Delib. G.P. Trento del 27/07/01 n.1927
Testo unico delle disposizioni attuative dell'articolo 104 della L.P. 5.9.1991, n. 22, in materia di esercizio dei poteri di deroga urbanistica nonché direttive per lo svolgimento del procedimento di rilascio dei provvedimenti provinciali e comunali di autorizzazione al rilascio della concessione edilizia in deroga.
- Forma giuridica: Delibera Giunta provinciale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Trentino Alto Adige
- Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
Il relatore comunica:
L'articolo 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", consente l'applicazione dell'istituto giuridico della deroga limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, previo nulla osta della Giunta Provinciale.
L'articolo citato, nella finalità di garantire un corretto esercizio del potere di deroga, ha demandato alla Giunta provinciale l'obbligo di individuare le categorie di edifici ed opere qualificati di interesse pubblico. La Giunta provinciale ha adempiuto a detto obbligo con deliberazione n. 12469 del 21 settembre 1992, come modificata con deliberazioni n. 15021 del 25 novembre 1994, n. 10524 del 22 settembre 1995 e n. 4027 del 4 aprile 1996. La predetta deliberazione n. 12469/92 è stata successivamente sostituita con deliberazione n.
1008 del 6 febbraio 1998, come modificata con deliberazioni n. 6722 del 12 giugno 1998, 7101 del 29 ottobre 1999 e n. 684 del 30 marzo 2001.
In seguito alle modifiche apportate all'articolo 104 della L.P. 22/91 con l'articolo 14, comma 7, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, è stato previsto che con la deliberazione di individuazione delle opere qualificate di interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga, la Giunta provinciale può altresì stabilire per quali delle predette opere, purché relative a interventi che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche e che comunque non sono in contrasto con la destinazione di zona, l'esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale.
La Giunta provinciale ha provveduto ad individuare le opere per le quali il rilascio della concessione in deroga è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale con deliberazione n. 1226 del 25 maggio 2001.
Con il presente provvedimento si provvede a riunire in un testo unico le disposizioni recate dalle due deliberazioni vigenti sopra citate nonché a fornire alcune ulteriori direttive per un corretto svolgimento del procedimento di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di competenza comunale e provinciale.
1. Principi generali da osservare ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi comunali e provinciali L'istituto della deroga costituisce l'esercizio di un potere eccezionale che permette di disattendere alle previsioni di carattere generale degli strumenti di pianificazione urbanistica ed è quindi lo strumento giuridico che, in luogo del procedimento della variante al piano urbanistico locale, rende possibile una diversa utilizzazione del territorio rispetto alla disciplina generale dello strumento di pianificazione, che proprio per la generalità delle sue previsioni può, talvolta, non soddisfare le esigenze reali che emergono dai casi concreti.
I presupposti per il ricorso a tale istituto sono i seguenti:
1) espressa facoltà di derogare a determinate prescrizioni del piano contenuta nelle norme del piano medesimo (piano regolatore generale, regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, piano generale degli insediamenti storici, piano urbanistico comprensoriale, piano del parco). La deroga può riguardare quindi solo norme del piano a cui si riferisce e non norme contenute in leggi o regolamenti, ancorché dal piano richiamati;
2) realizzazione di edifici od opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico;
3) autorizzazione del Consiglio comunale alla realizzazione delle opere in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione specificatamente individuate;
4) nulla osta della Giunta provinciale, con esclusione dei casi in cui lo stesso non è richiesto, secondo quanto previsto dall'"Allegato 2", costituente parte integrante della presente deliberazione.
Proprio per il carattere eccezionale dell'istituto, il provvedimenti comunali e provinciali previsti ai fini del rilascio della concessione edilizia in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione devono essere sorretti da una congrua e puntuale motivazione, finalizzata ad evidenziare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e della necessità dell'intervento giustificante l'esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione.
La valutazione della Giunta provinciale deve quindi investire i presupposti di legittimità costituiti dalla verifica degli elementi procedimentali e dalla sussistenza dell'interesse pubblico e, contestualmente, è volta ad esaminare il contenuto della richiesta, effettuando una ponderazione dei vari interessi coinvolti per stabilire quale sia, effettivamente, nel caso concreto, l'interesse pubblico prevalente.
Nella ponderazione degli interessi coinvolti la Giunta provinciale deve tenere in particolare considerazione la destinazione dell'area a fini pubblici, la presenza del vincolo di tutela degli insediamenti storici, la presenza dei vincoli di carattere ambientale, nonché l'incidenza dell'opera o dell'edificio richiesti in deroga rispetto all'assetto pianificatorio generale, come definito dallo strumento di pianificazione vigente e da quello eventualmente adottato.
Massima attenzione dovrà essere posta da parte dei comuni alle motivazioni che stanno alla base dell'esigenza di ricorrere all'istituto della deroga in luogo della variante allo strumento urbanistico. Il consiglio comunale, pertanto, nella deliberazione con la quale si esprime in merito al rilascio della deroga, dovrà indicare in modo puntuale e dettagliato le motivazioni che richiedono il ricorso alla deroga in luogo della variante allo strumento urbanistico e dimostrare che l'intervento non è incompatibile con il disegno complessivo dello strumento di pianificazione comunale. La motivazione del provvedimento comunale dovrà essere ancora più approfondita qualora la struttura abbia già usufruito di deroga negli anni precedenti.
2. Individuazione delle opere qualificate di interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga Per quanto concerne i criteri da seguire nell'individuazione delle opere di interesse pubblico, si osserva che mentre gli edifici pubblici sono facilmente individuabili in base al titolo della proprietà, per edifici ed impianti di interesse pubblico, ai fini della deroga, debbono intendersi quelli che, indipendentemente dalla qualità dei soggetti che li realizzano, sono destinati a soddisfare finalità di carattere generale. L'interesse pubblico richiesto ai fini della deroga non può, ovviamente, essere inteso nel senso lato di interesse collettivo o generale, bensì deve riguardare uno specifico interesse qualificato dalla sua rispondenza o concorrenza ai fini perseguiti dall'amministrazione pubblica.
È evidente però che la sola presenza di un'opera qualificata di interesse pubblico non consente automaticamente il ricorso all'utilizzo della deroga, necessitando sempre l'esistenza di una impossibilità oggettiva di rispettare le norme generali. E ciò in quanto l'esercizio del potere di deroga è sì discrezionale, ma tale discrezionalità non deve spingersi al punto tale da consentire che intere categorie di attività possano ritenersi esenti dalle regole della pianificazione territoriale.
