Delib.G.R. 04/11/2003 n. 869

LL. 5.8.1978, n. 457 e 17.2.1992, n. 179. Procedure per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di agevolazioni pubbliche, per l'attuazione degli interventi ammissibili a beneficio, per l'autorizzazione alla locazione e all'alienazione degli alloggi di edilizia agevolata e per la sospensione del contributo. Approvazione variazioni al Quadro Tecnico Economico (QTE) per gli interventi di edilizia agevolata. Nuove costruzioni.
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Calabria
  • Categorico Leggi: Edilizia - Residenziale
  • LA GIUNTA REGIONALE

    Viste le leggi 5/8/1978 n. 457 e 17/2/1992 n. 179, recanti "Norme per l'edilizia residenziale pubblica".
    Vista la legge 15/3/97 n. 59, contenente delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
    Visto il d.lgs. 31/3/1998 n. 112 che, in attuazione della citata legge n. 59/97, ha, fra l'altro, trasferito alle regioni le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato ed espressamente elencate all'art. 59, prevedendo, in concomitanza con detto trasferimento, la soppressione del CER e del Segretariato generale del CER e disponendo che l'intesa sulle procedure di trasferimento venga raggiunta in sede di Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e province autonome.

    Vista la legge costituzionale 18/10/01 n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte II della costituzione".
    Vista la legge regionale 12/8/02 n. 34 recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" che ha, fra l'altro, trasferito alle province ed ai comuni le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, ad eccezione di quelle mantenute alla regione ed espressamente elencate all'art. 64.
    Considerato che, in attuazione delle disposizioni previste dalla deliberazione di G.R. n. 345/00, è necessario prevedere la garanzia per il recupero delle anticipazioni erogate agli operatori che hanno realizzato interventi finalizzati alla locazione permanente.

    Che è necessario adeguare il nuovo Quadro Tecnico Economico (QTE) per gli interventi di edilizia agevolata - nuove costruzioni limitatamente all'indicazione degli importi da lire in C ed alle nuove disposizioni previste dal D.P.R. 28/12/00 n. 445.
    Che, inoltre, è necessario regolarmente ulteriormente i casi previsti per l'autorizzazione alla locazione e alienazione degli alloggi di edilizia agevolata (ai sensi del 1° comma art. 20 legge n. 179/92), per la sospensione del contributo (ai sensi del 2° comma art. 18 legge n. 457/78), a seguito delle modifiche introdotte con il 4° comma dell'art. 2 della legge 30/4/99 n. 136 oltre che fissare un termine, nelle stesse direttive, dopo il quale l'alloggio, fruente di contributo pubblico concesso in unica soluzione, potrà essere alienato senza alcun vincolo.

    Che, ancora, è necessario equiparare nelle direttive per l'attuazione degli interventi, la concessione edilizia (o permesso di costruire secondo la definizione del testo unico in materia edilizia, di cui al D.P.R. 06/6/01 n. 380 che è entrato in vigore il 30/6/03) alla Denunzia di Inizio di Attività nei casi previsti all'art. 1 comma 6 della legge 21/12/01 n. 443, cosi come modificata dalla legge 1/8/02, n. 166.
    Che, infine, è necessario riportare un unico provvedimento tutti quelli emanati in attuazione delle leggi 5/878 n. 457 e 17/ 2/92 n. 179 riguardanti le direttive e procedure per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di agevolazioni pubbliche, per l'attuazione degli interventi ammissibili a beneficio, per l'autorizzazione alla locazione e alienazione degli alloggi di edilizia agevolata (ai sensi del 1° comma art. 20 legge n. 179/92) e per la sospensione del contributo (ai sensi del 2° comma art. 18 legge n. 457/78), onde consentire alle province e ai comuni un più agevole compito nell'attuazione delle funzioni delegate.

