Delib.G.R. 04/08/2006 n. 878
Criteri per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 38/98.
- Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Liguria
- Categorico Leggi: Ambiente - Autorizzazioni ambientali/VIA
LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI:
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'art. 186 del titolo I della parte quarta "Terre e rocce da scavo";
- La Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 1998 "Disciplina della Valutazione di Impatto ambientale";
- La Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"
- Il Decreto del Ministero della Sanità 14 maggio 1996 "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257";
- Il Decreto del Ministro della Sanità 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- La Delibera del Consiglio Regionale del 20.12.1996, n. 105 di approvazione del "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257".
PREMESSO CHE l'art. 186 del Titolo I della parte quarta del D.Lgs. 152/06 stabilisce:
- le condizioni per l'esclusione delle terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto;
- tra le condizioni di cui al precedente capoverso, il rispetto delle modalità di utilizzo secondo quanto previsto nel progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero, nel caso di progetti non sottoposti a VIA, il parere dell'A.R.P.A.L., sempre che la composizione dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti;
- che nelle more dell'approvazione del Decreto Ministeriale previsto al comma 3 del citato art. 186 del titolo I della parte quarta del D.Lgs. 152/06, i limiti massimi per le concentrazioni di inquinanti restano indicati dalle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) così come definite all'art. 240 e alla Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della parte quarta del citato decreto legislativo;
PREMESSO ALTRESÌ CHE:
- l'art. 240 del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 stabilisce che, nel caso di siti contaminati ubicati in aree interessate da fenomeni che abbiano determinato il superamento di una o più CSC, queste si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
- l'allegato 4 punto B del Decreto del Ministero della Sanità del 14 maggio 1996, indica i criteri per la definizione della pericolosità dei materiali ottenuti dall'attività estrattiva;
- "Il Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257", di cui alla citata D.C.R. n. 105/1996 individua le aree del territorio regionale con possibile presenza di amianto tale da costituire situazioni di pericolo e prescrive le procedure di controllo ed autorizzazione per le attività di coltivazione e di scavo in presenza di Pietre Verdi;
CONSIDERATO CHE:
- le indicazioni del D.Lgs. 152/06 in merito alle CSC fanno riferimento al contenuto totale di amianto nei terreni, mentre l'allegato 4 del Decreto del Ministero della Sanità del 14 maggio 1996 definisce la pericolosità del materiale estratto in base all'Indice di rilascio e cioè alla fibra libera;
- il concetto di "valore di fondo esistente" espresso dall'art. 240 del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 risulta di difficile applicazione nel caso della gestione di terre e rocce da scavo, soprattutto nel caso in cui se ne preveda un utilizzo in siti differenti da quello di produzione;
- il "Il Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257", assimila i controlli da eseguirsi nel caso di scavi e sbancamenti a quelli per le attività estrattive;
- l'applicazione delle metodiche analitiche e le CSC previste dal D.Lgs. 152/06 risultano di non facile applicazione in presenza di rocce contenenti amianto;
- l'allegato 4 del Decreto del Ministero della Sanità del 14 maggio 1996 fa esplicito riferimento alle modalità di riutilizzo di materiale litoide in blocchi, lastre e breccia in presenza di amianto;
RITENUTO opportuno pertanto, al fine di definire con la maggiore chiarezza possibile procedure e metodi da seguire per poter autorizzare l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo, anche nell'ambito di progetti non sottoposti a VIA, predisporre dei criteri che precisino:
1. le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo ambientale;
2. le metodologie per l'accertamento della qualità delle terre e rocce da scavo;
3. le indicazioni sui tipi di utilizzo ambientalmente compatibili;
4. le prescrizioni di carattere ambientale da seguirsi in fase di scavo, trasporto e deposito delle terre e rocce da scavo;
5. la gestione delle terre e rocce da scavo in presenza di amianto naturale;
DATO ATTO che il Comitato per il territorio, Sezione per la Valutazione d'Impatto Ambientale ha esaminato con esito favorevole, nelle sedute del 21 febbraio 2006, del 30 maggio 2006 e del 18 luglio 2006 il documento predisposto nel senso sopradescritto dal Settore Valutazione Impatto Ambientale, di concerto con le altre strutture interessate del Dipartimento Ambiente;
RITENUTO pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di approvare i criteri per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo di cui all'art. 186 del Titolo I della parte quarta del D.Lgs. 152/06, che valgono anche come norma tecnica per la Valutazione d'Impatto ambientale;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica
DELIBERA
Per motivi indicati in premessa:
- di approvare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della L.R. n. 38/98 i " Criteri per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo" di cui all'allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale.
CRITERI PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
I) FINALITÀ E CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
L'art. 186 del titolo I della parte quarta del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" indica le condizioni per le quali le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono perciò escluse dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto.
I presenti criteri riprendono le indicazioni del citato Decreto Legislativo precisando:
le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo ambientale;
i criteri per l'accertamento della qualità delle terre e rocce da scavo;
le indicazioni sui tipi di utilizzo ambientalmente compatibili;
le prescrizioni di carattere ambientale da seguirsi in fase di scavo, trasporto e deposito delle terre e rocce da scavo.
I presenti criteri si applicano a opere e interventi pubblici e privati che prevedano l'effettivo utilizzo di terre e rocce da scavo e che rispondano a quanto indicato dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, nei casi in cui:
sia previsto - senza trasformazioni preliminari - uno degli utilizzi di cui al punto II dei presenti criteri;
sia verificato, anche a seguito di apposite indagini, che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti stabiliti all'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06.
In particolare, i criteri sono applicabili alle terre e rocce da scavo e ai residui della lavorazione della pietra, che derivino da:
1. cantieri per interventi edilizi e per realizzazione di reti e infrastrutture, anche strategici;
2. attività di perforazione finalizzate alla realizzazione di infrastrutture e opere edilizie;
3. interventi di bonifica ambientale, nel caso in cui il progetto approvato preveda l'utilizzo di terre e rocce da scavo con concentrazioni di inquinanti inferiori ai limiti di accettabilità stabiliti all'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06;
4. impianti di lavorazione della pietra autorizzati ai sensi della L.R. 12/1979 e ss.mm.ii.
sempre a condizione che:
la composizione media dell'intera massa presenti concentrazioni di inquinanti:
- inferiori ai limiti previsti dalla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (Siti ad uso commerciale ed industriale);
- superiori ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (Siti ad uso Verde pubblico e privato e residenziale), purché le terre e rocce da scavo siano destinate a sito ad uso commerciale ed industriale ovvero, nel caso di rilevati, reinterri e riempimenti anche a siti a destinazione residenziale, verde privato o pubblico a condizione che:
a) venga effettuata un'analisi di rischio sito specifica secondo i criteri di cui all'allegato 1 del Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e che gli esiti di tale analisi dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nelle terre e rocce da scavo sia inferiore alla concentrazione soglia di rischio del sito al quale siano destinate;
b) sia verificato, a seguito di indagini sul sito di utilizzo da concordarsi preliminarmente con A.R.P.A.L., che i superi della colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 rilevati nelle terre e rocce da scavo che si intendono utilizzare siano inferiori o uguali alla concentrazione media nel sito di utilizzo.
nel caso di scavi in ammassi rocciosi costituiti da Pietre verdi o in terreni naturali a granulometria prevalentemente grossolana da esse derivati, sia verificato che il rilascio di fibra libera di amianto sia al di sotto della soglia indicata dal Decreto della Sanità 16 maggio 1996.
