Delib.G.P.Trento 09/03/2007 n. 480

Definizione dei criteri igienico - sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio. Direttive.
  • Forma giuridica: Delibera Giunta provinciale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Trentino Alto Adige
  • Categorico Leggi: Edilizia - Sport e Spettacolo
  • LA GIUNTA PROVINCIALE

    omissis

    delibera


    1. di approvare le direttive sugli aspetti igienico - sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio contenute nell'allegato A) recante "Requisiti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
    2. di stabilire che le direttive di cui alla presente deliberazione trovano applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;

    3. di inviare il presente provvedimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, alle Associazioni di categoria ed ai gestori delle piscine pubbliche;
    4. di stabilire che i requisiti strutturali previsti dal presente provvedimento si applicano ai nuovi impianti, intendendo per tali quelli per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sia stata ancora presentata la domanda di concessione edilizia al Comune competente, mentre le piscine esistenti e quelle per le quali la domanda di concessione edilizia è già stata presentata, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dalle disposizioni tecniche in occasione di ristrutturazioni o ampliamenti limitatamente alle sezioni o parti interessate;

    5. di stabilire che le piscine già in funzione dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti ai punti 4) e 5) dell'allegato A) entro 6 mesi dall'approvazione del presente provvedimento.

    ALLEGATO A)

    DIRETTIVE IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DELLE PISCINE AD USO NATATORIO

    Ambito di applicazione

    Le presenti direttive hanno come oggetto le piscine pubbliche, o private, destinate all'utenza pubblica, tipicamente le piscine comunali, e le piscine ad uso collettivo, inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi natatori ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa.

    1) DEFINIZIONI DI PISCINA

    1.1) Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, sportive e formative e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nelle vasche stesse.
    1.2) Per "piscina ad uso terapeutico" si intende la piscina nella quale vengono svolte attività di cura e riabilitazione; tali strutture sono disciplinate da norme specifiche e non vengono regolamentate dal presente atto.
    1.3) Per "piscina termale" si intende la piscina che utilizza acque definite come termali dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 "Riordino del settore termale" e per gli scopi dalla stessa legge consentiti; anche queste strutture non vengono regolamentate dal presente atto.

    1.4) Per "vasca di piscina" si intende il bacino artificiale, la cui acqua viene utilizzata per più turni di attività, con reintegri e svuotamenti periodici, e viene mantenuta nelle condizioni previste dall'allegato 1 e tabella A dell'Accordo Stato-Regioni del 2003 mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e all'utilizzo del bacino stesso.
    1.5) Per "bacino di balneazione" si intende il bacino artificiale alimentato con acque superficiali già classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente e in quanto tali soggette al rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa stessa. In detti bacini l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua avente le caratteristiche di idoneità alla balneazione, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso.

    A tali strutture, i parametri di cui all'allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 si applicano limitatamente ai punti 1.7 (requisiti illuminotecnici) e 1.8 (requisiti acustici). Per l'applicazione dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalle disposizioni provinciali ogni riferimento agli altri parametri dell'allegato sub A) deve intendersi sostituito con il riferimento ai requisiti stabiliti in base alla vigente normativa sulle acque di balneazione.

    2) CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE

    Ai fini igienico sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.
    2.1) in base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie e relativi gruppi:
    2.1.1 Categoria A - Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.
    In base alle caratteristiche gestionali questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:
    Gruppo a1): Piscine, di proprietà pubblica o privata, con accesso di pubblico indifferenziato a pagamento;

    Gruppo a2): Piscine ad uso collettivo. Sono quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio:
    a2.1 - pubblici esercizi;
    a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche;
    a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.;
    a2.4 - palestre, centri estetici e simili;
    a2.5 - circoli, associazioni.
    Gruppo a3): Impianti finalizzati al gioco acquatico.
    Gruppo a4): Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi.