    Su proposta dell'Assessore ai LL.PP. ed Acque, Ing. Giovanni Grimaldi formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto al competente settore, a voti unanimi


    DELIBERA

    1) di approvare le allegate procedure, che fanno parte integrante del presente provvedimento, emanate in attuazione alle leggi 5/8/78 n. 457 e 17/2/92 n. 179, indicate con le lettere A, B, C, D ed E, composte da n. 25 pagine, riguardanti la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di agevolazioni pubbliche, l'attuazione degli interventi ammissibili a beneficio, l'autorizzazione alla locazione e alienazione degli alloggi di edilizia agevolata (ai sensi del 1° comma art. 20 legge 179/92) e la sospensione del contributo (ai sensi del 2° comma art. 18 legge 457/78), in sostituzione di tutte quelle emanate fino ad oggi dalla Regione Calabria e precisamente:

    1.a) Deliberazione di G.R. 21/11/97 n. 5794 (B.U.R. n. 123 del 19/12/97);
    1.b) Deliberazione di G.R. 21/11/97 n. 5795 (B.U.R. n. 123 del 19/12/97);
    1.c) Deliberazione di G.R. 16/10/98 n. 5034 (B.U.R. n. 105 del 4/12/98);
    1.d) Deliberazione di G.R. 20/6/00 n. 345 (B.U.R. n. 39 del 30/4/01);
    1.e) Deliberazione di G.R. 17/12/01 n. 1071 (B.U.R. n. 2 dell'1/10/02);
    1.f) Deliberazione di G.R. 18/6/02 n. 521 (B.U.R. n. 14 dell'1/8/02);
    1.g) Deliberazione di G.R. 18/6/02 n. 522 (B.U.R. n. 14 dell'1/8/02).

    2) di disporre l'adeguamento del Quadro Tecnico Economico (QTE A/N) per gli interventi di edilizia agevolata - nuova costruzione secondo lo schema che pure si allega al presente provvedimento per farne parte integrante;
    3) di dare mandato all'Assessorato ai Lavori Pubblici e Acque per l'esecuzione del presente provvedimento.

    ALLEGATO A) - LEGGI 5/8/1978 N. 457 E 17/2/1992 N. 179. REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI

    1) I requisiti che debbono essere posseduti dagli acquirenti, dagli assegnatari, dai locatari di alloggi di nuova costruzione e recupero, nonché dai proprietari che recuperano il proprio alloggio, ai sensi delle leggi 5/8/78 n. 457 e 17/2/92 n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni, sono i seguenti, salvo particolari prescrizioni previste nei vari bandi di concorso:
    1.a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene all'Unione Europea. oppure avere la cittadinanza di altro Stato purché risultino residenti in Italia da almeno cinque anni e dimostrino di avere un'attività lavorativa stabile, ed in ogni caso, fatti salvo il principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle "Disposizioni sulla legge in generale" approvate, preliminarmente al codice civile, con r.d. 16/3/42 n. 262;

    1.b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel comune in cui vengono realizzati gli alloggi o in comuni contermini (si intendono per comuni contermini quelli con territorio confinante). Si prescinde, dal requisito della residenza per i lavoratori emigrati all'estero che intendono rientrare in patria: tali lavoratori ove intendano acquistare o ottenere l'assegnazione di un alloggio in un comune diverso da quello d'origine, dovranno indicare il comune prescelto alla competente rappresentanza consolare, e ciò entro il 31 gennaio di ciascun anno.

    Il requisito della residenza non è richiesto (ai sensi dell'art. 24 della legge 18/8/78, n. 497) per i militari di carriera o per gli appartenenti alle forze dell'ordine, i quali, possono in ogni momento, predeterminare la residenza che intendono elegger allorché lasceranno il servizio, mediante dichiarazione resa davanti al sindaco del comune prescelto che ne prende nota nei registri anagrafici. Copia della dichiarazione. deve essere allegata alla documentazione richiesta per l'accertamento dei requisiti soggettivi;

    1.c) non avere ottenuto essi stessi, o altri componenti il nucleo familiare, l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concesso, dallo Stato o da altro ente pubblico;
    1.d) non essere titolari essi stessi, o gli altri componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto, di abitazione, su di un alloggio (escluso quello da recuperare, in caso di interventi di recupero) adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel comune ove vengono realizzati gli alloggi o nei comuni contermini)