Ne consegue che non può essere assunto ogni interesse pubblico (carenza di alloggi, contenimento della disoccupazione, interesse turistico ecc.) per disattendere i limiti imposti dall'ordinamento urbanistico. Il metodo programmatorio ed i principi del "giusto procedimento" che stanno alla base della pianificazione e che garantiscono la molteplicità degli interessi al fine di interrelarli per garantire un equilibrato sviluppo territoriale verrebbero sacrificati per esigenze episodiche, incrinando l'aspetto garantistico degli interessi singoli e sociali che la pianificazione persegue attraverso lo strumento urbanistico.
Proprio in considerazione dell'interesse pubblico rivestito dalla struttura che beneficia dell'intervento in deroga alle previsioni della pianificazione, il nulla osta della Giunta provinciale può essere accompagnato da un vincolo di destinazione all'uso per il quale la deroga stessa è stata rilasciata.
In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 104 citato, nell'"Allegato 1", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono indicate le opere private riconosciute di interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga.
Si ritiene opportuno precisare che la realizzazione dei parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno dei fabbricati, costituenti pertinenze delle singole unità immobiliari, purché quest'ultime siano destinate ad uso abitativo, a condizione che siano destinanti alla soddisfazione degli standards fissati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1559 di data 17 febbraio 1992, nei limiti delle dotazioni minime previste dalla deliberazione medesima, non richiede il ricorso al procedimento della autorizzazione in deroga di cui all'articolo 104 della L.P. 22/91. A termini della legge 24 marzo 1989, n. 122, la deroga per tali interventi è operata direttamente dalla legge e non richiede quindi una valutazione discrezionale da parte delle autorità competenti, ma una semplice verifica dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, come sopra precisati. Tali interventi quindi possono formare oggetto di rilascio dell'autorizzazione del comune secondo le procedure di cui all'articolo 9 della legge 122/89, purché i parcheggi siano posti a servizio di immobili esistenti alla data di entrata in vigore della legge statale medesima.
3. Individuazione delle opere di interesse pubblico, relative ad interventi che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche e che comunque non sono in contrasto con la destinazione di zona, per le quali l'esercizio dei poteri di deroga previsti dagli strumenti urbanistici è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale L'articolo 14, comma 7, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, concernente "Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001", ha disposto la sostituzione del comma 3 dell'articolo 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni.
Il nuovo comma 3 dell'articolo 104 prevede che con la deliberazione di cui al comma 2, con la quale vengono individuate le opere qualificate di interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga, la Giunta provinciale può altresì stabilire per quali delle predette opere, purché relative a interventi che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche e che comunque non sono in contrasto con la destinazione di zona, l'esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale.
La disposizione è diretta ad accelerare e semplificare le procedure di rilascio delle concessioni in deroga per interventi poco significati che non assumono un rilievo ultra comunale tanto da non richiedere il nullaosta della Giunta provinciale. La concessione in deroga in questi casi è subordinata solamente all'autorizzazione del consiglio comunale, al quale spetta in via esclusiva la verifica sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio della deroga, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente deliberazione.
Si precisa che la disciplina di cui sopra non è applicabile alle opere pubbliche di cui all'articolo 105 della L.P. 22/91 (opere di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia e dei comuni), in quanto le stesse sono soggette ad un procedimento di deroga diverso rispetto a quelle di interesse pubblico che prevede il rilascio dell'autorizzazione direttamente da parte della Giunta provinciale, anziché da parte del consiglio comunale, mentre quest'ultimo viene solamente sentito entro un termine perentorio di 45 giorni, decorsi i quali la Giunta può rilasciare l'autorizzazione prescindendo da detto parere.
Nell'individuare le opere che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche, fermo restando che le stesse devono comunque essere conformi alla destinazione di zona, si ritiene che debbano essere seguiti criteri diversi a seconda del tipo di opere rientranti nell'"Allegato 1" della presente deliberazione.
Per gli interventi di cui alla lettera "A - Edifici ed opere destinati ad attività turistico sportive", primo, secondo e quinto trattino (strutture esistenti riguardanti esercizi alberghieri, rifugi alpini ed escursionistici nonché campeggi) assume particolare rilevanza la verifica in merito alla finalità del progetto; la deroga difatti può essere rilasciata in questi casi solamente a condizione che l'intervento sia finalizzato ad una riqualificazione dei servizi. Ne consegue che un aumento dei posti letto può essere ammesso solo se accompagnato da una effettiva riqualificazione dei servizi alla clientela, fermo restando che nel caso dei campeggi è escluso ogni aumento della ricettività.
Si ritiene pertanto che potranno essere autorizzati dai comuni con la procedura semplificata gli interventi che prevedono un aumento poco rilevante della ricettività, fermo restando che detto aumento deve comunque risultare complementare rispetto all'obiettivo primario della riqualificazione dei servizi.
Ne consegue che non richiederanno il nulla-osta provinciale i seguenti interventi di cui alla lettera A:
- opere di riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione degli alberghi residenziali, purché l'intervento non preveda un aumento della ricettività esistente, alla data del 5 giugno 2001 (data di pubblicazione della deliberazione n. 1226 del 25 maggio 2001 nel Bollettino Ufficiale della Regione), superiore al 30 per cento;
- opere di riqualificazione di rifugi alpini ed escursionistici esistenti, purché l'intervento non preveda un aumento della ricettività esistente, alla data del 5 giugno 2001 (data di pubblicazione della deliberazione n.
1226 del 25 maggio 2001 nel Bollettino Ufficiale della Regione), superiore al 10 per cento;
- opere di riqualificazione dei servizi nei complessi ricettivi all'aperto esistenti, purché non comportanti un aumento della ricettività.
Qualora il limite di cui al primo e secondo trattino venga superato anche per effetto di varianti al progetto ovvero di nuovi interventi successivi a quelli già autorizzati dal comune, si dovrà ricorrere al procedimento di deroga ordinario e quindi al nulla osta provinciale.