    2.1.2 Categoria B - Piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti.
    In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:
    Gruppo b1): Piscine facenti parte di condomini, superiori a quattro unità abitative;
    Gruppo b2): Piscine facenti parte di condomini, fino a quattro unità abitative.
    Si intende per "condominio" un edificio o complesso edilizio la cui proprietà è regolata dal titolo settimo, capo II del codice civile. Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le piscine costituenti pertinenza delle singole abitazione.

    2.2) In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono nelle seguenti tipologie:
    Tipologia 1: Piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
    Tipologia 2: Piscine coperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
    Tipologia 3: Piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

    Tipologia 4: Piscine di tipo convertibile: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
    2.3) In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:
    Tipo a: Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internazionale de Natation Amateur (FINA);

    Tipo b: Vasche per tuffi ed attività subacquee e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione italiana nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
    Tipo c: Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

    Tipo d: Vasche per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità <60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
    Tipo e: Vasche polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che possiedono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
    Tipo f: Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.

    2.4) Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni sportive.

    3) AUTORIZZAZIONI

    3.1) Categoria A
    Premesso che, ai fini della concessione edilizia e della successiva agibilità (che rappresenta un pre-requisito per l'esercizio) sono rilasciati i prescritti pareri igienico sanitari ai sensi della normativa vigente in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001), l'esercizio dell'attività di piscina di Categoria A è soggetto a comunicazione di inizio attività da presentare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Tale comunicazione è richiesta anche nel caso di piscina del gruppo a2) la cui struttura principale sia già autorizzata ai sensi dell'art. 231 TULLSS, DPR n. 380/2001 RD 27 luglio 1934, n. 1265

    Sono elementi essenziali della comunicazione:
    a) ubicazione della struttura e inquadramento urbanistico;
    b) categoria, gruppo, tipologia della piscina classificata ai sensi del punto 2;
    c) numero e tipo di vasche classificate ai sensi del punto 2;
    d) numero massimo di utenti ammissibili;
    e) responsabile della gestione della piscina;
    f) documentazione tecnica descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua, comprendente almeno una relazione tecnica, planimetria, piante, sezioni quotate e con l'indicazione di ogni destinazione d'uso di locali comprensiva delle superfici di illuminazione e ventilazione; descrizione e progetti degli impianti tecnici di ventilazione, condizionamento, illuminazione, fognatura ecc.; tavola descrittiva del processo di depurazione dell'acqua indicante la loro potenzialità; quadro schematico del sistema di movimentazione dell'acqua (acqua in ingresso, depurazione refluo con indicazione delle direzioni dei flussi e dei punti in cui sono stati ubicati i manometri, ricircolo).

    La variazione di uno o più elementi sopra elencati comporta l'obbligo di nuova comunicazione.
    Le piscine di Categoria A, gruppo a2), possono essere temporaneamente utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla frequenza di utenti estranei all'ambito di normale esercizio, previa specifica comunicazione da inviare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
    3.2) Categoria B
    L'esercizio dell'attività di piscina della Categoria B è subordinato a comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della presenza di una piscina e alle seguenti informazioni:

    a) anno di costruzione;
    b) materiale di costruzione e dimensione delle vasche;
    c) tipologia di depurazione effettuata.

    4) DOTAZIONE DI PERSONALE

    Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine sono individuate le figure di seguito indicate, le cui mansioni possono essere espletate anche dallo stesso soggetto.
    4.1) Il responsabile della piscina è persona individuata da chi ha la responsabilità giuridica delle struttura; il responsabile della piscina risponde del funzionamento della struttura dal punto di vista igienico sanitario e della sicurezza dei frequentatori. In particolare è tenuto a:

    - curare l'aspetto igienico - sanitario delle vasche e dei servizi a disposizione della struttura;
    - assicurare il rispetto dei requisiti igienico ambientali di cui al punto 8;
    - valutare i rischi chimici, fisici e microbiologici dell'impianto;
    - individuare i punti critici e determinare le azioni correttive, nonché della corretta esecuzione e dell'aggiornamento delle procedure di autocontrollo indicate nel piano di autocontrollo redatto nel rispetto dei criteri indicati al punto 6.1.