    Si considera adeguato un alloggio:
    - composto da un numero di vani, rapportati alla superficie utile cosi come definita dall'art. 5 della legge n. 408/1949, pari a quello dei componenti il nucleo familiare con un minimo di tre ed un massimo di cinque;
    - quando la sua superficie utile abitabile (Su) è comunque pari o superiore a mq. 95,00.
    Si considera non adeguato un alloggio
    - quando ha parti in proprietà comune;
    - quando pur essendo di proprietà del richiedente è goduto in diritto di usufrutto o in diritto di uso da terzi non appartenenti al nucleo familiare;

    - quando è dichiarato non abitabile dal Comune, sempre che non sia recuperabile tecnicamente con gli interventi di cui all'art. 31 lett. c) e d) della legge 5/8/78 n. 457 oppure venga gratuitamente ceduto al Comune.
    1.e) non fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite massimo, stabilito dall'art. 20 della legge n. 457/78 e successivi aggiornamenti, attualmente determinato in euro 36.000,00. Il reddito annuo complessivo è calcolato ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 457/78, valutandosi inoltre il reddito da pensione alla stregua del reddito da lavoro dipendente.

    Nel caso di cittadini italiani emigrati all'estero che intendono rientrare o nel caso di cittadini appartenenti a stati dell'Unione Europea che trasferiscono in Italia la residenza e qui vi svolgano la propria attività lavorativa, il reddito a cui far riferimento, per l'accertamento dei requisiti soggettivi, è soltanto quello dichiarato in Italia (D.P.C.M. 15/5/87 - 28/10/88).
    Per nucleo familiare si intende la famiglia composta dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato e dai figli minori (legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi, conviventi).

    Nel caso in cui il richiedente sia in procinto di sposarsi può ottenere l'attestato sul possesso dei requisiti soggettivi a favore di entrambi i futuri coniugi purché gli stessi dichiarino di avere l'intenzione di sposarsi entro il termine di sei mesi dalla stipula del contratto di compravendita o dalla assegnazione definitiva dell'alloggio.
    2) I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti:
    2.a) per gli acquirenti di alloggi costruiti da imprese di costruzione dalla data di stipula del contratto di compravendita;

    2.b) per i soci di cooperative alla data di assegnazione definitiva dell'alloggio mediante atto pubblico.
    Negli anzidetti casi l'onere a carico del mutuatario, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 457/78, è stabilito per i soggetti di cui al punto 2.a): a decorrere dal contratto di compravendita e, nel caso di contratti preliminari di compravendita debitamente registrati o di contratti non registrati, ma con versamento all'impresa di acconto sul prezzo di cessione documentato mediante fattura,stipulati in data anteriore all'ultimazione dei lavori, in base ai requisiti posseduti dall'acquirente alla data del contratto preliminare o degli altri atti predetti; per i soggetti di cui al punto 2.b): a decorrere dall'assegnazione definitiva, o in caso di assegnazione effettuata dal consiglio di amministrazione della cooperativa, a decorrere dall'assegnazione definitiva in base ai requisiti posseduti dal socio assegnatario alla data dell'assegnazione provvisoria.

    2.c) per i soci di cooperative a proprietà indivisa alla data di assegnazione dell'alloggio, effettuata dal consiglio di amministrazione della cooperativa;
    2.d) per i privati che acquistano o recuperano la prima abitazione alla data di spedizione della domanda in funzione dei bandi di concorso pubblicati;
    2.e) per gli assegnatari di alloggi in locazione costruiti da enti pubblici, alla data di scadenza del bando di concorso.
    3) Per quanto altro no previsto, si richiamano le vigenti norme di legge, le disposizioni del CIPE e del CER, le direttive regionali già adottate e le clausole delle convenzioni stipulate dalla regione Calabria con gli Istituti di Crediti Edilizio e Fondiario.

