Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)
- Forma giuridica: Decr. Legislativo
- Nazionale/Regionale: Leggi nazionali
- Categorico Leggi: Ambiente - Fonti rinnovabili
Titolo I
FINALITA' E OBIETTIVI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica
la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna
ed abroga la direttiva 93/12/CEE;
Vista la Comunicazione n. 2010/C160/01 della Commissione, del 19
giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare
nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi;
Vista la Comunicazione n. 2010/C160/02 della Commissione, del 19
giugno 2010, sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita'
per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per i
biocarburanti;
Vista la Decisione della Commissione n. 2010/335/UE, del 10 giugno
2010 relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di
carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE
[notificata con il numero C(2010) 3751];
Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sui criteri di sostenibilita' relativamente all'uso di fonti
da biomassa solida e gassosa per l'elettricita', il riscaldamento ed
il raffrescamento - COM(2010);
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l'articolo 17, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi
per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto il Piano d'azione sulle fonti rinnovabili trasmesso dal
Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel mese
di luglio 2010, redatto dall'Italia in attuazione dell'articolo 4
della direttiva 2006/32/CE e della decisione 30 giugno 2009, n.
2009/548/CE;
Visto il decreto in data 10 settembre 2010 del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e per i beni e le attivita'
culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18
settembre 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 novembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 25 gennaio 2011;
Acquisito i pareri espressi dalle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e
le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari e
forestali e per la semplificazione normativa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96,
definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il
raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo
di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti
statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati
membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure
amministrative, all'informazione e alla formazione nonche'
all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e
fissa criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le
definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti
definizioni:
a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti
rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare,
aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria ambiente
sotto forma di calore;
c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di
calore nella crosta terrestre;
d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque
superficiali sotto forma di calore;
e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e
dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli
sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,
nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici
forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle
famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura,
alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di
elettricita' e di calore del settore elettrico per la produzione di
elettricita' e di calore, incluse le perdite di elettricita' e di
calore con la distribuzione e la trasmissione;
g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione
di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi
refrigerati, da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita'
di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il
raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la
fornitura di acqua calda sanitaria;
h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici
diversi dal trasporto, compresi l'elettricita', il riscaldamento ed
il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;
i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti
ricavati dalla biomassa;
l) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve
esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata
quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da
fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della
direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio
che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000
metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi
edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione
anche in manutenzione straordinaria;
n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la
richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili
avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a
quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas
naturale;
p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato
da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere
l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi,
aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per
mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il
volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva,
le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali,
le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in
materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati
verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le
tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;
q) «centrali ibride»: centrali che producono energia elettrica
utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi
inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che
producono energia elettrica mediante combustione di fonti non
rinnovabili e di fonti rinnovabili.
Art. 3
Obiettivi nazionali
1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo
finale lordo di energia da conseguire nel 2020 e' pari a 17 per
cento.
2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, la quota di
energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovra'
essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di
energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno.
3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti con una
progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di
azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi
dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.
4. Le modalita' di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3
sono indicate nell'allegato 1.
Titolo II
PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI
Capo I
AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Art. 4
Principi generali
1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il
conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra
Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la
costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure
amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate,
sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola
applicazione.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' regolata, secondo un criterio
di proporzionalita':
a) dall'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 5
del presente decreto;
b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo
6, ovvero
c) dalla comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera
di cui all'articolo 6, comma 11.
3. Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela
dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della
pubblica incolumita', fermo restando quanto disposto dalla Parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per
quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento
delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i
casi in cui la presentazione di piu' progetti per la realizzazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima
area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi
nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.
4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo
funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una
pluralita' di impianti non inserite nei preventivi di connessione,
richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo
16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di
sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.
5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti,
e' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 182, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con
tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di
realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in
sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti
rinnovabili.
Art. 5
Autorizzazione Unica
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione
e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti, nonche' le modifiche sostanziali degli impianti stessi,
sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal
presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le
condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003
e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo
articolo 12, nonche' dalle relative disposizioni delle Regioni e
delle Province autonome.
2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del
2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Fatto salvo il
previo espletamento, qualora prevista, della verifica di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi
previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione
di impatto ambientale».
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati,
per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di
modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione
unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di
modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di
cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da
realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici
esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano
variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della
volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli
impianti stessi, ne' delle opere connesse. Restano ferme, laddove
previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione
di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono
considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che
non modifichino la potenza termica installata e il combustibile
rinnovabile utilizzato.