Sono pertanto esclusi dall'applicazione dei presenti criteri:
terre e rocce da scavo derivanti da escavazione con concentrazione superiore alla colonna B (Siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1 dell'Allegato 5 del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06;
terre e rocce da scavo derivanti da ammassi rocciosi o da terreni naturali a granulometria prevalentemente grossolana per le quali sia verificato il rilascio di fibra libera di amianto al di sopra della soglia indicata dal Decreto della Sanità 16 maggio 1996.
terre e rocce da scavo frammiste a rifiuti, con esclusione di quanto previsto da interventi di bonifica di cui al precedente punto 3;
terre e rocce da scavo che non siano destinate ad effettivo utilizzo;
materiali derivanti da escavazioni di fondali marini;
terre e rocce da scavo che abbiano subito trasformazioni preliminari;
materiale litoide estratto dai corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti.
II) PROCEDURA AMMINISTRATIVA
La verifica delle condizioni di applicazione dei presenti criteri, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06, viene sempre effettuata nell'ambito della procedura di autorizzazione del progetto che ne prevede la produzione (Progetto di produzione ).
Il progetto di produzione dovrà comunque contenere un esplicito riferimento ad un progetto di utilizzo già autorizzato o da autorizzarsi contestualmente.
Nel caso in cui il progetto di produzione sia soggetto a Valutazione d'Impatto Ambientale, la verifica viene effettuata nell'ambito della procedura di VIA. Negli altri casi, la verifica viene effettuata in fase autorizzativa, previo parere dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (A.R.P.A.L.).
PARERE ARPAL
Il parere dell'A.R.P.A.L. è reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvederà in via sostitutiva la Regione su istanza dell'interessato.
Con riferimento al parere di A.R.P.A.L. si possono quindi verificare i seguenti casi:
il parere è rilasciato da A.R.P.A.L., previa richiesta dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione al progetto di produzione;
il parere non è necessario nel caso in cui lo scavo sia previsto all'interno di un intervento che non richieda autorizzazione e l'utilizzo delle terre e rocce avvenga nello stesso sito che le ha prodotte (assenza di trasporto);
il parere è rilasciato direttamente da Arpal su richiesta del soggetto che esegue lo scavo, nel caso in cui quest'ultimo sia previsto all'interno di un intervento che non richieda autorizzazione e l'utilizzo delle terre e rocce avvenga al di fuori del sito che le ha prodotte (necessità di trasporto);
Si evidenzia che il parere dell'A.R.P.A.L. è relativo esclusivamente al rispetto degli standard qualitativi delle terre e rocce da scavo in relazione all'utilizzo previsto e, in particolare, non riguarda:
l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce da scavo (verifica della presenza di un progetto di utilizzo approvato o in contestuale approvazione);
l'accertamento dell'idoneità all'utilizzo di cui ai successivi punti IIA, IIB, IIC e all'allegato 2 dei presenti criteri.
Tali verifiche e accertamenti competono, pertanto, all'ente che rilascia l'autorizzazione al progetto di produzione.
VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
La verifica del rispetto delle condizioni necessarie ed indispensabili all'utilizzo delle terre e rocce provenienti da scavi dovrà essere garantita preliminarmente alla realizzazione degli stessi.
Ciò presuppone che, nel caso di sospetta contaminazione (come meglio chiarito al successivo punto III) dovrà provvedersi, secondo quanto indicato all'allegato 1, ad apposita indagine ambientale delle aree oggetto di scavo, i cui esiti dovranno essere allegati al progetto di produzione.
Verifiche aggiuntive sul materiale scavato (analisi sui cumuli) sono previste:
qualora sia ipotizzabile la contaminazione a seguito delle attività di scavo;
nel caso di scavi interessanti le Pietre Verdi.
In questi casi dovrà essere allegato al progetto di produzione un Piano di campionamento secondo le modalità di analisi indicate dal Decreto Ministeriale previsto al comma 3 dell'art. 186 del titolo I della parte quarta del D. Lgs. 152/06.
In fase di autorizzazione gli Enti preposti possono chiedere motivate integrazioni al Piano di campionamento, fissando il termine per la presentazione delle stesse, e stabilire prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori, nonché prevedere prove in contraddittorio senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
In ragione degli utilizzi previsti, dovrà essere certificata, anche con prove e sperimentazioni in situ che tengano conto delle tecniche di scavo utilizzate, la rispondenza del materiale di scavo ai requisiti di idoneità di cui all'allegato 2. I risultati della verifica dovranno essere parte integrante del progetto di produzione e dovranno fare esplicito riferimento ai requisiti di idoneità previsti nel progetto di utilizzo.
La dichiarazione prevista al comma 7 dell'art. 186 del D.Lgs. 152/99 per progetti non sottoposti a valutazione d'impatto ambientale può essere sostitutiva della documentazione di cui al punto III dei presenti criteri nel caso di scavi in assenza di rocce e terreni con presenza di amianto, in aree per le quali è accertabile, senza indagini dirette, l'assenza di utilizzi del suolo che abbiano potuto o possano produrre inquinamento del suolo, come meglio chiarito al successivo punto III.
UTILIZZO POSTICIPATO
Nel caso in cui non sia possibile l'immediato utilizzo del materiale, il progetto di produzione dovrà prevedere un programma di utilizzo posticipato, i cui contenuti sono indicati al punto b dell'allegato 3.
L'utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito, salvo proroga - rilasciabile una volta solamente - su istanza motivata dell'interessato.
Trascorso detto termine il proponente dovrà provvedere secondo la normativa dei rifiuti al conferimento del materiale non utilizzato ad apposita discarica o impianto di trattamento autorizzati con riferimento alle caratteristiche del materiale stesso, dandone comunicazione entro 15 gg alla Provincia competente.
