Decreto Assessoriale Sicilia 12/07/1996
Modifiche ed integrazioni del piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione della Sicilia, relativo al triennio 1996/98.
- Forma giuridica: Decr Assessoriale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Sicilia
- Categorico Leggi: Edilizia - Infrastrutture
Articolo 1
[modifiche ed integrazioni al piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete carburanti per autotrazione ]
Al piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete carburanti per autotrazione per la Sicilia per il triennio 1996-1998, di cui al decreto n. 817 del 21 giugno 1996, sono apportate le modifiche e le integrazioni specificate nelle premesse. (1)
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(1) Il Presente testo è stato omesso.
Articolo 2
[piano definitivo]
Nel testo allegato al presente decreto è approvato il piano definitivo di cui all'art. 1.
Articolo 3
[pubblicazione]
Il presente decreto ed il piano allegato saranno pubblicati integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Allegato 1
Piano di ristrutturazione e razzionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione della sicilia per il triennio 1996 - 1998
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1.
In attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, il presente piano detta i principi e le norme per il conseguimento della razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione in Sicilia.
Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Articolo 2.
Ai fini del presente piano si intende per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, a norma dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, un unitario complesso commerciale costituito da più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione con le relative attrezzature e dotato di servizi igienico-sanitari adeguati all'esigenza dell'utenza e che disponga di un adeguato servizio di rifornimento tale da consentire la sosta degli automezzi al di fuori della sede stradale.
In ogni caso la superficie minima dei nuovi impianti di cui al presente piano non potrà essere inferiore a mq. 1.000 nelle strade urbane e mq. 2.000 nelle zone extraurbane.
Non rientrano in tale categoria:
a) gli impianti di distribuzione carburanti utilizzati esclusivamente per autoveicoli della pubblica amministrazione, o di enti esercenti un pubblico servizio;
b) gli impianti di distribuzione carburanti ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili destinati esclusivamente al rifornimento dei mezzi dell'impresa titolare dei predetti immobili;
c) gli impianti di distribuzione dei carburanti destinati all'esclusivo rifornimento dei natanti.
Gli impianti elencati nel terzo comma del presente articolo devono tuttavia essere tutti muniti di idonei strumenti di misurazione contometrica.
TITOLO I
COMPETENZE DEI COMUNI
Articolo 3.
I comuni della Sicilia che non hanno ancora redatto il piano di ristrutturazione della rete carburanti entro sei mesi dalla pubblicazione del presente piano nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dovranno procedere ad approvare con apposita delibera consiliare e quindi a trasmettere all'Assessorato regionale dell'industria i piani urbani di ristrutturazione della propria rete di distribuzione dei carburanti.
La mancata adozione con delibera consiliare del piano di ristrutturazione della rete urbana di cui al precedente comma, comporta l'impossibilità dell'Assessorato regionale dell'industria di prendere cognizione degli interessi locali, relativi all'assetto territoriale che potrebbero essere soddisfatti attraverso l'installazione di impianti di distribuzione carburanti.
In tal caso dovrà essere nominato un "Commissario ad acta", il quale provvederà sentiti i rappresentanti provinciali esperti nel settore, per la urgente realizzazione del piano di ristrutturazione della rete urbana comunale.
Articolo 4.
I piani di cui al precedente articolo devono contenere la seguente documentazione:
1) Relazione descrittiva degli impianti esistenti con l'indicazione per ciascuno degli stessi del concessionario, della loro composizione riguardo ai prodotti esitati (numero delle colonnine, tipologia dei carburanti erogati), della loro superficie, nonché della compagnia di bandiera dell'impianto.
2) Individuazione degli impianti da trasferire perché incompatibili con lo strumento urbanistico ovvero con la ristrutturazione della rete viaria, o perché, costituiscono intralcio, pericolo o comunque ostacolo per la circolazione stradale.
3) Indicazione delle aree disponibili o comunque dei siti prevedibili per la rilocalizzazione o nuova installazione degli impianti nel rispetto dell'art. 21 della legge regionale 5 agosto 1982 n. 97.
4) Per l'attuazione del suindicato punto 3, ci si dovrà avvalere della collaborazione degli operatori del settore individuati dall'art. 24 legge regionale n. 97/52.
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
Articolo 5.
1) Per variazioni assetto funzionale si intende:
- sostituzione di colonnine a singola erogazione con altre a doppia erogazione, ad erogazione tripla o multiprodotto (multidispenser), o viceversa, limitatamente alle categorie di carburanti già presenti nell'impianto;
- cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra prodotti già autorizzati semprechè non comporti l'eliminazione di uno dei prodotti;
- variazione del numero dei serbatoi e/o della capacità di stoccaggio degli stessi, nonchè del numero delle colonnine e/o degli erogatori;
- l'inserimento dell'olio lubrificante o l'aumento del suo stoccaggio qualora non comporti modifiche alle strutture;
- la variazione dell'assetto e della posizione degli organi di convogliamento e d'intercettazione di prodotti fra i serbatoi ed erogatori;
- estensione dell'esistente self-service pre-pagamento alla erogazione di altri carburanti comunque compresi nelle categorie già presenti nel medesimo impianto;
- aggiunzione al miscelatore esistente di altro miscelatore mobile di tipo carrellato regolarmente omologato e rispondente alle disposizioni di prevenzione incendi;
- le operazioni di manutenzione straordinaria consistenti:
a) nella sostituzione o spostamento dei serbatoi con altri anche di maggiore capacità fermo restando le categorie dei prodotti esistenti;
b) nello spostamento o sostituzione delle colonnine di erogazione;
c) interramento serbatoio per il contenimento di oli esausti;
d) l'aumento del numero delle colonnine di erogazione.
Le suddette variazioni dell'assetto funzionale dell'impianto, possono effettuarsi sulla scorta di nulla-osta preventivo dello Assessorato dell'industria.
Il nulla-osta conterrà l'invito agli organi tecnici competenti (comune, provincia, ANAS, U.T.F. e VV.FF.) ad esaminare gli atti progettuali inviati, i quali entro il termine di giorni 60 dovranno trasmettere il proprio parere.
Trascorso il predetto termine tale parere si intenderà reso positivamente.
Le ditte istanti non potranno iniziare i lavori prima che sia trascorso il predetto termine.
Per l'ottenimento del nulla-osta assessoriale per i punti a) e d) dovrà essere presentato unitamente alla istanza certificazione da cui risulti l'insussistenza delle ipotesi ostative di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97 del 5 agosto 1982.
Le variazioni autorizzate dovranno essere realizzate, pena la decadenza, entro mesi 24 decorrenti dal 60° giorno dalla data del nulla-osta, tuttavia per motivi documentati il suddetto termine potrà essere prorogato di anno in anno sussistendo le cause oggettive.
Sulle istanze di potenziamento degli impianti dovrà essere acquisito anche il parere della Commissione consultiva regionale carburanti.
2) Per potenziamento si intende:
- l'installazione di apparecchiature self-service pre-pay;
- l'aumento dei prodotti erogabili compreso il G.P.L.;
- la sostituzione di un prodotto esitato con uno non esitato in precedenza.
