Decreto Legislativo 27/12/2002 n.302

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'.<br> Testo in vigore dal: 6-2-2003
  • Forma giuridica: Decr. Legislativo
  • Nazionale/Regionale: Leggi nazionali
  • Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
  • IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
    326;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
    327;
    Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed il decreto legislativo
    20 agosto 2002, n. 190;
    Visto l'articolo 5, comma 4, della legge 10 agosto 2002, n. 166;
    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
    adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;
    Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
    all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
    riunione del 20 dicembre 2002;
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
    E m a n a
    il seguente decreto legislativo:
    Art. 1.
    1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
    materia di espropriazione per pubblica utilita', approvato con
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, il comma 3 e' soppresso;
    b) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 3 (L) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico:
    a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato,
    titolare del diritto espropriato;
    b) per "autorita' espropriante", si intende, l'autorita'
    amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il
    relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato
    attribuito tale potere, in base ad una norma;
    c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il
    soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di
    esproprio;
    d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto,
    pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)
    2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le
    comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti
    del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali,
    salvo che l'autorita' espropriante non abbia tempestiva notizia
    dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia
    avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la
    comunicazione dell'indennita' provvisoria al soggetto che risulti
    proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo
    puo', nei trenta giorni successivi, concordare l'indennita' ai sensi
    dell'articolo 45, comma 2. (L)
    3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e
    riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento
    espropriativo, ove non sia piu' proprietario e' tenuto di comunicarlo
    all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima
    notificazione, indicando altresi', ove ne sia a conoscenza, il nuovo
    proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso
    utili a ricostruire le vicende dell'immobile. (L)";
    c) all'articolo 4:
    1) al comma 3, dopo le parole: "27 maggio 1929, n. 810," e'
    inserita la seguente: "non"; dopo le parole: "essere espropriati se"
    e' inserita la seguente: "non";
    2) al comma 4, dopo le parole: "aperti al culto" e' inserita la
    seguente: "non" dopo le parole: "essere espropriati" sono inserite le
    seguenti: "se non";
    d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 5 (L) (Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e
    delle Province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Le Regioni a
    statuto ordinario esercitano la potesta' legislativa concorrente, in
    ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria
    competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione
    statale nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico
    desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L)
    2. Le Regioni a statuto speciale, nonche' le Province autonome di
    Trento e di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa in
    materia di espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto dei
    rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con
    riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della
    Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu'
    ampie rispetto a quelle gia' attribuite. (L)
    3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei
    riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
    fino a quando esse non esercitano la propria potesta' legislativa in
    materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La
    Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e
    Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e
    8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
    agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16
    marzo 1992, n. 266. (L)
    4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato
    alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
    delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti
    di espropriazione per pubblica utilita' e quelli concernenti la
    materiale acquisizione delle aree. (L)";
    e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 6 (L) (Regole generali sulla competenza). - 1. L'autorita'
    competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica
    utilita' e' anche competente all'emanazione degli atti del
    procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)
    2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e
    gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le
    espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio
    gia' esistente. (L)
    3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le
    Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei
    procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da
    esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)
    4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le
    espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma
    associativa prevista dalla legge. (L)
    5. All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un dirigente o, in
    sua mancanza, il dipendente con la qualifica piu' elevata. (L)
    6. Per ciascun procedimento, e' designato un responsabile che
    dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del
    procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L)
    7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni
    provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso,
    anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L)
    8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va realizzata da un
    concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del
    potere espropriativo puo' delegare, in tutto o in parte, l'esercizio
    dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito
    della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui
    estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento
    espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti
    per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di
    societa' controllata. I soggetti privati possono altresi' avvalersi
    di societa' di servizi ai fini delle attivita' preparatorie. (L)
    9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere
    private, l'autorita' espropriante e' l'Ente che emana il
    provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilita'.
    (L)";
    f) all'articolo 9:
    1) al comma 3, dopo la parola: "approvato", le parole: "dal
    Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001" sono
    sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";
    2) al comma 5 dopo la parola: "disporre" sono inserite le
    seguenti: "o autorizzare";
    3) al comma 6 le parole: "comma 6" sono sostituite dalle
    seguenti: "comma 5";
    g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 10 (L) (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani
    urbanistici generali). - 1. Se la realizzazione di un'opera pubblica
    o di pubblica utilita' non e' prevista dal piano urbanistico
    generale, il vincolo preordinato all'esproprio puo' essere disposto,
    ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai
    sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
    ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione
    del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di
    programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura
    territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la
    variante al piano urbanistico. (L)
    2. Il vincolo puo' essere altresi' disposto, dandosene
    espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al
    piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato,
    con le modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi
    2 e seguenti. (L)
    3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto, in conformita'
    alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2
    prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il
    vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato
    esplicitamente atto. (L)";
    h) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 11 (L) (La partecipazione degli interessati). - 1. Al
    proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo
    preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del
    procedimento:
    a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per
    la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni
    prima della delibera del consiglio comunale;
    b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti
    giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio' risulti compatibile
    con le esigenze di celerita' del procedimento. (L)
    2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato personalmente
    agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal
    progetto. Allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50, la
    comunicazione e' effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere
    all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili
    da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu' quotidiani a
    diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico
    della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli
    immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e
    con quali modalita' puo' essere consultato il piano o il progetto.
    Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni
    osservazioni che vengono valutate dall'autorita' espropriante ai fini
    delle definitive determinazioni. (L)
    3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini
    dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e
    degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi
    dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L)
    4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze
    di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme
    previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
    1999, n. 554. (L)
    5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le
    disposizioni vigenti che regolano le modalita' di partecipazione del
    proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione
    e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L);
    i) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 12 (L) (Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica
    utilita). - 1. La dichiarazione di pubblica utilita' si intende
    disposta:
    a) quando l'autorita' espropriante approva a tale fine il
    progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita',
    ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di
    lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il
    piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero
    quando e' approvato il piano di zona;
    b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a
    dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione di uno strumento
    urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una
    conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di
    programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una
    autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L)
    2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di
    servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui
    all'articolo 10, nonche' le successive varianti in corso d'opera,
    qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di
    fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del
    Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonche' ai sensi
    del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorita'
    espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' e non
    richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
    (L)
    3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato
    all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilita' diventa efficace
    al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L)";
    l) all'articolo 13:
    1) al comma 3 la parola: "eseguito" e' sostituita dalla
    seguente: "emanato";
    2) al comma 4 la parola: "eseguito" e' sostituita dalla
    seguente: "emanato";
    m) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 14 (L) (Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano
    la pubblica utilita). - 1. L'autorita' che emana uno degli atti
    previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di
    espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e
    al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale.
    (L)
    2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
    ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di
    competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti
    all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la
    dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e' disposta
    l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni
    che li hanno adottati; nello stesso decreto puo' prevedersi che i
    medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle
    autorita' esproprianti per la corretta applicazione del presente
    testo unico. (L)
    3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:
    a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei
    mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti
    della dichiarazione di pubblica utilita';
    b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto
    d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
    c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di
    approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la
    pubblica utilita' dell'opera o il decreto di esproprio. (L)";
    n) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 15 (L) (Disposizioni sulla redazione del progetto). - 1. Per
    le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie
    necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di
    una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonche'
    per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione
    di opere pubbliche e di pubblica utilita', i tecnici incaricati,
    anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area
    interessata. (L)
    2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne
    notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali
    civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al
    proprietario del bene, nonche' al suo possessore, se risulti
    conosciuto. L'autorita' espropriante tiene conto delle eventuali
    osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette
    giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e puo' accogliere la
    richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni
    dalla data in cui e' stata notificata o comunicata la richiesta di
    introdursi nella altrui proprieta'. (L)
    3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono
    introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata o comunicata
    mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette
    giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L)
    4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle
    operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)
    5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche
    archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei
    siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la
    vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva
    programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo
    scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere (L)";
    o) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
    "Art.16 (L) (Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto
    definitivo). - 1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello
    titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica
    o di pubblica utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto che
    dichiara la pubblica utilita' dell'opera. A tale fine, egli deposita
    pressa l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera,
    unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione
    sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da
    eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o
    agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L)
    2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto
    deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e
    degli edifici di cui e' prevista l'espropriazione, con l'indicazione
    dell'estensione e dei confini, nonche', possibilmente, dei dati
    identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari
    iscritti nei registri catastali. (L)
    3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente
    anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (L)
    4. Al proprietario dell'area ove e' prevista la realizzazione
    dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del
    deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del
    nominativo del responsabile del procedimento. (L)
    5. Allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50 si
    osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2. (L)
    6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli
    interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di
    avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' e'
    comunicato con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del
    decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. (L)
    7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per
    irreperibilita' o assenza del proprietario risultante dai registri
    catastali, il progetto puo' essere ugualmente approvato. (L)
    8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri
    catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di
    cui al comma 4 e' sostituita da un avviso, affisso per venti giorni
    consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso
    pubblicato su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale.
