Decreto Legge 11/07/1992 n. 333

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica. Testo coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1992, n.359
  • Forma giuridica: Decr. Legge
  • Nazionale/Regionale: Leggi nazionali
  • Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
  • Articolo 1

    Capo I

    [disciplina dei mutui]

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 139, agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui al D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 65, ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla L. 28 novembre 1980, n. 784, agli interventi previsti dalla L. 5 giugno 1990, n. 135, concernenti la lotta contro l'AIDS, e al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto locale. I mutui già concessi continuano ad essere regolati dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti. (1) (2)
    2. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1992, n. 289, sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. I predetti enti provvedono ad assestare il bilancio con apposita deliberazione entro il 30 settembre 1992. La riduzione non viene operata nei confronti degli enti locali dissestati.
    3. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, le parole "... è ridotta all'11,678 per cento." sono sostituite dalle parole "... è ridotta al 10,50 per cento." e al comma 3 dello stesso articolo le parole "... è stabilito in lire 6.957 miliardi..." sono sostituite con le parole "... è stabilito in lire 6.632 miliardi...".
    4. Le misure previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applicano, per l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatori uniformi di assistenza di cui al comma 1 dello stesso articolo.

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    (1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, L. di conversione 08.08.1992, n. 359 (G.U. 13.08.1992, n. 190)
    (2) Il termine del 31.12.1992, previsto nel presente comma, è stato prorogato al 31.12.1992 dall'art. 1, L. 23.12.1992, n. 498

    Articolo 2

    Capo I

    [disciplina del personale della pubblica amministrazione]

    1. Le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative.
    2. Per l'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, possono essere erogati qualora gli aumenti già applicati non abbiano determinato un incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione programmato. A tal fine il Governo, entro il mese di settembre dello stesso anno, verificherà, d'intesa con le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti.
    3. Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.
    4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi: il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 4, D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1982, n. 869, il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1, D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, nonché il comma 22 bis dell'articolo 2, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 . (1)
    5. L'indennità di funzione di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, resta determinata, per l'anno 1992, nell'ammontare deliberato e corrisposto per l'anno 1991. Le delibere del comitato esecutivo di cui al predetto articolo 13 sono sottoposte, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.
    6. Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri di cui all'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, a seguito delle ipotesi di accordo, può essere accordata qualora, sulla base di verifiche da compiersi dopo il 31 dicembre 1992, non risulti un aumento complessivo, per qualunque causa, né della massa salariale né della retribuzione media, rispetto a quelle registrate nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato.
    7. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità non possono adottare delibere in materia di retribuzioni e normazione del personale dipendente che, tenuto conto del vincolo dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi dei servizi prodotti, comportino il peggioramento dei saldi dei rispettivi bilanci o comunque determinino variazioni del costo complessivo del rispettivo personale superiori al tasso programmato di inflazione.
    [8. La disposizione di cui al comma 6 è estesa anche nei confronti del personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, nonché del personale comunque dipendente da enti pubblici non economici.] (2)
    9. Per il periodo di cui al comma 6 il trattamento economico del personale dirigente dello Stato e delle categorie di personale ad esso comunque collegate, nonché il trattamento economico del personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, restano determinati nelle misure in vigore al 1° gennaio 1992.

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    (1) E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, D.L. 11.07.1992, n. 333, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 107 della Costituzione (Corte cost., 15-28 dicembre 1995, n. 523, ordinanza; Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale).
    (2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281.

    Articolo 3

    Capo I

    [riduzione di stanziamenti]

    1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono soppresse le parole "aventi durata inferiore all'anno"; il comma 3 della medesima norma è abrogato; nel comma 4 della medesima norma sono soppressi la parola "altresì" del primo periodo, nonché il secondo periodo.
    [2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 245, così come determinata nella tabella F allegata alla legge 31 dicembre 1991, n. 415, viene ridotta dell'importo di lire 150 miliardi per l'anno 1992.] (1)
    3. Gli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 sono ridotti degli importi corrispondentemente indicati:
    cap. 1802 lire 50 miliardi;
    cap. 1832 lire 100 miliardi;
    cap. 1872 lire 250 miliardi;
    cap. 2102 lire 50 miliardi;
    cap. 2502 lire 50 miliardi;
    cap. 2503 lire 100 miliardi;
    cap. 2802 lire 150 miliardi;
    cap. 4005 lire 150 miliardi;
    cap. 4031 lire 250 miliardi;
    cap. 4051 lire 350 miliardi.
    4. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli di cui al comma 3 e gli altri capitoli della categoria IV. Acquisto di beni e servizi dello stato di previsione del Ministero della difesa.

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    (1) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 1, L.08.08.1992, n. 359 (G.U. 13.08.1992, n. 190).

