 e 2 e progettate in epoca antecedente rispetto alla classificazione del territorio del comune nella zona attuale.
Tali livelli di indagine restano inoltre applicabili a qualsiasi edificio o opera indipendentemente dal fatto che presenti o meno tali citate caratteristiche di priorità.
I livelli 1 e 2 si differenziano per il diverso livello di conoscenza e per i diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti e si applicano in funzione della regolarità della struttura oggetto di verifica.
3.1. Primo livello di indagine
Il primo livello di acquisizione dati e di verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica, previsto dal citato quadro normativo nazionale, è stato attuato dal dipartimento regionale della protezione civile mediante un censimento speditivo delle strutture strategiche e rilevanti, in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso a seguito di evento sismico.
Le finalità del censimento sono quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003 per il primo livello di indagine finalizzato alle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza d'uso delle opere strategiche e/o rilevanti di interesse regionale.
I risultati del primo livello di indagine sono finalizzati alla formazione di una banca dati regionale sui livelli di rischio sismico di strutture strategiche e rilevanti che costituirà strumento di programmazione temporale ed economica delle successive verifiche di secondo livello e dei programmi di intervento tecnico finalizzati alla riduzione dei livelli di rischio sismico.
Tale censimento viene attuato a norma dell'art. 8 del decreto del 15 gennaio 2004 dal dipartimento regionale della protezione civile con il supporto di tutti gli enti e soggetti proprietari di strutture rientranti negli elenchi tipologici di cui all'articolo 2 del citato decreto, che verranno coordinati e supportati, per tutta la durata delle operazioni di acquisizione dei dati, dal dipartimento regionale della protezione civile.
Per una completa ed univoca acquisizione dei dati individuati nell'allegato 2 al citato decreto PCM 21 ottobre 2003, per tale livello Ø di indagine, il dipartimento regionale della protezione civile ha messo a punto tre schede speditive specializzate per le tre seguenti tipologie di opere strategiche o rilevanti:
1) edifici;
2) ponti ed opere di attraversamento;
3) opere infrastrutturali e di servizio.
Per ognuna di tali tipologie di opere sono state redatte note di istruzione alla compilazione riportate in calce alle citate schede.
3.2. Secondo e terzo livello di indagine
I livelli di indagine successivi, denominati di livello 1 e 2, si differenziano per il diverso livello di conoscenza e per i diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti e si applicano in funzione della regolarità della struttura oggetto di verifica.
Per l'effettuazione delle verifiche di livello 1 e livello 2, l'obiettivo minimo da perseguire è la definizione di 3 livelli di accelerazione al suolo corrispondenti ai 3 stati limite definiti dalle norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le accelerazioni attese con probabilità del 2%, 10% e 50 % in 50 anni per le strutture in c.a.; mentre per le strutture in muratura si considerano i soli stati limite di danno severo e di danno lieve.
Un possibile indicatore del rischio di collasso (au) e di inagibilità (ae)dell'edificio è dato dal rapporto tra le citate accelerazioni stimate di collasso, di danno severo e danno lieve e le corrispondenti accelerazioni al suolo attese con le probabilità di accadimento sopra citate.
Indicatori di rischio e di inagibilità in strutture in c.a.
Indicatori di rischio e di inagibilità in strutture in muratura
Tali indicatori di rischio di collasso ed inagibilità dovranno essere riportati nelle allegate schede di sintesi delle verifiche di sicurezza sismica per ogni struttura strategica o rilevante oggetto di indagine.
3.2.1. Livello 1 di acquisizione dei dati e di verifica
Su ciascun edificio devono essere effettuati sopralluoghi volti alla conoscenza ed al rilievo della struttura.
Devono quindi essere raccolte tutte le informazioni e la documentazione disponibile sul sito di costruzione, sull'epoca di costruzione e sulle trasformazioni (sopraelevazioni, ampliamenti, modifiche strutturali) ed in merito agli interventi subiti dalla struttura.
Per ogni edificio vanno individuate la tipologia strutturale della costruzione originaria e quelle presenti nelle trasformazioni successive.
È inoltre essenziale, ai fini delle verifiche da effettuare, riconoscere la regolarità in pianta ed in elevazione di un edificio.
È richiesta l'attribuzione ad una delle categorie di suolo descritte nelle norme tecniche, sulla base di studi esistenti, di carte geologiche di dettaglio disponibili o ricorrendo, in assenza di sufficienti ed esaustive informazioni, a prove sperimentali di caratterizzazione del terreno le cui risultanze devono essere contenute in apposita relazione sui terreni di fondazione.