Per gli interventi di cui alle lettere "B - Edifici ed opere destinati ad attività economiche di interesse generale", C - Edifici ed opere destinati ad attività culturali, "D - Edifici ed opere di carattere sociale, assistenziale o religioso" ed "E - Edifici ed opere nei settori del trasposto pubblico, della sicurezza pubblica, della sanità e dell'igiene", la deroga potrà essere autorizzata dai comuni con la procedura semplificata qualora riguardi un contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati in materia di indici edilizi (l'altezza, la densità fondiaria, il rapporto di copertura) con esclusione delle norme sulle distanze, purché i limiti stabiliti dalla pianificazione locale non vengano superati più del 30 per cento.
Qualora il limite del 30 per cento venga superato anche per effetto di varianti al progetto ovvero di nuovi interventi successivi a quelli già autorizzati dal comune, si dovrà ricorrere al procedimento di deroga ordinario e quindi al nulla osta provinciale.
Alla procedura semplificata possono altresì essere sottoposti gli interventi riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti di cui alla lettera G dell'"Allegato 1" alla presente deliberazione, in considerazione del fatto che gli stessi perseguono un interesse pubblico particolarmente rilevante tale da prevalere di norma su quello perseguito dalla pianificazione urbanistica.
Rimangono comunque soggetti alla procedura ordinaria di deroga i seguenti interventi:
- interventi di cui al terzo e quarto trattino della lettera A (impianti di risalita e strutture sportive);
- interventi in contrasto con la disciplina riguardante la tutela degli insediamenti storici, diversi da quelli diretti al solo superamento delle barriere architettoniche, fatta salva l'applicazione della nuova procedura di cui all'articolo 72 bis della L.P. 22/91;
- interventi di cui alle lettere "F - Opere di infrastrutturazione e urbanizzazione" e "H - Opere ed impianti destinati allo svolgimento di attività fieristiche".
Al fine di rendere più agevole l'individuazione delle opere di interesse pubblico che non richiedono il nulla osta provinciale, nell'"Allegato 2", costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono riportati, in corrispondenza di ciascuna categoria di opere di cui all'"Allegato 1", gli interventi autorizzabili dai soli consigli comunali.
4. Ulteriori direttive in materia di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dei poteri di deroga Al fine di assicurare un corretto ed uniforme esercizio dei poteri di deroga, si forniscono delle ulteriori direttive ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dal procedimento di deroga urbanistica, a termini dell'articolo 10, lettera c), del D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. (Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti).
4.1. Limiti dimensionali delle porzioni di albergo da destinare a camere del personale e ad alloggio del gestore Per il rilascio delle deroghe riguardanti gli esercizi alberghieri, risulta necessario individuare entro quali limiti dimensionali può essere autorizzata la realizzazione di camere del personale e dell'alloggio del gestore, al fine di evitare che si verifichino episodi speculativi. Si sottolinea che la realizzazione di volumi residenziali in area alberghiera, di norma, non è ammessa; ne consegue che la realizzazione di camere per il personale e dell'alloggio del gestore può essere autorizzata solamente nei limiti strettamente indispensabili per garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero. A tal fine, le richieste di deroga che prevedano, oltre al miglioramento dei servizi, anche la realizzazione di nuove stanze per il personale e/o l'ampliamento ovvero la realizzazione ex novo dell'appartamento del gestore, dovranno indicare nella relazione tecnica quanto segue:
- numero di dipendenti e/o collaboratori ad altro titolo necessari per una adeguata gestione dell'esercizio in relazione alle caratteristiche dimensionali e qualitative dell'albergo;
- indicazione delle stanze riservate al personale.
Per quanto riguarda l'alloggio del gestore, fatte salve eventuali specifiche disposizioni recate in materia dagli strumenti urbanistici comunali, si ritiene che si debba fare riferimento ai criteri del Piano urbanistico provinciale riguardanti i limiti dimensionali della parte residenziale ammessa nelle aree produttive,
Artigianali ed agricole, in quanto ritenuta necessaria alla gestione dell'attività d'impresa. Ne consegue che anche nelle zone alberghiere si potrà ammettere un solo alloggio per impresa e nel limite di 400 mc.
Fermo restando il limite massimo di 400 mc. da destinare ad alloggio del gestore, la parte della struttura alberghiera da destinare a stanze per il personale nonché ad alloggio del gestore non potrà in ogni caso superare complessivamente il 10 per cento del volume dell'albergo, calcolato al netto dei parcheggi.
Qualora il 10 per cento del volume risulti inferiore a 400 mc., è fatta salva tuttavia la possibilità di raggiungere il predetto limite di 400 mc. da destinare a camere per il personale e/o ad alloggio del gestore.
4.2. Vincolo di destinazione decennale delle opere autorizzate in deroga L'esercizio dei poteri di deroga presuppone la sussistenza di un interesse pubblico particolarmente rilevante alla realizzazione dell'opera, tale da prevalere su quello sotteso alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica. I provvedimenti che autorizzano il rilascio della concessione in deroga (nulla osta della Provincia ovvero autorizzazione del Consiglio comunale, ove il nulla osta non sia richiesto) devono pertanto contenere un vincolo di destinazione almeno decennale delle opere autorizzate in deroga. Tale condizione, già presente nei nulla osta provinciali, dovrà essere riportata anche nelle delibere dei consigli comunali per le opere che possono essere autorizzate direttamente dal comune. Ne consegue che resta fermo l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale ovvero del Consiglio comunale, a seconda delle rispettive competenze, qualora varianti successive al progetto autorizzato in deroga comportino la modifica della destinazione d'uso degli immobili, sino alla scadenza del decennio successivo al rilascio della concessione in deroga. Si prescinde dall'autorizzazione dell'organo competente nel caso in cui l'intervento autorizzato in deroga sia successivamente divenuto conforme alle previsioni urbanistiche in seguito all'approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione.