    4) Fino all'emanazione di nuove disposizioni riguardanti la vigilanza da parte della Regione sull'uso degli alloggi di edilizia agevolata convenzionata, trova applicazione analogica da parte degli acquirenti e assegnatari, mentre per quanto riguarda la locazione o alienazione degli alloggi si applicano le disposizioni dell'art. 20 della legge n. 179/92, modificato dalla legge n. 85/94, secondo le modalità di applicazione stabilite dalla giunta regionale, facendo salvo quanto eventualmente al riguardo disposto nelle convenzioni stipulate tra i comuni ed i soggetti attuatori degli interventi.

    5) Per l'accertamento del requisito del reddito, sarà preso in considerazione quello di due anni precedenti, qualora la data da considerare rientri nel primo semestre di ciascun anno, e quello dell'anno precedente, se rientra nel secondo.
    6) Di stabilire i limiti massimi di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata per gli interventi finanziati ai sensi della legge 5/7/78 n. 457 nel modo seguente:
    - per gli acquirenti di alloggi realizzati da imprese, cooperative a proprietà individuale e privati, nonché da enti pubblici che costituiscono alloggi da assegnare in proprietà:

    euro 18.000,00 corrispondente al rapporto del 30%;
    euro 21.600,00 corrispondente al rapporto del 50%;
    euro 36.000,00 corrispondente al rapporto del 70%;
    - per gli assegnatari di alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa:
    euro 18.000,00 corrispondente al rapporto del 20%;
    - per gli assegnatari di alloggi destinati alla locazione realizzati da comuni e ATERP:
    euro 25.200,00 corrispondente al rapporto del 20%;
    8) di stabilire i limiti massimi di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata per gli interventi finanziati ai sensi della legge 17/2/92 n. 179 nel modo seguente:

    - locazione permanente euro 25.200,00;
    - locazione con proprietà differita, vendita, assegnazione in proprietà o contributi individuali:
    euro 18.000,00 corrispondente alla percentuale più alta di contributo;
    euro 21.600,00 corrispondente alla percentuale media di contributo;
    euro 36.000,00 corrispondente alla percentuale più bassa di contributo;
    - con destinazione alla locazione a termine e risanamento parti comuni abitazioni destinate alla locazione art. 8 legge n. 179/92 36.000,00.

    ALLEGATO B) - DIRETTIVE E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE FINALE DEI MUTUI ASSISTITI DA CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 5/8/1978, N. 457 E DETERMINAZIONE DELL'ONERE DI AMMORTAMENTO A CARICO DEI MUTUATARI

    Per gli interventi di edilizia agevolata per la costruzione di nuovi alloggi da parte di imprese e di cooperativa, la verifica sul "rispetto delle procedure, dei vincoli economici e tecnici e dei requisiti stabiliti per la realizzazione dei programmi anche in relazione alla spesa sostenuta" ed il rilascio del relativo attestato regionale necessario per l'erogazione finale dei mutui, nonché il controllo del possesso, da parte dei beneficiari dei muti agevolati, dei prescritti requisiti soggettivi e quindi la concessione definitiva dei contributi ai sensi della legge n. 457/78, sono effettuate secondo quanto appresso indicato.

    La procedura concerne, quindi, la fase non presa in considerazione nella direttiva approvata dal Consiglio regionale in allegato al primo progetto biennale ed è predisposta in base alle vigenti norme di legge, alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 18/12/78 n. 215020. alle clausole delle convenzioni stipulate tra la Regione e gli Istituti di Credito fondiario ed edilizio, ed alle direttive del CER.
    La procedura è indicata separatamente per i diversi soggetti attuatori degli interventi e distinta nelle fasi relative all'accertamento dei requisiti oggettivi e dei requisiti soggettivi, e ciò allo scopo di accelerare la procedura per l'erogazione del saldo del mutuo.

