Delib.C.R. 05/08/2004 n. 19

Sostituzione degli allegati 2 e 3 della L.R. 30.12.1998, n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale), a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea n. 2003/2094 relativamente all’applicazione della direttiva sulla VIA 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE.
  • Forma giuridica: Delibera Consiglio regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Liguria
  • Categorico Leggi: Ambiente - Autorizzazioni ambientali/VIA
  • IL CONSIGLIO REGIONALE

    Visti:
    - il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento per lattuazione dellarticolo 40, comma 1, della legge 146/1994 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale);
    - la direttiva n. 97/11/CEE del 3 marzo 1997 che modifica la precedente n. 85/377/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
    - la legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e specificamente gli allegati 2 e 3, recanti lelenco delle opere sottoposte rispettivamente a procedura di valutazione di impatto ambientale regionale o di verifica-screening;

    - Considerato che il Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio con nota della Direzione per la salvaguardia ambientale del 29 gennaio 2004 ha comunicato lavvio da parte della Commissione europea con nota del 16 dicembre 2003 di una procedura di infrazione contro lItalia per il non corretto e non completo recepimento della direttiva sulla VIA 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CEE, formulando rilievi concernenti altresì le legislazioni regionali e delle Province Autonome riguardanti anche la sopra citata l.r. 38/1998 che presenterebbe alcune carenze e difformità nei contenuti degli allegati 2 e 3 rispetto ai contenuti di cui agli allegati 1 e 2 della ridetta direttiva CEE n. 97/11;

    Constatato che i rilievi della Commissione Europea relativi alla suddetta normativa della Regione Liguria riguardano:
    - carenze o difformità riscontrate relativamente a progetti di cui allallegato I della sopraccitata direttiva con riferimento alle seguenti categorie:
    1. n. 4) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime seconde attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrochimici, in quanto il legislatore regionale non avrebbero previsto tale categoria;

    2. n. 9) impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito dallallegato II bis, punto D9 della Direttiva 75/442/CEE o interramento di rifiuti pericolosi, in quanto la l.r. n. 38/1998 non avrebbe imposto obbligatoriamente la VIA e non la avrebbe estesa a tutti i progetti di questa categoria;
    3. n. 11) sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dellacqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di mc, in quanto il legislatore regionale non avrebbe esteso la VIA obbligatoria ai sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche;

    4. n. 12) lettera a) opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire uneventuale penuria dacqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di mc, in quanto la l.r. 38/1998 non avrebbe previsto alcuna disposizione relativamente ai trasferimenti di risorse idriche allinterno della Regione;
    5. n. 18) lettera a) fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose, in quanto il legislatore regionale avrebbe immotivatamente introdotto una soglia limite per tale categoria;

    - carenze riscontrate relativamente a progetti di cui allallegato II della ridetta direttiva per quanto attiene alle seguenti categorie che non sarebbero espressamente previste nella legislazione regionale:
    1. 2 lettera d) trivellazioni in profondità, in particolare: trivellazioni geotermiche, trivellazioni per lo stoccaggio di residui nucleari, trivellazioni per lapprovvigionamento di acqua, escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo;
    2. 4 lettera j), imbutitura di fondo con esplosivi;

    3. 11 lettera i) stabilimenti di squartamento;
    4. 12 lettera e) parchi tematici;
    Rilevato che, a seguito di apposito approfondimento effettuato dai competenti uffici per quanto attiene ai rilievi sopra riportati relativi allallegato I della citata direttiva è emerso che:
    a) la categoria 4), non è stata prevista nellallegato 2 alla l.r. 38/1998 per mero errore materiale, per cui ai sensi dellarticolo 16 della l.r. 38/1998, si ritiene di porvi rimedio mediante relativo inserimento nel suddetto allegato 2 della lettera x ter) di identico contenuto;

    b) le categorie 11 e 12 risultano, invece, ricompresse nella lettera b) dellallegato 2 alla l.r. 38/1998 con lesclusione dei progetti inerenti la ricarica artificiale delle falde freatiche che non vi sono stati inclusi per errore materiale per cui si ritiene di porvi rimedio mediante il relativo inserimento delle ricariche artificiali delle falde freatiche nella lettera b) del suddetto allegato 2; dando atto, al contempo, che tale lettera b) essendo riferita a tutte le derivazioni idriche ricomprende anche i trasferimenti idrici allinterno del territorio regionale;