    (L)
    9. L'autorita' espropriante non e' tenuta a dare alcuna
    comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L)
    10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare
    osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio
    di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione
    dell'avviso. (L)
    11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario
    dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, puo' chiedere che
    l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che
    non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una
    disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori
    per disporne una agevole utilizzazione. (L)
    12. L'autorita' espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con
    atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle
    osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con
    pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato
    osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni
    previste dal comma 4. (L)
    13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente
    separabile dell'opera, l'autorita' espropriante puo' approvare per la
    restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle
    osservazioni. (L)
    14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessita' o
    l'opportunita' di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui
    a quelli gia' espropriati, con atto motivato autorita' espropriante
    integra il provvedimento con cui e' stato approvato il progetto ai
    fini della dichiarazione di pubblica utilita'. Si applicano le
    disposizioni dei precedenti commi. (L)";
    p) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 17 (L) (L'approvazione del progetto definitivo). - 1. Il
    provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della
    dichiarazione di pubblica utilita', indica gli estremi degli atti da
    cui e' sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
    2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di
    comunicazione equipollente al proprietario e' data notizia della data
    in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto
    definitivo e della facolta' di prendere visione della relativa
    documentazione. Al proprietario e' contestualmente comunicato che
    puo' fornire ogni utile elemento per determinare il valore da
    attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennita' di
    esproprio. (L)";
    q) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 19 (L) (L'approvazione del progetto). - 1. Quando l'opera
    da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la
    variante al piano regolatore puo' essere disposta con le forme di cui
    all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalita' di cui ai commi
    seguenti. (L)
    2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte
    del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo
    strumento urbanistico. (L)
    3. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di approvazione
    del progetto preliminare o definitivo da parte della autorita'
    competente e' trasmesso al consiglio comunale, che puo' disporre
    l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.
    (L)
    4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da
    questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non
    manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni,
    decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e
    della relativa completa documentazione, si intende approvata la
    determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta
    ne dispone l'efficacia. (L)";
    r) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 20 (L) (La determinazione provvisoria dell'indennita' di
    espropriazione). - 1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la
    pubblica utilita', entro i successivi trenta giorni il promotore
    dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una
    descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme
    che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a
    ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli
    atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni
    possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
    2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e
    compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento,
    l'autorita' espropriante invita il proprietario e, se del caso, il
    beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non
    superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una
    relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai
    fini della determinazione della indennita' di esproprio. (L)
    3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorita'
    espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali,
    dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale
    prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare
    il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in
    via provvisoria la misura della indennita' di espropriazione. (L)
    4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della
    indennita' di espropriazione e' notificato al proprietario con le
    forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio,
    se diverso dall'autorita' procedente. (L)
    5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario
    puo' comunicare all'autorita' espropriante che condivide la
    determinazione della indennita' di espropriazione. La relativa
    dichiarazione e' irrevocabile. (L)
    6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennita' di
    espropriazione, il proprietario e' tenuto a consentire all'autorita'
    espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In
    tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80
    per cento dell'indennita', previa autocertificazione, attestante la
    piena e libera proprieta' del bene. Dalla data dell'immissione in
    possesso il proprietario ha altresi' diritto agli interessi nella
    misura del tasso legale sulla indennita', sino al momento del
    pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione
    all'immissione in possesso l'autorita' espropriante puo' procedervi
    egualmente con la presenza di due testimoni. (L)
    7. Il proprietario puo' limitarsi a designare un tecnico di propria
    fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (L)
    8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennita' di
    espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul
    bene il proprietario e' tenuto a depositare nel termine di sessanta
    giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la
    documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la
    piena e libera proprieta' del bene. In tal caso l'intera indennita',
    ovvero il saldo di quella gia' corrisposta a titolo di acconto, e'
    corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso
    tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura
    del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in
    possesso. (L)
    9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano
    l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la
    determinazione della indennita' di espropriazione e sia stata
    depositata la documentazione attestante la piena e libera proprieta'
    del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si
    rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, puo' essere emesso
    senza altre formalita' il decreto di esproprio, che da' atto di tali
    circostanze, e puo' esservi l'immissione in possesso, salve le
    conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire
    alla stipula.
    10. L'atto di cessione volontaria e' trasmesso per la trascrizione,
    entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a
    cura e a spese dell'acquirente. (L)
    11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorita'
    espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, puo'
    procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla
    emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio. (L)
    12. L'autorita' espropriante, anche su richiesta del promotore
    dell'espropriazione, puo' altresi' emettere ed eseguire il decreto di
    esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennita' condivisa
    presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia
    condiviso la indennita' senza dichiarare l'assenza di diritti di
    terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della
    documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero
    ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L)
    13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennita' offerta spetta
    l'importo di cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui
    l'autorita' espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai
    sensi dei commi 10 e 11. (L)
    14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al
    comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennita'
    di espropriazione. L'autorita' espropriante dispone il deposito,
    entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma
    ridotta del quaranta per cento se l'area e' edificabile, ovvero senza
    le maggiorazioni di cui all'articolo 45 se l'area non e' edificabile.
    Effettuato il deposito, l'autorita' espropriante puo' emettere ed
    eseguire il decreto d'esproprio. (L)
    15. Qualora l'efficacia della pubblica utilita' derivi
    dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli
    adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla
    data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di
    attuazione dei piani stessi. (L)";
    s) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 21 (L) (Procedimento di determinazione definitiva
    dell'indennita' di espropriazione). - 1. L'autorita' espropriante
    forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la
    determinazione della indennita' di espropriazione. (L)
    2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennita' di
    espropriazione, l'autorita' espropriante invita il proprietario
    interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a
    comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per
    la determinazione dell'indennita', del procedimento
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