    4.2) Il responsabile degli impianti tecnologici:
    - è responsabile degli impianti tecnologici;
    - ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti (centrale idrica ed impianti di trattamento dell'acqua, centrale termica ed impianti di produzione acqua calda, impianti elettrici ed antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, impianti di smaltimento delle acque e di depurazione, impianti di sicurezza e di allarme).

    4.3) L'assistente bagnanti:
    - è persona abilitata alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente in materia;
    - vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali e sul rispetto del regolamento interno;
    - è tenuto ad assicurare la presenza durante tutto l'orario di apertura della struttura, fatta eccezione per quanto previsto nelle disposizioni tecniche relative alla Categoria A gruppo A.2.2. di cui si dirà di seguito.

    Il responsabile degli impianti tecnologici e l'assistente bagnanti non sono obbligatori nelle piscine di Categoria B, ma è compito del responsabile della piscina garantire l'igiene e la sicurezza.
    Il responsabile della piscina e il responsabile degli impianti tecnologici per la Categoria A gruppo A1 devono essere in possesso di requisiti formativi che saranno definiti con successivo provvedimento provinciale.
    Tale compito può essere assicurato con appositi contratti anche da ditte esterne.

    Per le piscine ad uso collettivo le funzioni dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici possono essere svolte dallo stesso responsabile della piscine, purché in possesso dei requisiti che per tali figure sono richiesti.
    4.4) Per le piscine di categoria B1, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore condominiale; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal codice civile e dalla altre leggi che regolano la proprietà degli edifici.

    5) REGOLAMENTO INTERNO

    5.1) Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, redatto a cura del responsabile della piscina, in riferimento agli aspetti igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono a mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio.
    5.2) Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto natatorio e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente; deve essere plurilingue, almeno in tedesco ed inglese, oltre che in italiano.

    6) I CONTROLLI

    6.1) Controlli interni
    Dei controlli interni è garante il responsabile della piscina. Ai fini di garantire il rispetto dei requisiti di cui all'allegato 1 dell'Accordo 2003 e il mantenimento delle condizioni di sicurezza igienico-sanitaria a tutela degli utenti, ogni piscina è dotata di un piano di autocontrollo che, mediante analisi e monitoraggio dei processi e dei punti critici, assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta l'attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.

    L'autocontrollo riguarda sia la qualità dell'acqua per la tutela igienico sanitaria, sia gli altri rischi ambientali per la sicurezza rispetto alla possibilità di incidenti o altri eventi dannosi per l'utente.
    I controlli interni sono rivolti a soddisfare l'esigenza della valutazione dei rischi presenti in ogni fase della gestione dell'attività. Il documento recante il piano di autocontrollo è conservato presso l'impianto stesso ed è redatto secondo i seguenti principi:

    a) analisi dei potenziali pericoli igienico- sanitari per la piscina;
    b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
    c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
    d) definizione del sistema di monitoraggio;
    e) individuazione delle azioni correttive;
    f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

    6.1.1) Il responsabile della piscina verifica che i controlli interni siano eseguiti secondo il protocollo di gestione e di autocontrollo redatto sulla base della valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività.
    Il responsabile della piscina deve inoltre garantire la corretta applicazione delle procedure e l'aggiornamento delle stesse, qualora necessario al mantenimento dei requisiti igienico sanitari della piscina.

    6.1.2) Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale del 18.03.1996 in materia di sicurezza sulle piscine sportive, nelle piscine della Categoria A, gruppo A1 il piano di autocontrollo deve contenere anche il numero massimo ammissibile di bagnanti, di frequentatori e di assistenti bagnanti. I controlli e le manutenzioni devono essere eseguiti anche nelle piscine della Categoria B1, anche se in questo caso non è obbligatorio redigere il piano di autocontrollo così come sopra indicato.