Qualora l'utilizzo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere previste dal progetto di produzione, il materiale di scavo potrà essere mantenuto in condizioni di deposito nell'ambito dei singoli cantieri e potrà essere utilizzato anche in luoghi diversi da quello di scavo, qualora previsti dal progetto di produzione stesso.
Nel sito di deposito non potrà avvenire alcuna miscelazione tra le terre e rocce di scavo ed altre di provenienza diversa.
Le terre e rocce di scavo in questione potranno essere avviate agli utilizzi previsti dal progetto di utilizzo alle medesime condizioni ivi espressamente previste. Qualora si prevedano condizioni di utilizzo differenti dovrà provvedersi ad un'ulteriore richiesta di autorizzazione e ad un nuovo parere.
Nel caso di utilizzo posticipato, gli accertamenti del rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 186 del titolo I della parte quarta del D. Lgs. 152/06 da parte dell'A.R.P.A.L. potranno essere attuati, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito.
UTILIZZI PRIORITARI
È ritenuto ambientalmente prioritario l'obiettivo di garantire la massima utilizzazione dei materiali di scavo. In particolare, tutto il materiale di scavo che non possa trovare utilizzo direttamente nel sito di produzione e presenti caratteristiche idonee, sarà destinato prioritariamente ai seguenti utilizzi:
ripascimento degli arenili;
opere di difesa costiera;
argini e opere di difesa idrogeologica;
lavorazioni industriali, impianti di lavorazione e/o selezione di sabbie e ghiaie e massi;
riqualificazione di siti estrattivi.
La scelta di un differente utilizzo dovrà essere sempre motivata e valutata sotto il profilo della sostenibilità ambientale.
Ai fini dell'idoneità all'utilizzo si distinguono i seguenti casi:
II A) Utilizzo di terre e rocce da scavo con caratteristiche corrispondenti a materiali da cava, quali materiali da taglio e da rivestimento, materiali per usi chimico-industriale, edile stradale e per manufatti
In questo caso, fatto salvo il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'allegato 2 e la verifica dell'assenza di contaminazione secondo quanto indicato al punto III e all'allegato 1, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo può essere il seguente:
ripascimento degli arenili;
opere di difesa costiera;
argini e opere di difesa idrogeologica;
lavorazioni industriali, impianti di lavorazione e/o selezione di sabbie e ghiaie e massi, previa autorizzazione ai sensi della L.R. 63/93;
riqualificazione di siti estrattivi;
colmate e riempimenti a mare;
reinterri, rilevati e riempimenti.
II B) Utilizzo di terre e rocce da scavo con caratteristiche diverse da quelle indicate al punto IIA
In questo caso, fatto salvo il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'allegato 2 e la verifica dell'assenza di contaminazione secondo quanto indicato al punto III e all'allegato 1, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo può essere il seguente:
ripascimento degli arenili;
opere di difesa costiera;
argini e opere di difesa idrogeologica;
riqualificazione di siti estrattivi;
colmate e riempimenti a mare;
reinterri, rilevati e riempimenti;
coperture giornaliere di discariche.
II C) Utilizzo di terre e rocce da scavo derivanti da bonifiche di siti contaminati
In questo caso l'utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà essere regolato dal progetto di bonifica approvato sulla base dei criteri generali forniti all'allegato 3 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06.
III) VERIFICHE DA ESEGUIRSI PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 186 DEL D.LGS. 152/06
Come già ricordato, nel caso di opere non soggette a valutazione di Impatto Ambientale, la verifica delle condizioni di applicazione sotto il profilo della qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ai fini del parere dell'A.R.P.A.L., può limitarsi all'esame di una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella quale si attesti, tra l'altro, che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non sia superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di utilizzo.
Tale dichiarazione dovrà essere integrata dai risultati di specifiche indagini e studi nei seguenti casi:
III a) Siti di produzione con potenziale inquinamento del suolo superficiale
Nel caso di sito di produzione ubicato in aree pubbliche o private prossime ad insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera, o entro una fascia di 20 m dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico così come individuate all'art. 2, comma 2, lettere A e B del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", l'accertamento della contaminazione è sempre richiesto, indipendentemente dal tipo di utilizzo previsto. Le indagini da svolgersi secondo le modalità indicate al punto A1 dell'allegato 1, salvo ulteriori prescrizioni da parte dell'organo di controllo, dovrà essere effettuata in situ e preliminarmente all'autorizzazione dell'intervento.
III b) Siti di produzione potenzialmente contaminati
La caratterizzazione dovrà seguire quanto indicato al punto A2 dell'allegato 1 qualora il sito di produzione sia ubicato in aree:
interessate, anche storicamente, da attività potenzialmente contaminanti come indicate al D.M. ambiente n. 185 del 16 maggio 1989 "Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397";
in prossimità di impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ovvero nel perimetro d'attività industriali rientranti nelle categorie contemplate dall'allegato 1 al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (attuazione della direttiva 96/61CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
internamente ad impianti autorizzati allo svolgimento di attività e/o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del titolo I della parte quarta del D.Lgs. 152/06, o all'interno del perimetro di siti bonificati o compresi nell'anagrafe dei siti da bonificare o, infine, lungo corsi d'acqua interessati dagli effetti di scarichi di acque reflue o altre fonti di inquinamento.
III c) Siti di produzione interessati dalla presenza di Pietre Verdi
Nel caso di sito di produzione ubicato in aree interessate dalla presenza di Pietre Verdi, salvo l'esecuzione di un'indagine in situ preliminare tesa alla definizione delle proprietà petrografiche e strutturali dell'ammasso roccioso secondo quanto indicato al punto A3 dell'allegato 1, la caratterizzazione ambientale sarà eseguita sui cumuli di materiale di scavo, conformemente a quanto stabilito nel progetto approvato ed in base alle indicazioni generali fornite al punto B dell'allegato 1 e alle prescrizioni fornite dall'Ente di controllo in fase di autorizzazione.
ALTRI CASI
In tutti gli altri casi, la caratterizzazione non è ritenuta obbligatoria, fatta salva la verifica della contaminazione qualora siano utilizzate tecniche di scavo e/o trasporto potenzialmente contaminanti, ovvero si manifestino evidenze visive e/o olfattive di contaminazione durante le operazioni di cantiere, ovvero ancora su motivata prescrizione in fase di autorizzazione.
IV) PROCEDURE SEMPLIFICATE
Il comma 7 dell'art. 266 del capo II del Titolo VI della parte quarta del D.Lgs. 152/06 prevede che con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Attività Produttive e della Salute venga dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale.
I presenti criteri verranno adeguati al citato decreto ministeriale.
