Decreto Assessoriale Sicilia 03/10/1994
Individuazione delle tipologie dei lavori aggiudicabili ai sensi dell'art. 38 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
- Forma giuridica: Decr Assessoriale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Sicilia
- Categorico Leggi: Professione - Bandi di gara
[preambolo]
L'assessore per i lavori pubblici
Visto lo Statuto della Regione;
vista la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;
vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
visto, in particolare, l'art. 38 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, inserito dall'art. 43 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, che prevede che per i lavori di pronto intervento o di ordinaria manutenzione avente carattere ripetitivo, gli enti di cui all'art. 1 della stessa legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, possono procedere alla stipulazione di appalti a contratto aperto, per somme non superiori a 300 mila ECU e sono aggiudicati esclusivamente a mezzo d'asta pubblica;
considerato che l'art. 38 bis, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, inserito dall'art. 43 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, prevede che le tipologie dei lavori aggiudicabili ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo, sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici;
decreta:
Articolo 1
[tipologie dei lavori aggiudicabili ai sensi dell'art. 38-bis, commi 1 e 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21]
Le tipologie dei lavori aggiudicabili ai sensi dell'art. 38-bis, commi 1 e 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, inserito dall'art. 43 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono individuati come segue:
A) Pronto intervento
Lavori volti esclusivamente ad eliminare situazioni di pericolo incombente compresa la salvaguardia della salute dei cittadini.
Tipologie:
a) puntellamento e demolizione di parti pericolanti;
b) sgombero, rimozione di materie e analoghi interventi a tutela della pubblica incolumità;
c) ripristino provvisorio di condotte fognanti, idriche, di distribuzione di energia elettrica, gas, pubblica illuminazione, compresi gli impianti ad esse relativi;
d) ripristino provvisorio del transito.
B) Ordinaria manutenzione
Lavori volti a mantenere in efficienza e in buono stato le opere e gli impianti di competenza degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21:
1) manutenzione stradale:
tipologie:
a) lavori per il mantenimento della sede stradale;
b) lavori per la riparazione delle opere d'arte;
2) manutenzione di fabbricati:
tipologia:
- lavori di riparazione, di rinnovamento, nonché di sostituzione delle finiture degli edifici per conservare in buono stato tutte le parti e gli accessori dei fabbricati medesimi e mantenerne in efficienza gli impianti tecnologici;
3) manutenzione delle sponde ed arginatura dei fiumi, torrenti e canali:
tipologia:
- lavori per conservare o riportare allo stato normale le arginature; lavori di conservazione e di difesa delle sponde;
4) manutenzione opere di bonifica: tipologia:
- lavori necessari per il mantenimento delle strade, canali, opere d'arte in genere;
5) manutenzione opere marittime:
tipologia:
- lavori per conservare o mantenere in efficienza i fabbricati e gli edifici in genere, le opere di difesa di approdo e di ancoraggio;
6) manutenzione degli impianti:
tipologia:
- lavori necessari a mantenere in efficienza le reti fognanti, idriche, di distribuzione di energia elettrica gas, telefoniche, pubblica illuminazione, compresi gli impianti ad esse relativi.
Articolo 2
[pubblicazione]
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'assessore per i lavori pubblici
Visto lo Statuto della Regione;
vista la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;
vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
visto, in particolare, l'art. 38 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, inserito dall'art. 43 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, che prevede che per i lavori di pronto intervento o di ordinaria manutenzione avente carattere ripetitivo, gli enti di cui all'art. 1 della stessa legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, possono procedere alla stipulazione di appalti a contratto aperto, per somme non superiori a 300 mila ECU e sono aggiudicati esclusivamente a mezzo d'asta pubblica;
considerato che l'art. 38 bis, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, inserito dall'art. 43 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, prevede che le tipologie dei lavori aggiudicabili ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo, sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici;
decreta:
Articolo 1
[tipologie dei lavori aggiudicabili ai sensi dell'art. 38-bis, commi 1 e 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21]
Le tipologie dei lavori aggiudicabili ai sensi dell'art. 38-bis, commi 1 e 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, inserito dall'art. 43 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono individuati come segue:
A) Pronto intervento
Lavori volti esclusivamente ad eliminare situazioni di pericolo incombente compresa la salvaguardia della salute dei cittadini.
Tipologie:
a) puntellamento e demolizione di parti pericolanti;
b) sgombero, rimozione di materie e analoghi interventi a tutela della pubblica incolumità;
c) ripristino provvisorio di condotte fognanti, idriche, di distribuzione di energia elettrica, gas, pubblica illuminazione, compresi gli impianti ad esse relativi;
d) ripristino provvisorio del transito.
B) Ordinaria manutenzione
Lavori volti a mantenere in efficienza e in buono stato le opere e gli impianti di competenza degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21:
1) manutenzione stradale:
tipologie:
a) lavori per il mantenimento della sede stradale;
b) lavori per la riparazione delle opere d'arte;
2) manutenzione di fabbricati:
tipologia:
- lavori di riparazione, di rinnovamento, nonché di sostituzione delle finiture degli edifici per conservare in buono stato tutte le parti e gli accessori dei fabbricati medesimi e mantenerne in efficienza gli impianti tecnologici;
3) manutenzione delle sponde ed arginatura dei fiumi, torrenti e canali:
tipologia:
- lavori per conservare o riportare allo stato normale le arginature; lavori di conservazione e di difesa delle sponde;
4) manutenzione opere di bonifica: tipologia:
- lavori necessari per il mantenimento delle strade, canali, opere d'arte in genere;
5) manutenzione opere marittime:
tipologia:
- lavori per conservare o mantenere in efficienza i fabbricati e gli edifici in genere, le opere di difesa di approdo e di ancoraggio;
6) manutenzione degli impianti:
tipologia:
- lavori necessari a mantenere in efficienza le reti fognanti, idriche, di distribuzione di energia elettrica gas, telefoniche, pubblica illuminazione, compresi gli impianti ad esse relativi.
Articolo 2
[pubblicazione]
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.