    6.1.3) I controlli e la manutenzione devono essere eseguiti anche nelle piscine della Categoria B1, anche se in questo caso non è obbligatorio redigere il piano di autocontrollo così come sopra indicato.
    6.1.4) I controlli e le registrazioni effettuate dal responsabile devono essere documentati e conservati per un periodo di almeno due anni, in modo da poter fornire all'Azienda provinciale per i servizi sanitari tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

    6.1.5) Qualora, a seguito dell'autocontrollo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere alla soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali. Se si ravvisa un potenziale rischio per la salute dei bagnanti, il responsabile deve altresì adottare i provvedimenti necessari (es. esclusione di vasche o sospensione dell'attività dell'intera piscina) e darne comunicazione immediata all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

    6.2) Controlli esterni
    6.2.1) I controlli esterni sono di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che secondo un piano di controllo annualmente predisposto procede:
    - alla valutazione del piano di autocontrollo;
    - all'esecuzione di ispezioni;
    - alle verifiche documentali;
    - alle misurazioni strumentali;
    - all'effettuazione di prelievi di campioni per le analisi secondo i piani di controllo predisposti tenendo conto della potenzialità dell'impianto e dell'esistenza di eventuali fattori particolarmente critici valutati nel piano di autocontrollo.

    6.2.2) I controlli igienico-sanitari dovranno porre particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione dell'autocontrollo predisposti dal gestore dell'impianto, alle condizioni igienico sanitarie complessive e più in generale all'adeguatezza del protocollo di gestione stesso e delle misure correttive eventualmente intraprese in caso di criticità.
    6.2.3) I controlli esterni devono verificare l'efficacia dell'autocontrollo e non devono sostituirlo. Infatti il campione per l'analisi deve essere considerato una delle verifiche e non l'unica da effettuarsi nell'ambito dei controlli stessi.

    6.2.4) Le piscine della Categoria A sono soggette in qualsiasi momento ai controlli esterni finalizzati in modo particolare alla verifica della corretta e puntuale esecuzione dei piani di autocontrollo in tutte le fasi da essi previste.
    6.2.5) Qualora l'organo di controllo accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico sanitari previsti, adotterà adeguati provvedimenti, affinché vengano messe in atto le opportune misure per rimuovere le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei frequentatori.

    6.2.6) Con l'introduzione dell'autocontrollo come metodo, spetta al gestore e non agli organi di vigilanza compiere tutte le attività necessarie a conoscere e valutare i problemi, individuando le soluzioni e verificandone l'efficacia. Tuttavia, per la relativa novità dell'approccio richiesto agli operatori, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari elaborerà indicazioni per la redazione dei piani di autocontrollo.
    6.2.7) I risultati degli accertamenti analitici sono da valutare con riferimento al contesto a cui si riferiscono. Il campione per le analisi è solo uno degli strumenti ed è posto a valle di una serie di verifiche. Finalità dei controlli esterni è verificare l'efficacia dell'autocontrollo e non sostituirlo.

    6.2.8) In situazioni di rischio sanitario per gli utenti, che non possa essere risolte rispettando il normale ordine delle competenze e i normali poteri, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari proporrà al Sindaco competente l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1° aprile 1993. Ciò in particolare quando siano venuti meno i fondamentali requisiti igienico-sanitari necessari per l'apertura e l'esercizio della piscina.

    6.2.9) L'Azienda provinciale per i servizi sanitari può impartire, con provvedimenti motivati, particolari prescrizioni o restrizioni di carattere tecnico-sanitario a tutela della salute degli utenti.

    7) UTENTI

    Gli utenti della piscina, si distinguono in "frequentatori" e "bagnanti".
    Sono "frequentatori" gli utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio.
    Sono "bagnanti" i frequentatori che si trovano all'interno della sezione vasche.
    Il numero massimo di frequentatori ammissibili è determinato, con l'obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici possa avvenire in modo regolare e agevole.
    Il numero massimo di bagnanti ammissibili è determinato, in relazione ai diversi tipi di vasche, con i seguenti obiettivi:

    1) garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità degli impianti di trattamento;
    2) garantire che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti.
    Le piscine dovranno dotarsi di sistemi o procedure atte a rilevare il numero di frequentatori presenti nelle aree di riferimento, nonché a limitare l'accesso di ulteriori utenti oltre il numero massimo consentito.