    1) Interventi a cura di imprese di costruzione

    1.1.a) Ultimati i lavori le imprese devono curare (oltre a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni per io controlli connessi alla normativa antisismica, per il certificato di abitabilità, etc.) il rilascio da parte del competente Comune di un certificato attestante la data di ultimazione dei lavori, la compilazione da parte del direttore dei lavori del Quadro Tecnico Economico (QTE) finale e l'approntamento del piano di frazionamento in quote del mutuo e dell'ipotetica.

    Il certificato comunale attestante la data di ultimazione dei lavori deve essere redatto sul prescritto modello (Att. 3 CER) e trasmesso alla Regione, Assessorato LL.PP., a cura dell'impresa, unitamente a 4 copie del Quadro Tecnico Economico (QTE) finale.
    Il piano di frazionamento in quote del mutuo e dell'ipoteca deve essere invece trasmesso direttamente dall'impresa all'Istituto di Credito mutuante.
    1.1.b) L'Assessorato Regionale ai LL.PP., ricevuti i documenti anzidetti e riscontratane la regolarità, attesterà il possesso dei requisiti oggettivi, apponendo, nello spazio appositamente riservato sul QTE, un visto attestante il "rispetto delle procedure, dei vincoli economici e tecnici e dei requisiti stabiliti per la realizzazione del programma".

    1.1.c) I documenti di cui ai punti precedenti verranno quindi trasmessi all'Istituto di Credito che potrà erogare il saldo del mutuo, stipulare il contratto definitivo e frazionare in quote il mutuo e l'ipoteca.
    Il frazionamento può, comunque, essere effettuato in tempi successivi all'erogazione del saldo.
    L'Istituto di Credito trasmetterà alla Regione copia dell'atto (o degli atti) di erogazione e quietanza a saldo e la comunicazione di cui all'art. 10 della convenzione.

    1.1.d) L'Assessorato Regionale ai LL.PP. provvederà a disporre l'erogazione del contributo sulla base della spesa sostenuta, salvo conguaglio che verrà effettuato, a completamento delle vendite, e dopo l'individuazione dei limiti di reddito di ciascun acquirente.
    1.2.a) In relazione alla stipula di contratti preliminari o dei contratti di compravendita, l'impresa raccoglierà la documentazione necessaria per accertare il possesso dei requisiti soggettivi dei singoli acquirenti degli alloggi e la trasmetterà all'Assessorato Regionale LL.PP. unitamente al modello RS 1 debitamente compilato e sottoscritto.

    I documenti che gli acquirenti degli alloggi devono produrre per comprovare il possesso dei prescritti requisiti soggettivi sono:
    - dichiarazione sostitutiva di certificazione (in duplica copia), resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00, completa di tutti i dati, secondo il modello RS2.
    - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00, completa di tutti i dati, con allegati documenti fiscali firmati su un foglio, secondo il modello RS 3.

    Ulteriori precisazioni:

    per i redditi goduti dall'interessato e dagli altri componenti il nucleo familiare sarà preso in considerazione quello di due anni precedente la vendita, qualora la data stessa rientri nel primo semestre di ciascun anno, e quello dell'anno precedente, se, rientra nel secondo semestre;

    - le fotocopie delle dichiarazione dei redditi devono essere firmate su ogni facciata per conformità;
    - nel caso di lavoratore emigrato all'estero è necessario un attestato della rappresentanza consolare relativo all'indicazione del Comune prescelto dal lavoratore;
    - nel caso di cittadino extracomunitario è necessaria una dichiarazione del datore di lavoro in merito all'ubicazione ed alla stabilità dell'attività lavorativa.
    Si chiarisce, altresì che, qualora l'interessato o altro componente il nucleo familiare, sia proprietario di un alloggio da considerare "non adeguato", secondo quanto stabilito al precedente punto 1.d) dell'allegato A, la non adeguatezza dovrà essere opportunamente comprovata (estratto o planimetria catastale, certificato della conservatoria dei Registri Ipotecari, copia autentica dell'atto di godimento in usufrutto o in uso da parte di terzi, dichiarazione di inabitabilità da parte del Comune, ecc.).