Nelle more dell'adozione del citato decreto, la caratterizzazione dei siti che producano terre e rocce da scavo in volume in mucchio inferiore o uguali a 2000 mc, in presenza di pietre verdi o in contesti nei quali non possa essere accertabile senza indagini dirette l'assenza di utilizzi del suolo che abbiano potuto o possano produrre inquinamento del suolo (come meglio chiarito al precedente punto III), potrà essere sostituita da relazione geologica attestante l'assenza di contaminazione.
V) GESTIONE DEI SUOLI NATURALI
Il progetto di produzione dovrà descrivere e quantificare la presenza di suoli naturali garantendo in fase di scavo la selezione degli orizzonti organici naturali e promuovendone, una volta accertatane la rispondenza sotto il profilo della qualità ambientale, la conservazione e l'utilizzo per opere a verde, sempre nel rispetto dei presenti criteri.
VI) PRESENZA DI ASFALTI E STABILIZZATI IN SUPERFICIE
Nel caso in cui gli scavi siano realizzati su terreno con pavimentazione in leganti bituminosi, il progetto di produzione dovrà prevedere una fase di scarificazione preliminare fino ad includere non meno di 30 centimetri del sottofondo e dovrà altresì disporre per l'invio del materiale così selezionato ad impianto autorizzato per il recupero.
VII) TRASPORTO E RINTRACCIABILITÀ DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
Il progetto di produzione dovrà prevedere un piano di gestione dei materiali che assicuri la rintracciabilità degli stessi, soprattutto nel caso in cui le terre e rocce di scavo siano destinate ad un utilizzo in sito diverso da quello di produzione.
L'utilizzatore dovrà poter documentare la provenienza e la quantità delle terre e rocce da scavo utilizzate, la certificazione analitica inerente la caratterizzazione delle stesse (se prevista) e la specifica destinazione del sito di utilizzo.
A tal fine il documento di trasporto (D.P.R. 472/96) dovrà riportare gli estremi dei progetti di produzione e di utilizzo, la provenienza e la destinazione delle terre e rocce da scavo.
VIII) INDICAZIONI SULLE TECNICHE DI SCAVO E SUL MONITORAGGIO DELL'AREA DI CANTIERE IN PRESENZA DI CONTAMINANTI VOLATILI E POLVERI
Nel caso di probabile presenza di contaminanti mobilizzabili per via aerea è necessario che vengano messe in atto tutte le misure di sicurezza atte alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione eventualmente residente nelle aree limitrofe: ciò, in particolare, nel caso di scavi in terreni e rocce caratterizzate da contenuti anche minimi di amianto (Pietre Verdi).
Occorre infatti ricordare che durante le operazioni di scavo di Pietre Verdi la disgregazione dell'ammasso roccioso può condurre al rilascio nell'ambiente circostante di polveri e quindi la dispersione di fibre di amianto in aria. Ulteriori dispersioni di fibre possono aversi durante la fase di movimentazione del materiale di risulta all'interno del cantiere.
Fatte salve le prescrizioni necessariamente impartite dagli organi competenti in materia in fase di autorizzazione, in caso di cantieri che prevedano lo scavo di rocce e terre contenenti amianto si dovrà provvedere a:
un piano di monitoraggio della dispersione in aria di fibre di amianto all'interno del cantiere e nelle immediate vicinanze;
dispositivi di protezione individuale (D.Lgs. 277/1991);
tecniche di scavo a bassa produzione di polveri.
Gli scavi in roccia dovranno essere attuati con tecniche che garantiscano la minor frammentazione dell'ammasso roccioso, idealmente ottenendo blocchi con la massima dimensione compatibile con il grado di fratturazione naturale e le esigenze di trasporto.
Le attività di scavo dovranno essere effettuate con mezzi dotati di cabina completamente chiusa e di un sistema idoneo di filtrazione dell'aria.
È inoltre opportuno predisporre ogni idoneo sistema per la minimizzazione e il controllo della diffusione delle polveri, quale, a titolo di esempio, la nebulizzazione del fronte di scavo.
IX) ALLEGATI
ALLEGATO 1 - MODALITÀ DI VERIFICA DELL'ASSENZA DI CONTAMINAZIONE NELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO AI FINI DI UN LORO UTILIZZO
Il presente allegato descrive le modalità con le quali condurre le indagini per l'accertamento della contaminazione delle terre e rocce da scavo.
Le valutazioni e i riscontri analitici dovranno portare alla verifica che "la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiori ai limiti previsti dalle norme vigenti".
L'allegato fornisce indicazioni in merito ai criteri di campionamento e non include i protocolli relativi alle tecniche analitiche, alla formazione dei campioni e alla conservazione, al trasporto e alla preparazione per l'analisi, rinviando a tal fine all'allegato 2 del Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e alla norma UNI 10802.
Quanto di seguito riportato si riferisce esclusivamente ai criteri di campionamento per la determinazione dello stato qualitativo delle matrici oggetto di scavo e non può ritenersi esaustiva della caratterizzazione finalizzata all'idoneità all'utilizzo sotto il profilo geotecnico e geomeccanico .
Il documento distingue:
a) procedure di caratterizzazione del sito di scavo;
b) procedure di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo in cumuli.
a) Accertamento della contaminazione mediante indagine ambientale sul sito di scavo come previsto al punto III
L'accertamento della contaminazione mediante indagine ambientale sul sito di scavo dovrà essere eseguita in via preliminare alla progettazione delle opere che prevedono lo scavo ed i risultati dovranno comunque far riferimento al progetto di utilizzo (destinazione d'uso e Concentrazione soglia di contaminazione riferita alla specifica destinazione d'uso).
Nel caso di opere in sotterraneo (gallerie, cameroni, cunicoli, etc.) dovrà comunque essere prevista la caratterizzazione degli imbocchi ed il prelievo alla profondità dello scavo di un campione ogni 500 m di sviluppo in caso di omogeneità litologica, salvo intensificare il campionamento in caso di cambio di litologia o in corrispondenza dell'attraversamento di settori potenzialmente interessati da fenomeni di contaminazione dei suoli o delle acque.
Considerazioni generali sul campionamento e sulla documentazione di progetto
Nella fase di campionamento di un sito occorre garantire la rappresentabilità dei dati relativamente all'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico, ai pregressi utilizzi dell'area e alla distribuzione e tipologia delle potenziali fonti di contaminazione.
A tale proposito, occorre che la scelta dei punti di campionamento sia motivata sulla base di un modello concettuale preliminare dell'area, comprendente almeno la stratigrafia, l'idrogeologia dell'area, e la distribuzione delle potenziali fonti di inquinamento attuali e pregresse.