    c) la categoria 18 lettera a) risulta invece ricompressa nella lettera c) dellallegato 2 della l.r. 38/1998, pur essendo stato previsto un limite per la fabbricazione della pasta in quanto mutuato dalla normativa statale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1996 contenente latto di indirizzo alle Regioni in materia di VIA, per cui si concorda sulla attuale necessità di eliminare tale limite nella ridetta lettera c);
    d) la categoria 9) è solo in parte ricompresa nella lettera u) dellallegato 2 alla l.r. 38/1998 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui allallegato B e allallegato C, lettere da R1a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;

    Rilevato inoltre che, a seguito di apposito approfondimento effettuato dai competenti uffici per quanto attiene ai rilievi in precedenza riportati relativi allallegato II della sopra citata direttiva è emerso che:
    e) la categoria 2 lettera d) non è stata prevista per mero errore materiale, per cui si ritiene di porvi rimedio mediante il relativo inserimento del punto 2e) dellallegato 3 della l.r. 38/1998 di identico contenuto;
    f) la categoria 11 lettera i) non è stata prevista per errore materiale, per cui si ritiene di porvi rimedio mediante il relativo inserimento del punto 11o) dellallegato 3 della l.r. 38/1998 di identico contenuto;

    g) la categoria 4 lettera j) è stata, invece, ricompressa al punto 4 l) dellallegato 3 alla l.r. 38/1998 concernente i progetti inerenti a Fabbricazione, confezionamento carico o messa in cartucce di esplosivi per cui non si ritiene di dover apportare alcuna modifica del suddetto allegato 3 e di dover invece, nel frattempo, comunicare tale risultanza al competente Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio in relazione alla procedura di infrazione in oggetto indicata;

    h) la categoria 12 lettera e) è stata, invece, prevista puntualmente al punto 11 m) dellallegato 3 alla l.r. 38/1998 per cui non si ritiene necessario apportare alcuna modifica dei contenuti del ridetto allegato 3 e di dover invece, nel frattempo, comunicare tale risultanza al competente Ministero dellAmbiente e della Tutela del territorio in relazione alla procedura di infrazione in oggetto indicata;
    Ritenuto necessario, a fronte delle sopra riportate contestazioni della Commissione Europea circa le carenze e le difformità inerenti la l.r. 38/1998 ed alla luce delle risultanze degli approfondimenti in precedenza riportate, procedere alla rettifica di alcuni dei contenuti dellallegato 2 della l.r. 38/1998, nei termini sopra specificati alle lettere a), b), c) e d) e dellallegato 3, nei termini sopra specificati alle lettere e) ed f);

    Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 9 marzo 2004 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 28 dello Statuto e 23, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 21 aprile 2004;
    Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione;


    DELIBERA

    1. di approvare, ai sensi dellarticolo 16, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, le rettifiche di alcuni dei contenuti dellallegato 2, in premessa indicate alle lettere a), b), c), e d) e dellallegato 3, in premessa indicate alle lettere e) ed f), della suddetta l.r. 38/1998, con correlativa sostituzione del testo dei ridetti allegati 2 e 3;
    2. di pubblicare nel BURL il testo integrale della presente deliberazione comprensiva dei sopra menzionati allegati 2 e 3 alla l.r. 38/1998 come sopra rettificati.

    Allegato 2 - Opere e Impianti sottoposti a VIA regionale (art. 2, comma 3).

    a) Recupero di suoli dal mare per una quantità che superi i 10.000 mc.
    b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le ricariche artificiali delle acque freatiche.
    c) Impianti industriali destinati:
    1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
    2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

    d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione e recupero di prodotti chimici, produzione di pesticidi, di antiparassitari, di prodotti farmaceutici, di elastomeri e perossidi, di mastici, di pitture e vernici, di inchiostri da stampa, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
    e) Impianti di produzione di sapone e detergenti sintetici, di prodotti per ligiene del corpo e di profumeria per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

    f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974 n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc.
    g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
    h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio dacqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

    i) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui allallegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/97); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui allallegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/97), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 300.000 mc.
    j) Impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/ giorno ( operazioni di cui allallegato B lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

    k) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti quali definiti allarticolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE.
    l) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o di unarea interessata superiore a 20 ha.
    m) Attività di coltivazione di minerali solidi.
    n) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.
    o) Estrazione a terra di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 mc al giorno per il gas naturale.