    Articolo 4

    Capo I

    [spese]

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1992 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.
    2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, è sospesa la facoltà di rilasciare garanzie dello Stato, di qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti da finanziamenti, anche sotto forma di prestiti obbligazionari. Resta ferma la concessione di garanzie dello Stato disposta da previsioni di legge.
    3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio, nonché il rilascio di garanzie dello Stato.
    4. Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di bilancio, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali o interessanti l'immigrazione e dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia", iscritto nella predetta tabella A.

    Articolo 5

    Capo I

    [abrogazioni di disposizioni legislative]

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni legislative che accordano la garanzia dello Stato per il rischio di cambio su prestiti in valuta contratti da soggetti pubblici o privati direttamente oppure tramite istituzioni creditizie nazionali, su mercati o presso istituzioni finanziarie internazionali e comunitarie. Per i prestiti contratti in dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni, l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 1994.
    2. Sono fatte salve le garanzie per le quali sia già stato adottato il relativo provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    Articolo 5 Bis

    Capo I

    [indennità di espropriazione]

    [1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.
    2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. (2)
    3. Per la valutazione delle edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
    4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.
    5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per la individuazione della edificabilità di fatto di cui al comma 3.
    6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (3) (4)
    7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
    7 bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.] (1)

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    (1) Il presente articolo prima inserito dall'art. 1, L. 08.08.1992, n. 359, è stato, poi, abrogato dall'art. 58, D.P.R. 08.06.2001, n. 327, con decorrenza dal 01.01.2002.
    (2) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 bis, comma 2, nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento della entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, e nei confronti dei quali la indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile , il diritto di accettare l'indennità di cui al primo comma con esclusione della riduzione del 40 per cento (Corte cost. 16.06.1993, n. 283, G.U. 23.06.1993, n. 26, Prima Serie Speciale).
    (3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, c. 65, L.28.12.1995, n. 549 (G.U. 29.12.1995 n. 302, S.O. n. 153).
    (4) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 bis, c. 6, D.L. 11.07.1992, n. 333, nella parte in cui applica al "risarcimento del danno" i criteri di determinazione stabiliti per "il prezzo, l'entità dell'indennizzo" (C. cost. 17.10-02.11.1996, n. 369, G.U. 06.11.1996, n. 45 Serie Speciale).

    Articolo 6

    Capo I

    [aliquote contributive e servizio mensa]

    1. Le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima sono aumentate di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993. I versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal presente comma, sono computati in diminuzione dei contributi dovuti per i periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in eccesso. (1)
    2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono aumentate di 1 punto le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita` commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1 non sono assunte a riferimento per la quota di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo 1989, n. 88.
    3. Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa e` retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.
    4. Sono fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 3 e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.
    5. Rimangono in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del valore del servizio di mensa nella base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. Restano altresi` ferme, per la prestazione pecuniaria sostitutiva del servizio di mensa, le disposizioni dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
    6. Alla rubrica dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunte le seguenti parole: "e controlli sul servizio di mensa".
    7. All'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e` aggiunto il seguente comma:
    "Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualita` del servizio di mensa secondo modalita` stabilite dalla contrattazione collettiva".

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    (1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, 08.08.1992, n. 359 (G.U. 13.08.1992, n. 190).

    Articolo 7

    Capo II

    [imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili]

    1. Per l'anno 1992 e` istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio e` diretta l'attivita` dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    2. Soggetto passivo dell'imposta e` il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta e` dovuta proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunita` montane, i consorzi tra detti enti, le unita` sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gli istituti autonomi case popolari.
    3. L'imposta e` stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore e` costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatorte pari a 100 per le unita` immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B, e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella categoria A/10, e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nella categoria C/1. Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita delle unita` immobiliari similari. Per le unita` immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, l'imposta e` stabilita nella misura del 2 per mille del valore determinato ai sensi del presente comma, diminuito di 50 milioni di lire. Per unita` immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. Per le unita` immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore e` costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989: 1,10;
    1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50;
    1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore e` costituito dal valore venale in comune commercio ovvero, per le aree destinate ad attivita` di pubblica utilita' dall'ammontare delle indennita` che gli enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attivita` stesse hanno corrisposto o devono corrispondere. (4)
    3 bis. L'imposta e` ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. (2)
    4. Sono esenti dall'imposta:
    a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche` compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
    c) i fabbricati di proprieta` della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15, e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
    d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali e` prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
    e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, non aventi finalita` di lucro, destinati esclusivamente allo svolgimemto di attivita` istituzionali di carattere didattico;
    f) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle attivita` assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
    h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;
    i) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonche` le quote di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni.
    i bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita` istituzionali di carattere assistenziale e sanitario. (3)
    5. L'imposta e` riscossa mediante versamento diretto con le modalita` previste ai fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato nel mese di settembre 1992. Tuttavia il versamento puo` essere effettuato entro il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse.
    6. Per l'anno 1992 e` istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; sono esclusi i buoni postali fruttiferi, i libretti di risparmio di previdenza indicati all'articolo 41, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, la raccolta interbancaria e intercreditizia, nonche` i depositi e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e l'amministrazione postale e quelli detenuti da rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia o da enti e organismi internazionali che godono della esenzione delle imposte sui redditi. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta e` versata entro il 15 settembre 1992 con le modalita` previste per il versamento delle ritenute di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
    7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo nonche` per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi. (1)