L'autorizzazione è richiesta anche per la modifica della destinazione d'uso di singoli locali dell'immobile per le deroghe riguardanti interventi in cui la ripartizione della destinazione d'uso interna assume particolare rilevanza ai fini della valutazione di merito sulla sussistenza dell'interesse pubblico al rilascio della deroga, quali i seguenti:
1) esercizi alberghieri, rifugi ed attività ricettive all'aperto: l'autorizzazione è richiesta anche qualora comporti una diversa ripartizione della superficie complessiva della parte destinata a stanze per i turisti e della parte destinata a servizi (comprese le stanze destinate al personale ed al gestore). Non richiede pertanto l'autorizzazione la compensazione interna alle singole categorie, salvo il caso di aumento della superficie destinata all'appartamento del gestore, che è subordinato in ogni caso all'assenso dell'ente competente. Per le predette categorie di interventi l'autorizzazione è richiesta altresì qualora le opere previste dal progetto autorizzato in deroga vengano eseguite solo parzialmente; difatti, per questi interventi, uno dei presupposti fondamentali della deroga è costituito dall'effettivo conseguimento di un miglioramento dei servizi, la cui permanenza, in caso di mancata realizzazione di alcuni interventi previsti dal progetto, deve essere accertata dall'organo che ha autorizzato la deroga.
2) complessi industriali ed artigianali: l'autorizzazione è richiesta anche quando comporti un aumento del volume destinato all'unità residenziale ammessa dagli strumenti urbanistici, fermo restando che il volume a ciò destinato non potrà essere autorizzato qualora superi i limiti stabiliti dalla pianificazione;
3) impianti di risalita e servizi connessi: l'autorizzazione della Giunta provinciale è richiesta qualora le opere previste dal progetto autorizzato in deroga vengano eseguite solo parzialmente; difatti, come per gli interventi di cui al precedente punto 1), il presupposto fondamentale della deroga è dato dall'effettivo conseguimento della riqualificazione e adeguamento tecnologico degli impianti esistenti, la cui permanenza, in caso di mancata realizzazione di alcuni interventi previsti dal progetto, deve essere accertata dalla Giunta provinciale.
LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1) di approvare il presente testo unico delle disposizioni attuative dell'articolo 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, in materia di esercizio dei poteri di deroga urbanistica, le ulteriori direttive riportate in premessa per lo svolgimento del procedimento di rilascio dei provvedimenti autorizzativi comunali e provinciali, nonché i relativi "Allegato 1" e "Allegato 2", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernenti rispettivamente "Individuazione delle opere di interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga" e "Tabella di sintesi delle opere che richiedono la sola autorizzazione del Consiglio comunale";
2) di precisare che la realizzazione dei parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122, non richiede il ricorso al procedimento della autorizzazione in deroga di cui all'articolo 104 della L.P. 22/91, ma può formare oggetto di rilascio dell'autorizzazione del sindaco secondo le procedure di cui all'articolo 9 della legge 122/89, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- i parcheggi siano posti a servizio di immobili esistenti alla data di entrata in vigore della legge n.
122/89;
- i parcheggi costituiscano pertinenze delle singole unità immobiliari, purché quest'ultime siano destinate ad uso abitativo;
- i parcheggi siano destinanti alla soddisfazione degli standards fissati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1559 di data 17 febbraio 1992, nei limiti delle dotazioni minime previste dalla deliberazione medesima.
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino
- Alto Adige;
4) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano, oltre che alle domande di concessione in deroga presentate successivamente alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, anche ai procedimenti di autorizzazione al rilascio della concessione in deroga che non risultino conclusi, mediante l'adozione del provvedimento finale di competenza della Provincia ovvero del Comune, alla data medesima.
ALLEGATO 1 - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI INTERESSE PUBBLICO AI FINI DELL'ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA
La deliberazione del Consiglio comunale deve contenere l'indicazione puntuale e dettagliata delle motivazioni che richiedono il ricorso alla deroga in luogo della variante allo strumento urbanistico e la dimostrazione che l'intervento non è incompatibile con il disegno complessivo dello strumento di pianificazione comunale. La motivazione del provvedimento comunale dovrà essere ancora più approfondita qualora la struttura abbia già usufruito di deroga negli anni precedenti.
A - Edifici ed opere destinati ad attività turistico sportive:
- opere finalizzate a riqualificare gli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione degli alberghi residenziali;
- opere di riqualificazione di rifugi alpini ed escursionistici esistenti;
- impianti di risalita e servizi connessi agli stessi, qualora l'intervento riguardi la riqualificazione e l'adeguamento tecnologico di impianti esistenti;
- realizzazione di strutture sportive da destinare ad uso pubblico;
- opere di riqualificazione dei servizi nei complessi ricettivi all'aperto esistenti, purché non comportanti un aumento della ricettività.
B - Edifici ed opere destinati ad attività economiche di interesse generale
- complessi industriali;
- complessi artigianali con processo lavorativo di tipo industriale ed un consistente numero di dipendenti o comunque aventi rilevanza per la realtà economica locale;
- istituti di credito ordinario, aventi rilevanza nella realtà economica locale;
- cooperative per la conservazione, trasformazione e vendita di prodotti alimentari e prodotti agricoli locali, aventi rilevanza nella realtà economica locale;
C - Edifici ed opere destinati ad attività culturali
D - Edifici ed opere di carattere sociale, assistenziale o religioso
E - Edifici ed opere nei settori del trasporto pubblico, della sicurezza pubblica, della sanità e dell'igiene
F - Opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione
G - Opere ed impianti necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti edifici Esistenti
H - Opere ed impianti destinati allo svolgimento di attività fieristiche
Per gli interventi di cui alle lettere A, quarto trattino, B, C, D ed E il rilascio della deroga è escluso nel caso di nuovi edifici ed opere la cui realizzazione sia prevista interamente o prevalentemente in aree con destinazione urbanistica non conforme.
ALLEGATO 2 - TABELLA DI SINTESI DELLE OPERE CHE RICHIEDONO LA SOLA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
[N=1]
L'articolo 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", consente l'applicazione dell'istituto giuridico della deroga limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, previo nulla osta della Giunta Provinciale.
L'articolo citato, nella finalità di garantire un corretto esercizio del potere di deroga, ha demandato alla Giunta provinciale l'obbligo di individuare le categorie di edifici ed opere qualificati di interesse pubblico. La Giunta provinciale ha adempiuto a detto obbligo con deliberazione n. 12469 del 21 settembre 1992, come modificata con deliberazioni n. 15021 del 25 novembre 1994, n. 10524 del 22 settembre 1995 e n. 4027 del 4 aprile 1996. La predetta deliberazione n. 12469/92 è stata successivamente sostituita con deliberazione n.
1008 del 6 febbraio 1998, come modificata con deliberazioni n. 6722 del 12 giugno 1998, 7101 del 29 ottobre 1999 e n. 684 del 30 marzo 2001.