Il potenziamento degli impianti attivi e funzionanti con l'aggiunta del G.P.L., quale nuovo prodotto, potrà essere autorizzato previa rinuncia alla concessione di altro impianto carburante attivo e funzionante e ciò in deroga al numero massimo fissato con la legge regionale n. 97/82 art. 9 ed all'art. 14 del presente piano.
Tale potenziamento potrà essere autorizzato a prescindere dalle distanze di 20 Km da altro impianto di G.P.L. sulla stessa strada, ma con il vincolo che l'impianto da potenziare sia ad una distanza di Km. 1,5 da altro impianto erogante lo stesso prodotto, distanza, intesa come percorso più breve sulla pubblica viabilità.
Non possono concedersi autorizzazioni al potenziamento per quegli impianti che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 6 e 12 della legge regionale n. 97/82.
Al fine di addivenire alla semplificazione ed acceleramento dell'iter procedurale relativo alle autorizzazioni al potenziamento degli impianti, i concessionari degli stessi potranno presentare all'Assessorato regionale dell'industria, per l'emissione del provvedimento autorizzativo, le istanze già vistate per la esplicazione del parere tecnico preventivo, dal Comando VV.FF. e dall'U.T.F. territorialmente competenti, nonché, per gli accertamenti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82, dallo ente (comune, provincia o ANAS) titolare della gestione della pubblica via su cui insiste l'impianto.
Nell'ipotesi di cui sopra il visto dovrà essere apposto anche nella documentazione tecnica di rito. Inoltre dovrà essere prodotta la certificazione rilasciata dall'U.T.F. competente relativa all'erogato del biennio precedente alla richiesta.
I lavori autorizzati dovranno essere realizzati pena la decadenza, entro 24 mesi dalla data di emissione del decreto.
Tuttavia per motivi documentati il suddetto termine potrà essere prorogato di anno in anno sussistendo le cause oggettive.
3) Impianti marginali.
Nessun rinnovo della concessione, nessuna autorizzazione alla modifica, al potenziamento, al trasferimento o concentrazione, alla voltura, potranno essere accordate a quegli impianti la cui "marginalità", ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 perduri con riferimento alla media delle vendite degli anni relativi al biennio precedente l'istanza, rilevate dalle certificazioni U.T.F.
Le concessioni inoltre il cui erogato è compreso tra i 150 mc. e 400 mc. potranno esclusivamente essere utilizzate per concentrazioni, potenziamenti con nuovi prodotti e per le installazioni di apparecchiature self-service pre-pagamento.
4) Classificazione delle strade e distanze tra gli impianti.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 si intende per strada urbana la strada situata all'interno del perimetro urbano dei comuni, ivi compresi i tratti interni di strade statali, regionali e provinciali dei comuni con popolazione superiore o pari a 10.000 abitanti. In dette strade le distanze minime tra i vari impianti non possono essere inferiori a 300 metri.
Si intende, invece, per strada extraurbana la strada che collega due o più comuni della Sicilia e classificata, a norma dell'8° comma n. 2dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 85, come strada statale, o strada regionale o strada provinciale, sono compresi i tratti interni di dette strade che attraversino centri abitati di comuni con popolazioni inferiori a 10.000 abitanti.
In tali strade le distanze minime tra i vari impianti non possono essere inferiori a 20 chilometri.
Per il computo dei 20 Km., su strada extraurbana, se tale strada attraversa il perimetro urbano, il suddetto computo si interrompe solo nel caso in cui un impianto ricade sulla medesima strada.
In deroga ai principi soprafissati è consentita la possibilità di autorizzare su strade extraurbane l'installazione di un impianto nella direttrice di marcia opposta ad altro distributore, qualora in corrispondenza di quest'ultimo impianto si diparte una linea continua non inferiore a 5 Km che comprende almeno gli accessi di entrambi gli impianti.
In tal caso la nuova autorizzazione potrà essere rilasciata soltanto
nell'ambito del tratto compreso nella suddetta linea continua e sempre che, rispetto ad altri impianti situati sulla stessa direttrice di marcia, o su quella opposta, sia rispettata la distanza dei 20 Km.
INTERVENTI OPERATIVI
TITOLO II
Articolo 6. Nuove concessioni.
- Blocco delle nuove concessioni
In relazione alla finalità di addivenire ad una razionalizzazione della rete e ad una redistribuzione sul territorio degli impianti, rimane confermato per tutta la validità del "piano" il principio del divieto di nuove concessioni.
- Deroghe
Deroghe a tale principio possono concedersi nei seguenti casi:
a) nel caso di comuni, località montane, piccole isole costituenti centro abitato e frazioni isolate di comuni, che risultino sforniti del servizio;
b) nel caso di impianti eroganti esclusivamente g.p.l. o metano fino al raggiungimento del numero massimo concedibile.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) la concessione deve essere condizionata al rispetto delle distanze di cui all'art. 21 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 ed al divieto di trasferimento successivo dell'impianto oltre il limite del centro abitato.
DECESSO DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE
Articolo 7.
- Nuova concessione all'esercizio
Nel caso di morte del concessionario la nuova concessione può essere accordata prioritariamente all'erede delle attrezzature costituenti l'impianto, che dimostri di essere in possesso della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui allo art. 5 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 e dei requisiti di cui all'art. 6 del predetto D.P.R., ovvero, ad altro soggetto che risulti proprietario delle attrezzature ed in possesso della suddetta capacità e dei suddetti requisiti.
L'istanza con la quale viene richiesta la nuova concessione deve essere inoltrata all'Assessorato regionale dell'Industria, pena la decadenza, entro sei mesi dalla data del decesso del concessionario.
La concessione verrà rilasciata dallo stesso Assessorato previa acquisizione del parere del competente U.T.F. che si esprimerà anche in ordine all'insussistenza del requisito di marginalità dell'impianto come indicato nell'art. 5 punto 3) del presente piano.
RINNOVO DELLE CONCESSIONI
Articolo 8.
- Presentazione dell'istanza
Le istanze di rinnovo delle concessioni o di sostituzione delle vecchie autorizzazioni con le concessioni, dovranno essere presentate all'Assessorato dell'Industria sei mesi prima della scadenza del provvedimento il quale, laddove rilasciato a tempo indeterminato, deve intendersi avere validità di anni diciotto decorrenti dalla data della sua emissione.
- Sussistenza dei requisiti soggettivi
I requisiti soggettivi per ottenere il rinnovo attengono allo accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all'art. 5 e 6 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.
In relazione a tali esigenze il concessionario dovrà esibire certificato U.T.F. in relazione all'eventuale gestione diretta dell'impianto ovvero dimostrare, con opportuna documentazione, l'attività già svolta nel settore della distribuzione dei carburanti.
Dovrà inoltre essere dimostrata la disponibilità economica in relazione alla capacità operativa dell'impianto.
- Accertamento dei requisiti oggettivi
L'accertamento dei requisiti oggettivi attiene alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto a continuare il pubblico servizio.
- Procedure
Le istanze di rinnovo vanno indirizzate all'Assessorato della industria ed al Comando VV.FF. e all'U.T.F. competenti per territorio.