    La documentazione sopra indicata deve essere, riferita alla data di stipula del contratto di compravendita oppure alla data del contratto preliminare di compravendita debitamente registrato o del contratto non registrato ma con versamento all'impresa di acconto sul prezzo di cessione documentato mediante fattura.
    1.2.b) L'inoltro all'Assessorato Regionale ai LL. PP. della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi deve essere effettuato dall'impresa, possibilmente per gruppi di alloggi e comunque entro 60 giorni dalla data dei contratti di compravendita anche nel caso di contratti preliminari l'inoltro deve avere luogo entro60 giorni.

    La stipula degli atti di compravendita deve essere effettuata entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma2, della legge n. 457/78, cosi come modificato dall'art. 23, comma 5, della legge n. 179/92.
    Entro 60 giorni dalla stipula degli atti di compravendita, gli acquirenti dei singoli alloggi devono, a norma dell'art. 12 della convenzione stipulata tra la Regione e gli Istituti di Credito, notificare gli atti stessi all'Assessorato Regionale LL.PP. ed al contraente Istituto di Credito.

    1.2.c) L'Assessorato Regionale LL.PP. ricevuti dalla impresa i documenti relativi ai requisiti soggettivi ed espletati gli accertamenti ritenuti necessari anche attraverso la richiesta di ulteriore documentazione, attesterà il possesso o la non sussistenza dei requisiti soggettivi degli acquirenti degli alloggi, mediante apposita comunicazione all'Istituto di Credito ed all'impresa.
    Nella stessa comunicazione sarà indicato il limite di reddito dell'acquirente ai fini dell'individuazione del tasso applicabile a decorrere dal momento della stipula del contratto di compravendita.

    1.2.d) L'Istituto di Credito, ricevuta la prescritta documentazione di cui ai precedenti punti procederà all'accollo delle quote di mutuo ed ipoteca agli acquirenti degli alloggi dando, quindi all'Assessorato Regionale LL.PP. le conseguenti comunicazioni di cui all'art. 12 della convenzione.
    1.2.e) L'Assessorato Regionale LL.PP. a completamento delle vendite (o comunque dopo la scadenza del termine di due anni dall'ultimazione dei lavori) procederà alla determinazione del contributo globale, riferito all'intervento costruttivo ed in relazione ai limiti di reddito individuati per i singoli acquirenti.

    2) Interventi a cura di cooperative edilizie (o consorzi di cooperative)

    2.1.a) Ultimati i lavori, le cooperative devono curare (oltre a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni per i controllo connessi alla normativa antisismica, per il certificato di abitabilità, etc.) il rilascio da parte del competente Comune di un certificato attestante la data di ultimazione dei lavori, la compilazione da parte del direttore dei lavori del Quadro Tecnico Economico finale e l'approntamento del piano di frazionamento in quote del mutuo e dell'ipoteca.

    Il certificato comunale attestante la data la data di ultimazione dei lavori deve essere redatto sul modello (ATT Modello CER) in duplice copia e trasmesso alla Regione, Assessorato LL.PP, a cura della cooperativa, unitamente a 4 copie del Quadro tecnico Economico (QTE/NC Modello CER).
    Il piano di frazionamento in quote del mutuo e dell'ipoteca deve essere invece trasmesso direttamente dalla cooperativa all'Istituto di Credito mutuante.
    2.1.b) L'Assessorato Regionale ai LL.PP., ricevuti i documenti anzidetti e riscontratane la regolarità, attesterà il possesso dei requisiti oggettivi apponendo, nello spazio appositamente riservato sul QTE/NC, un visto attestante il "rispetto delle procedure, dei vincoli economici e tecnici e dei requisiti stabiliti per la realizzazione del programma, anche in relazione alla spesa sostenuta".

