Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)
  • Forma giuridica: Decr. Legislativo
  • Nazionale/Regionale: Leggi nazionali
  • Categorico Leggi: Ambiente - Fonti rinnovabili
  • Titolo I

    FINALITA' E OBIETTIVI



    IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
    da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
    direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
    Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
    quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
    e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a
    controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica
    la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al
    combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna
    ed abroga la direttiva 93/12/CEE;
    Vista la Comunicazione n. 2010/C160/01 della Commissione, del 19
    giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare
    nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi;
    Vista la Comunicazione n. 2010/C160/02 della Commissione, del 19
    giugno 2010, sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita'
    per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per i
    biocarburanti;
    Vista la Decisione della Commissione n. 2010/335/UE, del 10 giugno
    2010 relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di
    carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE
    [notificata con il numero C(2010) 3751];
    Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
    europeo sui criteri di sostenibilita' relativamente all'uso di fonti
    da biomassa solida e gassosa per l'elettricita', il riscaldamento ed
    il raffrescamento - COM(2010);
    Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per
    l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
    alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare
    l'articolo 17, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi
    per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE;
    Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
    412;
    Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
    Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
    modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
    modificazioni;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
    Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;
    Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
    Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99;
    Visto il Piano d'azione sulle fonti rinnovabili trasmesso dal
    Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel mese
    di luglio 2010, redatto dall'Italia in attuazione dell'articolo 4
    della direttiva 2006/32/CE e della decisione 30 giugno 2009, n.
    2009/548/CE;
    Visto il decreto in data 10 settembre 2010 del Ministro dello
    sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
    tutela del territorio e del mare e per i beni e le attivita'
    culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18
    settembre 2010;
    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
    adottata nella riunione del 30 novembre 2010;
    Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
    8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
    del 25 gennaio 2011;
    Acquisito i pareri espressi dalle competenti commissioni della
    Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
    riunione del 3 marzo 2011;
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
    Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli
    affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e
    le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari e
    forestali e per la semplificazione normativa;

    Emana
    il seguente decreto legislativo:

    Art. 1

    Finalita'

    1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e
    nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96,
    definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
    istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il
    raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota
    complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo
    di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
    Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti
    statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati
    membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure
    amministrative, all'informazione e alla formazione nonche'
    all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e
    fissa criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi.



    Art. 2

    Definizioni

    1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le
    definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del
    Consiglio del 26 giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti
    definizioni:
    a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti
    rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare,
    aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,
    gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
    b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria ambiente
    sotto forma di calore;
    c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di
    calore nella crosta terrestre;
    d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque
    superficiali sotto forma di calore;
    e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
    residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura
    (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e
    dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli
    sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,
    nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
    f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici
    forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle
    famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura,
    alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di
    elettricita' e di calore del settore elettrico per la produzione di
    elettricita' e di calore, incluse le perdite di elettricita' e di
    calore con la distribuzione e la trasmissione;
    g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione
    di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi
    refrigerati, da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita'
    di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il
    raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la
    fornitura di acqua calda sanitaria;
    h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici
    diversi dal trasporto, compresi l'elettricita', il riscaldamento ed
    il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;
    i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti
    ricavati dalla biomassa;
    l) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve
    esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata
    quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da
    fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della
    direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di cui
    all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
    m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio
    che ricade in una delle seguenti categorie:
    i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000
    metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi
    edilizi costituenti l'involucro;
    ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione
    anche in manutenzione straordinaria;
    n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la
    richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia
    stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
    presente decreto;
    o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili
    avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a
    quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas
    naturale;
    p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato
    da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere
    l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi,
    aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per
    mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il
    volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva,
    le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali,
    le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in
    materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati
    verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le
    tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;
    q) «centrali ibride»: centrali che producono energia elettrica
    utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi
    inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che
    producono energia elettrica mediante combustione di fonti non
    rinnovabili e di fonti rinnovabili.



    Art. 3

    Obiettivi nazionali

    1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo
    finale lordo di energia da conseguire nel 2020 e' pari a 17 per
    cento.
    2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, la quota di
    energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovra'
    essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di
    energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno.
    3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti con una
    progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di
    azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi
    dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.
    4. Le modalita' di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3
    sono indicate nell'allegato 1.


    Titolo II

    PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI


    Capo I

    AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE


    Art. 4

    Principi generali

    1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il
    conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra
    Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la
    costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da
    fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure
    amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate,
    sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola
    applicazione.
    2. L'attivita' di cui al comma 1 e' regolata, secondo un criterio
    di proporzionalita':
    a) dall'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto
    legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 5
    del presente decreto;
    b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo
    6, ovvero
    c) dalla comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera
    di cui all'articolo 6, comma 11.
    3. Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela
    dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della
    pubblica incolumita', fermo restando quanto disposto dalla Parte
    quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
    modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per
    quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento
    delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i
    casi in cui la presentazione di piu' progetti per la realizzazione di
    impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima
    area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi
    nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.
    4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo
    funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una
    pluralita' di impianti non inserite nei preventivi di connessione,
    richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo
    16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di
    sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.
    5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti,
    e' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 182, comma 4, del
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
    6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
    mare, sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con
    tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di
    realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in
    sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti
    rinnovabili.