In seguito alle modifiche apportate all'articolo 104 della L.P. 22/91 con l'articolo 14, comma 7, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, è stato previsto che con la deliberazione di individuazione delle opere qualificate di interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga, la Giunta provinciale può altresì stabilire per quali delle predette opere, purché relative a interventi che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche e che comunque non sono in contrasto con la destinazione di zona, l'esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale.
La Giunta provinciale ha provveduto ad individuare le opere per le quali il rilascio della concessione in deroga è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale con deliberazione n. 1226 del 25 maggio 2001.
Con il presente provvedimento si provvede a riunire in un testo unico le disposizioni recate dalle due deliberazioni vigenti sopra citate nonché a fornire alcune ulteriori direttive per un corretto svolgimento del procedimento di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di competenza comunale e provinciale.
1. Principi generali da osservare ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi comunali e provinciali L'istituto della deroga costituisce l'esercizio di un potere eccezionale che permette di disattendere alle previsioni di carattere generale degli strumenti di pianificazione urbanistica ed è quindi lo strumento giuridico che, in luogo del procedimento della variante al piano urbanistico locale, rende possibile una diversa utilizzazione del territorio rispetto alla disciplina generale dello strumento di pianificazione, che proprio per la generalità delle sue previsioni può, talvolta, non soddisfare le esigenze reali che emergono dai casi concreti.
I presupposti per il ricorso a tale istituto sono i seguenti:
1) espressa facoltà di derogare a determinate prescrizioni del piano contenuta nelle norme del piano medesimo (piano regolatore generale, regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, piano generale degli insediamenti storici, piano urbanistico comprensoriale, piano del parco). La deroga può riguardare quindi solo norme del piano a cui si riferisce e non norme contenute in leggi o regolamenti, ancorché dal piano richiamati;
2) realizzazione di edifici od opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico;
3) autorizzazione del Consiglio comunale alla realizzazione delle opere in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione specificatamente individuate;
4) nulla osta della Giunta provinciale, con esclusione dei casi in cui lo stesso non è richiesto, secondo quanto previsto dall'"Allegato 2", costituente parte integrante della presente deliberazione.
Proprio per il carattere eccezionale dell'istituto, il provvedimenti comunali e provinciali previsti ai fini del rilascio della concessione edilizia in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione devono essere sorretti da una congrua e puntuale motivazione, finalizzata ad evidenziare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e della necessità dell'intervento giustificante l'esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione.
La valutazione della Giunta provinciale deve quindi investire i presupposti di legittimità costituiti dalla verifica degli elementi procedimentali e dalla sussistenza dell'interesse pubblico e, contestualmente, è volta ad esaminare il contenuto della richiesta, effettuando una ponderazione dei vari interessi coinvolti per stabilire quale sia, effettivamente, nel caso concreto, l'interesse pubblico prevalente.
Nella ponderazione degli interessi coinvolti la Giunta provinciale deve tenere in particolare considerazione la destinazione dell'area a fini pubblici, la presenza del vincolo di tutela degli insediamenti storici, la presenza dei vincoli di carattere ambientale, nonché l'incidenza dell'opera o dell'edificio richiesti in deroga rispetto all'assetto pianificatorio generale, come definito dallo strumento di pianificazione vigente e da quello eventualmente adottato.
Massima attenzione dovrà essere posta da parte dei comuni alle motivazioni che stanno alla base dell'esigenza di ricorrere all'istituto della deroga in luogo della variante allo strumento urbanistico. Il consiglio comunale, pertanto, nella deliberazione con la quale si esprime in merito al rilascio della deroga, dovrà indicare in modo puntuale e dettagliato le motivazioni che richiedono il ricorso alla deroga in luogo della variante allo strumento urbanistico e dimostrare che l'intervento non è incompatibile con il disegno complessivo dello strumento di pianificazione comunale. La motivazione del provvedimento comunale dovrà essere ancora più approfondita qualora la struttura abbia già usufruito di deroga negli anni precedenti.
2. Individuazione delle opere qualificate di interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga Per quanto concerne i criteri da seguire nell'individuazione delle opere di interesse pubblico, si osserva che mentre gli edifici pubblici sono facilmente individuabili in base al titolo della proprietà, per edifici ed impianti di interesse pubblico, ai fini della deroga, debbono intendersi quelli che, indipendentemente dalla qualità dei soggetti che li realizzano, sono destinati a soddisfare finalità di carattere generale. L'interesse pubblico richiesto ai fini della deroga non può, ovviamente, essere inteso nel senso lato di interesse collettivo o generale, bensì deve riguardare uno specifico interesse qualificato dalla sua rispondenza o concorrenza ai fini perseguiti dall'amministrazione pubblica.
È evidente però che la sola presenza di un'opera qualificata di interesse pubblico non consente automaticamente il ricorso all'utilizzo della deroga, necessitando sempre l'esistenza di una impossibilità oggettiva di rispettare le norme generali. E ciò in quanto l'esercizio del potere di deroga è sì discrezionale, ma tale discrezionalità non deve spingersi al punto tale da consentire che intere categorie di attività possano ritenersi esenti dalle regole della pianificazione territoriale.
Ne consegue che non può essere assunto ogni interesse pubblico (carenza di alloggi, contenimento della disoccupazione, interesse turistico ecc.) per disattendere i limiti imposti dall'ordinamento urbanistico. Il metodo programmatorio ed i principi del "giusto procedimento" che stanno alla base della pianificazione e che garantiscono la molteplicità degli interessi al fine di interrelarli per garantire un equilibrato sviluppo territoriale verrebbero sacrificati per esigenze episodiche, incrinando l'aspetto garantistico degli interessi singoli e sociali che la pianificazione persegue attraverso lo strumento urbanistico.
Proprio in considerazione dell'interesse pubblico rivestito dalla struttura che beneficia dell'intervento in deroga alle previsioni della pianificazione, il nulla osta della Giunta provinciale può essere accompagnato da un vincolo di destinazione all'uso per il quale la deroga stessa è stata rilasciata.
In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 104 citato, nell'"Allegato 1", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono indicate le opere private riconosciute di interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga.