    2.1.c) I documenti di cui ai punti precedenti verranno quindi trasmessi dall'Assessorato Regionale LL.PP all'Istituto di Credito che potrà erogare il saldo del mutuo, stipulare il contratto definitivo e frazionare in quote il mutuo e l'ipoteca.
    Il frazionamento può, comunque, essere effettuato in tempi successivi all'erogazione del saldo.
    L'Istituto di Credito trasmetterà alla regione copia dell'atto (o degli atti) di erogazione e quietanza a saldo e la comunicazione di cui all'art. 10 della convezione.

    2.1.d) L'Assessorato Regionale ai LL.PP. provvederà a disporre l'erogazione del contributo sulla base della spesa sostenuta, salvo conguaglio che verrà effettuato, dopo l'assegnazione definitiva degli alloggi e dopo l'individuazione del limite di reddito di ciascun assegnatario.
    2.2.a) Contemporaneamente a quanto indicato al punto 2.1.a (o prima, in caso di assegnazione provvisoria), la cooperativa raccoglierà la documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi e la trasmetterà all'Assessorato Regionale LL.PP. unitamente al modello RS1 debitamente compilato e sottoscritto.

    I documenti che gli assegnatari degli alloggi devono produrre per comprovare il possesso dei prescritti requisiti soggettivi sono:
    - dichiarazione sostitutiva di certificazioni (in duplice copia), resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00, completa di tutti i dati, secondo il modello RS2.
    - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00, completa di tutti i dati, con allegati documenti fiscali firmati su un foglio, secondo il modello RS3.

    Ulteriori precisazioni:
    - per i redditi goduti dall'interessato e dagli altri componenti il nucleo familiare, sarà preso in considerazione quello di due anni precedenti l'assegnazione, qualora la data stessa rientri nel primo semestre di ciascun anno, e quello dell'anno precedente, se rientra nel secondo semestre;
    - le fotocopie delle dichiarazioni dei redditi devono essere firmate su ogni facciata per conformità:
    - nel caso di lavoratore emigrato all'estero è necessario un attestato della rappresentanza consolare relativo all'indicazione del Comune prescelto dal lavoratore;

    - nel caso di cittadino extracomunitario è necessaria una dichiarazione del datore di lavoro in merito all'ubicazione ed alla stabilità dell'attività lavorativa.
    Si chiarisce, altresì che, qualora l'interessato o altro componente il nucleo familiare, sia proprietario un alloggio dal considerare "non idoneo", secondo quanto stabilito al precedente punto 1.d) dell'allegato A, la non idoneità dovrà essere opportunamente comprovata (estratto o planimetria catastale, certificato della conservatoria dei Registri Ipotecari, copia autentica dell'atto di godimento in usufrutto o in uso da parte di terzi, dichiarazione di inabitabilità da parte del Comune, etc.)

    La documentazione sopra indicata deve essere riferita alla data dell'atto pubblico di assegnazione oppure alla data dell'assegnazione provvisoria effettuata con verbale del consiglio di amministrazione della cooperativa.
    2.2.b) L'inoltro all'Assessorato Regionale LL.PP. delle documentazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi deve essere effettuato dalla cooperativa entro 60 giorni dalla data dell'atto pubblico di assegnazione. Anche nel caso di assegnazione provvisoria effettuata dal consiglio di amministrazione, l'inoltro della documentazione deve aver luogo entro 60 giorni. Per le assegnazione provvisorie già effettuate il termine di inoltro è fissato in novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della regione Calabria.

    Si ricorda che l'assegnazione degli alloggi deve essere effettuata entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 457/78, così come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge n. 136/99.
    Si ricorda, inoltre, che entro 60 giorni dalla data dell'atto pubblico di assegnazione, i soci assegnatari dei singoli alloggi devono, a norma dell'art. 12 della convenzione stipulata tra la Regione e gli Istituti di Credito, notificare l'atto stesso all'Assessorato Regionale LL.PP. ed al competente Istituto di Credito.