La documentazione relativa ai punti di campionamento comprenderà in particolare:
ubicazione dei punti di campionamento su cartografia di dettaglio;
rilievo stratigrafico dei sondaggi e delle trincee, anche attraverso schemi grafici e documentazione
RICHIAMATI:
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'art. 186 del titolo I della parte quarta "Terre e rocce da scavo";
- La Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 1998 "Disciplina della Valutazione di Impatto ambientale";
- La Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"
- Il Decreto del Ministero della Sanità 14 maggio 1996 "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257";
- Il Decreto del Ministro della Sanità 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- La Delibera del Consiglio Regionale del 20.12.1996, n. 105 di approvazione del "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257".
PREMESSO CHE l'art. 186 del Titolo I della parte quarta del D.Lgs. 152/06 stabilisce:
- le condizioni per l'esclusione delle terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto;
- tra le condizioni di cui al precedente capoverso, il rispetto delle modalità di utilizzo secondo quanto previsto nel progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero, nel caso di progetti non sottoposti a VIA, il parere dell'A.R.P.A.L., sempre che la composizione dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti;
- che nelle more dell'approvazione del Decreto Ministeriale previsto al comma 3 del citato art. 186 del titolo I della parte quarta del D.Lgs. 152/06, i limiti massimi per le concentrazioni di inquinanti restano indicati dalle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) così come definite all'art. 240 e alla Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della parte quarta del citato decreto legislativo;
PREMESSO ALTRESÌ CHE:
- l'art. 240 del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 stabilisce che, nel caso di siti contaminati ubicati in aree interessate da fenomeni che abbiano determinato il superamento di una o più CSC, queste si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
- l'allegato 4 punto B del Decreto del Ministero della Sanità del 14 maggio 1996, indica i criteri per la definizione della pericolosità dei materiali ottenuti dall'attività estrattiva;
- "Il Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257", di cui alla citata D.C.R. n. 105/1996 individua le aree del territorio regionale con possibile presenza di amianto tale da costituire situazioni di pericolo e prescrive le procedure di controllo ed autorizzazione per le attività di coltivazione e di scavo in presenza di Pietre Verdi;
CONSIDERATO CHE:
- le indicazioni del D.Lgs. 152/06 in merito alle CSC fanno riferimento al contenuto totale di amianto nei terreni, mentre l'allegato 4 del Decreto del Ministero della Sanità del 14 maggio 1996 definisce la pericolosità del materiale estratto in base all'Indice di rilascio e cioè alla fibra libera;
- il concetto di "valore di fondo esistente" espresso dall'art. 240 del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 risulta di difficile applicazione nel caso della gestione di terre e rocce da scavo, soprattutto nel caso in cui se ne preveda un utilizzo in siti differenti da quello di produzione;
- il "Il Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257", assimila i controlli da eseguirsi nel caso di scavi e sbancamenti a quelli per le attività estrattive;
- l'applicazione delle metodiche analitiche e le CSC previste dal D.Lgs. 152/06 risultano di non facile applicazione in presenza di rocce contenenti amianto;
- l'allegato 4 del Decreto del Ministero della Sanità del 14 maggio 1996 fa esplicito riferimento alle modalità di riutilizzo di materiale litoide in blocchi, lastre e breccia in presenza di amianto;
RITENUTO opportuno pertanto, al fine di definire con la maggiore chiarezza possibile procedure e metodi da seguire per poter autorizzare l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo, anche nell'ambito di progetti non sottoposti a VIA, predisporre dei criteri che precisino:
1. le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo ambientale;
2. le metodologie per l'accertamento della qualità delle terre e rocce da scavo;
3. le indicazioni sui tipi di utilizzo ambientalmente compatibili;
4. le prescrizioni di carattere ambientale da seguirsi in fase di scavo, trasporto e deposito delle terre e rocce da scavo;
5. la gestione delle terre e rocce da scavo in presenza di amianto naturale;
DATO ATTO che il Comitato per il territorio, Sezione per la Valutazione d'Impatto Ambientale ha esaminato con esito favorevole, nelle sedute del 21 febbraio 2006, del 30 maggio 2006 e del 18 luglio 2006 il documento predisposto nel senso sopradescritto dal Settore Valutazione Impatto Ambientale, di concerto con le altre strutture interessate del Dipartimento Ambiente;
RITENUTO pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di approvare i criteri per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo di cui all'art. 186 del Titolo I della parte quarta del D.Lgs. 152/06, che valgono anche come norma tecnica per la Valutazione d'Impatto ambientale;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica
DELIBERA
Per motivi indicati in premessa:
- di approvare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della L.R. n. 38/98 i " Criteri per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo" di cui all'allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale.
CRITERI PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
I) FINALITÀ E CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
L'art. 186 del titolo I della parte quarta del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" indica le condizioni per le quali le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono perciò escluse dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto.
I presenti criteri riprendono le indicazioni del citato Decreto Legislativo precisando:
le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo ambientale;
i criteri per l'accertamento della qualità delle terre e rocce da scavo;
le indicazioni sui tipi di utilizzo ambientalmente compatibili;
le prescrizioni di carattere ambientale da seguirsi in fase di scavo, trasporto e deposito delle terre e rocce da scavo.
I presenti criteri si applicano a opere e interventi pubblici e privati che prevedano l'effettivo utilizzo di terre e rocce da scavo e che rispondano a quanto indicato dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, nei casi in cui:
sia previsto - senza trasformazioni preliminari - uno degli utilizzi di cui al punto II dei presenti criteri;
sia verificato, anche a seguito di apposite indagini, che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti stabiliti all'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06.
In particolare, i criteri sono applicabili alle terre e rocce da scavo e ai residui della lavorazione della pietra, che derivino da:
1. cantieri per interventi edilizi e per realizzazione di reti e infrastrutture, anche strategici;
2. attività di perforazione finalizzate alla realizzazione di infrastrutture e opere edilizie;
3. interventi di bonifica ambientale, nel caso in cui il progetto approvato preveda l'utilizzo di terre e rocce da scavo con concentrazioni di inquinanti inferiori ai limiti di accettabilità stabiliti all'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06;
4. impianti di lavorazione della pietra autorizzati ai sensi della L.R. 12/1979 e ss.mm.ii.
sempre a condizione che:
la composizione media dell'intera massa presenti concentrazioni di inquinanti:
- inferiori ai limiti previsti dalla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (Siti ad uso commerciale ed industriale);
- superiori ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (Siti ad uso Verde pubblico e privato e residenziale), purché le terre e rocce da scavo siano destinate a sito ad uso commerciale ed industriale ovvero, nel caso di rilevati, reinterri e riempimenti anche a siti a destinazione residenziale, verde privato o pubblico a condizione che:
a) venga effettuata un'analisi di rischio sito specifica secondo i criteri di cui all'allegato 1 del Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e che gli esiti di tale analisi dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nelle terre e rocce da scavo sia inferiore alla concentrazione soglia di rischio del sito al quale siano destinate;
b) sia verificato, a seguito di indagini sul sito di utilizzo da concordarsi preliminarmente con A.R.P.A.L., che i superi della colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 rilevati nelle terre e rocce da scavo che si intendono utilizzare siano inferiori o uguali alla concentrazione media nel sito di utilizzo.
nel caso di scavi in ammassi rocciosi costituiti da Pietre verdi o in terreni naturali a granulometria prevalentemente grossolana da esse derivati, sia verificato che il rilascio di fibra libera di amianto sia al di sotto della soglia indicata dal Decreto della Sanità 16 maggio 1996.