Si ritiene opportuno precisare che la realizzazione dei parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno dei fabbricati, costituenti pertinenze delle singole unità immobiliari, purché quest'ultime siano destinate ad uso abitativo, a condizione che siano destinanti alla soddisfazione degli standards fissati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1559 di data 17 febbraio 1992, nei limiti delle dotazioni minime previste dalla deliberazione medesima, non richiede il ricorso al procedimento della autorizzazione in deroga di cui all'articolo 104 della L.P. 22/91. A termini della legge 24 marzo 1989, n. 122, la deroga per tali interventi è operata direttamente dalla legge e non richiede quindi una valutazione discrezionale da parte delle autorità competenti, ma una semplice verifica dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, come sopra precisati. Tali interventi quindi possono formare oggetto di rilascio dell'autorizzazione del comune secondo le procedure di cui all'articolo 9 della legge 122/89, purché i parcheggi siano posti a servizio di immobili esistenti alla data di entrata in vigore della legge statale medesima.
3. Individuazione delle opere di interesse pubblico, relative ad interventi che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche e che comunque non sono in contrasto con la destinazione di zona, per le quali l'esercizio dei poteri di deroga previsti dagli strumenti urbanistici è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale L'articolo 14, comma 7, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, concernente "Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001", ha disposto la sostituzione del comma 3 dell'articolo 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni.
Il nuovo comma 3 dell'articolo 104 prevede che con la deliberazione di cui al comma 2, con la quale vengono individuate le opere qualificate di interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga, la Giunta provinciale può altresì stabilire per quali delle predette opere, purché relative a interventi che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche e che comunque non sono in contrasto con la destinazione di zona, l'esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale.
La disposizione è diretta ad accelerare e semplificare le procedure di rilascio delle concessioni in deroga per interventi poco significati che non assumono un rilievo ultra comunale tanto da non richiedere il nullaosta della Giunta provinciale. La concessione in deroga in questi casi è subordinata solamente all'autorizzazione del consiglio comunale, al quale spetta in via esclusiva la verifica sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio della deroga, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente deliberazione.
Si precisa che la disciplina di cui sopra non è applicabile alle opere pubbliche di cui all'articolo 105 della L.P. 22/91 (opere di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia e dei comuni), in quanto le stesse sono soggette ad un procedimento di deroga diverso rispetto a quelle di interesse pubblico che prevede il rilascio dell'autorizzazione direttamente da parte della Giunta provinciale, anziché da parte del consiglio comunale, mentre quest'ultimo viene solamente sentito entro un termine perentorio di 45 giorni, decorsi i quali la Giunta può rilasciare l'autorizzazione prescindendo da detto parere.
Nell'individuare le opere che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche, fermo restando che le stesse devono comunque essere conformi alla destinazione di zona, si ritiene che debbano essere seguiti criteri diversi a seconda del tipo di opere rientranti nell'"Allegato 1" della presente deliberazione.
Per gli interventi di cui alla lettera "A - Edifici ed opere destinati ad attività turistico sportive", primo, secondo e quinto trattino (strutture esistenti riguardanti esercizi alberghieri, rifugi alpini ed escursionistici nonché campeggi) assume particolare rilevanza la verifica in merito alla finalità del progetto; la deroga difatti può essere rilasciata in questi casi solamente a condizione che l'intervento sia finalizzato ad una riqualificazione dei servizi. Ne consegue che un aumento dei posti letto può essere ammesso solo se accompagnato da una effettiva riqualificazione dei servizi alla clientela, fermo restando che nel caso dei campeggi è escluso ogni aumento della ricettività.
Si ritiene pertanto che potranno essere autorizzati dai comuni con la procedura semplificata gli interventi che prevedono un aumento poco rilevante della ricettività, fermo restando che detto aumento deve comunque risultare complementare rispetto all'obiettivo primario della riqualificazione dei servizi.
Ne consegue che non richiederanno il nulla-osta provinciale i seguenti interventi di cui alla lettera A:
- opere di riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione degli alberghi residenziali, purché l'intervento non preveda un aumento della ricettività esistente, alla data del 5 giugno 2001 (data di pubblicazione della deliberazione n. 1226 del 25 maggio 2001 nel Bollettino Ufficiale della Regione), superiore al 30 per cento;
- opere di riqualificazione di rifugi alpini ed escursionistici esistenti, purché l'intervento non preveda un aumento della ricettività esistente, alla data del 5 giugno 2001 (data di pubblicazione della deliberazione n.
1226 del 25 maggio 2001 nel Bollettino Ufficiale della Regione), superiore al 10 per cento;
- opere di riqualificazione dei servizi nei complessi ricettivi all'aperto esistenti, purché non comportanti un aumento della ricettività.
Qualora il limite di cui al primo e secondo trattino venga superato anche per effetto di varianti al progetto ovvero di nuovi interventi successivi a quelli già autorizzati dal comune, si dovrà ricorrere al procedimento di deroga ordinario e quindi al nulla osta provinciale.
Per gli interventi di cui alle lettere "B - Edifici ed opere destinati ad attività economiche di interesse generale", C - Edifici ed opere destinati ad attività culturali, "D - Edifici ed opere di carattere sociale, assistenziale o religioso" ed "E - Edifici ed opere nei settori del trasposto pubblico, della sicurezza pubblica, della sanità e dell'igiene", la deroga potrà essere autorizzata dai comuni con la procedura semplificata qualora riguardi un contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati in materia di indici edilizi (l'altezza, la densità fondiaria, il rapporto di copertura) con esclusione delle norme sulle distanze, purché i limiti stabiliti dalla pianificazione locale non vengano superati più del 30 per cento.
Qualora il limite del 30 per cento venga superato anche per effetto di varianti al progetto ovvero di nuovi interventi successivi a quelli già autorizzati dal comune, si dovrà ricorrere al procedimento di deroga ordinario e quindi al nulla osta provinciale.
Alla procedura semplificata possono altresì essere sottoposti gli interventi riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti di cui alla lettera G dell'"Allegato 1" alla presente deliberazione, in considerazione del fatto che gli stessi perseguono un interesse pubblico particolarmente rilevante tale da prevalere di norma su quello perseguito dalla pianificazione urbanistica.
