Delib. G.P. Trento 20/07/2001 n. 1835
Indirizzi per l'installazione di pannelli e collettori solari.
- Forma giuridica: Delibera Giunta provinciale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Trentino Alto Adige
- Categorico Leggi: Ambiente - Fonti rinnovabili
GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa (omissis) ed a termini dell'art. 99, comma 1, lett. e bis, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato da ultimo con l'articolo 14, comma 6, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, gli "Indirizzi per l'installazione di pannelli e collettori solari" di cui all'allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale.
Il rilascio delle autorizzazioni ai fini paesaggistici da parte degli organi comunali competenti deve avvenire in conformità agli indirizzi medesimi.
In relazione ai poteri di indirizzo della Giunta provinciale in materia di pianificazione urbanistica e di tutela del paesaggio, previsti dall'articolo 3 della L.P. 22/91, i predetti indirizzi dovranno essere seguiti anche in sede di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie e di presentazione delle denunce di inizio di attività riguardanti l'installazione di collettori solari e pannelli fotovoltaici, tenuto conto della necessità di assicurare un adeguato decoro del tessuto urbano, anche nelle aree non comprese fra quelle soggette alla tutela del paesaggio;
2) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
3) di demandare al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio le opportune azioni di informazione e di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del documento di cui all'allegato citato al punto 1;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa a carico del bilancio di previsione per l'anno 2001 della Provincia Autonoma di Trento.
"Allegato - CRITERI INDIRIZZI PER L'INSTALLAZIONE
DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI
1. FINALITÀ
I presenti criteri sono orientati a contemperare l'interesse alla diffusione dei pannelli solari termici e fotovoltaici - d'ora in poi denominati anche "impianti" - per favorire il risparmio energetico, con quello di tutela del paesaggio. L'installazione generalizzata e priva di criteri di detti impianti nei centri abitati potrebbe infatti comportare conseguenze negative rilevanti nel campo paesaggistico. I criteri hanno quindi la funzione di evitare che, in modo confuso e caotico, anche questo nuovo elemento tecnologico, dopo antenne, parabole, abbaini e finestre in falda, comprometta le tradizionali caratteristiche dei tetti trentini.
Nelle aree soggette a tutela del paesaggio le relative autorizzazioni di competenza comunale sono rilasciate in conformità agli indirizzi di questa deliberazione.
Questa deliberazione assume altresì valore di indirizzo per i comuni, in relazione alle attribuzioni riservate alla Giunta provinciale dall'articolo 3 della legge provinciale n. 22 del 1991, per l'eventuale ulteriore precisazione delle disposizioni di questo provvedimento nonché per la fissazione dei criteri da osservare per la collocazione degli "impianti" nei centri storici, secondo quanto previsto dal numero 3.
Si precisa che in assenza della fissazione dei predetti criteri da parte dei comuni ai sensi del numero 3, la collocazione degli "impianti" nei centri storici - che non sono assoggettati a tutela paesaggistico-ambientale -, può ritenersi ammessa solo in conformità ai criteri di cui al numero 3 medesimo e comunque previo parere favorevole della commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale competente per territorio.
2. ASPETTI NORMATIVI
A titolo ricognitivo, si evidenziano di seguito le norme che disciplinano l'installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici:
2.1 - Disciplina urbanistica
I pannelli solari termici e fotovoltaici, in quanto impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, sono opere soggette a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera h), della legge provinciale n. 22 del 1991, salvo che l'installazione non sia connessa ad altre opere che richiedono la concessione edilizia.
Non sono tuttavia soggetti a DIA, ma al rilascio di concessione edilizia, gli impianti fotovoltaici destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete o comunque a soggetti terzi.
