Decreto Assessoriale Sicilia 17/06/1996
- Forma giuridica: Decr Assessoriale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Sicilia
- Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
[preambolo]
L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca
Viste la L.R. 20 dicembre 1975, n. 79 e la L.R. 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
visto l'art. 1 della legge regionale n. 37/84, il quale prevede che le cooperative edilizie possono usufruire di finanziamenti integrativi per l'adeguamento dello intervento ai costi vigenti;
visto il Dec.Ass. n. 732 del 22 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 30 maggio 1992, con il quale, in applicazione dello art. 33 della legge regionale n. 86/81, è stato elevato il limite massimo di intervento a L. 103.000.000 per alloggi realizzati a proprietà divisa e a L. 110.000.000 per alloggi realizzati a proprietà indivisa;
visto l'art. 22 della legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 dell'11 aprile 1996, secondo cui il limite massimo di intervento di cui all'art. 131 della legge regionale n. 25/93 può coprire fino al cento per cento della spesa sostenuta, tenuto conto del massimale di costo previsto dallo stesso articolo e si applica ai programmi costruttivi di cui agli artt. 1 e 3 della legge regionale n. 37/84, i cui lavori alla data del 22 maggio 1992 non erano stati ultimati;
considerato che, in ottemperanza al disposto di cui al citato art. 22 della legge regionale n. 22/96, è possibile adeguare i finanziamenti integrativi già concessi ai sensi del decreto n. 732 del 22 maggio 1992, rideterminando il contributo alle cooperative edilizie che ne faranno richiesta;
ritenuto, altresì, di dover applicare il disposto del citato art. 22 della legge regionale n. 22/96 per la determinazione degli importi ammissibili a finanziamento anche per quelle cooperative edilizie per le quali non sono stati ancora emessi i relativi decreti di finanziamento;
decreta:
Articolo 1
[limiti massimi di intervento]
Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 22/96 i limiti massimi di intervento vigenti previsti per gli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie a proprietà divisa ed indivisa possono coprire fino al cento per cento della spesa sostenuta e l'entità del finanziamento da concedere è commisurato al costo complessivo scaturente dal quadro tecnico-economico, vistato ai sensi degli artt. 41 e 43 della legge regionale n. 86/81.
Ai limiti massimi di intervento, di cui al precedente comma, sono applicabili le maggiorazioni previste dai relativi decreti di aggiornamento dei costi rapportate alle superfici complessive degli alloggi.
Articolo 2
[istanza per la rideterminazione del mutuo]
Le cooperative edilizie, alle quali sono già stati concessi i finanziamenti integrativi di cui al Dec.Ass. n. 732/92, potranno fare istanza, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 22/96, affinché venga rideterminato il mutuo loro concesso secondo le disposizioni di cui al precedente art. 1.
Articolo 3
[pubblicazione]
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca
Viste la L.R. 20 dicembre 1975, n. 79 e la L.R. 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
visto l'art. 1 della legge regionale n. 37/84, il quale prevede che le cooperative edilizie possono usufruire di finanziamenti integrativi per l'adeguamento dello intervento ai costi vigenti;
visto il Dec.Ass. n. 732 del 22 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 30 maggio 1992, con il quale, in applicazione dello art. 33 della legge regionale n. 86/81, è stato elevato il limite massimo di intervento a L. 103.000.000 per alloggi realizzati a proprietà divisa e a L. 110.000.000 per alloggi realizzati a proprietà indivisa;
visto l'art. 22 della legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 dell'11 aprile 1996, secondo cui il limite massimo di intervento di cui all'art. 131 della legge regionale n. 25/93 può coprire fino al cento per cento della spesa sostenuta, tenuto conto del massimale di costo previsto dallo stesso articolo e si applica ai programmi costruttivi di cui agli artt. 1 e 3 della legge regionale n. 37/84, i cui lavori alla data del 22 maggio 1992 non erano stati ultimati;
considerato che, in ottemperanza al disposto di cui al citato art. 22 della legge regionale n. 22/96, è possibile adeguare i finanziamenti integrativi già concessi ai sensi del decreto n. 732 del 22 maggio 1992, rideterminando il contributo alle cooperative edilizie che ne faranno richiesta;
ritenuto, altresì, di dover applicare il disposto del citato art. 22 della legge regionale n. 22/96 per la determinazione degli importi ammissibili a finanziamento anche per quelle cooperative edilizie per le quali non sono stati ancora emessi i relativi decreti di finanziamento;
decreta:
Articolo 1
[limiti massimi di intervento]
Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 22/96 i limiti massimi di intervento vigenti previsti per gli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie a proprietà divisa ed indivisa possono coprire fino al cento per cento della spesa sostenuta e l'entità del finanziamento da concedere è commisurato al costo complessivo scaturente dal quadro tecnico-economico, vistato ai sensi degli artt. 41 e 43 della legge regionale n. 86/81.
Ai limiti massimi di intervento, di cui al precedente comma, sono applicabili le maggiorazioni previste dai relativi decreti di aggiornamento dei costi rapportate alle superfici complessive degli alloggi.
Articolo 2
[istanza per la rideterminazione del mutuo]
Le cooperative edilizie, alle quali sono già stati concessi i finanziamenti integrativi di cui al Dec.Ass. n. 732/92, potranno fare istanza, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 22/96, affinché venga rideterminato il mutuo loro concesso secondo le disposizioni di cui al precedente art. 1.
Articolo 3
[pubblicazione]
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.