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    (1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, L. 08.08.1992, n. 359 (G.U. 13.08.1992, n. 190).
    (2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, D.L. 23.01.1993, n. 16 (G.U. 23.01.1993, n. 18), convertito con modificazioni dalla L. 24.03.1993, n. 75 (G.U. 24.03.1993, n. 79).
    (3) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1, D.L. 23.01.1993, n. 16 (G.U. 23.01.1993, n. 18) convertito con modificazioni dalla L. 24.03.1993, n. 75 (G.U. 24.03.1993, n. 79).
    (4) In base all'art. 12 bis del D.L. 19.09.92, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14.11.92, n. 438, per unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, citate nel presente comma, si intendono comprese anche le abitazioni assegnate in uso e in godimento ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione a proprieta` indivisa.

    Articolo 8

    Capo II

    [anagrafe tributaria e dichiarazioni dei redditi, del catasto e degli enti erogatori di forniture di energia elettrica]

    1. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, l'anagrafe tributaria invia questionari ai soggetti utenti di forniture di energia elettrica nei fabbricati, al fine di acquisire il numero di codice fiscale dell'utente stesso e quello del proprietario, se diverso, nonche` gli estremi catastali identificativi di ciascuna unita` immobiliare e la sua superficie commerciale.
    2. Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed e` inviato all'utente tramite l'ente erogatore; esso deve essere compilato e restituito all'anagrafe tributaria a cura dell'utente, con tassa a carico della amministrazione destinataria, entro il termine indicato nel questionario stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e` approvato il modello di questionario.
    3. Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle unita` immobiliari di loro proprieta` sono tenuti a comunicare all'utente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio numero di codice fiscale e gli estremi catastali identificativi dell'unita` immobiliare; nel caso di comproprieta` l'obbligo e` soddisfatto con la comunicazione del numero di codice fiscale di uno soltanto dei comproprietari. La medesima comunicazione deve essere data dal proprietario dell'unita` immobiliare al conduttore nel caso di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso il conduttore e` tenuto ad indicare all'ente cui richiede la fornitura di energia elettrica, oltre al proprio, anche il numero di codice fiscale del proprietario.
    4. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazione, effettua incroci tra i dati delle dichiarazioni dei redditi, del catasto e degli enti erogatori di forniture di energia elettrica, provvedendo ad accertare i redditi o i maggiori redditi non dichiarati con le modalita` di cui all'articolo 41 bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se risulta che l'utilizzatore della fornitura di energia elettrica e` soggetto diverso dall'utente indicato nel contratto, il Ministero delle finanze ne da` comunicazione all'ente erogatore per le conseguenti variazioni contrattuali.
    5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e` scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative, con gli effetti e le modalita` previsti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati. I contribuenti che intendono avvvalersi delle disposizioni del presente comma devono presentare, dall'1 agosto al 15 dicembre 1992, al centro di servizio o all'ufficio delle imposte dirette competente in ragione del loro domicilio fiscale, apposita dichiarazione, conformemente alle indicazioni recate dal modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 luglio 1992, e devono versare dall'1 agosto al 15 dicembre 1992 l'imposta o la maggiore imposta dovuta, nonche' in luogo delle sanzioni e degli interessi previsti negli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, una soprattassa stabilita, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure: 10 per cento per il primo periodo; 20 per cento per il secondo periodo; 30 per cento per il terzo periodo; 40 per cento per il quarto periodo; 50 per cento per il quinto periodo; 60 per cento per il sesto periodo e 70 per cento per ciascuno degli altri periodi anteriori a quello in corso. Le attestazioni dei versamenti devono essere allegate alla dichiarazione integrativa. Le disposizioni del presente comma si applicano sempreche` alla data di presentazione della dichiarazione non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche ovvero non sia stato notificato avviso di accertamento; l'ILOR pagata in applicazione delle disposizioni del presente comma non e` deducibile ai fini delle imposte sui redditi. (1)
    6. In considerazione della emanazione, con effetto dall'anno 1993, del decreto del Ministro delle finanze integrativo dei dati e delle notizie indicativi di capacita` contributiva pevisto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i contribuenti possono corrispondere dall'1 agosto al 31 ottobre 1992 l'ammontare degli abbonamenti alle radiodiffusioni non corrisposti per periodi anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato elevato processo verbale o notificata ingiunzione di pagamento. I versamenti sono effettuati, con le modalita` stabilite con il decreto del Mini
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