Per quanto riguarda la conformità urbanistica degli impianti fotovoltaici, si precisa che qualora gli stessi, indipendentemente dalla dimensione, abbiano la funzione prevalente di perseguire il risparmio energetico delle singole unità immobiliari - ivi comprese quelle con destinazione diversa da quella residenziale (ad esempio quelle destinate a servizi pubblici e privati, impianti commerciali e produttivi) - gli stessi possono considerarsi comunque impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti e quindi, in quanto pertinenze dell'edificio, essere ritenuti conformi con la disciplina urbanistica di zona. Inoltre nel caso di "impianti" realizzati da enti pubblici, a prescindere dal loro carattere di pertinenza di un edificio, potranno essere ritenuti conformi alla normativa urbanistica che disciplina le opere pubbliche: purché tali impianti siano destinati prevalentemente a perseguire il risparmio energetico di strutture o di servizi pubblici.
Qualora, invece, la funzione prevalente dell'impianto fotovoltaico sia quella di produrre energia per la cessione in rete e comunque a soggetti terzi, in assenza di un legame funzionale e pertinenziale con un edificio esistente, sotto il profilo edilizio deve essere considerato alla stregua di un impianto produttivo e come tale collocabile solo nelle aree del PRG in cui è ammesso lo svolgimento delle attività produttive del settore secondario.
Si precisa inoltre che questi ultimi impianti non possono essere considerati opere di infrastrutturazione del territorio, ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, fra le quali rientrano solamente le reti di distribuzione di fonti energetiche, idrauliche, le reti stradali e ferroviarie, i parcheggi pubblici ed in genere le altre opere omogenee necessarie per la vita di relazione di un territorio. Ne consegue che per l'eventuale istallazione degli impianti in parola non potrà essere invocato il predetto articolo 30 del PUP per sostenerne la compatibilità urbanistica.
2.2 - Disciplina paesaggistica
Nelle aree soggette a tutela del paesaggio di cui al piano urbanistico provinciale (aree gialle), l'articolo 99 della legge provinciale n. 22 del 1991, alla lettera e bis) del comma 1, ha attribuito la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai comuni, in luogo delle commissioni comprensoriali. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata previo parere della commissione edilizia comunale che si esprime in conformità ai criteri di cui alla presente deliberazione.
Si ricorda che l'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo rispetto a quello edilizio e deve essere acquisita prima della presentazione della DIA o della domanda di concessione edilizia. Ne consegue che gli interessati, prima di presentare la DIA o la domanda di rilascio della concessione edilizia, dovranno richiedere al comune l'autorizzazione predetta.
3. CRITERI CONCERNENTI LA COLLOCAZIONE DEI PANNELLI
3.1 - Modalità di collocazione
a) appoggiati completamente sul manto di copertura, disposti in modo ordinato e compatto, scegliendo le falde meno esposte alla vista (comprese in un azimut di più o meno 45° dal Sud), evitando di far loro assumere pendenze e orientamenti diversi per i quali siano necessari quei supporti che risultano anch'essi molto visibili;
b) inseriti nell'architettura dell'edificio fin dal suo progetto iniziale, con pareti inclinate o superfici continue. Questa modalità può essere utilizzata in edifici di nuova costruzione;
c) collocati in supporti idonei a fianco dell'edificio. Questa modalità può riguardare edifici isolati, nuovi o esistenti, con spazi di pertinenza adeguati. È la preferibile dal punto di vista paesaggistico.
3.2 - Posizione del serbatoio
Il serbatoio deve essere posizionato al di sotto del pacchetto di copertura del tetto nei seguenti casi:
a) edifici inseriti nei centri storici, nei casi i cui è ammessa l'installazione dei pannelli ai sensi del numero 3.4., lettera b);
b) edifici classificabili come edilizia tradizionale di montagna ai sensi dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991;
c) edifici isolati ricadenti in zone soggette a tutela del paesaggio caratterizzati da grande visibilità o situati in zone paesaggisticamente esposte.
Negli altri casi, sistemi di pannelli/serbatoio su unico supporto possono essere posizionati sopra il manto di copertura, alle seguenti condizioni:
a) in presenza di dimostrata impraticabilità tecnica di altre soluzioni (ad esempio, in caso di sottotetto non praticabile ovvero abitato ma con altezze interne non idonee alla collocazione dell'accumulatore sotto falda);
b) previa verniciatura opaca del serbatoio dello stesso colore del manto di copertura.