Sono pertanto esclusi dall'applicazione dei presenti criteri:
terre e rocce da scavo derivanti da escavazione con concentrazione superiore alla colonna B (Siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1 dell'Allegato 5 del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06;
terre e rocce da scavo derivanti da ammassi rocciosi o da terreni naturali a granulometria prevalentemente grossolana per le quali sia verificato il rilascio di fibra libera di amianto al di sopra della soglia indicata dal Decreto della Sanità 16 maggio 1996.
terre e rocce da scavo frammiste a rifiuti, con esclusione di quanto previsto da interventi di bonifica di cui al precedente punto 3;
terre e rocce da scavo che non siano destinate ad effettivo utilizzo;
materiali derivanti da escavazioni di fondali marini;
terre e rocce da scavo che abbiano subito trasformazioni preliminari;
materiale litoide estratto dai corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti.
II) PROCEDURA AMMINISTRATIVA
La verifica delle condizioni di applicazione dei presenti criteri, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06, viene sempre effettuata nell'ambito della procedura di autorizzazione del progetto che ne prevede la produzione (Progetto di produzione ).
Il progetto di produzione dovrà comunque contenere un esplicito riferimento ad un progetto di utilizzo già autorizzato o da autorizzarsi contestualmente.
Nel caso in cui il progetto di produzione sia soggetto a Valutazione d'Impatto Ambientale, la verifica viene effettuata nell'ambito della procedura di VIA. Negli altri casi, la verifica viene effettuata in fase autorizzativa, previo parere dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (A.R.P.A.L.).
PARERE ARPAL
Il parere dell'A.R.P.A.L. è reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvederà in via sostitutiva la Regione su istanza dell'interessato.
Con riferimento al parere di A.R.P.A.L. si possono quindi verificare i seguenti casi:
il parere è rilasciato da A.R.P.A.L., previa richiesta dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione al progetto di produzione;
il parere non è necessario nel caso in cui lo scavo sia previsto all'interno di un intervento che non richieda autorizzazione e l'utilizzo delle terre e rocce avvenga nello stesso sito che le ha prodotte (assenza di trasporto);
il parere è rilasciato direttamente da Arpal su richiesta del soggetto che esegue lo scavo, nel caso in cui quest'ultimo sia previsto all'interno di un intervento che non richieda autorizzazione e l'utilizzo delle terre e rocce avvenga al di fuori del sito che le ha prodotte (necessità di trasporto);
Si evidenzia che il parere dell'A.R.P.A.L. è relativo esclusivamente al rispetto degli standard qualitativi delle terre e rocce da scavo in relazione all'utilizzo previsto e, in particolare, non riguarda:
l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce da scavo (verifica della presenza di un progetto di utilizzo approvato o in contestuale approvazione);
l'accertamento dell'idoneità all'utilizzo di cui ai successivi punti IIA, IIB, IIC e all'allegato 2 dei presenti criteri.
Tali verifiche e accertamenti competono, pertanto, all'ente che rilascia l'autorizzazione al progetto di produzione.
VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
La verifica del rispetto delle condizioni necessarie ed indispensabili all'utilizzo delle terre e rocce provenienti da scavi dovrà essere garantita preliminarmente alla realizzazione degli stessi.
Ciò presuppone che, nel caso di sospetta contaminazione (come meglio chiarito al successivo punto III) dovrà provvedersi, secondo quanto indicato all'allegato 1, ad apposita indagine ambientale delle aree oggetto di scavo, i cui esiti dovranno essere allegati al progetto di produzione.
Verifiche aggiuntive sul materiale scavato (analisi sui cumuli) sono previste:
qualora sia ipotizzabile la contaminazione a seguito delle attività di scavo;
nel caso di scavi interessanti le Pietre Verdi.
In questi casi dovrà essere allegato al progetto di produzione un Piano di campionamento secondo le modalità di analisi indicate dal Decreto Ministeriale previsto al comma 3 dell'art. 186 del titolo I della parte quarta del D. Lgs. 152/06.
In fase di autorizzazione gli Enti preposti possono chiedere motivate integrazioni al Piano di campionamento, fissando il termine per la presentazione delle stesse, e stabilire prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori, nonché prevedere prove in contraddittorio senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
In ragione degli utilizzi previsti, dovrà essere certificata, anche con prove e sperimentazioni in situ che tengano conto delle tecniche di scavo utilizzate, la rispondenza del materiale di scavo ai requisiti di idoneità di cui all'allegato 2. I risultati della verifica dovranno essere parte integrante del progetto di produzione e dovranno fare esplicito riferimento ai requisiti di idoneità previsti nel progetto di utilizzo.
La dichiarazione prevista al comma 7 dell'art. 186 del D.Lgs. 152/99 per progetti non sottoposti a valutazione d'impatto ambientale può essere sostitutiva della documentazione di cui al punto III dei presenti criteri nel caso di scavi in assenza di rocce e terreni con presenza di amianto, in aree per le quali è accertabile, senza indagini dirette, l'assenza di utilizzi del suolo che abbiano potuto o possano produrre inquinamento del suolo, come meglio chiarito al successivo punto III.
UTILIZZO POSTICIPATO
Nel caso in cui non sia possibile l'immediato utilizzo del materiale, il progetto di produzione dovrà prevedere un programma di utilizzo posticipato, i cui contenuti sono indicati al punto b dell'allegato 3.
L'utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito, salvo proroga - rilasciabile una volta solamente - su istanza motivata dell'interessato.
Trascorso detto termine il proponente dovrà provvedere secondo la normativa dei rifiuti al conferimento del materiale non utilizzato ad apposita discarica o impianto di trattamento autorizzati con riferimento alle caratteristiche del materiale stesso, dandone comunicazione entro 15 gg alla Provincia competente.
Qualora l'utilizzo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere previste dal progetto di produzione, il materiale di scavo potrà essere mantenuto in condizioni di deposito nell'ambito dei singoli cantieri e potrà essere utilizzato anche in luoghi diversi da quello di scavo, qualora previsti dal progetto di produzione stesso.