Alle istanze vanno allegati:
a) i certificati U.T.F. relativi agli erogati del biennio precedente alla emanazione del piano;
b) i documenti di cui al precedente punto II (requisiti soggettivi);
c) documenti comprovanti la disponibilità del suolo.
TRASFERIMENTI DELLE CONCESSIONI
Articolo 9.
Il trasferimento della concessione potrà essere autorizzato solo in caso di trasferimento della proprietà del relativo impianto, e solo a favore di chi sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.
Il concessionario dovrà presentare domanda in carta legale con firma autenticata all'Assessorato dell'industria, e la stessa dovrà essere sottoscritta anche da colui a favore del quale è chiesto il trasferimento della concessione e deve indicare tutti gli elementi atti a identificare l'impianto o gli impianti di cui trattasi.
TRASFERIMENTO VOLONTARIO
Articolo 10.
E' consentito il trasferimento volontario di un impianto per la distribuzione di carburante, attivo o regolarmente autorizzato alla sospensione dell'esercizio, soltanto nel caso in cui il concessionario contestualmente rinunci ad altra concessione di impianto attivo e funzionante o regolarmente autorizzato alla sospensione dell'esercizio.
Si accetta, per tutta la durata del presente piano, il trasferimento senza rinuncia di un'ulteriore concessione a quegli operatori titolari di non più di dieci impianti alla data di entrata in vigore del presente piano purché l'erogato medio totale annuo sia non inferiore a mc. 800 e purché l'erogato dell'impianto da trasferire sia maggiore di mc. 500 nell'anno
1995.
Il trasferimento può realizzarsi nell'ambito dello stesso comune o di altro comune della stessa provincia.
Parimenti la concessione da rinunciare deve insistere nello stesso comune in cui si chiede il trasferimento o in comune diverso appartenente sempre alla stessa provincia.
In sede di trasferimento vanno osservate le norme di cui agli articoli 6, 12 e 21 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.
Sulle istanze di trasferimento e di destinazione, del Comando provinciale VV.FF., dell'U.T.F. territorialmente competenti, dell'ANAS o dell'amministrazione provinciale, nonchè della Commissione regionale consultiva carburanti di cui agli artt. 23 e seguenti della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.
TRASFERIMENTO COATTO
Articolo 11.
Nel caso di trasferimento determinato da provvedimento della Pubblica Amministrazione, che fa venire meno la disponibilità del suolo pubblico su cui l'impianto insiste, sarà cura della stessa autorità mettere a disposizione aree alternative al fine di assicurare la continuità del pubblico servizio nel rispetto della legge regionale esistente.
Nel caso in cui invece il comune disponga la rimozione dell'impianto sito in area privata, al titolare è concessa una moratoria di 12 mesi per la ricerca di una nuova localizzazione.
Il concessionario in riferimento al comma precedente avrà comunque la facoltà di porre il decreto in sospensiva nei termini previsti dall'art. 17 del presente piano.
I provvedimenti coatti da parte dei comuni ed i trasferimenti conseguenti possono essere assentiti solo dopo che i comuni avranno predisposto ed approvato i piani di razionalizzazione rete di cui agli artt. 3 e 4 del presente piano.
GASOLIO
Articolo 12.
Il potenziamento degli impianti con l'aggiunta del gasolio quale prodotto nuovo potrà essere autorizzato solo previa rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante o in sospensiva.
Tali autorizzazioni potranno essere concesse solo se l'impianto dispone di un'area non inferiore a mq. 400.
OLI ESAUSTI
Articolo 13.
Nel periodo di vigenza del presente piano resta confermato l'obbligo
per tutti gli impianti di dotarsi di apposito serbatoio per la raccolta
degli oli esausti.
G.P.L.
Articolo 14.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 5
agosto 1982, n. 97 il numero delle concessioni relativi agli impianti
G.P.L. resta confermato a livello regionale in n. 109 e viene così
suddiviso a livello provinciale:
Provincia di Agrigento n. 9
Provincia di Catania n. 17
Provincia di Messina n. 17
Provincia di Ragusa n. 12
Provincia di Trapani n. 12
Provincia di Caltanissetta n. 6
Provincia di Enna n. 2
Provincia di Palermo n. 24
Provincia di Siracusa n. 10
Il numero totale delle concessioni previsto per ogni singola provincia può essere superato solo previa rinuncia di altro impianto di carburanti installato e funzionante o in sospensiva.
Per quanto riguarda il calcolo della distanza tra gli impianti G.P.L. la stessa non deve essere inferiore a 20 Km. nel caso di impianti sulla stessa strada oppure di 3 Km. di raggio in caso di impianti insistenti su strade diverse.
istanze relative all'installazione di nuovi impianti o di potenziamento di impianti esistenti con l'aggiunta di G.P.L. va sentita la Commissione consultiva regionale dei carburanti e verranno acquisiti i pareri dei competenti U.T.F., Vigili del fuoco, comune, provincia o ANAS e di quanti altri uffici si riterrà opportuno sentire ai fini del completamento dell'istruttoria.
Il termine previsto per la realizzazione degli impianti non potrà superare i 24 mesi dalla data di emanazione del decreto autorizzativo.
Tuttavia per motivi documentati il suddetto termine potrà essere prorogato di anno in anno sussistendo le cause oggettive.
SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO
Articolo 15.
Poiché il numero massimo delle apparecchiature autorizzabili ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, è stato abbondantemente superato, potranno essere autorizzati self service pre-pagamento solo previa rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante o in sospensiva.
Tali autorizzazioni non dovranno sottostare ad alcun vincolo salvo quello che l'impianto disponga di un'area non inferiore a mq. 400.
IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS METANO
Articolo 16.
In applicazione del disposto dell'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, il numero delle concessioni accordabili per la realizzazione di impianti stradali di gas-metano viene così fissato a livello provinciale:
Provincia Numero impianti
Agrigento 2
Caltanissetta 2
Catania 3
Enna 2
Messina 3
Palermo 3
Ragusa 3
Siracusa 2
Trapani 3
Le distanze minime previste dall'art. 21 della surriferita legge regionale n. 97/1982 non sono applicabili tra gli impianti eroganti comunque metano.
Tali distanze, invece, dovranno essere non inferiori a 20 Km. se gli impianti risulteranno allocati sulla stessa via, ovvero, in caso di strade diverse, dovranno risultare al di fuori di una circonferenza di raggio di almeno 3 Km.
Le istanze per l'installazione di nuovi impianti debbono essere corredate di relazione tecnica, planimetria dell'area prescelta, redatta su scala 1:100, documentazione probatoria delle disponibilità del suolo, documentazione circa l'attività svolta nel settore dal richiedente e copia del contratto di fornitura del gas-metano da parte di ditta operante nello stesso settore, nonché altra eventuale documentazione che potrà rivelarsi utile ai fini della successiva istruttoria.
Sulle istanze l'Assessorato regionale dell'industria acquisirà i pareri dell'U.T.F., del Comando provinciale dei vigili del fuoco, del comune, della provincia o dell'ANAS e dalla Commissione consultiva carburanti.
SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO
Articolo 17.