3.3 - Disposizione dei pannelli
I pannelli dovranno:
a) dare origine ad una configurazione equilibrata che si inserisca nell'architettura delle superfici dei tetti o delle facciate in modo coerente;
b) presentare una forma geometrica semplice, regolare e compiuta, risultante dall'accostamento dei diversi pannelli: un rettangolo, un quadrato;
c) evitare una collocazione casuale in varie parti del tetto, magari di dimensioni diverse e con orientamenti non omogenei.
3.4 - Tipo di edificio interessato
Occorre distinguere tra edilizia storica e recente:
a) edilizia recente: è soggetta al rispetto dei criteri di cui ai numeri precedenti;
b) edilizia storica: riguarda una parte limitata del patrimonio edilizio e della popolazione.
È il tessuto rispetto al quale i pannelli risultano generalmente estranei e spesso incompatibili.
Nei centri storici la loro installazione è ammessa solo previa specificazione, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, acquisito il parere dell'Ufficio centri storici e tutela paesaggistico-ambientale del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia, di ulteriori criteri rispetto a quelli già elencati ai punti precedenti, nel rispetto comunque dei seguenti indirizzi specifici:
1) siano scelte le falde meno visibili,
2) il serbatoio sia posizionato normalmente sotto le falde del tetto.
Con la medesima deliberazione consiliare dovranno anche essere individuate cartograficamente le zone del nucleo storico nelle quali non è consentita l'installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici, tenendo presente che dovrà essere evitata la collocazione degli impianti nelle zone di maggior pregio ed esposte alle visuali, quali le piazze principali, gli slarghi ed in genere le zone del centro storico che consentono una visione d'insieme dei tetti.
Deve considerarsi comunque esclusa la possibilità di collocare pannelli solari termici e fotovoltaici su edifici soggetti a restauro.
Nelle more di adozione della precitata deliberazione del consiglio comunale, l'installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici, all'interno dei centri storici - che non sono assoggettati a tutela paesaggistico-ambientale -,potrà avvenire solo previo parere favorevole della Commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale competente per territorio."
omissis
delibera
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa (omissis) ed a termini dell'art. 99, comma 1, lett. e bis, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato da ultimo con l'articolo 14, comma 6, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, gli "Indirizzi per l'installazione di pannelli e collettori solari" di cui all'allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale.
Il rilascio delle autorizzazioni ai fini paesaggistici da parte degli organi comunali competenti deve avvenire in conformità agli indirizzi medesimi.
In relazione ai poteri di indirizzo della Giunta provinciale in materia di pianificazione urbanistica e di tutela del paesaggio, previsti dall'articolo 3 della L.P. 22/91, i predetti indirizzi dovranno essere seguiti anche in sede di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie e di presentazione delle denunce di inizio di attività riguardanti l'installazione di collettori solari e pannelli fotovoltaici, tenuto conto della necessità di assicurare un adeguato decoro del tessuto urbano, anche nelle aree non comprese fra quelle soggette alla tutela del paesaggio;
2) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
3) di demandare al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio le opportune azioni di informazione e di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del documento di cui all'allegato citato al punto 1;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa a carico del bilancio di previsione per l'anno 2001 della Provincia Autonoma di Trento.
"Allegato - CRITERI INDIRIZZI PER L'INSTALLAZIONE
DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI
1. FINALITÀ
I presenti criteri sono orientati a contemperare l'interesse alla diffusione dei pannelli solari termici e fotovoltaici - d'ora in poi denominati anche "impianti" - per favorire il risparmio energetico, con quello di tutela del paesaggio. L'installazione generalizzata e priva di criteri di detti impianti nei centri abitati potrebbe infatti comportare conseguenze negative rilevanti nel campo paesaggistico. I criteri hanno quindi la funzione di evitare che, in modo confuso e caotico, anche questo nuovo elemento tecnologico, dopo antenne, parabole, abbaini e finestre in falda, comprometta le tradizionali caratteristiche dei tetti trentini.
