Decreto Legislativo 27/12/2002 n.301

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. <br> Testo in vigore dal: 5-2-2003
  • Forma giuridica: Decr. Legislativo
  • Nazionale/Regionale: Leggi nazionali
  • Categorico Leggi: Norme tecniche per le costruzioni
  • IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
    241, e successive modificazioni;
    Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
    Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive
    modificazioni;
    Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive
    modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
    Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
    modificazioni;
    Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive
    modificazioni;
    Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
    Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
    Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
    successive modificazioni;
    Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
    379;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
    380;
    Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosi' come modificata
    dalla legge 1 agosto 2002, n. 166;
    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
    adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;
    Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
    8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
    riunione del 20 dicembre 2002;
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
    E m a n a
    il seguente decreto legislativo:
    Art. 1.
    1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
    materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: "successiva
    fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma,
    volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello
    preesistente" sono sostituite dalle seguenti: "ricostruzione con la
    stessa volumetria e sagoma di quello preesistente";
    b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole:
    "ristrutturazione edilizia" sono inserite le seguenti: "che portino
    ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
    e";
    c) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
    "opere di urbanizzazione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto
    dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
    successive modificazioni,";
    d) all'articolo 20, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
    "10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
    interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di sessanta giorni
    dalla data di presentazione della domanda.";
    e) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 22 (L) (Interventi subordinati a denuncia di inizio
    attivita). - 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
    attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui
    all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni
    degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
    disciplina urbanistico-edilizia vigente.
    2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di inizio
    attivita' le varianti a permessi di costruire che non incidono sui
    parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la
    destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
    dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
    permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza
    urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato
    di agibilita', tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte
    integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione
    dell'intervento principale e possono essere presentate prima della
    dichiarazione di ultimazione dei lavori.
    3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
    realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
    a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10,
    comma 1, lettera c);
    b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
    urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque
    denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
    attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
    tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
    esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
    approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
    qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente
    all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il
    relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
    richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di
    ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga accompagnato
    da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata
    l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra
    menzionate;
    c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta
    esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
    disposizioni plano-volumetriche.
    4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o
    ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi
    precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste
    all'articolo 44.
    5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di
    costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare
    con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio
    attivita', diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al
    contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la
    relativa determinazione.
    6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che
    riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
    paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo rilascio del
    parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
    normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in
    particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
    1999, n. 490.
    7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il
    rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli
    interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del
    contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto
    previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la
    violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta
    l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed e' soggetta
    all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.";
    f) l'articolo 23, e' sostituito dal seguente:
    "Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della
    denuncia di inizio attivita). - 1. Il proprietario dell'immobile o
    chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attivita',
    almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta
    allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata
    relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni
    elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
    realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto
    con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il
    rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
    2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione
    dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed e' sottoposta al
    termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della
    parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
    L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la
    data di ultimazione dei lavori.
    3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
    vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
    amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma
    1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto
    non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
    4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
    vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
    il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
    allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
    conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
    14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
    giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso
    di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
    5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
    di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della
    denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto,
    l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di
    assenso eventualmente necessari.
    6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
    ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
    una o piu' delle condizioni stabilite, notifica all'interessato
    l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso
    di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
    l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
    E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio
    attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
    conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
    7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
    rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo
    sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
    progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.";
    g) all'articolo 31, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
    "9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
    agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.";
    h) all'articolo 33, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
    "6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
    agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22,
    comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attivita' o in
    totale difformita' dalla stessa.";
    i) all'articolo 34, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
    "2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
    agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
    parziale difformita' dalla denuncia di inizio attivita'.";
    l) all'articolo 35, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
    "3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
    agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
    assenza di denuncia di inizio attivita', ovvero in totale o parziale
    difformita' dalla stessa.";
    m) all'articolo 36, comma 1, dopo le parole: "in difformita' da
    esso," sono aggiunte le seguenti: "ovvero in assenza di denuncia di
    inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in
    difformita' da essa,";
    n) all'articolo 37, comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo
    22," sono aggiunte le seguenti: "commi 1 e 2,";
    o) all'articolo 38, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
    "2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
    agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di
    accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del
    titolo.";
    p) all'articolo 39, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
    "5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
    agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi
    a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi
    o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente
    al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla
    presentazione della denuncia di inizio attivita'.";
    q) all'articolo 40, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
    "4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
    agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati
    in assenza di denuncia di inizio attivita' o in contrasto con questa
    o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
    urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di
    30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita'.";
    r) all'articolo 44, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
    "2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
    agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante
    denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
    eseguiti in assenza o in totale difformita' dalla stessa.";
    s) all'articolo 46, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
    "5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
    agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio
    attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non
    siano indicati gli estremi della stessa.";
    t) all'articolo 48, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
    "3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
    agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante
    denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
    eseguiti in assenza della stessa.".
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2002
    CIAMPI
    Berlusconi, Presidente del Consiglio
    dei Ministri
    Lunardi, Ministro delle infrastrutture
    e dei trasporti
    Visto, il Guardasigilli: Castelli
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