Fatte salve le ferie annuali, i titolari delle concessioni potranno richiedere la preventiva autorizzazione all'Assessorato regionale dell'industria a sospendere l'esercizio dell'impianto nelle seguenti ipotesi:
a) Per cause riguardanti la gestione, lo stato della viabilità o del traffico, totale dipendenza dai flussi turistici: di sei mesi in sei mesi previo accertamento da parte dell'Assessorato dell'industria delle motivazioni addotte dal concessionario;
b) Per trasferimento coatto determinato da provvedimento della Pubblica Amministrazione, la quale dovrà mettere a disposizione un'area alternativa, se l'impianto insiste su suolo pubblico la sospensione sarà accordata per tre anni prorogabili di anno in anno qualora la Pubblica Amministrazione non provveda.
Il concessionario dovrà dare comunicazione di quanto sopra all'Assessorato dell'industria allegando ogni utile documentazione.
Per trasferimento coatto di impianto insistente in suolo privato, la sospensione sarà accordata per tre anni prorogabili di anno in anno fino ad un massimo di totali cinque anni.
c) Nei casi di trasferimento volontario, la sospensione allo esercizio sarà accordata per un periodo di cinque anni.
In entrambi i casi trascorsi infruttuosamente i cinque anni la concessione decadrà automaticamente.
Nel caso di impianti posti in sospensiva a causa di provvedimento della P.A., e qualora la relativa concessione sia scaduta da più di tre anni, dalla pubblicazione del presente piano, la stessa concessione decadrà automaticamente.
TITOLO III
IMPIANTI SOGGETTI ALLA SOLA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
(art. 2 - 3° e 4° comma della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97)
a) Impianti di distribuzione carburanti utilizzati esclusivamente per autoveicoli della Pubblica Amministrazione.
Articolo 18.
Le autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per autoveicoli destinati ad esclusivo uso della Pubblica Amministrazione possono essere rilasciate per un periodo di dieci anni rinnovabile di volta in volta.
Gli impianti devono essere dotati di apposita apparecchiatura di misurazione e la loro capacità non è vincolata ad alcuna limitazione.
Sulle istanze, opportunamente documentate, dovranno essere acquisiti i pareri dell'U.T.F. e del Comando provinciale dei VV.FF., territorialmente competenti.
b) Impianti di distribuzione carburanti per uso privato.
Articolo 19.
Rientrano nella categoria in argomento gli impianti cui allo art. 2, lett. b), della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.
Gli impianti di cui al comma precedente dovranno distanziare almeno 3 Km., misurati sulla pubblica via, dal più vicino impianto di distribuzione e dovranno possedere almeno un parco macchine non inferiore a 15 mezzi.
Restano salvi i provvedimenti rilasciati antecedentemente alla data di pubblicazione del presente piano sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, fermo restando i requisiti posseduti all'atto di rilascio della autorizzazione, pena la decadenza.
Al riguardo le ditte autorizzate dovranno presentare istanza di rinnovo dell'autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza.
L'Assessorato dell'industria procederà con sopralluogo allo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente.
Articolo 20.
L'autorizzazione per le imprese di cui al precedente art. 19 ha durata di cinque anni e non può comprendere l'installazione dei serbatoi di benzina super e super senza piombo ad eccezione dei casi motivati di pubblico interesse o di attività imprenscindibili dall'uso di tali prodotti.
La stessa è rilasciata per i soli mezzi comunque appartenenti all'impresa.
Gli impianti dovranno possedere i requisiti di sicurezza antincendio ed un sistema di misurazione della quantità di carburante erogato.
Sulle istanze di autorizzazione, corredate dalla necessaria documentazione tecnica relativa all'impianto e dall'elenco dettagliato dei mezzi che si intendono rifornire verrà acquisito il parere del Comando provinciale VV.FF. e dell'U.T.F., territorialmente competenti, e della Commissione consultiva regionale carburanti mentre l'accertamento della rispondenza della richiesta alle esigenze aziendali sarà effettuato dall'Assessorato regionale dell'industria con apposito sopralluogo.
IMPIANTI DI RIFORNIMENTO PER NATANTI ED IMPIANTI AVIO
Articolo 21.
L'autorizzazione per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per natanti ed avio da parte dell'Assessorato regionale dell'industria è subordinata al rilascio della concessione del suolo demaniale da parte delle autorità competenti.
La predetta autorizzazione avrà durata decennale e verrà rilasciata dopo l'acquisizione dei pareri dell'U.T.F. del Comando provinciale dei vigili del fuoco e delle autorità demaniali rispettivamente competenti nonchè per gli impianti per natanti, anche del comune, e della Soprintendenza ai monumenti competenti per territorio.
Per quanto riguarda gli impianti per natanti da diporto per ogni approdo si può consentire il rilascio di una sola autorizzazione mentre per i porti di particolare rilevanza o flusso turistico è consentito il rilascio anche di più autorizzazioni.
DEPOSITI DI OLI MINERALI AD USO COMMERCIALE E STABILIMENTI DI IMBOTTIGLIAMENTO DI GAS PETROLIO LIQUEFATTO
Articolo 22.
Per la durata del presente piano vige il divieto di nuove concessioni di depositi di oli minerali ad uso commerciale o di nuovi stabilimenti di imbottigliamento di gas petrolio liquefatto. Gli ampliamenti e le modifiche della capacità dei depositi e degli stabilimenti esistenti potranno, a norma degli articoli 16 e segg. della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, essere rilasciati dietro parere delle competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli U.T.F. interessati, attestante, sulla scorta dei consumi registrati nella provincia nel biennio precedente la necessità di far fronte con la nuova realizzazione a quote di mercato ancora non coperte dai depositi e dagli stabilimenti esistenti nella provincia stessa.
Sulle istanze verranno inoltre acquisiti i pareri del Comando provinciale dei VV.FF. e del comune interessato e la relativa concessione avrà durata decennale.
COLLAUDI
Articolo 23.
I titolari delle concessioni o autorizzazioni di cui al presente piano non possono condurre in via definitiva le gestioni dei propri impianti se i nuovi insediamenti o le variazioni di assetto funzionale e di potenziamenti degli stessi non siano stati collaudati da una commissione composta da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria e da un rappresentante dell'U.T.F. e da un rappresentante del Comando provinciale dei VV.FF. territorialmente competenti.
Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima presentato.
Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.
NORMA TRANSITORIA
Articolo 24.
Le istanze pervenute in Assessorato prima della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente "Piano di razionalizzazione degli impianti carburanti" verranno esaminate con le disposizioni contenute nel precedente "Piano" n. 92/94, D.A. n. 725 del 5 maggio 1992, sempre che le relative istruttorie siano munite dei pareri essenziali (comune, provincia, ANAS, Camera di commercio, Vigili del fuoco ed ufficio tecnico di finanza), o comunque le istanze siano di già complete della documentazione di parte e sia stata avviata la relativa istruttoria.
Le disposizioni del precedente piano sono altresì applicate all'istanza di autorizzazione ad installare apparecchiature self-service pre-pagamento ove le richieste rientrino nel limite del 5% previsto dal I comma dell'art. 8 della legge regionale n. 97 del 5 agosto 1982 e risultino corredate dei relativi pareri anteriormente alla data di emanazione del presente decreto.