Nelle aree soggette a tutela del paesaggio le relative autorizzazioni di competenza comunale sono rilasciate in conformità agli indirizzi di questa deliberazione.
Questa deliberazione assume altresì valore di indirizzo per i comuni, in relazione alle attribuzioni riservate alla Giunta provinciale dall'articolo 3 della legge provinciale n. 22 del 1991, per l'eventuale ulteriore precisazione delle disposizioni di questo provvedimento nonché per la fissazione dei criteri da osservare per la collocazione degli "impianti" nei centri storici, secondo quanto previsto dal numero 3.
Si precisa che in assenza della fissazione dei predetti criteri da parte dei comuni ai sensi del numero 3, la collocazione degli "impianti" nei centri storici - che non sono assoggettati a tutela paesaggistico-ambientale -, può ritenersi ammessa solo in conformità ai criteri di cui al numero 3 medesimo e comunque previo parere favorevole della commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale competente per territorio.
2. ASPETTI NORMATIVI
A titolo ricognitivo, si evidenziano di seguito le norme che disciplinano l'installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici:
2.1 - Disciplina urbanistica
I pannelli solari termici e fotovoltaici, in quanto impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, sono opere soggette a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera h), della legge provinciale n. 22 del 1991, salvo che l'installazione non sia connessa ad altre opere che richiedono la concessione edilizia.
Non sono tuttavia soggetti a DIA, ma al rilascio di concessione edilizia, gli impianti fotovoltaici destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete o comunque a soggetti terzi.
Per quanto riguarda la conformità urbanistica degli impianti fotovoltaici, si precisa che qualora gli stessi, indipendentemente dalla dimensione, abbiano la funzione prevalente di perseguire il risparmio energetico delle singole unità immobiliari - ivi comprese quelle con destinazione diversa da quella residenziale (ad esempio quelle destinate a servizi pubblici e privati, impianti commerciali e produttivi) - gli stessi possono considerarsi comunque impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti e quindi, in quanto pertinenze dell'edificio, essere ritenuti conformi con la disciplina urbanistica di zona. Inoltre nel caso di "impianti" realizzati da enti pubblici, a prescindere dal loro carattere di pertinenza di un edificio, potranno essere ritenuti conformi alla normativa urbanistica che disciplina le opere pubbliche: purché tali impianti siano destinati prevalentemente a perseguire il risparmio energetico di strutture o di servizi pubblici.
Qualora, invece, la funzione prevalente dell'impianto fotovoltaico sia quella di produrre energia per la cessione in rete e comunque a soggetti terzi, in assenza di un legame funzionale e pertinenziale con un edificio esistente, sotto il profilo edilizio deve essere considerato alla stregua di un impianto produttivo e come tale collocabile solo nelle aree del PRG in cui è ammesso lo svolgimento delle attività produttive del settore secondario.
Si precisa inoltre che questi ultimi impianti non possono essere considerati opere di infrastrutturazione del territorio, ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, fra le quali rientrano solamente le reti di distribuzione di fonti energetiche, idrauliche, le reti stradali e ferroviarie, i parcheggi pubblici ed in genere le altre opere omogenee necessarie per la vita di relazione di un territorio. Ne consegue che per l'eventuale istallazione degli impianti in parola non potrà essere invocato il predetto articolo 30 del PUP per sostenerne la compatibilità urbanistica.
2.2 - Disciplina paesaggistica
Nelle aree soggette a tutela del paesaggio di cui al piano urbanistico provinciale (aree gialle), l'articolo 99 della legge provinciale n. 22 del 1991, alla lettera e bis) del comma 1, ha attribuito la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai comuni, in luogo delle commissioni comprensoriali. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata previo parere della commissione edilizia comunale che si esprime in conformità ai criteri di cui alla presente deliberazione.
Si ricorda che l'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo rispetto a quello edilizio e deve essere acquisita prima della presentazione della DIA o della domanda di concessione edilizia. Ne consegue che gli interessati, prima di presentare la DIA o la domanda di rilascio della concessione edilizia, dovranno richiedere al comune l'autorizzazione predetta.