    Le piscine della Categoria A1 devono garantire il rispetto del numero massimo di frequentatori e di bagnanti individuato nel piano di autocontrollo.

    8) REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI

    I requisiti igienico-ambientali delle piscine, riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento, di immissione e contenute in vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua, i punti di prelievo, i requisiti termoigrometrici e di ventilazione, i requisiti illuminotecnici e i requisiti acustici, sono specificati nell'allegato 1 dell'Accordo 2003. Per la modificazione o sostituzione di quanto ivi previsto, sarà necessario provvedere mediante la medesima procedura che ha condotto all'Accordo del 2003.

    9) REQUISITI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

    I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento, hanno i seguenti obiettivi:
    a) garantire che la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse;
    b) garantire che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;
    c) garantire che la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo regolare e con la massima sicurezza degli utenti.

    10) REQUISITI FUNZIONALI

    Nel complesso natatorio, si individuano i seguenti possibili elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscina e tipi di vasche.
    Nella piscina si possono individuare diversi elementi funzionali:
    10.1 sezione vasche (natatorie e di balneazione);
    10.2 sezione servizi/spogliatoi;
    10.3 sezione impianti tecnici;
    10.4 sezione riservata al pubblico;
    10.5 sezione riservata alle attività accessorie.

    La sezione servizi/spogliatoi, comprendente spogliatoi, servizi igienici e docce, deve essere ad uso esclusivo dei frequentatori della piscina.
    La sezione attività accessorie deve essere ubicata in locali o aree nettamente separate dalla sezione vasche.
    Quando il tipo di attività accessorie preveda che gli utenti debbano sottoporsi alle stesse operazioni di preventiva pulizia personale e sottostare alle stesse regole comportamentali dei bagnanti, tali utenti possono usufruire della stessa area servizi della piscina; in tal caso essi sono equiparati ai "frequentatori" e concorrono al raggiungimento del numero massimo di frequentatori.

    11) ASPETTI IGIENICI DI GESTIONE

    11.1) In tutti gli ambienti della piscina deve essere praticata quotidianamente la pulizia e la disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo quanto previsto nel manuale di autocontrollo.
    11.2) All'ingresso dell'impianto deve essere presente e ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale vengono disciplinate le modalità di accesso alle vasche sulla base delle indicazioni fornite dalle disposizioni provinciali.
    11.3) Il ricircolo dell'acqua deve avvenire in continuo rispettando i tempi massimi previsti dalle Norme UNI e la quantità di acqua di reintegro giornaliera deve rispettare le percentuali previste dalle Norme UNI. Almeno il 50% della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed uniforme, attraverso i sistemi di tracimazione.

    11.4) Durante ogni sospensione temporanea di esercizio delle attività di balneazione per un periodo non inferiore a 8 ore, può essere consentito un tempo massimo di ricircolo di 8 ore. In nessun caso l'acqua di immissione deve essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento. Ogni 12 mesi le vasche devono essere svuotate completamente e comunque in occasione della riapertura dell'impianto. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro in ogni vasca deve essere istallato un contatore totalizzatore.

    11.5) Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possegga il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua e che l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche. Devono essere previsti dispositivi per il controllo delle portate di ricircolo per ogni singola vasca e per il prelievo dei campioni dell'acqua di approvvigionamento dell'acqua di immissione in vasca.

    12) MODALITÀ DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE

    L'allontanamento delle acque reflue, comprese quelle derivanti dagli impianti di alimentazione delle vasche, deve avvenire in conformità delle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

    13) RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI

    Con apposito accordo tra due o più strutture ricettive potrà essere concordato l'utilizzo comune di piscine ad uso collettivo, inserite in strutture adibite in via principale ad altre attività ricettive, purché l'impianto natatorio sia reso accessibile ai soli ospiti clienti o soci delle strutture stesse.