Articolo 25.
Per quanto non previsto sono confermate le disposizioni di cui ai precedenti piani triennali, qualora compatibili con il presente piano.
[modifiche ed integrazioni al piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete carburanti per autotrazione ]
Al piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete carburanti per autotrazione per la Sicilia per il triennio 1996-1998, di cui al decreto n. 817 del 21 giugno 1996, sono apportate le modifiche e le integrazioni specificate nelle premesse. (1)
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(1) Il Presente testo è stato omesso.
Articolo 2
[piano definitivo]
Nel testo allegato al presente decreto è approvato il piano definitivo di cui all'art. 1.
Articolo 3
[pubblicazione]
Il presente decreto ed il piano allegato saranno pubblicati integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Allegato 1
Piano di ristrutturazione e razzionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione della sicilia per il triennio 1996 - 1998
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1.
In attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, il presente piano detta i principi e le norme per il conseguimento della razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione in Sicilia.
Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Articolo 2.
Ai fini del presente piano si intende per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, a norma dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, un unitario complesso commerciale costituito da più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione con le relative attrezzature e dotato di servizi igienico-sanitari adeguati all'esigenza dell'utenza e che disponga di un adeguato servizio di rifornimento tale da consentire la sosta degli automezzi al di fuori della sede stradale.
In ogni caso la superficie minima dei nuovi impianti di cui al presente piano non potrà essere inferiore a mq. 1.000 nelle strade urbane e mq. 2.000 nelle zone extraurbane.
Non rientrano in tale categoria:
a) gli impianti di distribuzione carburanti utilizzati esclusivamente per autoveicoli della pubblica amministrazione, o di enti esercenti un pubblico servizio;
b) gli impianti di distribuzione carburanti ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili destinati esclusivamente al rifornimento dei mezzi dell'impresa titolare dei predetti immobili;
c) gli impianti di distribuzione dei carburanti destinati all'esclusivo rifornimento dei natanti.
Gli impianti elencati nel terzo comma del presente articolo devono tuttavia essere tutti muniti di idonei strumenti di misurazione contometrica.
TITOLO I
COMPETENZE DEI COMUNI
Articolo 3.
I comuni della Sicilia che non hanno ancora redatto il piano di ristrutturazione della rete carburanti entro sei mesi dalla pubblicazione del presente piano nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dovranno procedere ad approvare con apposita delibera consiliare e quindi a trasmettere all'Assessorato regionale dell'industria i piani urbani di ristrutturazione della propria rete di distribuzione dei carburanti.
La mancata adozione con delibera consiliare del piano di ristrutturazione della rete urbana di cui al precedente comma, comporta l'impossibilità dell'Assessorato regionale dell'industria di prendere cognizione degli interessi locali, relativi all'assetto territoriale che potrebbero essere soddisfatti attraverso l'installazione di impianti di distribuzione carburanti.
In tal caso dovrà essere nominato un "Commissario ad acta", il quale provvederà sentiti i rappresentanti provinciali esperti nel settore, per la urgente realizzazione del piano di ristrutturazione della rete urbana comunale.
Articolo 4.
I piani di cui al precedente articolo devono contenere la seguente documentazione:
1) Relazione descrittiva degli impianti esistenti con l'indicazione per ciascuno degli stessi del concessionario, della loro composizione riguardo ai prodotti esitati (numero delle colonnine, tipologia dei carburanti erogati), della loro superficie, nonché della compagnia di bandiera dell'impianto.
2) Individuazione degli impianti da trasferire perché incompatibili con lo strumento urbanistico ovvero con la ristrutturazione della rete viaria, o perché, costituiscono intralcio, pericolo o comunque ostacolo per la circolazione stradale.
3) Indicazione delle aree disponibili o comunque dei siti prevedibili per la rilocalizzazione o nuova installazione degli impianti nel rispetto dell'art. 21 della legge regionale 5 agosto 1982 n. 97.
4) Per l'attuazione del suindicato punto 3, ci si dovrà avvalere della collaborazione degli operatori del settore individuati dall'art. 24 legge regionale n. 97/52.
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
Articolo 5.
1) Per variazioni assetto funzionale si intende:
- sostituzione di colonnine a singola erogazione con altre a doppia erogazione, ad erogazione tripla o multiprodotto (multidispenser), o viceversa, limitatamente alle categorie di carburanti già presenti nell'impianto;
- cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra prodotti già autorizzati semprechè non comporti l'eliminazione di uno dei prodotti;
- variazione del numero dei serbatoi e/o della capacità di stoccaggio degli stessi, nonchè del numero delle colonnine e/o degli erogatori;
- l'inserimento dell'olio lubrificante o l'aumento del suo stoccaggio qualora non comporti modifiche alle strutture;
- la variazione dell'assetto e della posizione degli organi di convogliamento e d'intercettazione di prodotti fra i serbatoi ed erogatori;
- estensione dell'esistente self-service pre-pagamento alla erogazione di altri carburanti comunque compresi nelle categorie già presenti nel medesimo impianto;
- aggiunzione al miscelatore esistente di altro miscelatore mobile di tipo carrellato regolarmente omologato e rispondente alle disposizioni di prevenzione incendi;
- le operazioni di manutenzione straordinaria consistenti:
a) nella sostituzione o spostamento dei serbatoi con altri anche di maggiore capacità fermo restando le categorie dei prodotti esistenti;
b) nello spostamento o sostituzione delle colonnine di erogazione;
c) interramento serbatoio per il contenimento di oli esausti;
d) l'aumento del numero delle colonnine di erogazione.
Le suddette variazioni dell'assetto funzionale dell'impianto, possono effettuarsi sulla scorta di nulla-osta preventivo dello Assessorato dell'industria.
Il nulla-osta conterrà l'invito agli organi tecnici competenti (comune, provincia, ANAS, U.T.F. e VV.FF.) ad esaminare gli atti progettuali inviati, i quali entro il termine di giorni 60 dovranno trasmettere il proprio parere.
Trascorso il predetto termine tale parere si intenderà reso positivamente.
Le ditte istanti non potranno iniziare i lavori prima che sia trascorso il predetto termine.
Per l'ottenimento del nulla-osta assessoriale per i punti a) e d) dovrà essere presentato unitamente alla istanza certificazione da cui risulti l'insussistenza delle ipotesi ostative di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97 del 5 agosto 1982.
Le variazioni autorizzate dovranno essere realizzate, pena la decadenza, entro mesi 24 decorrenti dal 60° giorno dalla data del nulla-osta, tuttavia per motivi documentati il suddetto termine potrà essere prorogato di anno in anno sussistendo le cause oggettive.
Sulle istanze di potenziamento degli impianti dovrà essere acquisito anche il parere della Commissione consultiva regionale carburanti.
2) Per potenziamento si intende:
- l'installazione di apparecchiature self-service pre-pay;
- l'aumento dei prodotti erogabili compreso il G.P.L.;
- la sostituzione di un prodotto esitato con uno non esitato in precedenza.