Nel sito di deposito non potrà avvenire alcuna miscelazione tra le terre e rocce di scavo ed altre di provenienza diversa.
Le terre e rocce di scavo in questione potranno essere avviate agli utilizzi previsti dal progetto di utilizzo alle medesime condizioni ivi espressamente previste. Qualora si prevedano condizioni di utilizzo differenti dovrà provvedersi ad un'ulteriore richiesta di autorizzazione e ad un nuovo parere.
Nel caso di utilizzo posticipato, gli accertamenti del rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 186 del titolo I della parte quarta del D. Lgs. 152/06 da parte dell'A.R.P.A.L. potranno essere attuati, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito.
UTILIZZI PRIORITARI
È ritenuto ambientalmente prioritario l'obiettivo di garantire la massima utilizzazione dei materiali di scavo. In particolare, tutto il materiale di scavo che non possa trovare utilizzo direttamente nel sito di produzione e presenti caratteristiche idonee, sarà destinato prioritariamente ai seguenti utilizzi:
ripascimento degli arenili;
opere di difesa costiera;
argini e opere di difesa idrogeologica;
lavorazioni industriali, impianti di lavorazione e/o selezione di sabbie e ghiaie e massi;
riqualificazione di siti estrattivi.
La scelta di un differente utilizzo dovrà essere sempre motivata e valutata sotto il profilo della sostenibilità ambientale.
Ai fini dell'idoneità all'utilizzo si distinguono i seguenti casi:
II A) Utilizzo di terre e rocce da scavo con caratteristiche corrispondenti a materiali da cava, quali materiali da taglio e da rivestimento, materiali per usi chimico-industriale, edile stradale e per manufatti
In questo caso, fatto salvo il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'allegato 2 e la verifica dell'assenza di contaminazione secondo quanto indicato al punto III e all'allegato 1, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo può essere il seguente:
ripascimento degli arenili;
opere di difesa costiera;
argini e opere di difesa idrogeologica;
lavorazioni industriali, impianti di lavorazione e/o selezione di sabbie e ghiaie e massi, previa autorizzazione ai sensi della L.R. 63/93;
riqualificazione di siti estrattivi;
colmate e riempimenti a mare;
reinterri, rilevati e riempimenti.
II B) Utilizzo di terre e rocce da scavo con caratteristiche diverse da quelle indicate al punto IIA
In questo caso, fatto salvo il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'allegato 2 e la verifica dell'assenza di contaminazione secondo quanto indicato al punto III e all'allegato 1, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo può essere il seguente:
ripascimento degli arenili;
opere di difesa costiera;
argini e opere di difesa idrogeologica;
riqualificazione di siti estrattivi;
colmate e riempimenti a mare;
reinterri, rilevati e riempimenti;
coperture giornaliere di discariche.
II C) Utilizzo di terre e rocce da scavo derivanti da bonifiche di siti contaminati
In questo caso l'utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà essere regolato dal progetto di bonifica approvato sulla base dei criteri generali forniti all'allegato 3 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06.
III) VERIFICHE DA ESEGUIRSI PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 186 DEL D.LGS. 152/06
Come già ricordato, nel caso di opere non soggette a valutazione di Impatto Ambientale, la verifica delle condizioni di applicazione sotto il profilo della qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ai fini del parere dell'A.R.P.A.L., può limitarsi all'esame di una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella quale si attesti, tra l'altro, che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non sia superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di utilizzo.
Tale dichiarazione dovrà essere integrata dai risultati di specifiche indagini e studi nei seguenti casi:
III a) Siti di produzione con potenziale inquinamento del suolo superficiale
Nel caso di sito di produzione ubicato in aree pubbliche o private prossime ad insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera, o entro una fascia di 20 m dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico così come individuate all'art. 2, comma 2, lettere A e B del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", l'accertamento della contaminazione è sempre richiesto, indipendentemente dal tipo di utilizzo previsto. Le indagini da svolgersi secondo le modalità indicate al punto A1 dell'allegato 1, salvo ulteriori prescrizioni da parte dell'organo di controllo, dovrà essere effettuata in situ e preliminarmente all'autorizzazione dell'intervento.
III b) Siti di produzione potenzialmente contaminati
La caratterizzazione dovrà seguire quanto indicato al punto A2 dell'allegato 1 qualora il sito di produzione sia ubicato in aree:
interessate, anche storicamente, da attività potenzialmente contaminanti come indicate al D.M. ambiente n. 185 del 16 maggio 1989 "Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397";
in prossimità di impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ovvero nel perimetro d'attività industriali rientranti nelle categorie contemplate dall'allegato 1 al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (attuazione della direttiva 96/61CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
internamente ad impianti autorizzati allo svolgimento di attività e/o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del titolo I della parte quarta del D.Lgs. 152/06, o all'interno del perimetro di siti bonificati o compresi nell'anagrafe dei siti da bonificare o, infine, lungo corsi d'acqua interessati dagli effetti di scarichi di acque reflue o altre fonti di inquinamento.
III c) Siti di produzione interessati dalla presenza di Pietre Verdi
Nel caso di sito di produzione ubicato in aree interessate dalla presenza di Pietre Verdi, salvo l'esecuzione di un'indagine in situ preliminare tesa alla definizione delle proprietà petrografiche e strutturali dell'ammasso roccioso secondo quanto indicato al punto A3 dell'allegato 1, la caratterizzazione ambientale sarà eseguita sui cumuli di materiale di scavo, conformemente a quanto stabilito nel progetto approvato ed in base alle indicazioni generali fornite al punto B dell'allegato 1 e alle prescrizioni fornite dall'Ente di controllo in fase di autorizzazione.
ALTRI CASI
In tutti gli altri casi, la caratterizzazione non è ritenuta obbligatoria, fatta salva la verifica della contaminazione qualora siano utilizzate tecniche di scavo e/o trasporto potenzialmente contaminanti, ovvero si manifestino evidenze visive e/o olfattive di contaminazione durante le operazioni di cantiere, ovvero ancora su motivata prescrizione in fase di autorizzazione.
IV) PROCEDURE SEMPLIFICATE
Il comma 7 dell'art. 266 del capo II del Titolo VI della parte quarta del D.Lgs. 152/06 prevede che con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Attività Produttive e della Salute venga dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale.
I presenti criteri verranno adeguati al citato decreto ministeriale.
