Decreto Assessoriale Sicilia 10/07/1986

Criteri per l'affidamento degli incarichi di collaudo e compensi massimi ai funzionari regionali per le attività di collaudo ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 aprile 1985, n.21.
  • Forma giuridica: Decr Assessoriale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Sicilia
  • Categorico Leggi: Norme tecniche per le costruzioni
  • Articolo 1
    [criteri di valutazioneper l'affidamento degli incarichi di collaudo]

    In adempimento a quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21 , e fermi restando i principi previsti nello stesso articolo, nell'affidamento di incarichi di collaudo, gli enti di cui all'art. 1 della stessa legge devono seguire i seguenti criteri di valutazione:
    a) anzianità di servizio;
    b) assenza di altri incarichi retribuiti;
    c) capacita` professionale;
    d) esperienza professionale acquisita in più servizi o settori di lavoro.

    Articolo 2
    [misure del compenso massimo complessivo]

    In adempimento a quanto previsto dal citato art. 10 della L.R. n. 21/1985, il compenso massimo complessivo per ciascun biennio percepibile dai funzionari regionali relativo ad onorari di collaudo, è fissato nelle seguenti misure:
    a) direttore regionale o equiparato: nella misura pari allo stipendio lordo percepito in un biennio da un direttore regionale con dieci scatti di anzianità dopo l'ultima classe o con un minimo di scatti pari a quelli posseduti nel caso di maggiore anzianità;
    b) dirigente: nella misura pari allo stipendio lordo percepito in un biennio da un direttore regionale con cinque scatti di anzianità, dopo l'ultima classe;
    c) assistente: nella misura pari allo stipendio lordo percepito in un biennio da un dirigente con cinque scatti di anzianità dopo la classe iniziale.

    Articolo 3
    [computo di importo relativo al rimborso delle spese]

    L'importo relativo al rimborso spese da esporre nelle parcelle delle competenze può essere computato a scelta con una percentuale forfettaria dovuta per l'onorario, oppure con elenco analitico delle spese sostenute.
    Per la percentuale forfettaria si stabilisce:
    - il 30% per collaudo effettuato nella stessa provincia in cui risiede il collaudatore;
    - il 40% per collaudo effettuato in provincia confinante con la provincia di residenza del collaudatore;
    - il 50% per collaudo effettuato in provincia non confinante con la provincia di residenza del collaudatore;
    - il 6O% per collaudo effettuato nelle isole minori oppure in luoghi particolarmente disagiati.
    Il computo delle spese con elenco analitico deve essere calcolato con le voci previste dalle tariffe professionali.

    Articolo 4
    [onorari di collaudi]

    In adempimento a quanto previsto dall'art. 7, 8° comma, della legge regionale n. 21/1985, gli onorari di collaudi sono corrisposti, sulla base delle disposizioni contenute nella tariffa di cui alla L. 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche, in percentuale decrescente applicata con le seguenti fasce di importo:
    1) Opere di importo superiore a L. 1.000 milioni e sino a L. 5.000 milioni: 100% dell'onorario per la quota fino a L. 1.000 milioni e 90% per la quota eccedente lire 1.000 milioni;
    2) Opere di importo superiore a L. 5.000 milioni e sino a L. 10.000 milioni: si applicano, per scaglioni, le percentuali di cui al punto 1) per la quota d'importo fino a L. 5.000 milioni e la percentuale dell'80% per la quota eccedente i 5.000 milioni;
    3) Opere di importo superiore a L. 10.000 milioni: si applicano, per scaglioni, le percentuali di cui ai punti 1) e 2) per la quota di importo fino a L. 10.000 milioni ed il 70% per la quota eccedente i 10.000 milioni, senza limite.
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