Il potenziamento degli impianti attivi e funzionanti con l'aggiunta del G.P.L., quale nuovo prodotto, potrà essere autorizzato previa rinuncia alla concessione di altro impianto carburante attivo e funzionante e ciò in deroga al numero massimo fissato con la legge regionale n. 97/82 art. 9 ed all'art. 14 del presente piano.
Tale potenziamento potrà essere autorizzato a prescindere dalle distanze di 20 Km da altro impianto di G.P.L. sulla stessa strada, ma con il vincolo che l'impianto da potenziare sia ad una distanza di Km. 1,5 da altro impianto erogante lo stesso prodotto, distanza, intesa come percorso più breve sulla pubblica viabilità.
Non possono concedersi autorizzazioni al potenziamento per quegli impianti che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 6 e 12 della legge regionale n. 97/82.
Al fine di addivenire alla semplificazione ed acceleramento dell'iter procedurale relativo alle autorizzazioni al potenziamento degli impianti, i concessionari degli stessi potranno presentare all'Assessorato regionale dell'industria, per l'emissione del provvedimento autorizzativo, le istanze già vistate per la esplicazione del parere tecnico preventivo, dal Comando VV.FF. e dall'U.T.F. territorialmente competenti, nonché, per gli accertamenti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82, dallo ente (comune, provincia o ANAS) titolare della gestione della pubblica via su cui insiste l'impianto.
Nell'ipotesi di cui sopra il visto dovrà essere apposto anche nella documentazione tecnica di rito. Inoltre dovrà essere prodotta la certificazione rilasciata dall'U.T.F. competente relativa all'erogato del biennio precedente alla richiesta.
I lavori autorizzati dovranno essere realizzati pena la decadenza, entro 24 mesi dalla data di emissione del decreto.
Tuttavia per motivi documentati il suddetto termine potrà essere prorogato di anno in anno sussistendo le cause oggettive.
3) Impianti marginali.
Nessun rinnovo della concessione, nessuna autorizzazione alla modifica, al potenziamento, al trasferimento o concentrazione, alla voltura, potranno essere accordate a quegli impianti la cui "marginalità", ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 perduri con riferimento alla media delle vendite degli anni relativi al biennio precedente l'istanza, rilevate dalle certificazioni U.T.F.
Le concessioni inoltre il cui erogato è compreso tra i 150 mc. e 400 mc. potranno esclusivamente essere utilizzate per concentrazioni, potenziamenti con nuovi prodotti e per le installazioni di apparecchiature self-service pre-pagamento.
4) Classificazione delle strade e distanze tra gli impianti.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 si intende per strada urbana la strada situata all'interno del perimetro urbano dei comuni, ivi compresi i tratti interni di strade statali, regionali e provinciali dei comuni con popolazione superiore o pari a 10.000 abitanti. In dette strade le distanze minime tra i vari impianti non possono essere inferiori a 300 metri.
Si intende, invece, per strada extraurbana la strada che collega due o più comuni della Sicilia e classificata, a norma dell'8° comma n. 2dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 85, come strada statale, o strada regionale o strada provinciale, sono compresi i tratti interni di dette strade che attraversino centri abitati di comuni con popolazioni inferiori a 10.000 abitanti.
In tali strade le distanze minime tra i vari impianti non possono essere inferiori a 20 chilometri.
Per il computo dei 20 Km., su strada extraurbana, se tale strada attraversa il perimetro urbano, il suddetto computo si interrompe solo nel caso in cui un impianto ricade sulla medesima strada.
In deroga ai principi soprafissati è consentita la possibilità di autorizzare su strade extraurbane l'installazione di un impianto nella direttrice di marcia opposta ad altro distributore, qualora in corrispondenza di quest'ultimo impianto si diparte una linea continua non inferiore a 5 Km che comprende almeno gli accessi di entrambi gli impianti.
In tal caso la nuova autorizzazione potrà essere rilasciata soltanto
nell'ambito del tratto compreso nella suddetta linea continua e sempre che, rispetto ad altri impianti situati sulla stessa direttrice di marcia, o su quella opposta, sia rispettata la distanza dei 20 Km.
INTERVENTI OPERATIVI
TITOLO II
Articolo 6. Nuove concessioni.
- Blocco delle nuove concessioni
In relazione alla finalità di addivenire ad una razionalizzazione della rete e ad una redistribuzione sul territorio degli impianti, rimane confermato per tutta la validità del "piano" il principio del divieto di nuove concessioni.
- Deroghe
Deroghe a tale principio possono concedersi nei seguenti casi:
a) nel caso di comuni, località montane, piccole isole costituenti centro abitato e frazioni isolate di comuni, che risultino sforniti del servizio;
b) nel caso di impianti eroganti esclusivamente g.p.l. o metano fino al raggiungimento del numero massimo concedibile.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) la concessione deve essere condizionata al rispetto delle distanze di cui all'art. 21 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 ed al divieto di trasferimento successivo dell'impianto oltre il limite del centro abitato.
DECESSO DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE
Articolo 7.
- Nuova concessione all'esercizio
Nel caso di morte del concessionario la nuova concessione può essere accordata prioritariamente all'erede delle attrezzature costituenti l'impianto, che dimostri di essere in possesso della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui allo art. 5 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 e dei requisiti di cui all'art. 6 del predetto D.P.R., ovvero, ad altro soggetto che risulti proprietario delle attrezzature ed in possesso della suddetta capacità e dei suddetti requisiti.
L'istanza con la quale viene richiesta la nuova concessione deve essere inoltrata all'Assessorato regionale dell'Industria, pena la decadenza, entro sei mesi dalla data del decesso del concessionario.
La concessione verrà rilasciata dallo stesso Assessorato previa acquisizione del parere del competente U.T.F. che si esprimerà anche in ordine all'insussistenza del requisito di marginalità dell'impianto come indicato nell'art. 5 punto 3) del presente piano.
RINNOVO DELLE CONCESSIONI
Articolo 8.
- Presentazione dell'istanza
Le istanze di rinnovo delle concessioni o di sostituzione delle vecchie autorizzazioni con le concessioni, dovranno essere presentate all'Assessorato dell'Industria sei mesi prima della scadenza del provvedimento il quale, laddove rilasciato a tempo indeterminato, deve intendersi avere validità di anni diciotto decorrenti dalla data della sua emissione.
- Sussistenza dei requisiti soggettivi
I requisiti soggettivi per ottenere il rinnovo attengono allo accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all'art. 5 e 6 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.
In relazione a tali esigenze il concessionario dovrà esibire certificato U.T.F. in relazione all'eventuale gestione diretta dell'impianto ovvero dimostrare, con opportuna documentazione, l'attività già svolta nel settore della distribuzione dei carburanti.
Dovrà inoltre essere dimostrata la disponibilità economica in relazione alla capacità operativa dell'impianto.
- Accertamento dei requisiti oggettivi
L'accertamento dei requisiti oggettivi attiene alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto a continuare il pubblico servizio.
- Procedure
Le istanze di rinnovo vanno indirizzate all'Assessorato della industria ed al Comando VV.FF. e all'U.T.F. competenti per territorio.
Alle istanze vanno allegati:
a) i certificati U.T.F. relativi agli erogati del biennio precedente alla emanazione del piano;
b) i documenti di cui al precedente punto II (requisiti soggettivi);
c) documenti comprovanti la disponibilità del suolo.