È consentito inoltre un livello di conoscenza limitato (LC1)
Il livello 1 si applica agli edifici ed alle opere ad alta priorità, che possano essere definiti regolari, che non siano stati attribuiti a categorie di suolo S1 o S2 e che non siano realizzati in prossimità di dirupi o creste o su corpi franosi.
3.2.1.1. Livello 1 per edifici in c.a.
Si procederà alle verifiche ricorrendo al livello di conoscenza limitata che prevede una geometria della struttura già nota o acquisita in base ad un rilievo o dai disegni originali.
In quest'ultimo caso un rilievo visivo completo dovrà essere effettuato per verificare l'effettiva corrispondenza del costruito ai disegni.
I dati raccolti sulle dimensioni degli elementi strutturali saranno tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad un'analisi lineare.
Per quanto attiene ai dettagli costruttivi, se questi non sono disponibili da disegni costruttivi, devono essere ricavati sulla base di un progetto simulato eseguito secondo la pratica dell'epoca della costruzione.
È richiesta una limitata verifica in-situ delle armature e dei collegamenti presenti negli elementi più importanti. I dati raccolti saranno tali da consentire verifiche locali di resistenza.
Infine, per tale livello di conoscenza non sono disponibili informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, né da disegni o dettagli costruttivi né da certificati di prova.
Si adotteranno pertanto valori usuali della pratica costruttiva dell'epoca convalidati da limitate prove in-situ sugli elementi più importanti.
La valutazione della sicurezza, nel caso di conoscenza limitata, verrà eseguita mediante metodi di analisi lineare statici o dinamici.
Vanno effettuate prove e verifiche in situ secondo quanto previsto per il livello di conoscenza limitata.
Si ricorrerà all'analisi lineare statica pur essendo ovviamente consentito utilizzare l'analisi lineare dinamica.
È consentito considerare due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando l'eccentricità accidentale indicata dalle norme.
La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza secante a snervamento.
In caso non siano effettuate considerazioni specifiche, è possibile valutare la rigidezza flessionale degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.
Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate per ciascun elemento strutturale.
In particolare si procederà come segue:
1) si effettuerà l'analisi dell'edificio, con PGA unitaria, in entrambe le direzioni principali;
2) si calcoleranno per ogni elemento strutturale i valori di resistenza;
3) si calcoleranno per ogni piano i valori di rotazione in condizioni di collasso, di danno severo e di danno limitato;
4) sì calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il primo collasso a taglio o il collasso di un nodo o il raggiungimento della rotazione ultima ad un piano (PGAco);
5) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della rotazione di danno severo ad un piano (PGADS);
6) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della rotazione di snervamento ad un piano (PGADL)
3.2.1.2. Livello 1 per edifici in muratura
Si procederà alle verifiche ricorrendo ad un rilievo sommario comprendente il rilievo dei principali elementi strutturali resistenti a taglio, piano per piano, ed una stima a campione dell'andamento e della rigidezza dei solai.
Dovranno in particolare essere verificati i dettagli costruttivi indicando in modo esplicito l'eventuale non rispondenza di uno dei punti da a) ad e) riportati nel seguito:
a) qualità del collegamento tra pareti ortogonali;
b) qualità del collegamento tra solai e pareti ed eventuale presenza di cordoli di piano;
c) esistenza di architravi dotate di resistenza flessionale al di sopra delle aperture;
d) presenza di elementi strutturali spingenti e di eventuali elementi atti ad eliminare la spinta;
e) presenza di elementi, anche non strutturali ad elevata vulnerabilità.
Si verificherà preliminarmente l'eventuale rispondenza alla definizione di edificio semplice, come individuato dalle vigenti norme tecniche, quando, oltre alle condizioni ivi prescritte, dopo l'eventuale intervento di adeguamento, risulti verificato quanto segue:
a) le pareti ortogonali siano tra loro ben collegate;
b) i solai siano ben collegati alle pareti, per mezzo di tasselli e/o di cordoli di piano;
c) tutte le aperture siano dotate di architravi dotate di resistenza flessionale;
d) tutti gli elementi spingenti eventualmente presenti siano dotati di accorgimenti atti ad eliminare o equilibrare le spinte orizzontali;
e) tutti gli elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità siano stati eliminati;
f) tutti i solai possano essere considerati infinitamente rigidi e resistenti.
Si potrà ricorrerà all'analisi lineare statica o all'analisi lineare dinamica, secondo quanto descritto dalle norme tecniche vigenti.
È consentito considerare due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando l'eccentricità accidentale indicata dalle citate norme tecniche vigenti.
La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza fessurata, tenendo conto della deformabilità a taglio ed a flessione.
In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito stimare la rigidezza degli elementi come pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.
Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate per ciascun elemento strutturale secondo quanto indicato dalle norme tecniche vigenti.