    p) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare od accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 5 m e/o di capacità superiore a 10.000 mc.
    q) Impianti per la produzione di energia di nuova realizzazione o ristrutturazione o riconversione con potenza termica superiore a 20 MW, non ricompresi nellallegato 1.
    r) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km.

    s) Impianti per lallevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
    1) 85.000 posti per polli da ingrasso o 60.000 posti per galline;
    2) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg.) o 900 posti per scrofe.
    t) Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 200 t/giorno.
    u) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui allallegato B ed allallegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

    v) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi , con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di incremento e di trattamento di cui allallegato B lettere D2 e da D8 a D11, ed allallegato C, lettere da R1a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997, tranne quelli di cui allallegato 3.

    w) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui allallegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 punti D13, D14).
    x) Impianti di smaltimento rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nellambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui allallegato B, lettere D3, D4 , D6, D7 e D12 del decreto legislativo n. 22/1997).

    x - bis)Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc.
    x - ter) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali , nonché concentrati o materie prime seconde attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrochimici.

    Allegato 3 - Opere ed impianti soggetti a Via regionale in relazione alle caratteristiche del progetto e della zona interessata (art. 2 comma 4 lett. a), b) e c)).

    1. Agricoltura, silvicoltura ed acquacoltura.
    1a) Progetti di ricomposizione rurale che interessano una superficie superiore a 200 ha;
    1b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni naturali o seminaturali alla coltivazione agricola intensiva con superficie superiore a 10 ha;
    1c) Progetti di gestione delle risorse idriche per lagricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre;
    1d) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo;

    1e) Impianti di allevamento intensivo di animali, tranne quanto indicato nellallegato 2;
    1f) Pescicoltura intensiva.
    2. Industria estrattiva.
    2a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere, tranne quanto indicato in allegato 2;
    2b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;
    2b -bis) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;
    2c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale;

    2d) Impianti di superficie dellindustria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.
    2e) Trivellazioni in profondità in particolare:
    - trivellazioni geotermiche;
    - trivellazioni per lo stoccaggio di residui nucleari;
    - trivellazioni per lapprovvigionamento di acqua;
    - escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo.
    3. Industria Energetica.
    3a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda;

    3b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 20 km; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree con tensione nominale desercizio superiore a 100 KV e lunghezza superiore a 3 Km;
    3c) Stoccaggio in superficie di gas naturale superiore a 1000 mc istantanei;
    3d) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei superiori a 5000 tonnellate istantanee;
    3e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili superiori a 5000 tonnellate istantanee;

    3f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
    3g) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza superiore a 200 KW;
    3h) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.
    4. Produzione e trasformazione dei metalli.
    4a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate allora;
    4b) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

    4c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
    - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo allora;
    - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
    - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo allora;
    4d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

    4e) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
    4f) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;
    4g) Costruzione e montaggio di autoveicoli e motoveicoli e costruzione dei relativi motori;

    4h) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;
    4i) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;
    4j) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici;
    4k) Costruzione di materiale ferroviario che superi 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
    4l) Fabbricazione, confezionamento carico o messa in cartucce di esplosivi.
    5. Industria dei prodotti minerali.
    5a) Cokerie (distillazione a secco del carbone);
    5b) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;

    5c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto non ricompresi negli altri allegati;
    5d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate allanno;
    5e) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali;
    5f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura: in particolare tegole, mattoni refrattari, piastrelle, gres e porcellane.

    6. Industria Chimica.
    6a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici con capacità complessiva superiore a 1000 t.;
    6b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi con potenzialità superiore a 10.000 ton/anno di materie prime lavorate;
    6c) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974 n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1000 mc.

