Decreto Ministeriale 25/05/1989

Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani.
  • Forma giuridica: Decr. Ministeriale
  • Nazionale/Regionale: Leggi nazionali
  • Categorico Leggi: Ambiente - Rifiuti
  • IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
    di concerto con
    IL MINISTRO DELLA SANITA'
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
    Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45;
    Visto l'art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45, che affida al Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro della sanità, il compito di individuare le frazioni dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonché le eventuali ulteriori categorie che abbisognano di particolari sistemi di smaltimento;
    Rilevata la necessità di rendere uniformi i sistemi di smaltimento per corrispondenti categorie di rifiuti, provenienti da diverse tipologie di strutture sanitarie;
    Viste le risultanze delle attività della apposita commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità in data 21 marzo 1989;
    Viste le risultanze delle audizioni effettuate con i rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici, dell'ordine nazionale dei biologi e dell'ordine provinciale dei veterinari nonché con l'Associazione italiana patologi clinici e con i direttori sanitari di alcune strutture ospedaliere;
    Decreta:

    Art. 1
    1. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie elencati nell'allegato 1 al presente decreto, purché non tossici e nocivi, sono assoggettati alle norme previste per lo smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive disposizioni modificative ed applicative.
    2. Su ogni contenitore dei rifiuti di cui sopra sarà saldamente apposta in modo chiaramente visibile e indelebile l'indicazione della struttura sanitaria di provenienza e la dicitura "rifiuti di origine sanitaria assimilabili agli urbani". Sui contenitori dei rifiuti sterilizzati è anche indicato il numero progressivo di identificazione di cui al comma 3.
    3. Ogni trattamento di sterilizzazione dovrà essere certificato dal direttore o responsabile sanitario della struttura interessata e riportato su apposito registro con fogli numerati e vidimati dal quale risulti, unitamente al numero di identificazione, la quantità e tipologia dei rifiuti sterilizzati nonché la data del trattamento.
    4. L'efficacia della sterilizzazione dovrà essere verificata almeno trimestralmente, attraverso esami di laboratorio, dalla stessa struttura sanitaria o da un laboratorio dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi. I risultati dei controlli e la documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto e/o della taratura degli strumenti di controllo dovranno essere conservati unitamente ai registri di cui al comma 3 ed esibiti su richiesta delle competenti autorità.

    Art. 2
    1. Le categorie di rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie che necessitano di particolari sistemi di smaltimento, eventualmente previa raccolta differenziata, sono riportate, unitamente alle indicazioni della modalità di smaltimento nell'allegato 2 al presente decreto.

    Art. 3
    1. Alle tipologie di rifiuti non espressamente previste dal presente decreto che, pur provenienti dalle strutture sanitarie, non derivano da svolgimento dalle attività sanitarie, si applicano le norme vigenti in materia.

    Allegato 1
    Elenco dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie assimilabili ai rifiuti urbani
    1. Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti.
    2. Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.
    3. Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.
    4. Campioni di urine, feci e sangue previa disinfezione.
    5. Tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti 2 e 3, ma compresi nelle tipologie previste dal presente decreto, purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

    Allegato 2
    Categorie di rifiuti che necessitano di particolari sistemi di smaltimento
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