Rimangono comunque soggetti alla procedura ordinaria di deroga i seguenti interventi:
- interventi di cui al terzo e quarto trattino della lettera A (impianti di risalita e strutture sportive);
- interventi in contrasto con la disciplina riguardante la tutela degli insediamenti storici, diversi da quelli diretti al solo superamento delle barriere architettoniche, fatta salva l'applicazione della nuova procedura di cui all'articolo 72 bis della L.P. 22/91;
- interventi di cui alle lettere "F - Opere di infrastrutturazione e urbanizzazione" e "H - Opere ed impianti destinati allo svolgimento di attività fieristiche".
Al fine di rendere più agevole l'individuazione delle opere di interesse pubblico che non richiedono il nulla osta provinciale, nell'"Allegato 2", costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono riportati, in corrispondenza di ciascuna categoria di opere di cui all'"Allegato 1", gli interventi autorizzabili dai soli consigli comunali.
4. Ulteriori direttive in materia di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dei poteri di deroga Al fine di assicurare un corretto ed uniforme esercizio dei poteri di deroga, si forniscono delle ulteriori direttive ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dal procedimento di deroga urbanistica, a termini dell'articolo 10, lettera c), del D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. (Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti).
4.1. Limiti dimensionali delle porzioni di albergo da destinare a camere del personale e ad alloggio del gestore Per il rilascio delle deroghe riguardanti gli esercizi alberghieri, risulta necessario individuare entro quali limiti dimensionali può essere autorizzata la realizzazione di camere del personale e dell'alloggio del gestore, al fine di evitare che si verifichino episodi speculativi. Si sottolinea che la realizzazione di volumi residenziali in area alberghiera, di norma, non è ammessa; ne consegue che la realizzazione di camere per il personale e dell'alloggio del gestore può essere autorizzata solamente nei limiti strettamente indispensabili per garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero. A tal fine, le richieste di deroga che prevedano, oltre al miglioramento dei servizi, anche la realizzazione di nuove stanze per il personale e/o l'ampliamento ovvero la realizzazione ex novo dell'appartamento del gestore, dovranno indicare nella relazione tecnica quanto segue:
- numero di dipendenti e/o collaboratori ad altro titolo necessari per una adeguata gestione dell'esercizio in relazione alle caratteristiche dimensionali e qualitative dell'albergo;
- indicazione delle stanze riservate al personale.
Per quanto riguarda l'alloggio del gestore, fatte salve eventuali specifiche disposizioni recate in materia dagli strumenti urbanistici comunali, si ritiene che si debba fare riferimento ai criteri del Piano urbanistico provinciale riguardanti i limiti dimensionali della parte residenziale ammessa nelle aree produttive,
Artigianali ed agricole, in quanto ritenuta necessaria alla gestione dell'attività d'impresa. Ne consegue che anche nelle zone alberghiere si potrà ammettere un solo alloggio per impresa e nel limite di 400 mc.
Fermo restando il limite massimo di 400 mc. da destinare ad alloggio del gestore, la parte della struttura alberghiera da destinare a stanze per il personale nonché ad alloggio del gestore non potrà in ogni caso superare complessivamente il 10 per cento del volume dell'albergo, calcolato al netto dei parcheggi.
Qualora il 10 per cento del volume risulti inferiore a 400 mc., è fatta salva tuttavia la possibilità di raggiungere il predetto limite di 400 mc. da destinare a camere per il personale e/o ad alloggio del gestore.
4.2. Vincolo di destinazione decennale delle opere autorizzate in deroga L'esercizio dei poteri di deroga presuppone la sussistenza di un interesse pubblico particolarmente rilevante alla realizzazione dell'opera, tale da prevalere su quello sotteso alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica. I provvedimenti che autorizzano il rilascio della concessione in deroga (nulla osta della Provincia ovvero autorizzazione del Consiglio comunale, ove il nulla osta non sia richiesto) devono pertanto contenere un vincolo di destinazione almeno decennale delle opere autorizzate in deroga. Tale condizione, già presente nei nulla osta provinciali, dovrà essere riportata anche nelle delibere dei consigli comunali per le opere che possono essere autorizzate direttamente dal comune. Ne consegue che resta fermo l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale ovvero del Consiglio comunale, a seconda delle rispettive competenze, qualora varianti successive al progetto autorizzato in deroga comportino la modifica della destinazione d'uso degli immobili, sino alla scadenza del decennio successivo al rilascio della concessione in deroga. Si prescinde dall'autorizzazione dell'organo competente nel caso in cui l'intervento autorizzato in deroga sia successivamente divenuto conforme alle previsioni urbanistiche in seguito all'approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione.
L'autorizzazione è richiesta anche per la modifica della destinazione d'uso di singoli locali dell'immobile per le deroghe riguardanti interventi in cui la ripartizione della destinazione d'uso interna assume particolare rilevanza ai fini della valutazione di merito sulla sussistenza dell'interesse pubblico al rilascio della deroga, quali i seguenti:
1) esercizi alberghieri, rifugi ed attività ricettive all'aperto: l'autorizzazione è richiesta anche qualora comporti una diversa ripartizione della superficie complessiva della parte destinata a stanze per i turisti e della parte destinata a servizi (comprese le stanze destinate al personale ed al gestore). Non richiede pertanto l'autorizzazione la compensazione interna alle singole categorie, salvo il caso di aumento della superficie destinata all'appartamento del gestore, che è subordinato in ogni caso all'assenso dell'ente competente. Per le predette categorie di interventi l'autorizzazione è richiesta altresì qualora le opere previste dal progetto autorizzato in deroga vengano eseguite solo parzialmente; difatti, per questi interventi, uno dei presupposti fondamentali della deroga è costituito dall'effettivo conseguimento di un miglioramento dei servizi, la cui permanenza, in caso di mancata realizzazione di alcuni interventi previsti dal progetto, deve essere accertata dall'organo che ha autorizzato la deroga.
2) complessi industriali ed artigianali: l'autorizzazione è richiesta anche quando comporti un aumento del volume destinato all'unità residenziale ammessa dagli strumenti urbanistici, fermo restando che il volume a ciò destinato non potrà essere autorizzato qualora superi i limiti stabiliti dalla pianificazione;
3) impianti di risalita e servizi connessi: l'autorizzazione della Giunta provinciale è richiesta qualora le opere previste dal progetto autorizzato in deroga vengano eseguite solo parzialmente; difatti, come per gli interventi di cui al precedente punto 1), il presupposto fondamentale della deroga è dato dall'effettivo conseguimento della riqualificazione e adeguamento tecnologico degli impianti esistenti, la cui permanenza, in caso di mancata realizzazione di alcuni interventi previsti dal progetto, deve essere accertata dalla Giunta provinciale.
LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1) di approvare il presente testo unico delle disposizioni attuative dell'articolo 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, in materia di esercizio dei poteri di deroga urbanistica, le ulteriori direttive riportate in premessa per lo svolgimento del procedimento di rilascio dei provvedimenti autorizzativi comunali e provinciali, nonché i relativi "Allegato 1" e "Allegato 2", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernenti rispettivamente "Individuazione delle opere di interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga" e "Tabella di sintesi delle opere che richiedono la sola autorizzazione del Consiglio comunale";
2) di precisare che la realizzazione dei parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122, non richiede il ricorso al procedimento della autorizzazione in deroga di cui all'articolo 104 della L.P. 22/91, ma può formare oggetto di rilascio dell'autorizzazione del sindaco secondo le procedure di cui all'articolo 9 della legge 122/89, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- i parcheggi siano posti a servizio di immobili esistenti alla data di entrata in vigore della legge n.
122/89;
- i parcheggi costituiscano pertinenze delle singole unità immobiliari, purché quest'ultime siano destinate ad uso abitativo;
- i parcheggi siano destinanti alla soddisfazione degli standards fissati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1559 di data 17 febbraio 1992, nei limiti delle dotazioni minime previste dalla deliberazione medesima.
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino
- Alto Adige;
4) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano, oltre che alle domande di concessione in deroga presentate successivamente alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, anche ai procedimenti di autorizzazione al rilascio della concessione in deroga che non risultino conclusi, mediante l'adozione del provvedimento finale di competenza della Provincia ovvero del Comune, alla data medesima.
ALLEGATO 1 - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI INTERESSE PUBBLICO AI FINI DELL'ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA
La deliberazione del Consiglio comunale deve contenere l'indicazione puntuale e dettagliata delle motivazioni che richiedono il ricorso alla deroga in luogo della variante allo strumento urbanistico e la dimostrazione che l'intervento non è incompatibile con il disegno complessivo dello strumento di pianificazione comunale. La motivazione del provvedimento comunale dovrà essere ancora più approfondita qualora la struttura abbia già usufruito di deroga negli anni precedenti.
A - Edifici ed opere destinati ad attività turistico sportive:
- opere finalizzate a riqualificare gli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione degli alberghi residenziali;
- opere di riqualificazione di rifugi alpini ed escursionistici esistenti;
- impianti di risalita e servizi connessi agli stessi, qualora l'intervento riguardi la riqualificazione e l'adeguamento tecnologico di impianti esistenti;
- realizzazione di strutture sportive da destinare ad uso pubblico;
- opere di riqualificazione dei servizi nei complessi ricettivi all'aperto esistenti, purché non comportanti un aumento della ricettività.
B - Edifici ed opere destinati ad attività economiche di interesse generale
- complessi industriali;
- complessi artigianali con processo lavorativo di tipo industriale ed un consistente numero di dipendenti o comunque aventi rilevanza per la realtà economica locale;
- istituti di credito ordinario, aventi rilevanza nella realtà economica locale;
- cooperative per la conservazione, trasformazione e vendita di prodotti alimentari e prodotti agricoli locali, aventi rilevanza nella realtà economica locale;
C - Edifici ed opere destinati ad attività culturali
D - Edifici ed opere di carattere sociale, assistenziale o religioso
E - Edifici ed opere nei settori del trasporto pubblico, della sicurezza pubblica, della sanità e dell'igiene
F - Opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione
G - Opere ed impianti necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti edifici Esistenti
H - Opere ed impianti destinati allo svolgimento di attività fieristiche
Per gli interventi di cui alle lettere A, quarto trattino, B, C, D ed E il rilascio della deroga è escluso nel caso di nuovi edifici ed opere la cui realizzazione sia prevista interamente o prevalentemente in aree con destinazione urbanistica non conforme.
ALLEGATO 2 - TABELLA DI SINTESI DELLE OPERE CHE RICHIEDONO LA SOLA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
[N=1]
TIPO DI OPERA DI INTERESSEPUBBLICO | OPERE CHE RICHIEDONO LASOLA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
A - Edifici ed opere destinatiad attività turistico sportive: | A - Edifici ed opere destinatiad attività turistico sportive: |
- opere finalizzate a riqualificaregli esercizi alberghieri esistenti, conesclusione degli alberghi residenziali; | - purché l'interventonon preveda un aumento della ricettività esistente, alla data del5 giugno 2001, superiore al 30 per cento; (esclusi i casi indicati nel"N.B." finale) |
- opere di riqualificazionedi rifugi alpini ed escursionistici esistenti; | - purché l'interventonon preveda un aumento della ricettività esistente, alla data del5 giugno 2001, superiore al 10 per cento; (esclusi i casi indicati nel"N.B." finale) |
- impianti di risalita eservizi connessi agli stessi, qualora l'intervento riguardi la riqualificazionee l'adeguamento tecnologico di impianti esistenti; | - nessun intervento (Èsempre richiesto il nulla osta provinciale) |
- realizzazione di strutturesportive da destinare ad uso pubblico; | - nessun intervento (Èsempre richiesto il nulla osta provinciale) |
- opere di riqualificazionedei servizi nei complessi ricettivi all'aperto esistenti, purchénon comportanti un aumento della ricettività | - tutti gli interventi (esclusii casi indicati nel "N.B." finale) |
B - Edifici ed opere destinatiad attività economiche di interesse generale | - qualora il contrasto riguardigli indici edilizi, escluse le distanze, purché i limiti del PRGnon vengano superati più del 30 per cento, anche per effetto divarianti successive (esclusi i casi indicati nel "N.B." finale) |
C - Edifici ed opere destinatiad attività culturali D - Edifici ed opere dicarattere sociale, assistenziale o religioso E - Edifici ed opere neisettori del trasporto pubblico, della sicurezza pubblica, della sanitàe dell'igiene | |
F - Opere di infrastrutturazionee di urbanizzazione | - nessun intervento (Èsempre richiesto il nulla osta provinciale) |
G - Opere ed impianti necessariper l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti edifici esistenti | - tutti gli interventi (esclusii casi indicati nel "N.B." finale) |
H - Opere ed impianti destinatiallo svolgimento di attività fieristiche | - ne
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