TRASFERIMENTI DELLE CONCESSIONI
Articolo 9.
Il trasferimento della concessione potrà essere autorizzato solo in caso di trasferimento della proprietà del relativo impianto, e solo a favore di chi sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.
Il concessionario dovrà presentare domanda in carta legale con firma autenticata all'Assessorato dell'industria, e la stessa dovrà essere sottoscritta anche da colui a favore del quale è chiesto il trasferimento della concessione e deve indicare tutti gli elementi atti a identificare l'impianto o gli impianti di cui trattasi.
TRASFERIMENTO VOLONTARIO
Articolo 10.
E' consentito il trasferimento volontario di un impianto per la distribuzione di carburante, attivo o regolarmente autorizzato alla sospensione dell'esercizio, soltanto nel caso in cui il concessionario contestualmente rinunci ad altra concessione di impianto attivo e funzionante o regolarmente autorizzato alla sospensione dell'esercizio.
Si accetta, per tutta la durata del presente piano, il trasferimento senza rinuncia di un'ulteriore concessione a quegli operatori titolari di non più di dieci impianti alla data di entrata in vigore del presente piano purché l'erogato medio totale annuo sia non inferiore a mc. 800 e purché l'erogato dell'impianto da trasferire sia maggiore di mc. 500 nell'anno
1995.
Il trasferimento può realizzarsi nell'ambito dello stesso comune o di altro comune della stessa provincia.
Parimenti la concessione da rinunciare deve insistere nello stesso comune in cui si chiede il trasferimento o in comune diverso appartenente sempre alla stessa provincia.
In sede di trasferimento vanno osservate le norme di cui agli articoli 6, 12 e 21 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.
Sulle istanze di trasferimento e di destinazione, del Comando provinciale VV.FF., dell'U.T.F. territorialmente competenti, dell'ANAS o dell'amministrazione provinciale, nonchè della Commissione regionale consultiva carburanti di cui agli artt. 23 e seguenti della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.
TRASFERIMENTO COATTO
Articolo 11.
Nel caso di trasferimento determinato da provvedimento della Pubblica Amministrazione, che fa venire meno la disponibilità del suolo pubblico su cui l'impianto insiste, sarà cura della stessa autorità mettere a disposizione aree alternative al fine di assicurare la continuità del pubblico servizio nel rispetto della legge regionale esistente.
Nel caso in cui invece il comune disponga la rimozione dell'impianto sito in area privata, al titolare è concessa una moratoria di 12 mesi per la ricerca di una nuova localizzazione.
Il concessionario in riferimento al comma precedente avrà comunque la facoltà di porre il decreto in sospensiva nei termini previsti dall'art. 17 del presente piano.
I provvedimenti coatti da parte dei comuni ed i trasferimenti conseguenti possono essere assentiti solo dopo che i comuni avranno predisposto ed approvato i piani di razionalizzazione rete di cui agli artt. 3 e 4 del presente piano.
GASOLIO
Articolo 12.
Il potenziamento degli impianti con l'aggiunta del gasolio quale prodotto nuovo potrà essere autorizzato solo previa rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante o in sospensiva.
Tali autorizzazioni potranno essere concesse solo se l'impianto dispone di un'area non inferiore a mq. 400.
OLI ESAUSTI
Articolo 13.
Nel periodo di vigenza del presente piano resta confermato l'obbligo
per tutti gli impianti di dotarsi di apposito serbatoio per la raccolta
degli oli esausti.
G.P.L.
Articolo 14.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 5
agosto 1982, n. 97 il numero delle concessioni relativi agli impianti
G.P.L. resta confermato a livello regionale in n. 109 e viene così
suddiviso a livello provinciale:
Provincia di Agrigento n. 9
Provincia di Catania n. 17
Provincia di Messina n. 17
Provincia di Ragusa n. 12
Provincia di Trapani n. 12
Provincia di Caltanissetta n. 6
Provincia di Enna n. 2
Provincia di Palermo n. 24
Provincia di Siracusa n. 10
Il numero totale delle concessioni previsto per ogni singola provincia può essere superato solo previa rinuncia di altro impianto di carburanti installato e funzionante o in sospensiva.
Per quanto riguarda il calcolo della distanza tra gli impianti G.P.L. la stessa non deve essere inferiore a 20 Km. nel caso di impianti sulla stessa strada oppure di 3 Km. di raggio in caso di impianti insistenti su strade diverse.
istanze relative all'installazione di nuovi impianti o di potenziamento di impianti esistenti con l'aggiunta di G.P.L. va sentita la Commissione consultiva regionale dei carburanti e verranno acquisiti i pareri dei competenti U.T.F., Vigili del fuoco, comune, provincia o ANAS e di quanti altri uffici si riterrà opportuno sentire ai fini del completamento dell'istruttoria.
Il termine previsto per la realizzazione degli impianti non potrà superare i 24 mesi dalla data di emanazione del decreto autorizzativo.
Tuttavia per motivi documentati il suddetto termine potrà essere prorogato di anno in anno sussistendo le cause oggettive.
SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO
Articolo 15.
Poiché il numero massimo delle apparecchiature autorizzabili ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, è stato abbondantemente superato, potranno essere autorizzati self service pre-pagamento solo previa rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante o in sospensiva.
Tali autorizzazioni non dovranno sottostare ad alcun vincolo salvo quello che l'impianto disponga di un'area non inferiore a mq. 400.
IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS METANO
Articolo 16.
In applicazione del disposto dell'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, il numero delle concessioni accordabili per la realizzazione di impianti stradali di gas-metano viene così fissato a livello provinciale:
Provincia Numero impianti
Agrigento 2
Caltanissetta 2
Catania 3
Enna 2
Messina 3
Palermo 3
Ragusa 3
Siracusa 2
Trapani 3
Le distanze minime previste dall'art. 21 della surriferita legge regionale n. 97/1982 non sono applicabili tra gli impianti eroganti comunque metano.
Tali distanze, invece, dovranno essere non inferiori a 20 Km. se gli impianti risulteranno allocati sulla stessa via, ovvero, in caso di strade diverse, dovranno risultare al di fuori di una circonferenza di raggio di almeno 3 Km.
Le istanze per l'installazione di nuovi impianti debbono essere corredate di relazione tecnica, planimetria dell'area prescelta, redatta su scala 1:100, documentazione probatoria delle disponibilità del suolo, documentazione circa l'attività svolta nel settore dal richiedente e copia del contratto di fornitura del gas-metano da parte di ditta operante nello stesso settore, nonché altra eventuale documentazione che potrà rivelarsi utile ai fini della successiva istruttoria.
Sulle istanze l'Assessorato regionale dell'industria acquisirà i pareri dell'U.T.F., del Comando provinciale dei vigili del fuoco, del comune, della provincia o dell'ANAS e dalla Commissione consultiva carburanti.
SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO
Articolo 17.