In particolare si procederà come segue:
1) si effettuerà l'analisi dell'edificio, con PGA unitaria, in entrambe le direzioni principali
2) si calcoleranno per ogni elemento strutturale i valori di resistenza a flessione e a taglio e a flessione fuori piano
3) si calcoleranno per ogni pannello murario i valori di deformazione corrispondenti agli stati limite di danno ed ultimo, in funzione della modalità di collasso
4) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della deformazione ultima nel piano o della resistenza fuori piano in un pannello (PGADS)
5) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della resistenza nel piano o della deformazione di danno in un pannello (PGADL)
3.2.2. Livello 2 di acquisizione dei dati e di verifica
L'obiettivo da perseguire è la definizione di una curva di capacità globale forza - spostamento, con la conseguente definizione dei tre livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti ai tre stati limite definiti dalle norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le accelerazioni attese con probabilità 2%, 10% e 50 % in 50 anni.
È richiesto un livello di conoscenza più approfondito del tipo adeguato (LC2) o accurato (LC3) secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti.
È richiesta la determinazione della categoria di suolo tramite prove in-situ (almeno SPT) o altre specifiche indagini geognostiche le cui risultanze devono essere contenute in apposita relazione geologica.
Si adotterà una analisi statica non lineare con le variazioni specificate per le diverse tipologie strutturali.
Il ricorso all'analisi lineare è consentito quando il rapporto domanda/capacità è uniforme per i diversi elementi, quando la domanda è contenuta entro limiti accettabili per ogni elemento e quando i collassi di tipo fragile sono impediti.
Il livello 2 di verifica andrà pertanto applicato ad edifici ed opere ad alta priorità ed in tutti i casi in cui non è prevista la possibilità di limitarsi al livello 1 e cioè quando la struttura non risponde ai requisiti di regolarità in pianta ed in elevazione.
Tali opere ad alta priorità sono quelle:
- ricadenti in zona sismica 1 e 2 (elevata pericolosità);
- progettate in epoca antecedente rispetto alla classificazione del territorio del comune nel quale ricadono (elevata vulnerabilità);
- utilizzate da un numero elevato di utenti e da soggetti deboli q
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 ed, in particolare, l'art. 94, comma 2, lettera a), recante l'attribuzione di funzioni alle regioni in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e l'articolo 108, concernente le funzioni attribuite alle regioni in materia di protezione civile;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ad oggetto "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 in data 8 maggio 2003;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003 in materia di individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche ed adempimenti connessi al recepimento ed attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7, parte prima, del 13 febbraio 2004, che ha reso attuativa la citata delibera di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003;
Considerato quanto previsto all'art. 7 del suddetto decreto in materia di prime indicazioni da fornire ai soggetti competenti per l'effettuazione delle verifiche tecniche da eseguire per l'accertamento del livello di adeguatezza degli edifici e delle opere strategiche o rilevanti, di cui all'articolo 2 del citato decreto 15 gennaio 2004;
Acquisita la condivisione dei presenti indirizzi, da parte delle consulte regionali delle professioni tecniche, convocate in data 21 aprile e 31 maggio 2005, per formulare le eventuali proposte di modifiche ed integrazioni, acquisite e recepite negli allegati indirizzi regionali;
Ravvisata la necessità di formulare tali indicazioni, mediante indirizzi regionali finalizzati a fornire ai soggetti competenti elementi utili alla redazione delle verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
Decreta:
Art. 1 - Finalità delle verifiche tecniche
Le verifiche tecniche delle strutture strategiche e delle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono finalizzate alla determinazione dei livelli di adeguatezza sismica rispetto a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in zona sismica.
Art. 2 - Oggetto delle verifiche tecniche
Sono oggetto delle verifiche tecniche dei livelli di adeguatezza sismica le strutture strategiche e di rilevanza regionale rientranti negli elenchi adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del 15 gennaio 2004 e ricomprese nell'ambito del censimento attivato dal dipartimento regionale protezione civile, ai sensi dell'art. 8 del decreto del 15 gennaio 2004, costituente, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003, il primo livello di indagine finalizzato alla verifica dei livelli di sicurezza d'uso nei confronti dell'azione sismica.
Art. 3 - Individuazione, obblighi e responsabilità dei soggetti proprietari di strutture strategiche e/o rilevanti
Sono individuati, quali soggetti a cui compete l'obbligo delle verifiche dei livelli di adeguatezza sismica di strutture strategiche e/o di rilevanza regionale, tutti gli enti e soggetti proprietari di opere rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 2 del decreto del 15 gennaio 2004.
Tali soggetti hanno, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, l'obbligo di effettuare le verifiche tecniche delle strutture strategiche e rilevanti di propria competenza.