    7. Industria dei prodotti alimentari.
    7a) Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
    7b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
    7c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
    7d) Industria della birra e del malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;

    7e) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5000 mc di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
    7f) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi che superi 50.000 mc/anno di volume;
    7g) Impianti per la macellazione di animali aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno ed impianti per leliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;

    7h) Industrie per la produzione della fecola;
    7i) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
    7k) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
    8. Industria tessile, del cuoio, del legno e della carta.
    8a) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni, di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

    8b) Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili, la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
    8c) Impianti per la concia delle pelli e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno;
    8d) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.
    9. Industria della gomma.
    9a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

    10. Progetti di infrastruttura.
    10a) Progetti di:
    - sviluppo di nuove aree industriali o cambiamento duso di aree che, pur non prevedendo linstallazione di impianti di cui ad altri punti del presente allegato, abbiano estensione superiore a 5 ha;
    - interventi in aree di riconversione per superfici superiori a 2 ha;
    10b) Progetti di riassetto urbano concernenti:
    - centri ospedalieri, centri fieristici o direzionali, complessi alberghieri con ingombro superiore a 40.000 mc in volume edificato o superficie trasformata superiore a 3 ha, parcheggi con posti auto superiori a 500, centri commerciali con ingombro superiore a 30.000 mc in volume edificato o superficie trasformata superiore a 2 ha;

    - interventi di edilizia residenziale comportanti edificazioni superiori a 70.000 mc in nuovo volume edificato o superficie territoriale trasformata, escluse le sistemazioni, superiore a 5 ha.
    Nel caso gli interventi di cui ed punto 10b) siano previsti in un PUC per il quale sia stata valutata positivamente la sostenibilità ambientale con le modalità di cui allart. 39 comma 6 l.r. 36/97 non sono più soggetti a VIA. In tal caso risultano soggetti a VIA, limitatamente ai quadri di riferimento progettuale ed ambientale, solo i progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha o i progetti di sviluppo urbano allinterno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha.

    10c) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminaIi intermodali;
    10d) Costruzione di aerodromi;
    10e) Costruzione o ampliamento di:
    - porti, impianti portuali, porti di pesca, porti turistici e porti rifugio;
    - strade:
    a) extraurbane principali e secondarie, e relative gallerie, con lunghezza superiore a 5 km;
    b) urbane con lunghezza superiore a 3 km;
    10f) Costruzione di vie navigabili interne, opere di canalizzazione e di regolazione di corsi dacqua;

    10g) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, superiori a 1000 mc e altezza superiore a 5 m;
    10h) Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo;
    10i) Tramvie, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone;

    10j) Opere costiere destinate a combattere lerosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere, recupero di terre dal mare;
    10k) Installazione di oleodotti e gasdotti superiori a 5 km, escluse le reti allinterno dei centri abitati;
    10l) Installazione di acquedotti a lunga distanza superiori ai 20 Km.;
    10m)Progetti di estrazione e di ricarica delle acque freatiche non ricompresi negli altri allegati;

    10n) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi non ricompresi negli altri allegati.
    11 Altri progetti.
    11a) Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore;
    11b) Impianti di smaltimento rifiuti:
    1. impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui allallegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22),

    2. impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento e ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui allallegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22),
    3. discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc (operazioni di cui allallegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), comprese le discariche per inerti con capacità complessiva fino a 300.000 mc,

    4. impianti di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/ giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui allallegato B , lettere D2 e da D8 a D11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22),
    5. impianti di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui allallegato B, lettere D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22),

    6. attività di recupero qualora comportino realizzazione di opere e non avvengano allinterno dellimpianto di produzione
    11c) Impianti di depurazione delle acque reflue con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
    11d) Deposito e trattamento fanghi;
    11e) Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli (Vedi Nota) ;
    11f) Banchi di prova per motori, turbine e reattori quando larea impegnata supera i 500 mq;
    11g) Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

    11h)Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
    11i) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse;
    11j) Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse:
    - campeggi o villaggi turistici di superficie superiore a 3 ha;
    - centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc;
    11k) Campi da golf;
    11l) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente superiori a 3 ha;

    11m) Parchi tematici;
    11n) Progetti di cui allallegato 2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
    11o) stabilimenti di squartamento.
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