    14) DISPOSIZIONI FINALI

    14.1 I requisiti strutturali, previsti dalle disposizioni tecniche contenute nella presente deliberazione, si applicano ai nuovi impianti, intendendo per nuovi impianti quelli per i quali, alla data di adozione del presente provvedimento, non sia ancora stato rilasciato il permesso di costruire da parte del Comune competente.
    14.2 Le piscine già in funzione alla data di adozione della presente deliberazione, sono tenute ad adeguarsi a quanto previsto ai punti 4) e 5) entro 6 mesi dall'approvazione del presente provvedimento. Fermo restando comunque l'obbligo di garantire la salute e la sicurezza degli utenti e degli addetti, le stesse strutture dovranno adeguarsi ai requisiti strutturali previsti nelle disposizioni tecniche dell'allegato sub A) al presente provvedimento, in occasione di ristrutturazioni o ampliamenti limitatamente alle sezioni o parti interessate.

    14.3 La Provincia potrà con successivo provvedimento aggiornare ed integrare le disposizioni tecniche ed eventualmente disciplinare ulteriori categorie non comprese nel presente provvedimento.

    ALLEGATO SUB A

    DISPOSIZIONI TECNICHE CATEGORIA A) - GRUPPO A1

    1) Caratteristiche igienico sanitarie e strutturali delle varie sezioni

    Ove sia presente una sezione per il pubblico i posti per gli spettatori, gli spazi accessori, i servizi igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblico debbono essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche. Per quanto riguarda le caratteristiche dell'area destinata al pubblico vanno rispettate le norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno. Nel caso di contiguità tra l'area riservata al pubblico e quella destinata ai frequentatori delle vasche, va previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati attraverso le due zone. Le acque di pulizia degli spazi perimetrali alle vasche debbono essere allontanate e convogliate direttamente nel sistema di raccolta delle acque nere nel rispetto della normativa vigente, senza possibilità di immissione nelle vasche o nei sistemi circolazione dell'acqua delle vasche stesse.

    Ove sia prevista una sezione per servizi accessori comprendente aree per attività sportive diverse da quelle natatorie, per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività ricreative e culturali, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ed altre attività complementari, la stessa deve essere strutturata per uso esclusivo o del pubblico o dei frequentatori delle vasche. Sono ammessi servizi accessori di uso comune solo nel caso che vi sia una netta separazione tra i settori utilizzati dalle due categorie sopra citate senza alcuna interferenza dei relativi percorsi.

    Nell'ambito delle zone funzionali relative a: sezione vasche, sezione servizi, sezione pubblico, sezione servizi accessori, deve essere garantita la fruibilità da parte di portatori di handicap, secondo la normativa vigente.
    All'ingresso dell'impianto deve essere esposto ben visibile il regolamento plurilingue relativo al comportamento dei frequentatori che dovrà riportare anche i seguenti elementi di educazione sanitaria, di comportamento e di igiene personale:
    a) i frequentatori, prima di accedere alle vasche debbono sottoporsi ad accurata doccia;

    b) nei percorsi a piedi nudi è consigliato l'uso degli zoccoli di legno o ciabattine di plastica o gomma; l'uso di scarpette da ginnastica è consentito solo al personale di servizio per uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi;
    c) l'uso della cuffia è disciplinato dal regolamento interno della struttura, sulla base delle motivazioni contenute nell'analisi del rischio effettuata dal gestore;
    d) obbligo di passare nella vasca lavapiedi.
    1.1) Sezione vasche (natatorie e di balneazione)

    Per sezione attività natatoria e balneazione si intende l'insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessate alle suddette attività e comprende: le vasche e gli spazi perimetrali intorno ad esse, nonché quelli connessi direttamente alle attività natatorie e di balneazione per consentire la sosta dei frequentatori. Le strutture comprendenti tale sezione devono presentare le seguenti caratteristiche.
    1.1.1) Gli spazi perimetrali, debbono essere accessibili solo a piedi nudi o con idonei calzari e possedere caratteristiche igienico ambientali tali da assicurare c
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