Art. 4 - Programma temporale delle verifiche tecniche
Le verifiche tecniche dei livelli di adeguatezza sismica devono essere realizzate dai soggetti proprietari in conformità alla programmazione temporale allegata al presente decreto, prevista ai sensi del comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e redatta ai sensi del comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza P.C.M. n. 3362/2004.
Art. 5 - Primo livello di indagine
I soggetti ed enti proprietari, come individuati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, sono tenuti all'effettuazione, entro il 31 dicembre 2006, delle verifiche di primo livello finalizzate ad acquisire informazioni su tutto il patrimonio edilizio ed infrastrutturale di interesse regionale attivate dal dipartimento regionale della protezione civile mediante una campagna di indagini denominata "Censimento delle strutture strategiche e rilevanti di interesse regionale", attivata ai sensi dell'art. 8 del decreto del 15 gennaio 2004.
Art. 6 - Finalità e risultati del primo livello di indagine
Le finalità del censimento di cui all'art. 5 del presente decreto sono quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003 per il primo livello di indagine indirizzato alle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza d'uso delle opere strategiche e/o rilevanti di interesse regionale. I risultati del primo livello di indagine sono finalizzati alla formazione di una banca dati regionale dei livelli di rischio sismico cui sono soggette le strutture strategiche e rilevanti e costituisce lo strumento tecnico di supporto alla programmazione temporale ed economica delle successive verifiche di secondo livello e dei programmi di intervento tecnico finalizzati alla riduzione dei livelli di rischio sismico che dovranno essere programmati dagli enti e soggetti competenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 2 dell'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003.
I risultati del primo livello di indagine sono acquisibili da parte degli enti e soggetti competenti, ai fini di una corretta pianificazione degli interventi con finalità di prevenzione del rischio sismico.
Art. 7 - Livelli di indagine successivi
A seguito del completamento del primo livello di indagine (censimento di livello 0) i soggetti ed enti individuati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto devono avviare, secondo la programmazione temporale di cui all'art. 4 del presente decreto, le verifiche tecniche successive al primo livello di indagine, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003. Tali verifiche devono essere concluse nei tempi previsti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003.
Art. 8 - Finalità e risultati delle verifiche tecniche di primo e secondo livello
Tali verifiche sono finalizzate alla determinazione dei livelli di adeguatezza sismica delle opere rispetto agli standards definiti dalle norme tecniche e dalla classificazione sismica vigente.
I risultati delle verifiche possono essere utilizzati dal soggetto o ente proprietario per valutare la priorità di eventuali interventi sulla base degli attuali livelli di sicurezza sismica delle strutture strategiche o rilevanti di competenza.
Le risultanze delle verifiche tecniche, complete degli indicatori di rischio di collasso e di inagibilità previsti dall'allegato n. 1 all'ordinanza P.C.M. n. 3362 dell'8 luglio 2004, redatte secondo le allegate schede di sintesi della verifica sismica di 1" o di "livello 2", devono essere inviate al dipartimento regionale della protezione civile, per la definizione degli indirizzi di valutazione dei livelli di rischio e di pianificazione economica degli eventuali interventi di adeguamento o miglioramento sismico che dovessero rendersi necessari.
Art. 9 - Opere escluse dall'obbligo di verifica
Dalle verifiche tecniche di cui al precedente articolo restano escluse, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, le opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, così come individuate dalla vigente classificazione sismica, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003.
Art. 10 - Indirizzi regionali recanti prime indicazioni per le verifiche tecniche
In relazione alle premesse e nel rispetto delle disposizioni legislative sopra richiamate, sono adottati gli allegati indirizzi regionali recanti disposizioni concernenti l'esecuzione delle verifiche tecniche finalizzate alla definizione dei livelli di adeguatezza sismica degli edifici e delle opere strategiche o di interesse regionale, di cui all'articolo 2 del decreto 15 gennaio 2004.
Art. 11 - Aggiornamenti ed integrazioni degli indirizzi regionali per le verifiche tecniche
Il dipartimento regionale della protezione civile provvede ad approfondire, integrare o modificare i contenuti degli allegati indirizzi regionali, in relazione a modifiche del quadro normativo nazionale di riferimento. Gli allegati indirizzi regionali saranno, con successivi provvedimenti, finalizzati, come previsto dalle vigenti norme tecniche in zona sismica, anche all'individuazione di peculiari specificità delle tipologie costruttive del territorio regionale al fine di consentire, per gli interventi di adeguamento, un miglioramento controllato della vulnerabilità, da attuare mediante la riduzione dei livelli di protezione sismica previsti per le nuove costruzioni, alla conseguente riduzione delle azioni sismiche da considerare per i diversi stati limite ed al numero degli stessi stati limite da considerare.
