Delib. G.R. 06/11/2001 n.2602
L.R. 44/97, art. 40. Determinazione quote canone locativo per spese generali, di amministrazione e manutenzione alloggi E.R.P.
- Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Marche
- Categorico Leggi: Edilizia - Residenziale
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
1. ai sensi dell'art. 40 della L.R. 44/97 di determinare, per l'anno 2002, i massimali delle quote di cui alle lettere b) e c) dell'art. 19 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 nelle misure di seguito specificate:
L. 18.525 a vano/mese per la quota b) - spese generali e di amministrazione;
L. 9.846 a vano mese per la quota c) - spese di manutenzione;
2. di stabilire che gli Istituti autonomi case popolari, con provvedimento motivato, hanno facoltà di modificare i predetti massimali fermi restando il versamento alla gestione speciale della quota dello 0,50 per cento annuo del valore locativo degli alloggi e il mantenimento di risorse adeguate per la manutenzione del patrimonio abitativo pubblico in gestione;
3. di stabilire che in ogni caso gli Istituti autonomi case popolari sono tenuti a comunicare al Servizio edilizia pubblica della Giunta regionale i provvedimenti di determinazione delle quote b) e c) in argomento.
omissis
DELIBERA
1. ai sensi dell'art. 40 della L.R. 44/97 di determinare, per l'anno 2002, i massimali delle quote di cui alle lettere b) e c) dell'art. 19 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 nelle misure di seguito specificate:
L. 18.525 a vano/mese per la quota b) - spese generali e di amministrazione;
L. 9.846 a vano mese per la quota c) - spese di manutenzione;
2. di stabilire che gli Istituti autonomi case popolari, con provvedimento motivato, hanno facoltà di modificare i predetti massimali fermi restando il versamento alla gestione speciale della quota dello 0,50 per cento annuo del valore locativo degli alloggi e il mantenimento di risorse adeguate per la manutenzione del patrimonio abitativo pubblico in gestione;
3. di stabilire che in ogni caso gli Istituti autonomi case popolari sono tenuti a comunicare al Servizio edilizia pubblica della Giunta regionale i provvedimenti di determinazione delle quote b) e c) in argomento.