    2.2.c) L'Assessorato Regionale ai LL.PP. ricevuti dalla cooperativa i documenti relativi ai requisiti soggettivi ed esplicati eventuali accertamenti ritenuti necessari anche attraverso la richiesta di ulteriore documentazione, attesterà il possesso o la non sussistenza dei requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi mediante apposita comunicazione all'Istituto di Credito ed alla cooperativa.
    Nella stessa comunicazione sarà indicato il limite di reddito dell'assegnatario ai fini dell'individuazione del tasso applicabile a decorrere dal momento dell'assegnazione per atto pubblico dell'alloggio.

    2.2.d) L'Istituto di Credito ricevuta la prescritta documentazione di cui ai precedenti punti procederà all'accollo delle quote di mutuo ed ipoteca agli assegnatari degli alloggi dando quindi all'Assessorato Regionale ai LL.PP. le conseguenti comunicazioni di cui all'art. 12 della convenzione.
    2.2.e) L'Assessorato Regionale ai LL.PP. ad avvenuta assegnazione degli alloggi (o comunque dopo la scadenza del termine di due anni dall'ultimazione dei lavori) procederò alla determinazione del contributo globale, riferito all'intervento costruttivo ed in relazione ai limiti di reddito individuati per i singoli assegnatari

    2.2.f) Per le cooperative a proprietà indivisa o per le cooperative miste che realizzano alloggi da assegnare in proprietà indivisa, la procedura individuata è da intendersi modificata nel senso che è soppresso ogni riferimento alla individuazione dei vari limiti di reddito e tassi di interesse, dato che per i soci delle cooperative a proprietà indivisa è individuato un limite massimo di reddito ed un particolare tasso di interesse che non può essere modificato restando sempre titolare del mutuo la cooperativa e non il singolo socio.

    MODELLO RS 1

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n., 445)

    (Modulo Omissis)

    MODELLO RS 2

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

    (Modulo Omissis)

    MODELLO RS 3

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

    (Modulo Omissis)

    ALLEGATO C) - DIRETTIVE E MODALITÀ PROCEDURALI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI A BENEFICIO PREVISTI DAL PROGRAMMA QUADRIENNALE DI EDILIZIA AGEVOLATA 1992/'95 DI CUI ALLA LEGGE 17/2/92 N. 179

    Con deliberazione di G.R. 27/3/98 n. 1817 (pubblicata nel B. U. R. 615/98 n. 41) sono stati. fra l'altro. stabiliti i criteri per la determinazione dei contributi da concedere agli interventi da ammettere a finanziamento riportati nella tabella "A" allegata al provvedimento stesso.
    I criteri suddetti tengono conto del costo convenzionale, riveniente dai relativi quadri tecnici economici (QTE), che si ottiene moltiplicando il costo totale dell'intervento per la superficie complessiva (Se), e del reddito familiare quando n'chiesto. Resta stabilito che nella determinazione dei costo totale dell'intervento (C.T.N.) non saranno ammesse maggiorazioni per differenziale di qualità e per imprevisti; per quanto riguarda invece gli oneri complementari, relativi alle prospezioni geognostiche e all'acquisizione dell'area e urbanizzazioni questi possono essere riconosciuti anche in misura superiore a quanto previsto. purché opportunamente documentati e fermo restando il limite massimo previsto per il suddetto (C.T.N.). Resta stabilito. inoltre, che il contributo massimo da concedere non potrà essere superiore a quello indicato nei vari provvedimenti di individuazione degli operatori ammissibili a beneficio.

    Per quanto riguarda gli interventi da finanziare per le tipologie 3.3A/C e 33.31, fatto salvo quanto precisato nel precedente capoverso, si precisa che l'importo totale dei contributi per ogni singolo intervento non potrà comunque essere superiore al valore medio già previsto nelle promesse di finanziamento, moltiplicato per il numero degli alloggi ammessi. Le eventuali riduzioni di contributo, per le unità immobiliari, il cui costo convenzionale superi il suddetto limite medio, saranno operate in proporzione.

    Modalità di erogazione del contributo

    Il contributo concesso in un'unica soluzione, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3 dei D.M. 5/8/94. può essere erogato in corso di realizzazione dell'intervento, in due rate di uguale im
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