Art. 12 - Successivi interventi di adeguamento o miglioramento sismico
I soggetti proprietari di strutture strategiche e rilevanti dovranno programmare ed avviare, anche a fronte dei risultati delle verifiche tecniche di cui all'art. 8 del presente decreto e con le priorità d'azione finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità, gli interventi tecnici necessari per l'adeguamento o il miglioramento dei livelli di sicurezza d'uso previsti dalle vigenti norme tecniche in zona sismica.
Art. 13 - Divulgazione e pubblicazione
Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente agli indirizzi regionali, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed acquista efficacia dal giorno stesso della sua pubblicazione.
ALLEGATI INDIRIZZI REGIONALI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DIADEGUATEZZA SISMICA DEGLI EDIFICI E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI INTERESSESTRATEGICO LA CUI FUNZIONALITÀ DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVOFONDAMENTALE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E DEGLI EDIFICI ED OPEREINFRASTRUTTURALI CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DIUN EVENTUALE COLLASSO
1. PREMESSE
L'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni prevede la valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica, da effettuarsi entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza stessa, per le seguenti opere:
A) edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
B) edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Le tipologie di opere di competenza statale che presentano le caratteristiche indicate sono state individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003.
Le tipologie di opere di competenza regionale che presentano le caratteristiche indicate sono state individuate, giusta delibera di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003, resa esecutiva con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004.
Il citato decreto P.C.M. reca, altresì, indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi su edifici e opere strategiche o importanti, ai sensi di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3274/2003.
Tali indicazioni, come disposto dall'art. 7 del citato decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile del 15 gennaio 2004, sono state adottate sul territorio della Regione Siciliana nelle more dell'emanazione di appositi indirizzi regionali.
I presenti primi indirizzi regionali sono pertanto finalizzati a fornire indicazioni ai soggetti competenti, come previsto dal comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, per l'esecuzione delle verifiche tecniche necessarie per stabilire il livello di adeguatezza di ciascuna opera strategica o di interesse rilevante rispetto a quanto previsto dalle vigenti norme tecniche in zona sismica.
I presenti indirizzi regionali costituiscono pertanto uno strumento operativo rivolto a finalizzare gli indirizzi di verifica tecnica previsti dal quadro normativo nazionale, alle opere strategiche e di importanza rilevante di interesse regionale per le quali i soggetti competenti devono provvedere alla verifica dei livelli di adeguatezza sismica.
2. DEFINIZIONI
2.1. Edifici ed opere infrastrutturali esistenti
Gli edifici e le opere infrastrutturali esistenti sono quelli che, alla data di entrata in vigore dei presenti indirizzi regionali, siano, ai sensi della normativa vigente, completati, collaudati ed utilizzati.
Tali strutture si distinguono da quelli di nuova progettazione per gli aspetti seguenti:
- il progetto riflette lo stato delle conoscenze al tempo della loro costruzione;
- il progetto può contenere difetti di impostazione concettuale e di realizzazione non immediatamente evidenziabili.
Tali strutture possono essere state soggette a terremoti passati o ad altre azioni accidentali i cui effetti non sono manifesti.
Di conseguenza, la valutazione della sicurezza ed il progetto degli interventi sono normalmente affetti da un grado di incertezza diverso rispetto quello delle strutture di nuova progettazione. Ciò comporta l'impiego di adeguati fattori di confidenza nelle verifiche di sicurezza, come pure metodi di analisi e di verifica dipendenti dalla completezza e dall'affidabilità dell'informazione disponibile. Negli edifici esistenti le situazioni concrete riscontrabili sono le più diverse ed è quindi impossibile prevedere regole specifiche e dettagliate per tutti i casi.
2.2. Obbligo di verifica
Le norme tecniche di cui all'O.P.C.M. n. 3274/2003, all'articolo 2, commi 3 e 4, fa obbligo di eseguire valutazioni di sicurezza sismica su edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e su edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
In conseguenza di tali verifiche, le strutture potranno essere oggetto, secondo il disposto delle norme tecniche di cui al D.M. 14 settembre 2005 e degli allegati n. 2 e 3 dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni ad interventi di adeguamento o miglioramento sismico, interventi di adeguamento con riduzione controllata della vulnerabilità sismica, cambio di destinazione d'uso e conseguente declassamento in strutture a destinazione d'uso e funzioni di importanza inferiore a quella strategica o rilevante ai sensi dei presenti indirizzi regionali.