    Art. 5

    Autorizzazione Unica

    1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione
    e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
    alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le
    infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
    impianti, nonche' le modifiche sostanziali degli impianti stessi,
    sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del
    decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal
    presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le
    condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003
    e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo
    articolo 12, nonche' dalle relative disposizioni delle Regioni e
    delle Province autonome.
    2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del
    2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Fatto salvo il
    previo espletamento, qualora prevista, della verifica di
    assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20
    del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
    modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento
    unico non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi
    previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
    152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione
    di impatto ambientale».
    3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
    mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo
    8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati,
    per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di
    modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione
    unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di
    modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di
    cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono
    sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da
    realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici
    esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano
    variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della
    volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli
    impianti stessi, ne' delle opere connesse. Restano ferme, laddove
    previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione
    di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
    152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono
    considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che
    non modifichino la potenza termica installata e il combustibile
    rinnovabile utilizzato.
    4. Qualora il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto
    legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato alle Province,
    queste ultime trasmettono alle Regioni, secondo modalita' stabilite
    dalle stesse, le informazioni e i dati sulle autorizzazioni
    rilasciate.
    5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto
    legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del
    presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data
    di entrata in vigore del presente decreto.



    Art. 6

    Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti
    alimentati da energia rinnovabile

    1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
    sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione ed esercizio
    degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11
    e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10
    del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la
    procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.
    2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita'
    sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse
    presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica,
    almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una
    dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
    progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
    attesti la compatibilita' del progetto con gli strumenti urbanistici
    approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarieta' agli
    strumenti urbanistici adottati, nonche' il rispetto delle norme di
    sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono
    allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore
    della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle
    materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990,
    n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono
    essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di
    settore e si applica il comma 5.
    3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa
    deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei
    provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma
    10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18
    gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
    marzo 1993, n. 68.
    4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia
    riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite al
    medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non
    effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione
    del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il
    consiglio dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
    di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni
    necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
    edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente,
    decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della
    dichiarazione di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve
    ritenersi assentita.
    5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo
    periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non
    siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli
    tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione
    del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della
    legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti
    di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo
    precedente, l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui
    all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
    Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti di
    cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di
    amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano
    allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad
    acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla
    presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi
    degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
    successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma
    2 e' sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino
    all'adozione della determinazione motivata di conclusione del
    procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o
    all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
    14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.
    6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro
    tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata
    ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata
    dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato
    e' comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei
    lavori.
    7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della
    dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della
    dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del
    progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli
    atti di assenso eventualmente necessari.
    8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
    rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso
    al Comune, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
    progetto presentato con la dichiarazione, nonche' ricevuta
    dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente
    alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
    comportato modificazioni del classamento catastale.
    9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di
    applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di
    potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresi' i casi in
    cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di
    competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e
    l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate
    all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le
    Province autonome stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti
    con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province
    autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per
    le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime
    modalita' di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome
    prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati
    alla potenza dell'impianto.
    10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
    presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente
    disciplina, ferma restando per il proponente la possibilita' di
    optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.
    11. La comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di
    cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi
    dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
    n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalita',
    agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono
    estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo
    ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza
    nominale fino a 50 kW, nonche' agli impianti fotovoltaici di
    qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la
    disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di
    tutela delle risorse idriche.



    Art. 7

    Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da
    fonti rinnovabili

    1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono
    considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi
    dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
    115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei
    lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale,
    qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di
    edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
    della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici
    stessi;
    b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del
    tetto su cui viene realizzato;
    c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del
    codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
    legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
    2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo
    123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
    regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di
    installazione di impianti solari termici sono realizzati previa
    comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 6,
    qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro
    pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne
    agli edifici;
    b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di
    cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
    1444.
    3. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico delle
    disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono
    soppresse le parole: «e termici, senza serbatoio di accumulo
    esterno».
    4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,
    di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
    territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
    trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui
    all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
    tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
    stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di
    produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche,
    destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono
    individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa
    semplificata di cui all'articolo 6.
    5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo
    123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
    regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 gli interventi di
    installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti
    rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4, realizzati
    negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e
    destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per
    l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa
    comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 6.
    6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
    presente decreto sono regolati dalla previgente disciplina, ferma
    restando per il proponente la possibilita' di optare per la procedura
    semplificata di cui al presente articolo.
    7. L'installazione di pompe di calore da parte di installatori
    qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di
    aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e'
    considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.



    Art. 8

    Disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano

    1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei trasporti, le
    regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di
    autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione
    di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della
    distribuzione del metano.
    2. Al fine di incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti,
    gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di
    allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti
    sonodichiarati opere di pubblica utilita' e rivestono carattere di
    indifferibilita' e di urgenza.



    Art. 9

    Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica

    1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1:
    1) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di
    promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali
    geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9
    del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di
    interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia
    finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale,
    di impianti pilota co
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