Fatte salve le ferie annuali, i titolari delle concessioni potranno richiedere la preventiva autorizzazione all'Assessorato regionale dell'industria a sospendere l'esercizio dell'impianto nelle seguenti ipotesi:
a) Per cause riguardanti la gestione, lo stato della viabilità o del traffico, totale dipendenza dai flussi turistici: di sei mesi in sei mesi previo accertamento da parte dell'Assessorato dell'industria delle motivazioni addotte dal concessionario;
b) Per trasferimento coatto determinato da provvedimento della Pubblica Amministrazione, la quale dovrà mettere a disposizione un'area alternativa, se l'impianto insiste su suolo pubblico la sospensione sarà accordata per tre anni prorogabili di anno in anno qualora la Pubblica Amministrazione non provveda.
Il concessionario dovrà dare comunicazione di quanto sopra all'Assessorato dell'industria allegando ogni utile documentazione.
Per trasferimento coatto di impianto insistente in suolo privato, la sospensione sarà accordata per tre anni prorogabili di anno in anno fino ad un massimo di totali cinque anni.
c) Nei casi di trasferimento volontario, la sospensione allo esercizio sarà accordata per un periodo di cinque anni.
In entrambi i casi trascorsi infruttuosamente i cinque anni la concessione decadrà automaticamente.
Nel caso di impianti posti in sospensiva a causa di provvedimento della P.A., e qualora la relativa concessione sia scaduta da più di tre anni, dalla pubblicazione del presente piano, la stessa concessione decadrà automaticamente.
TITOLO III
IMPIANTI SOGGETTI ALLA SOLA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
(art. 2 - 3° e 4° comma della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97)
a) Impianti di distribuzione carburanti utilizzati esclusivamente per autoveicoli della Pubblica Amministrazione.
Articolo 18.
Le autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per autoveicoli destinati ad esclusivo uso della Pubblica Amministrazione possono essere rilasciate per un periodo di dieci anni rinnovabile di volta in volta.
Gli impianti devono essere dotati di apposita apparecchiatura di misurazione e la loro capacità non è vincolata ad alcuna limitazione.
Sulle istanze, opportunamente documentate, dovranno essere acquisiti i pareri dell'U.T.F. e del Comando provinciale dei VV.FF., territorialmente competenti.
b) Impianti di distribuzione carburanti per uso privato.
Articolo 19.
Rientrano nella categoria in argomento gli impianti cui allo art. 2, lett. b), della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.
Gli impianti di cui al comma precedente dovranno distanziare almeno 3 Km., misurati sulla pubblica via, dal più vicino impianto di distribuzione e dovranno possedere almeno un parco macchine non inferiore a 15 mezzi.
Restano salvi i provvedimenti rilasciati antecedentemente alla data di pubblicazione del presente piano sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, fermo restando i requisiti posseduti all'atto di rilascio della autorizzazione, pena la decadenza.
Al riguardo le ditte autorizzate dovranno presentare istanza di rinnovo dell'autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza.
L'Assessorato dell'industria procederà con sopralluogo allo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente.
Articolo 20.
L'autorizzazione per le imprese di cui al precedente art. 19 ha durata di cinque anni e non può comprendere l'installazione dei serbatoi di benzina super e super senza piombo ad eccezione dei casi motivati di pubblico interesse o di attività imprenscindibili dall'uso di tali prodotti.
La stessa è rilasciata per i soli mezzi comunque appartenenti all'impresa.
Gli impianti dovranno possedere i requisiti di sicurezza antincendio ed un sistema di misurazione della quantità di carburante erogato.
Sulle istanze di autorizzazione, corredate dalla necessaria documentazione tecnica relativa all'impianto e dall'elenco dettagliato dei mezzi che si intendono rifornire verrà acquisito il parere del Comando provinciale VV.FF. e dell'U.T.F., territorialmente competenti, e della Commissione consultiva regionale carburanti mentre l'accertamento della rispondenza della richiesta alle esigenze aziendali sarà effettuato dall'Assessorato regionale dell'industria con apposito sopralluogo.
IMPIANTI DI RIFORNIMENTO PER NATANTI ED IMPIANTI AVIO
Articolo 21.
L'autorizzazione per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per natanti ed avio da parte dell'Assessorato regionale dell'industria è subordinata al rilascio della concessione del suolo demaniale da parte delle autorità competenti.
La predetta autorizzazione avrà durata decennale e verrà rilasciata dopo l'acquisizione dei pareri dell'U.T.F. del Comando provinciale dei vigili del fuoco e delle autorità demaniali rispettivamente competenti nonchè per gli impianti per natanti, anche del comune, e della Soprintendenza ai monumenti competenti per territorio.
Per quanto riguarda gli impianti per natanti da diporto per ogni approdo si può consentire il rilascio di una sola autorizzazione mentre per i porti di particolare rilevanza o flusso turistico è consentito il rilascio anche di più autorizzazioni.
DEPOSITI DI OLI MINERALI AD USO COMMERCIALE E STABILIMENTI DI IMBOTTIGLIAMENTO DI GAS PETROLIO LIQUEFATTO
Articolo 22.
Per la durata del presente piano vige il divieto di nuove concessioni di depositi di oli minerali ad uso commerciale o di nuovi stabilimenti di imbottigliamento di gas petrolio liquefatto. Gli ampliamenti e le modifiche della capacità dei depositi e degli stabilimenti esistenti potranno, a norma degli articoli 16 e segg. della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, essere rilasciati dietro parere delle competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli U.T.F. interessati, attestante, sulla scorta dei consumi registrati nella provincia nel biennio precedente la necessità di far fronte con la nuova realizzazione a quote di mercato ancora non coperte dai depositi e dagli stabilimenti esistenti nella provincia stessa.
Sulle istanze verranno inoltre acquisiti i pareri del Comando provinciale dei VV.FF. e del comune interessato e la relativa concessione avrà durata decennale.
COLLAUDI
Articolo 23.
I titolari delle concessioni o autorizzazioni di cui al presente piano non possono condurre in via definitiva le gestioni dei propri impianti se i nuovi insediamenti o le variazioni di assetto funzionale e di potenziamenti degli stessi non siano stati collaudati da una commissione composta da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria e da un rappresentante dell'U.T.F. e da un rappresentante del Comando provinciale dei VV.FF. territorialmente competenti.
Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima presentato.
Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.
NORMA TRANSITORIA
Articolo 24.
Le istanze pervenute in Assessorato prima della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente "Piano di razionalizzazione degli impianti carburanti" verranno esaminate con le disposizioni contenute nel precedente "Piano" n. 92/94, D.A. n. 725 del 5 maggio 1992, sempre che le relative istruttorie siano munite dei pareri essenziali (comune, provincia, ANAS, Camera di commercio, Vigili del fuoco ed ufficio tecnico di finanza), o comunque le istanze siano di già complete della documentazione di parte e sia stata avviata la relativa istruttoria.
Le disposizioni del precedente piano sono altresì applicate all'istanza di autorizzazione ad installare apparecchiature self-service pre-pagamento ove le richieste rientrino nel limite del 5% previsto dal I comma dell'art. 8 della legge regionale n. 97 del 5 agosto 1982 e risultino corredate dei relativi pareri anteriormente alla data di emanazione del presente decreto.
Articolo 25.
Per quanto non previsto sono confermate le disposizioni di cui ai precedenti piani triennali, qualora compatibili con il presente piano.