Con successivo provvedimento l'Amministrazione regionale, tenuto conto della specificità delle tipologie costruttive regionali, che dovranno essere individuate per comprensori omogenei, disporrà la possibilità, per gli interventi di adeguamento, di effettuare interventi di miglioramento controllato della vulnerabilità, mediante la riduzione dei livelli di protezione sismica e la conseguente riduzione dell'entità delle azioni sismiche da considerare per i diversi stati limite, nonché il numero degli stati limite da considerare rispetto quanto previsto dalle normative vigenti per le nuove costruzioni.
Per gli edifici di speciale importanza artistica, di cui all'art. 16 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è consentito derogare da quanto prescritto nelle presenti norme, nei casi in cui ciò comporti l'esecuzione di interventi incompatibili con le esigenze di tutela e di conservazione del bene culturale.
In particolare, per i beni culturali tutelati è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento, secondo quanto disposto al comma 4), art. 29, del decreto legislativo n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", è peraltro comunque richiesto di calcolare i livelli di accelerazione del suolo corrispondenti al raggiungimento di ciascuno stato limite previsto per la tipologia strutturale dell'edificio, nella situazione precedente e nella situazione successiva all'eventuale intervento.
2.3. Valutazione della sicurezza sismica
Per valutazione della sicurezza si intende un procedimento quantitativo volto a stabilire se un edificio esistente è in grado o meno di resistere alla combinazione sismica di progetto prevista dalle norme vigenti in zona sismica.
Tali norme forniscono gli strumenti per la valutazione di singoli edifici ed i risultati non sono estendibili a edifici diversi pur appartenenti alla stessa tipologia.
Gli stessi metodi previsti dalle norme di progetto per le nuove costruzioni valgono per la valutazione degli edifici esistenti, salvo quanto diversamente indicato nel seguito.
Nell'effettuare la valutazione si terrà conto dell'esperienza, se disponibile, derivante dall'esame del comportamento di edifici simili che abbiano subito in passato l'effetto di eventi sismici.
3. LIVELLI DI INDAGINE
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003 recante disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, prevede diversi livelli di verifica di adeguatezza sismica delle strutture strategiche e rilevanti.
In particolare, il primo livello (livello 0) prevede unicamente l'acquisizione di dati sommari sull'opera ed è applicabile in modo sistematico a tutte le tipologie individuate.
I livelli successivi (livello 1 e livello 2), previsti dalla suddetta normativa, si riferiscono alle categorie di opere ad elevata priorità, come individuate dall'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e ricadenti tra quelle collocate in zona sismica 1 e 2 e progettate in epoca antecedente rispetto alla classificazione del territorio del comune nella zona attuale.
Tali livelli di indagine restano inoltre applicabili a qualsiasi edificio o opera indipendentemente dal fatto che presenti o meno tali citate caratteristiche di priorità.
I livelli 1 e 2 si differenziano per il diverso livello di conoscenza e per i diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti e si applicano in funzione della regolarità della struttura oggetto di verifica.
3.1. Primo livello di indagine
Il primo livello di acquisizione dati e di verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica, previsto dal citato quadro normativo nazionale, è stato attuato dal dipartimento regionale della protezione civile mediante un censimento speditivo delle strutture strategiche e rilevanti, in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso a seguito di evento sismico.
Le finalità del censimento sono quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003 per il primo livello di indagine finalizzato alle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza d'uso delle opere strategiche e/o rilevanti di interesse regionale.
I risultati del primo livello di indagine sono finalizzati alla formazione di una banca dati regionale sui livelli di rischio sismico di strutture strategiche e rilevanti che costituirà strumento di programmazione temporale ed economica delle successive verifiche di secondo livello e dei programmi di intervento tecnico finalizzati alla riduzione dei livelli di rischio sismico.
Tale censimento viene attuato a norma dell'art. 8 del decreto del 15 gennaio 2004 dal dipartimento regionale della protezione civile con il supporto di tutti gli enti e soggetti proprietari di strutture rientranti negli elenchi tipologici di cui all'articolo 2 del citato decreto, che verranno coordinati e supportati, per tutta la durata delle operazioni di acquisizione dei dati, dal dipartimento regionale della protezione civile.
Per una completa ed univoca acquisizione dei dati individuati nell'allegato 2 al citato decreto PCM 21 ottobre 2003, per tale livello Ø di indagine, il dipartimento regionale della protezione civile ha messo a punto tre schede speditive specializzate per le tre seguenti tipologie di opere strategiche o rilevanti:
1) edifici;
2) ponti ed opere di attraversamento;
3) opere infrastrutturali e di servizio.
Per ognuna di tali tipologie di opere sono state redatte note di istruzione alla compilazione riportate in calce alle citate schede.