Nelle more dell'adozione del citato decreto, la caratterizzazione dei siti che producano terre e rocce da scavo in volume in mucchio inferiore o uguali a 2000 mc, in presenza di pietre verdi o in contesti nei quali non possa essere accertabile senza indagini dirette l'assenza di utilizzi del suolo che abbiano potuto o possano produrre inquinamento del suolo (come meglio chiarito al precedente punto III), potrà essere sostituita da relazione geologica attestante l'assenza di contaminazione.
V) GESTIONE DEI SUOLI NATURALI
Il progetto di produzione dovrà descrivere e quantificare la presenza di suoli naturali garantendo in fase di scavo la selezione degli orizzonti organici naturali e promuovendone, una volta accertatane la rispondenza sotto il profilo della qualità ambientale, la conservazione e l'utilizzo per opere a verde, sempre nel rispetto dei presenti criteri.
VI) PRESENZA DI ASFALTI E STABILIZZATI IN SUPERFICIE
Nel caso in cui gli scavi siano realizzati su terreno con pavimentazione in leganti bituminosi, il progetto di produzione dovrà prevedere una fase di scarificazione preliminare fino ad includere non meno di 30 centimetri del sottofondo e dovrà altresì disporre per l'invio del materiale così selezionato ad impianto autorizzato per il recupero.
VII) TRASPORTO E RINTRACCIABILITÀ DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
Il progetto di produzione dovrà prevedere un piano di gestione dei materiali che assicuri la rintracciabilità degli stessi, soprattutto nel caso in cui le terre e rocce di scavo siano destinate ad un utilizzo in sito diverso da quello di produzione.
L'utilizzatore dovrà poter documentare la provenienza e la quantità delle terre e rocce da scavo utilizzate, la certificazione analitica inerente la caratterizzazione delle stesse (se prevista) e la specifica destinazione del sito di utilizzo.
A tal fine il documento di trasporto (D.P.R. 472/96) dovrà riportare gli estremi dei progetti di produzione e di utilizzo, la provenienza e la destinazione delle terre e rocce da scavo.
VIII) INDICAZIONI SULLE TECNICHE DI SCAVO E SUL MONITORAGGIO DELL'AREA DI CANTIERE IN PRESENZA DI CONTAMINANTI VOLATILI E POLVERI
Nel caso di probabile presenza di contaminanti mobilizzabili per via aerea è necessario che vengano messe in atto tutte le misure di sicurezza atte alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione eventualmente residente nelle aree limitrofe: ciò, in particolare, nel caso di scavi in terreni e rocce caratterizzate da contenuti anche minimi di amianto (Pietre Verdi).
Occorre infatti ricordare che durante le operazioni di scavo di Pietre Verdi la disgregazione dell'ammasso roccioso può condurre al rilascio nell'ambiente circostante di polveri e quindi la dispersione di fibre di amianto in aria. Ulteriori dispersioni di fibre possono aversi durante la fase di movimentazione del materiale di risulta all'interno del cantiere.
Fatte salve le prescrizioni necessariamente impartite dagli organi competenti in materia in fase di autorizzazione, in caso di cantieri che prevedano lo scavo di rocce e terre contenenti amianto si dovrà provvedere a:
un piano di monitoraggio della dispersione in aria di fibre di amianto all'interno del cantiere e nelle immediate vicinanze;
dispositivi di protezione individuale (D.Lgs. 277/1991);
tecniche di scavo a bassa produzione di polveri.
Gli scavi in roccia dovranno essere attuati con tecniche che garantiscano la minor frammentazione dell'ammasso roccioso, idealmente ottenendo blocchi con la massima dimensione compatibile con il grado di fratturazione naturale e le esigenze di trasporto.
Le attività di scavo dovranno essere effettuate con mezzi dotati di cabina completamente chiusa e di un sistema idoneo di filtrazione dell'aria.
È inoltre opportuno predisporre ogni idoneo sistema per la minimizzazione e il controllo della diffusione delle polveri, quale, a titolo di esempio, la nebulizzazione del fronte di scavo.
IX) ALLEGATI
ALLEGATO 1 - MODALITÀ DI VERIFICA DELL'ASSENZA DI CONTAMINAZIONE NELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO AI FINI DI UN LORO UTILIZZO
Il presente allegato descrive le modalità con le quali condurre le indagini per l'accertamento della contaminazione delle terre e rocce da scavo.
Le valutazioni e i riscontri analitici dovranno portare alla verifica che "la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiori ai limiti previsti dalle norme vigenti".
L'allegato fornisce indicazioni in merito ai criteri di campionamento e non include i protocolli relativi alle tecniche analitiche, alla formazione dei campioni e alla conservazione, al trasporto e alla preparazione per l'analisi, rinviando a tal fine all'allegato 2 del Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e alla norma UNI 10802.
Quanto di seguito riportato si riferisce esclusivamente ai criteri di campionamento per la determinazione dello stato qualitativo delle matrici oggetto di scavo e non può ritenersi esaustiva della caratterizzazione finalizzata all'idoneità all'utilizzo sotto il profilo geotecnico e geomeccanico .
Il documento distingue:
a) procedure di caratterizzazione del sito di scavo;
b) procedure di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo in cumuli.
a) Accertamento della contaminazione mediante indagine ambientale sul sito di scavo come previsto al punto III
L'accertamento della contaminazione mediante indagine ambientale sul sito di scavo dovrà essere eseguita in via preliminare alla progettazione delle opere che prevedono lo scavo ed i risultati dovranno comunque far riferimento al progetto di utilizzo (destinazione d'uso e Concentrazione soglia di contaminazione riferita alla specifica destinazione d'uso).
Nel caso di opere in sotterraneo (gallerie, cameroni, cunicoli, etc.) dovrà comunque essere prevista la caratterizzazione degli imbocchi ed il prelievo alla profondità dello scavo di un campione ogni 500 m di sviluppo in caso di omogeneità litologica, salvo intensificare il campionamento in caso di cambio di litologia o in corrispondenza dell'attraversamento di settori potenzialmente interessati da fenomeni di contaminazione dei suoli o delle acque.
Considerazioni generali sul campionamento e sulla documentazione di progetto
Nella fase di campionamento di un sito occorre garantire la rappresentabilità dei dati relativamente all'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico, ai pregressi utilizzi dell'area e alla distribuzione e tipologia delle potenziali fonti di contaminazione.
A tale proposito, occorre che la scelta dei punti di campionamento sia motivata sulla base di un modello concettuale preliminare dell'area, comprendente almeno la stratigrafia, l'idrogeologia dell'area, e la distribuzione delle potenziali fonti di inquinamento attuali e pregresse.
La documentazione relativa ai punti di campionamento comprenderà in particolare:
ubicazione dei punti di campionamento su cartografia di dettaglio;
rilievo stratigrafico dei sondaggi e delle trincee, anche attraverso schemi grafici e documentazione