4. Qualora il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato alle Province,
queste ultime trasmettono alle Regioni, secondo modalita' stabilite
dalle stesse, le informazioni e i dati sulle autorizzazioni
rilasciate.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del
presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6
Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti
alimentati da energia rinnovabile
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione ed esercizio
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11
e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita'
sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse
presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica,
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una
dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
attesti la compatibilita' del progetto con gli strumenti urbanistici
approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarieta' agli
strumenti urbanistici adottati, nonche' il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono
allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore
della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle
materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono
essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di
settore e si applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa
deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma
10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia
riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite al
medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione
del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il
consiglio dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente,
decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della
dichiarazione di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve
ritenersi assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo
periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non
siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione
del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti
di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo
precedente, l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti di
cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di
amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano
allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad
acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla
presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma
2 e' sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino
all'adozione della determinazione motivata di conclusione del
procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o
all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro
tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata
ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato
e' comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei
lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della
dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della
dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli
atti di assenso eventualmente necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso
al Comune, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la dichiarazione, nonche' ricevuta
dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente
alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di
applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di
potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresi' i casi in
cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e
l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate
all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le
Province autonome stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti
con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per
le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime
modalita' di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome
prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati
alla potenza dell'impianto.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente
disciplina, ferma restando per il proponente la possibilita' di
optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di
cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi
dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalita',
agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo
ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza
nominale fino a 50 kW, nonche' agli impianti fotovoltaici di
qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la
disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di
tutela delle risorse idriche.
Art. 7
Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili
1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono
considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di
edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici
stessi;
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del
tetto su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo
123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di
installazione di impianti solari termici sono realizzati previa
comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 6,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro
pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne
agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444.
3. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono
soppresse le parole: «e termici, senza serbatoio di accumulo
esterno».
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di
produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche,
destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono
individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa
semplificata di cui all'articolo 6.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo
123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 gli interventi di
installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4, realizzati
negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per
l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa
comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 6.
6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono regolati dalla previgente disciplina, ferma
restando per il proponente la possibilita' di optare per la procedura
semplificata di cui al presente articolo.
7. L'installazione di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di
aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e'
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.
Art. 8
Disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano
1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei trasporti, le
regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di
autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione
di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della
distribuzione del metano.
2. Al fine di incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti,
gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di
allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti
sonodichiarati opere di pubblica utilita' e rivestono carattere di
indifferibilita' e di urgenza.
Art. 9
Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica
1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di
promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali
geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di
interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia
finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale,
di impianti pilota co
FINALITA' E OBIETTIVI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica
la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna
ed abroga la direttiva 93/12/CEE;
Vista la Comunicazione n. 2010/C160/01 della Commissione, del 19
giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare
nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi;
Vista la Comunicazione n. 2010/C160/02 della Commissione, del 19
giugno 2010, sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita'
per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per i
biocarburanti;
Vista la Decisione della Commissione n. 2010/335/UE, del 10 giugno
2010 relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di
carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE
[notificata con il numero C(2010) 3751];
Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sui criteri di sostenibilita' relativamente all'uso di fonti
da biomassa solida e gassosa per l'elettricita', il riscaldamento ed
il raffrescamento - COM(2010);
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l'articolo 17, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi
per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto il Piano d'azione sulle fonti rinnovabili trasmesso dal
Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel mese
di luglio 2010, redatto dall'Italia in attuazione dell'articolo 4
della direttiva 2006/32/CE e della decisione 30 giugno 2009, n.
2009/548/CE;
Visto il decreto in data 10 settembre 2010 del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e per i beni e le attivita'
culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18
settembre 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 novembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 25 gennaio 2011;
Acquisito i pareri espressi dalle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e
le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari e
forestali e per la semplificazione normativa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96,
definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il
raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo
di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti
statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati
membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure
amministrative, all'informazione e alla formazione nonche'
all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e
fissa criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le
definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti
definizioni:
a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti
rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare,
aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria ambiente
sotto forma di calore;
c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di
calore nella crosta terrestre;
d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque
superficiali sotto forma di calore;
e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e
dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli
sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,
nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici
forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle
famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura,
alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di
elettricita' e di calore del settore elettrico per la produzione di
elettricita' e di calore, incluse le perdite di elettricita' e di
calore con la distribuzione e la trasmissione;
g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione
di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi
refrigerati, da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita'
di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il
raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la
fornitura di acqua calda sanitaria;
h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici
diversi dal trasporto, compresi l'elettricita', il riscaldamento ed
il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;
i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti
ricavati dalla biomassa;
l) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve
esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata
quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da
fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della
direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio
che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000
metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi
edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione
anche in manutenzione straordinaria;
n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la
richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili
avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a
quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas
naturale;
p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato
da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere
l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi,
aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per
mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il
volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva,
le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali,
le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in
materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati
verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le
tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;
q) «centrali ibride»: centrali che producono energia elettrica
utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi
inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che
producono energia elettrica mediante combustione di fonti non
rinnovabili e di fonti rinnovabili.
