Decreto Legislativo 27/12/2002 n.301
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. <br> Testo in vigore dal: 5-2-2003
- Forma giuridica: Decr. Legislativo
- Nazionale/Regionale: Leggi nazionali
- Categorico Leggi: Norme tecniche per le costruzioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive
modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
379;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosi' come modificata
dalla legge 1 agosto 2002, n. 166;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: "successiva
fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma,
volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello
preesistente" sono sostituite dalle seguenti: "ricostruzione con la
stessa volumetria e sagoma di quello preesistente";
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole:
"ristrutturazione edilizia" sono inserite le seguenti: "che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
e";
c) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
"opere di urbanizzazione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto
dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni,";
d) all'articolo 20, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di sessanta giorni
dalla data di presentazione della domanda.";
e) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (L) (Interventi subordinati a denuncia di inizio
attivita). - 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui
all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' le varianti a permessi di costruire che non incidono sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la
destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza
urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato
di agibilita', tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte
integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione
dell'intervento principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente
all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il
relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga accompagnato
da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata
l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra
menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta
esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o
ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi
precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste
all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di
costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare
con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio
attivita', diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al
contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la
relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il
rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del
contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto
previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la
violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed e' soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.";
f) l'articolo 23, e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della
denuncia di inizio attivita). - 1. Il proprietario dell'immobile o
chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attivita',
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta
allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni
elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto
con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione
dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed e' sottoposta al
termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della
parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la
data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma
1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto
non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della
denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto,
l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di
assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una o piu' delle condizioni stabilite, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso
di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio
attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.";
g) all'articolo 31, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.";
h) all'articolo 33, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22,
comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attivita' o in
totale difformita' dalla stessa.";
i) all'articolo 34, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
parziale difformita' dalla denuncia di inizio attivita'.";
l) all'articolo 35, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
assenza di denuncia di inizio attivita', ovvero in totale o parziale
difformita' dalla stessa.";
m) all'articolo 36, comma 1, dopo le parole: "in difformita' da
esso," sono aggiunte le seguenti: "ovvero in assenza di denuncia di
inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in
difformita' da essa,";
n) all'articolo 37, comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo
22," sono aggiunte le seguenti: "commi 1 e 2,";
o) all'articolo 38, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di
accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del
titolo.";
p) all'articolo 39, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi
a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi
o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente
al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla
presentazione della denuncia di inizio attivita'.";
q) all'articolo 40, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati
in assenza di denuncia di inizio attivita' o in contrasto con questa
o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di
30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita'.";
r) all'articolo 44, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante
denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza o in totale difformita' dalla stessa.";
s) all'articolo 46, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio
attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non
siano indicati gli estremi della stessa.";
t) all'articolo 48, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante
denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza della stessa.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive
modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
379;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosi' come modificata
dalla legge 1 agosto 2002, n. 166;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: "successiva
fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma,
volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello
preesistente" sono sostituite dalle seguenti: "ricostruzione con la
stessa volumetria e sagoma di quello preesistente";
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole:
"ristrutturazione edilizia" sono inserite le seguenti: "che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
e";
c) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
"opere di urbanizzazione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto
dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni,";
d) all'articolo 20, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di sessanta giorni
dalla data di presentazione della domanda.";
e) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (L) (Interventi subordinati a denuncia di inizio
attivita). - 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui
all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' le varianti a permessi di costruire che non incidono sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la
destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza
urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato
di agibilita', tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte
integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione
dell'intervento principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente
all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il
relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga accompagnato
da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata
l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra
menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta
esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o
ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi
precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste
all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di
costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare
con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio
attivita', diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al
contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la
relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il
rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del
contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto
previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la
violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed e' soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.";
f) l'articolo 23, e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della
denuncia di inizio attivita). - 1. Il proprietario dell'immobile o
chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attivita',
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta
allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni
elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto
con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione
dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed e' sottoposta al
termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della
parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la
data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma
1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto
non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della
denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto,
l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di
assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una o piu' delle condizioni stabilite, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso
di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio
attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.";
g) all'articolo 31, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.";
h) all'articolo 33, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22,
comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attivita' o in
totale difformita' dalla stessa.";
i) all'articolo 34, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
parziale difformita' dalla denuncia di inizio attivita'.";
l) all'articolo 35, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
assenza di denuncia di inizio attivita', ovvero in totale o parziale
difformita' dalla stessa.";
m) all'articolo 36, comma 1, dopo le parole: "in difformita' da
esso," sono aggiunte le seguenti: "ovvero in assenza di denuncia di
inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in
difformita' da essa,";
n) all'articolo 37, comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo
22," sono aggiunte le seguenti: "commi 1 e 2,";
o) all'articolo 38, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di
accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del
titolo.";
p) all'articolo 39, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi
a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi
o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente
al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla
presentazione della denuncia di inizio attivita'.";
q) all'articolo 40, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati
in assenza di denuncia di inizio attivita' o in contrasto con questa
o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di
30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita'.";
r) all'articolo 44, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante
denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza o in totale difformita' dalla stessa.";
s) all'articolo 46, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio
attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non
siano indicati gli estremi della stessa.";
t) all'articolo 48, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante
denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza della stessa.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli