Decreto Pres. Repubblica 17/01/1959 n. 2

Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.
  • Forma giuridica: Decr. Pres. Repubblica
  • Nazionale/Regionale: Leggi nazionali
  • Categorico Leggi: Edilizia - Residenziale
  • Sono approvate le norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per i lavoro pubblici.

    Capo I

    1. Categorie di alloggi soggetti alle presenti norme.

    Sono soggetti alla disciplina delle presenti norme:

    1) gli alloggi costruiti o da costruire con il concorso o con il contributo dello Stato dalle Province, dai Comuni, dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti indicati nei nn. 4, 6, 11 e 12 dell'art. 16 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni;

    2) gli alloggi costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi della parte seconda, titolo 2, del testo unico nonché gli alloggi non di servizio costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dalla stessa Amministrazione in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1946, n. 95, e alle leggi 3 novembre 1948, n. 1349, 30 ottobre 1952, n. 1324; 11 marzo 1953, n. 187; 31 ottobre 1953, n. 831; 24 dicembre 1954, n. 1273 e 9 novembre 1955, n. 1066, o con altri fondi appositamente iscritti nel bilancio delle Ferrovie dello Stato per la costruzione di alloggi non di servizio;

    3) gli alloggi costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi della parte seconda, titolo III del ripetuto testo unico, ovvero delle leggi 4 aprile 1940, n. 302; 11 dicembre 1952, n. 2521; 3 dicembre 1957, n. 1215 e 30 giugno 1959, n. 477;

    4) gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico dello Stato esclusi i ricoveri provvisori;

    5) ogni altro alloggio costruito o da costruire a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo per il quale le vigenti disposizioni già non prevedano l'acquisto della proprietà da parte degli assegnatari o lo subordinino al consenso del Ministro dei lavori pubblici e degli enti finanziatori.

    2. Esclusione dalla cessione in proprietà.

    Sono esclusi dalla cessione in proprietà:

    a) gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi dell'art. 343, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1152, e delle leggi 28 luglio 1950, n. 737; 27 dicembre 1953, n. 980, e 15 maggio 1954, n. 336 e successive integrazioni;

    b) gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

    c) gli alloggi che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle Amministrazioni predette.

    3. Quote di riserva delle cessioni in proprietà.

    Nell'attuazione delle presenti norme deve essere esclusa dalla cessione in proprietà una quota pari al venti per cento degli alloggi di proprietà delle Province, dei Comuni, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed una quota pari al trenta per cento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato.

    Coloro i quali restano esclusi dalla possibilità di riscatto a causa della costituzione della quota di riserva prevista dal precedente comma hanno diritto di priorità nelle successive assegnazioni di alloggi a riscatto.

    Nel determinare la quota relativa all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato non si tiene conto degli alloggi indicati nell'articolo 2.

    Il Ministro per i lavori pubblici, sentiti gli enti proprietari, determina i criteri di ripartizione per territorio e per categorie di alloggio delle predette quote di esclusione; per gli alloggi riservati o costruiti in favore dei profughi tale determinazione è adottata di concerto con il Ministero dell'interno.

    Le attribuzioni previste dal precedente comma spettano al Ministro per i trasporti, per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

    Capo II

    4. Soggetti del diritto alla cessione.

    Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro i quali sono assegnatari di case contemplate dalla presente legge.

    Capo III

    6. Prezzo della cessione.

    Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del trenta per cento, nonché di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente.

    Il valore venale è determinato da una commissione provinciale, con sede presso l'Ufficio del genio civile, nominata e presieduta dal provveditore regionale alle opere pubbliche e composta dall'Intendente di finanza e dall'ingegnere capo del Genio civile.

    In caso di vacanza, assenza od impedimento, il presidente ed i componenti la commissione provinciale saranno rispettivamente sostituiti da un loro delegato.

    Partecipa alle sedute della commissione, con voto consultivo, un rappresentante dell'ente proprietario.

    Per gli alloggi costruiti dallo Stato a favore dei terremotati con i proventi delle addizionali e per i quali le vigenti disposizioni non consentono l'acquisto, il prezzo risultante dal primo comma è ridotto ulteriormente del 20%, a condizione che il cessionario o altro componente del suo nucleo familiare non sia proprietario di altro alloggio.

    Per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1û luglio 1961 il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi statali.

    7. Ricorso contro la determinazione del prezzo.

    Contro la determinazione del prezzo è ammesso ricorso, entro trenta giorni ad una Commissione nominata presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche dal Ministro per i lavori pubblici e composta:

    1) da un magistrato ordinario di categoria non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede;

    2) da un funzionario appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;

    3) da due funzionari aventi qualifica non inferiore ad ingegnere capo, dei quali uno dell'Ufficio tecnico erariale e l'altro dell'Ufficio del genio civile;

    4) da un ingegnere scelto in una terna designata dal Consiglio provinciale dell'Ordine degli ingegneri.

    Per il presidente ed ognuno dei componenti la commissione, il Ministro per i lavori pubblici provvederà alla nomina di supplenti che abbiano requisiti richiesti dal comma precedente.

    Il ricorso può essere proposto oltre che dall'assegnatario, dall'Amministrazione dei lavori pubblici, dall'ente proprietario e da chiunque vi abbia interesse.

    Il ricorso deve essere deciso entro trenta giorni dalla sua presentazione.

    Le parti possono essere udite personalmente dalla commissione.

    8. Segreterie delle Commissioni.

    Il servizio di segreteria delle Commissioni prevedute nei precedenti articoli 6 e 7 è disimpegnato dall'Ufficio del genio civile.

    Ai componenti le Commissioni stesse spetta il gettone di presenza previsto dalla L. 11 gennaio 1956, n. 5.

    9. Pagamento del prezzo.

    Il prezzo degli alloggi può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 20 anni, in rate mensili costanti posticipate, al tasso del 5,80%.

    Coloro che hanno chiesto il sistema di pagamento rateale possono in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale ancora non corrisposta.

    Nel caso di pagamento rateale la mancata corresponsione di sei mensilità consecutive fa decadere dal diritto di acquistare la proprietà. Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto.

    L'assegnatario decaduto ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto egli avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

    Capo IV

    10. Presentazione delle domande.

    Gli Enti interessati danno notizia degli alloggi compresi nella quota di riserva ai rispettivi assegnatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

    Gli assegnatari degli alloggi non compresi nella quota di riserva, anche se di nuova costruzione, possono chiedere la cessione in proprietà dell'alloggio del quale sono in godimento.

    Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento all'ufficio locale dell'ente che gestisce gli alloggi e debbono essere accompagnate, a pena di inammissibilità, da un deposito di lire 5.000 in conto delle spese contrattuali. Il deposito è incamerato dall'ente proprietario qualora l'aspirante receda dalla richiesta cessionale ed è, invece, restituito a chi non potesse conseguire la cessione per carenza di titolo.

    In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il 3" grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro 30 giorni dall'evento.

    Gli enti interessati, ricevuta la richiesta di cessione, comunicano all'inquilino, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato dalla Commissione provinciale e quindi provvedono, entro 60 giorni, alla stipula del contratto.

    Coloro che non esercitano la facoltà di riscatto conservano il godimento dell'alloggio in locazione semplice.

    Ove si tratti di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonché dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il diritto di cui al comma precedente è esteso agli assegnatari collocati in pensione o, in caso di morte dell'assegnatario, al coniuge superstite, ai discendenti entro il terzo grado e agli ascendenti, purché conviventi con l'assegnatario all'atto della morte e fino a tanto che non godano dell'autonomia economica prevista alla lett. a) dell'art. 25 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.

    13. Eliminazione di vincoli sulla proprietà.

    L'assegnatario, prima del contratto di acquisto della proprietà dell'alloggio, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, può chiedere all'ente proprietario di intervenire per far cessare le servitù, pesi, vincoli o molestie costituiti da altri coinquilini, riscattanti o meno, a danno dell'alloggio di cui si chiede il riscatto.

    14. Ricorso avverso le assegnazioni.

    Avverso il provvedimento di assegnazione è ammesso, entro trenta giorni ricorso alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

    15. Acquisto della proprietà.

    Il trasferimento della proprietà dell'alloggio avviene quando il prezzo sia stato pagato integralmente.

    Chi ha acquistato la proprietà ha diritto alla cancellazione della ipoteca gravante sull'alloggio.

    16. Divieto di alienazione dell'alloggio.

    Coloro i quali pagano il prezzo in unica soluzione non possono, per dieci anni dalla data di acquisto della proprietà, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato.

    Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore ai 15 anni.

    Sono nulli di pieno diritto i contratti stipulati in violazione dei precedenti commi.

    Gli acquirenti hanno facoltà di affittare l'alloggio in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previo consenso del Ministro per i lavori pubblici o del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, per gli alloggi costruiti dalle Ferrovie dello Stato stesse, i quali possono delegare tale facoltà ai rispettivi organi periferici dipendenti.

    Il consenso si intende tacitamente accordato nel caso che entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata risposta.

    Nel caso di trasferimento volontario dell'interessato si perde il diritto all'acquisto dell'alloggio. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'art. 9.

    17. Divieto di ottenere altri alloggi in affitto o in proprietà.

    Coloro i quali in applicazione delle presenti norme, ottengono l'assegnazione di un alloggio non possono conseguire, né in affitto né in proprietà, altro alloggio dalle Amministrazioni o enti indicati nell'art. 1 o, comunque, costruito con il contributo o con il concorso dello Stato.

    La stessa esclusione è stabilita per le persone il cui coniuge non separato legalmente, o altri componenti il nucleo familiare, si trovino nelle predette condizioni.

    Sono nulli di pieno diritto i contratti stipulati in violazione dei precedenti commi.

    18. Gestione degli immobili.

    A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione dei contratti di vendita degli alloggi di uno stabile l'amministrazione di questo passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del codice civile.

    L'Assemblea del condominio stabilirà il regolamento sulla scorta di uno schema predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.

    Tale regolamento dovrà avere l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici che si intenderà tacitamente accordata dopo 90 giorni dalla trasmissione.

    Gli enti già gestori hanno facoltà di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.

    19. Locali adibiti in edifici destinati ad alloggi ad uso diverso dall'abitazione.

    Ove in edifici destinati ad alloggi esistano locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, questi possono essere ceduti in proprietà al valore venale accertato dalla Commissione di cui all'art. 6 con preferenza per l'attuale assegnatario. Il prezzo di detti locali può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 15 anni, in rate costanti posticipate, al tasso del 5,50 per cento.

    20. Riparto e cancellazione delle ipoteche.

    Gli Enti in previsione della vendita da effettuare dei vari alloggi, possono chiedere ed ottenere dall'Istituto mutuante il piano di ripartizione del debito riferentesi agli alloggi medesimi.

    Estinta la quota del debito gravante su un alloggio, l'Istituto mutuante, anche se non risultasse estinta la quota di debito corrispondente al contributo statale, provvederà alla riduzione dell'ipoteca gravante sullo stabile del quale fa parte l'alloggio medesimo, sia riducendo la somma per cui era stata presa l'iscrizione dell'ammontare della quota di debito pagata sia restringendo l'ipoteca stessa agli alloggi dello stabile per i quali il debito continua a sussistere.

    In deroga all'art. 12 del testo unico sulle leggi del credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, gli Istituti di credito fondiario sono autorizzati a tenere in circolazione, anche senza l'assistenza dell'iscrizione ipotecaria, le cartelle emesse per la parte del debito da estinguere con il contributo statale in quanto garantito dal contributo stesso.

    Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili agli alloggi assegnati, con patto di futura vendita e di riscatto, da tutti gli enti e società indicati nell'art. 16 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

    21. Utilizzazione delle somme ricavate dalle cessioni.

    Le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi e dei locali costruiti a totale carico dello Stato, comprese quelle derivanti dalla vendita degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, sono versate in apposito capitolo del bilancio dell'entrata per essere assegnate al Ministero dei lavori pubblici e destinate alla costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare.

    Le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi e dei locali dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono versate in appositi capitoli dei relativi stati di previsione per essere impiegate nella costruzione di altri alloggi popolari, secondo programmi concordati con il Ministero dei lavori pubblici.

    Le somme ricavate dall'alienazione di tutti gli altri alloggi saranno versate in conti correnti speciali presso la Cassa depositi e prestiti per essere destinate:

    a) per estinzione delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi alienati al netto dei contributi statali, che continueranno ad essere corrisposti all'ente finanziatore da parte del Ministero dei lavori pubblici;

    b) per estinzione di altre passività di gestione inerenti agli alloggi alienati;

    c) per costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare da parte degli enti già proprietari degli alloggi alienati.

    La costruzione di nuovi alloggi di cui alla lettera c) sarà effettuata in base a programmi esecutivi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici.

    I Comuni e le Province sono tenuti ad investire nella costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi ceduti in proprietà agli assegnatari, al netto degli oneri di gestione di ammortamento dei mutui.

    Capo VI

    22. Disciplina degli alloggi dell'ex Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato.

    Gli alloggi costruiti dal soppresso Istituto romano cooperativo case per gl'impiegati dello Stato nonché quelli costruiti dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato per i soci del predetto Istituto e tuttora in assegnazione a detti soci, sono ceduti in proprietà su domanda degli aventi diritto.

    Hanno diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio tutti coloro che ne sono tuttora in godimento.

    Coloro che non presentino domanda di cessione in proprietà degli alloggi restano nel godimento degli alloggi stessi a norma dello statuto dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato.

    Rimane fermo il disposto dell'art. 4, secondo comma.

    Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale di esso al momento della domanda di cessione, ridotto del 40% nonché di un ulteriore 0,50% per ogni anno di effettiva occupazione.

    23. Cooperative a proprietà indivisa.

    Le cooperative già costituite ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e che abbiano usufruito del contributo dello Stato per la costruzione di alloggi, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.

    L'assegnatario di alloggio di cooperativa a proprietà indivisa ha comunque il diritto di ottenere il riscatto dell'alloggio costruito con il contributo dello Stato e di cui egli è assegnatario, alle condizioni previste dalla presente legge per gli alloggi degli Istituti delle case popolari.

    La misura del contributo dello Stato da considerarsi nella determinazione del prezzo di cessione degli alloggi di cui ai commi precedenti sarà quella risultante dai piani finanziari approvati dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.

    Alle cooperative a proprietà indivisa che si trasformano in cooperative a proprietà individuale avvalendosi della facoltà prevista dal presente articolo si applicano, se del caso, le disposizioni dell'art. 139 del testo unico suddetto.

    Il contratto di mutuo edilizio individuale deve essere stipulato entro il termine massimo di tre anni dalla data del nulla osta rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici.

    Il contratto di mutuo edilizio individuale è stipulato a favore degli assegnatari di dette cooperative ovvero a favore dei loro eredi, sempreché al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme l'alloggio risulti in possesso di qualcuno degli eredi.

    Ai fini della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, anche a favore degli eredi, i requisiti di cui agli artt. 31 e 95, lettera b), del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, devono essere riferiti alla persona dell'originario assegnatario ed al momento dell'attribuzione degli alloggi.

    24. Agevolazioni tributarie.

    Ferme restando le agevolazioni tributarie previste dal testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, e successive modificazioni, gli atti diretti ed accessori relativi all'acquisto degli alloggi di cui alle presenti norme scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie.

    25. Soggetti del diritto alla cessione nella prima attuazione delle norme.

    Per gli alloggi già assegnati alla data di entrata in vigore delle presenti norme hanno diritto alla cessione in proprietà, oltre che le persone indicate nell'art. 4, anche:

    a) in caso di morte dell'assegnatario, il coniuge superstite, i discendenti entro il terzo grado, gli ascendenti purché fossero conviventi con l'assegnatario al momento della morte, non godessero di autonomia economica nei riguardi dell'assegnatario e siano tuttora in godimento dell'alloggio. Ha autonomia economica chi ha in proprio un reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, non inferiore a lire 500.000 annue;

    b) l'assegnatario collocato in pensione, che sia rimasto in godimento dell'alloggio, ove si tratti di alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni nonché dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

    c) gli ex dipendenti delle Province e dei Comuni purché siano tuttora in godimento dell'alloggio.

    26. Cessione degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640.

    Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti, nonché gli alloggi costruiti dall'U.N.R.R.A.-Casas, anche con fondi E.R.P., vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni, in rate mensili costanti posticipate, senza interessi.

    Il prezzo di cessione è pari al cinquanta per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio.

    27. Alloggi per terremotati in Messina.

    Gli alloggi di cui alla legge 1û luglio 1955, n. 556 sono, a richiesta, ceduti tutti in proprietà con le modalità previste dalla legge stessa, anche agli assegnatari che non abbiano titolo per avvalersi delle disposizioni della legge medesima.

    28. Abrogazione di disposizioni vigenti.

    E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le presenti norme.

    29. Entrata in vigore delle norme.

    Le presenti norme entrano in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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