Art. 3
Obiettivi nazionali
1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo
finale lordo di energia da conseguire nel 2020 e' pari a 17 per
cento.
2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, la quota di
energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovra'
essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di
energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno.
3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti con una
progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di
azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi
dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.
4. Le modalita' di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3
sono indicate nell'allegato 1.
Titolo II
PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI
Capo I
AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Art. 4
Principi generali
1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il
conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra
Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la
costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure
amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate,
sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola
applicazione.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' regolata, secondo un criterio
di proporzionalita':
a) dall'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 5
del presente decreto;
b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo
6, ovvero
c) dalla comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera
di cui all'articolo 6, comma 11.
3. Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela
dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della
pubblica incolumita', fermo restando quanto disposto dalla Parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per
quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento
delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i
casi in cui la presentazione di piu' progetti per la realizzazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima
area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi
nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.
4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo
funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una
pluralita' di impianti non inserite nei preventivi di connessione,
richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo
16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di
sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.
5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti,
e' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 182, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con
tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di
realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in
sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti
rinnovabili.
Art. 5
Autorizzazione Unica
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione
e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti, nonche' le modifiche sostanziali degli impianti stessi,
sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal
presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le
condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003
e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo
articolo 12, nonche' dalle relative disposizioni delle Regioni e
delle Province autonome.
2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del
2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Fatto salvo il
previo espletamento, qualora prevista, della verifica di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi
previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione
di impatto ambientale».
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati,
per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di
modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione
unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di
modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di
cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da
realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici
esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano
variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della
volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli
impianti stessi, ne' delle opere connesse. Restano ferme, laddove
previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione
di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono
considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che
non modifichino la potenza termica installata e il combustibile
rinnovabile utilizzato.
4. Qualora il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato alle Province,
queste ultime trasmettono alle Regioni, secondo modalita' stabilite
dalle stesse, le informazioni e i dati sulle autorizzazioni
rilasciate.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del
presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6
Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti
alimentati da energia rinnovabile
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione ed esercizio
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11
e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita'
sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse
presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica,
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una
dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
attesti la compatibilita' del progetto con gli strumenti urbanistici
approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarieta' agli
strumenti urbanistici adottati, nonche' il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono
allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore
della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle
materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono
essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di
settore e si applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa
deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma
10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia
riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite al
medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione
del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il
consiglio dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente,
decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della
dichiarazione di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve
ritenersi assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo
periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non
siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione
del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti
di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo
precedente, l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti di
cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di
amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano
allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad
acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla
presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma
2 e' sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino
all'adozione della determinazione motivata di conclusione del
procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o
all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro
tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata
ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato
e' comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei
lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della
dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della
dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli
atti di assenso eventualmente necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso
al Comune, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la dichiarazione, nonche' ricevuta
dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente
alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di
applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di
potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresi' i casi in
cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e
l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate
all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le
Province autonome stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti
con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per
le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime
modalita' di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome
prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati
alla potenza dell'impianto.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente
disciplina, ferma restando per il proponente la possibilita' di
optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di
cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi
dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalita',
agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo
ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza
nominale fino a 50 kW, nonche' agli impianti fotovoltaici di
qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la
disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di
tutela delle risorse idriche.
Art. 7
Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili
1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono
considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di
edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici
stessi;
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del
tetto su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo
123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di
installazione di impianti solari termici sono realizzati previa
comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 6,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro
pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne
agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444.
3. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono
soppresse le parole: «e termici, senza serbatoio di accumulo
esterno».
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di
produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche,
destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono
individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa
semplificata di cui all'articolo 6.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo
123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 gli interventi di
installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4, realizzati
negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per
l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa
comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 6.
6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono regolati dalla previgente disciplina, ferma
restando per il proponente la possibilita' di optare per la procedura
semplificata di cui al presente articolo.
7. L'installazione di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di
aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e'
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.
Art. 8
Disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano
1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei trasporti, le
regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di
autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione
di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della
distribuzione del metano.
2. Al fine di incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti,
gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di
allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti
sonodichiarati opere di pubblica utilita' e rivestono carattere di
indifferibilita' e di urgenza.
Art. 9
Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica
1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di
promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali
geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di
interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia
finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale,
di impianti pilota co