3.2. Secondo e terzo livello di indagine
I livelli di indagine successivi, denominati di livello 1 e 2, si differenziano per il diverso livello di conoscenza e per i diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti e si applicano in funzione della regolarità della struttura oggetto di verifica.
Per l'effettuazione delle verifiche di livello 1 e livello 2, l'obiettivo minimo da perseguire è la definizione di 3 livelli di accelerazione al suolo corrispondenti ai 3 stati limite definiti dalle norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le accelerazioni attese con probabilità del 2%, 10% e 50 % in 50 anni per le strutture in c.a.; mentre per le strutture in muratura si considerano i soli stati limite di danno severo e di danno lieve.
Un possibile indicatore del rischio di collasso (au) e di inagibilità (ae)dell'edificio è dato dal rapporto tra le citate accelerazioni stimate di collasso, di danno severo e danno lieve e le corrispondenti accelerazioni al suolo attese con le probabilità di accadimento sopra citate.
Indicatori di rischio e di inagibilità in strutture in c.a.
Indicatori di rischio e di inagibilità in strutture in muratura
Tali indicatori di rischio di collasso ed inagibilità dovranno essere riportati nelle allegate schede di sintesi delle verifiche di sicurezza sismica per ogni struttura strategica o rilevante oggetto di indagine.
3.2.1. Livello 1 di acquisizione dei dati e di verifica
Su ciascun edificio devono essere effettuati sopralluoghi volti alla conoscenza ed al rilievo della struttura.
Devono quindi essere raccolte tutte le informazioni e la documentazione disponibile sul sito di costruzione, sull'epoca di costruzione e sulle trasformazioni (sopraelevazioni, ampliamenti, modifiche strutturali) ed in merito agli interventi subiti dalla struttura.
Per ogni edificio vanno individuate la tipologia strutturale della costruzione originaria e quelle presenti nelle trasformazioni successive.
È inoltre essenziale, ai fini delle verifiche da effettuare, riconoscere la regolarità in pianta ed in elevazione di un edificio.
È richiesta l'attribuzione ad una delle categorie di suolo descritte nelle norme tecniche, sulla base di studi esistenti, di carte geologiche di dettaglio disponibili o ricorrendo, in assenza di sufficienti ed esaustive informazioni, a prove sperimentali di caratterizzazione del terreno le cui risultanze devono essere contenute in apposita relazione sui terreni di fondazione.
È consentito inoltre un livello di conoscenza limitato (LC1)
Il livello 1 si applica agli edifici ed alle opere ad alta priorità, che possano essere definiti regolari, che non siano stati attribuiti a categorie di suolo S1 o S2 e che non siano realizzati in prossimità di dirupi o creste o su corpi franosi.
3.2.1.1. Livello 1 per edifici in c.a.
Si procederà alle verifiche ricorrendo al livello di conoscenza limitata che prevede una geometria della struttura già nota o acquisita in base ad un rilievo o dai disegni originali.
In quest'ultimo caso un rilievo visivo completo dovrà essere effettuato per verificare l'effettiva corrispondenza del costruito ai disegni.
I dati raccolti sulle dimensioni degli elementi strutturali saranno tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad un'analisi lineare.
Per quanto attiene ai dettagli costruttivi, se questi non sono disponibili da disegni costruttivi, devono essere ricavati sulla base di un progetto simulato eseguito secondo la pratica dell'epoca della costruzione.
È richiesta una limitata verifica in-situ delle armature e dei collegamenti presenti negli elementi più importanti. I dati raccolti saranno tali da consentire verifiche locali di resistenza.
Infine, per tale livello di conoscenza non sono disponibili informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, né da disegni o dettagli costruttivi né da certificati di prova.
Si adotteranno pertanto valori usuali della pratica costruttiva dell'epoca convalidati da limitate prove in-situ sugli elementi più importanti.
La valutazione della sicurezza, nel caso di conoscenza limitata, verrà eseguita mediante metodi di analisi lineare statici o dinamici.
Vanno effettuate prove e verifiche in situ secondo quanto previsto per il livello di conoscenza limitata.
Si ricorrerà all'analisi lineare statica pur essendo ovviamente consentito utilizzare l'analisi lineare dinamica.
È consentito considerare due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando l'eccentricità accidentale indicata dalle norme.
La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza secante a snervamento.
In caso non siano effettuate considerazioni specifiche, è possibile valutare la rigidezza flessionale degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.
Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate per ciascun elemento strutturale.