3. CRITERI CONCERNENTI LA COLLOCAZIONE DEI PANNELLI
3.1 - Modalità di collocazione
a) appoggiati completamente sul manto di copertura, disposti in modo ordinato e compatto, scegliendo le falde meno esposte alla vista (comprese in un azimut di più o meno 45° dal Sud), evitando di far loro assumere pendenze e orientamenti diversi per i quali siano necessari quei supporti che risultano anch'essi molto visibili;
b) inseriti nell'architettura dell'edificio fin dal suo progetto iniziale, con pareti inclinate o superfici continue. Questa modalità può essere utilizzata in edifici di nuova costruzione;
c) collocati in supporti idonei a fianco dell'edificio. Questa modalità può riguardare edifici isolati, nuovi o esistenti, con spazi di pertinenza adeguati. È la preferibile dal punto di vista paesaggistico.
3.2 - Posizione del serbatoio
Il serbatoio deve essere posizionato al di sotto del pacchetto di copertura del tetto nei seguenti casi:
a) edifici inseriti nei centri storici, nei casi i cui è ammessa l'installazione dei pannelli ai sensi del numero 3.4., lettera b);
b) edifici classificabili come edilizia tradizionale di montagna ai sensi dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991;
c) edifici isolati ricadenti in zone soggette a tutela del paesaggio caratterizzati da grande visibilità o situati in zone paesaggisticamente esposte.
Negli altri casi, sistemi di pannelli/serbatoio su unico supporto possono essere posizionati sopra il manto di copertura, alle seguenti condizioni:
a) in presenza di dimostrata impraticabilità tecnica di altre soluzioni (ad esempio, in caso di sottotetto non praticabile ovvero abitato ma con altezze interne non idonee alla collocazione dell'accumulatore sotto falda);
b) previa verniciatura opaca del serbatoio dello stesso colore del manto di copertura.
3.3 - Disposizione dei pannelli
I pannelli dovranno:
a) dare origine ad una configurazione equilibrata che si inserisca nell'architettura delle superfici dei tetti o delle facciate in modo coerente;
b) presentare una forma geometrica semplice, regolare e compiuta, risultante dall'accostamento dei diversi pannelli: un rettangolo, un quadrato;
c) evitare una collocazione casuale in varie parti del tetto, magari di dimensioni diverse e con orientamenti non omogenei.
3.4 - Tipo di edificio interessato
Occorre distinguere tra edilizia storica e recente:
a) edilizia recente: è soggetta al rispetto dei criteri di cui ai numeri precedenti;
b) edilizia storica: riguarda una parte limitata del patrimonio edilizio e della popolazione.
È il tessuto rispetto al quale i pannelli risultano generalmente estranei e spesso incompatibili.
Nei centri storici la loro installazione è ammessa solo previa specificazione, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, acquisito il parere dell'Ufficio centri storici e tutela paesaggistico-ambientale del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia, di ulteriori criteri rispetto a quelli già elencati ai punti precedenti, nel rispetto comunque dei seguenti indirizzi specifici:
1) siano scelte le falde meno visibili,
2) il serbatoio sia posizionato normalmente sotto le falde del tetto.
Con la medesima deliberazione consiliare dovranno anche essere individuate cartograficamente le zone del nucleo storico nelle quali non è consentita l'installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici, tenendo presente che dovrà essere evitata la collocazione degli impianti nelle zone di maggior pregio ed esposte alle visuali, quali le piazze principali, gli slarghi ed in genere le zone del centro storico che consentono una visione d'insieme dei tetti.
Deve considerarsi comunque esclusa la possibilità di collocare pannelli solari termici e fotovoltaici su edifici soggetti a restauro.
Nelle more di adozione della precitata deliberazione del consiglio comunale, l'installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici, all'interno dei centri storici - che non sono assoggettati a tutela paesaggistico-ambientale -,potrà avvenire solo previo parere favorevole della Commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale competente per territorio."