In particolare si procederà come segue:
1) si effettuerà l'analisi dell'edificio, con PGA unitaria, in entrambe le direzioni principali;
2) si calcoleranno per ogni elemento strutturale i valori di resistenza;
3) si calcoleranno per ogni piano i valori di rotazione in condizioni di collasso, di danno severo e di danno limitato;
4) sì calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il primo collasso a taglio o il collasso di un nodo o il raggiungimento della rotazione ultima ad un piano (PGAco);
5) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della rotazione di danno severo ad un piano (PGADS);
6) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della rotazione di snervamento ad un piano (PGADL)
3.2.1.2. Livello 1 per edifici in muratura
Si procederà alle verifiche ricorrendo ad un rilievo sommario comprendente il rilievo dei principali elementi strutturali resistenti a taglio, piano per piano, ed una stima a campione dell'andamento e della rigidezza dei solai.
Dovranno in particolare essere verificati i dettagli costruttivi indicando in modo esplicito l'eventuale non rispondenza di uno dei punti da a) ad e) riportati nel seguito:
a) qualità del collegamento tra pareti ortogonali;
b) qualità del collegamento tra solai e pareti ed eventuale presenza di cordoli di piano;
c) esistenza di architravi dotate di resistenza flessionale al di sopra delle aperture;
d) presenza di elementi strutturali spingenti e di eventuali elementi atti ad eliminare la spinta;
e) presenza di elementi, anche non strutturali ad elevata vulnerabilità.
Si verificherà preliminarmente l'eventuale rispondenza alla definizione di edificio semplice, come individuato dalle vigenti norme tecniche, quando, oltre alle condizioni ivi prescritte, dopo l'eventuale intervento di adeguamento, risulti verificato quanto segue:
a) le pareti ortogonali siano tra loro ben collegate;
b) i solai siano ben collegati alle pareti, per mezzo di tasselli e/o di cordoli di piano;
c) tutte le aperture siano dotate di architravi dotate di resistenza flessionale;
d) tutti gli elementi spingenti eventualmente presenti siano dotati di accorgimenti atti ad eliminare o equilibrare le spinte orizzontali;
e) tutti gli elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità siano stati eliminati;
f) tutti i solai possano essere considerati infinitamente rigidi e resistenti.
Si potrà ricorrerà all'analisi lineare statica o all'analisi lineare dinamica, secondo quanto descritto dalle norme tecniche vigenti.
È consentito considerare due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando l'eccentricità accidentale indicata dalle citate norme tecniche vigenti.
La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza fessurata, tenendo conto della deformabilità a taglio ed a flessione.
In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito stimare la rigidezza degli elementi come pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.
Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate per ciascun elemento strutturale secondo quanto indicato dalle norme tecniche vigenti.
In particolare si procederà come segue:
1) si effettuerà l'analisi dell'edificio, con PGA unitaria, in entrambe le direzioni principali
2) si calcoleranno per ogni elemento strutturale i valori di resistenza a flessione e a taglio e a flessione fuori piano
3) si calcoleranno per ogni pannello murario i valori di deformazione corrispondenti agli stati limite di danno ed ultimo, in funzione della modalità di collasso
4) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della deformazione ultima nel piano o della resistenza fuori piano in un pannello (PGADS)
5) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della resistenza nel piano o della deformazione di danno in un pannello (PGADL)
3.2.2. Livello 2 di acquisizione dei dati e di verifica
L'obiettivo da perseguire è la definizione di una curva di capacità globale forza - spostamento, con la conseguente definizione dei tre livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti ai tre stati limite definiti dalle norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le accelerazioni attese con probabilità 2%, 10% e 50 % in 50 anni.
È richiesto un livello di conoscenza più approfondito del tipo adeguato (LC2) o accurato (LC3) secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti.
È richiesta la determinazione della categoria di suolo tramite prove in-situ (almeno SPT) o altre specifiche indagini geognostiche le cui risultanze devono essere contenute in apposita relazione geologica.
Si adotterà una analisi statica non lineare con le variazioni specificate per le diverse tipologie strutturali.
Il ricorso all'analisi lineare è consentito quando il rapporto domanda/capacità è uniforme per i diversi elementi, quando la domanda è contenuta entro limiti accettabili per ogni elemento e quando i collassi di tipo fragile sono impediti.
Il livello 2 di verifica andrà pertanto applicato ad edifici ed opere ad alta priorità ed in tutti i casi in cui non è prevista la possibilità di limitarsi al livello 1 e cioè quando la struttura non risponde ai requisiti di regolarità in pianta ed in elevazione.
Tali opere ad alta priorità sono quelle:
- ricadenti in zona sismica 1 e 2 (elevata pericolosità);
- progettate in epoca antecedente rispetto alla classificazione del territorio del comune nel quale ricadono (elevata vulnerabilità);
- utilizzate da un numero elevato di utenti e da soggetti deboli q
Leggi tutti gli approfondimenti sull'antisismica: