Delib.G.R. 07/03/2005 n. 260
L.R. 20/00. Ord. P.C.M. 3274/03. Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e relativi adempimenti. Recepimento Ord. P.C.M. n. 3379/04. Prolungamento del periodo temporale stabilito con il 7° disposto della Delib. G.R. n. 153/04.
- Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Puglia
- Categorico Leggi: Sicurezza - Antisismica
L'Assessore ai LL.PP. - Difesa del Suolo - Risorse naturali, Avv. Mario CARRIERI, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Unità Operativa "Pubbliche calamità - Espropri Sviluppo socio-economico" del Settore LL.PP., confermata dal Responsabile della stessa U.O., dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo e dal Dirigente del Settore LL.PP., riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di governo attribuitele dalle vigenti disposizioni legislative e recependo le analoghe disposizioni recate dall'art. 2 - comma 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, con deliberazione n. 153 adottata nella seduta del 02.03.2004 ha, fra l'altro, introdotto la temporanea facoltà discrezionale dei committenti di nuovi edifici ed opere da realizzare sul territorio regionale, di autorizzare la redazione dei relativi progetti sulla base delle norme tecniche previgenti alla data di applicazione di tale ordinanza, ovvero delle nuove norme tecniche antisismiche approvate con la stessa ordinanza.
La deliberazione G.R. 153/04 consente l'esercizio di tale facoltà per un periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della predetta ordinanza.
Con successiva deliberazione n. 597 adottata nella seduta del 27.04.2004, recependo le analoghe disposizioni recate dall'O.P.C.M. n. 3333 del 23.01.2004, la Giunta regionale ha temporaneamente cancellato l'obbligo della progettazione antisismica, introdotto con il decimo disposto della predetta deliberazione n. 153/'04, per i nuovi edifici ed opere infrastrutturali strategici ai fini della protezione civile e rilevanti ai fini dell'eventuale collasso degli stessi (rientranti nelle apposite tipologie individuate con l'allegato 2 alla stessa deliberazione) da realizzare in zona sismica 4, sostituendolo con la facoltà dei committenti, esercitabile nel predetto periodo temporale, di consentirne discrezionalmente la progettazione "... in conformità alle norme tecniche antisismiche previgenti alla data di applicazione dell'O.P.C.M. n. 3274/03, ovvero in conformità alle norme tecniche approvate con la predetta Ordinanza.".
Il riferimento alle norme tecniche "antisismiche" previgenti, operato con siffatta formulazione, ha indotto una qualche confusione fra alcuni addetti ai lavori, in relazione alla progettazione di nuove opere strategiche e rilevanti da realizzare nella predetta zona sismica 4, corrispondente alla vecchia zona sismicamente non classificata.
Infatti, non vigendo, precedentemente alla data di applicazione dell'O.P.C.M. 3274/03, alcuna norma tecnica "antisismica" per le opere da realizzare nelle zone sismicamente non classificate, bensì vigendo per tali zone solo le ordinarie norme tecniche previste dalla L. 1086/71, la disposizione recata dalla deliberazione G.R. 597/04 è stata interpretata da taluni professionisti nel senso che la progettazione delle nuove opere strategiche e rilevanti da realizzare in zona sismica 4 doveva obbligatoriamente conformarsi alle previgenti norme tecniche antisismiche applicabili alla vecchia zona sismicamente classificata S6 (corrispondente all'attuale zona sismica 3), in analogia a quanto inizialmente stabilito dal decimo disposto della deliberazione G.R. 153/04.
Tale interpretazione, peraltro, travisa l'effettiva finalità della disposizione recata dalla deliberazione GR. 597/04, che deve esattamente ed autenticamente intendersi quale temporanea facoltà discrezionale del committente di consentire la progettazione delle opere di cui trattasi, in conformità alle norme tecniche (ordinarie, previste dalla L. 1086/71) previgenti alla data di applicazione dell'O.P.C.M. 3274/03 nelle zone del territorio regionale non sismicamente classificate.
Qualsivoglia diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la temporanea cancellazione dell'obbligo della progettazione antisismica, espressamente sancita con il medesimo provvedimento di Giunta regionale.
Successivamente, è stata pubblicata sulla G.U.R.I. n. 269 del 16.11.2004 l'ulteriore Ordinanza P.C.M. n. 3379 del 05.11.2004, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile", il cui art. 6 prolunga di sei mesi il periodo temporale fissato con la precedente O.P.C.M. 3274/03 per l'esercizio della suillustrata facoltà discrezionale dei committenti.
A giustificazione di tale prolungamento temporale, l'ordinanza 3379/04 considera "... il rilevante grado di complessità tecnico-scientifica della materia e la natura fortemente innovativa della predetta disciplina ...", tali da imporre l'esigenza di un "... maggiore impulso alle necessarie attività di sperimentazione e di formazione nei confronti della generalità dei soggetti chiamati ... ad utilizzare la predetta normativa ... e favorire la più corretta e proficua applicazione, in tal modo determinando l'esigenza di un più lungo periodo di sperimentazione;".
L'O.P.C.M. 3379/04 considera, altresì, che tale esigenza è stata anche prospettata dai rappresentanti delle Regioni, intervenuti alla riunione dell'apposito tavolo tecnico-politico di protezione civile tenutosi a Roma il 28.09.2004.
Poiché si ritengono condivisibili le considerazioni operate con l'O.P.C.M. n. 3379/04, si propone di recepire il disposto di cui all'art. 6 della stessa, consentendo il prolungamento del termine in esso previsto per l'esercizio della predetta facoltà discrezionale dei committenti, concernente la progettazione di nuove opere da realizzare sul territorio regionale pugliese.
Inoltre, atteso il disposto introdotto con la deliberazione G.R. 597/04, si propone che il medesimo prolungamento temporale sia consentito anche in ordine alla facoltà discrezionale dei committenti per la progettazione di nuovi edifici ed opere infrastrutturali strategici e rilevanti, ricadenti nelle tipologie individuate con l'allegato 2 alla deliberazione G.R. 153/04, da realizzare sul territorio regionale pugliese.
Infine, allo scopo di evitare erronee interpretazioni del disposto recato dalla deliberazione G.R. 597/04, si propone di precisarne la esatta ed autentica finalità, che deve essere intesa quale temporanea facoltà discrezionale del committente di consentire la progettazione delle opere ricadenti nelle tipologie di cui all'allegato 2 alla deliberazione G.R. 153/04, da realizzare nell'attuale zona sismica 4 (corrispondente alla vecchia zona sismicamente non classificata) del territorio regionale, in conformità alle norme tecniche (ordinarie, previste dalla L. 1086/71) previgenti alla data di applicazione dell'O.P.C.M. 3274/03, ovvero in conformità alle norme tecniche antisismiche approvate con la stessa ordinanza.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, co. 4°, lett. a) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento Responsabile della competente Unità Operativa, dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo e dal Dirigente del Settore;
A voti unanimi espressi nei modi legge
DELIBERA
- di disporre, in recepimento dell'art. 6 dell'O.P.C.M. n. 3379 del 05.11.2004, che la facoltà discrezionale dei committenti di consentire la progettazione di nuove opere da realizzare nel territorio regionale pugliese, in conformità alle norme tecniche previgenti alla data di applicazione dell'O.P.C.M. n. 3274/03, ovvero in conformità alle norme tecniche antisismiche approvate con la stessa ordinanza, può essere esercitata per un complessivo periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione di tale ordinanza e perciò sino al 08.05.2005;
- di disporre che la stessa facoltà discrezionale può essere esercitata dai committenti, sino alla predetta data del 08.05.2005, per la progettazione di nuovi edifici ed opere infrastrutturali strategici e rilevanti, ricadenti nelle tipologie individuate con l'allegato 2 alla deliberazione G.R. 153/04, da realizzare sul territorio regionale pugliese;
- di precisare che la esatta ed autentica finalità del disposto recato dalla precedente deliberazione G.R. n. 597 del 27.04.2004, deve essere intesa quale temporanea facoltà discrezionale del committente di consentire la progettazione delle opere ricadenti nelle tipologie di cui all'allegato 2 alla predetta deliberazione G.R. 153/04, da realizzare nell'attuale zona sismica 4 (corrispondente alla vecchia zona sismicamente non classificata) del territorio regionale, in conformità alle norme tecniche (ordinarie, previste dalla L. 1086/71) previgenti alla data di applicazione dell'O.P.C.M. 3274/03, ovvero in conformità alle norme tecniche antisismiche approvate con la stessa ordinanza;
- di confermare quant'altro e disposto e deliberato con la predette proprie deliberazioni n. 153/04 e n. 597/04.
La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di governo attribuitele dalle vigenti disposizioni legislative e recependo le analoghe disposizioni recate dall'art. 2 - comma 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, con deliberazione n. 153 adottata nella seduta del 02.03.2004 ha, fra l'altro, introdotto la temporanea facoltà discrezionale dei committenti di nuovi edifici ed opere da realizzare sul territorio regionale, di autorizzare la redazione dei relativi progetti sulla base delle norme tecniche previgenti alla data di applicazione di tale ordinanza, ovvero delle nuove norme tecniche antisismiche approvate con la stessa ordinanza.
La deliberazione G.R. 153/04 consente l'esercizio di tale facoltà per un periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della predetta ordinanza.
Con successiva deliberazione n. 597 adottata nella seduta del 27.04.2004, recependo le analoghe disposizioni recate dall'O.P.C.M. n. 3333 del 23.01.2004, la Giunta regionale ha temporaneamente cancellato l'obbligo della progettazione antisismica, introdotto con il decimo disposto della predetta deliberazione n. 153/'04, per i nuovi edifici ed opere infrastrutturali strategici ai fini della protezione civile e rilevanti ai fini dell'eventuale collasso degli stessi (rientranti nelle apposite tipologie individuate con l'allegato 2 alla stessa deliberazione) da realizzare in zona sismica 4, sostituendolo con la facoltà dei committenti, esercitabile nel predetto periodo temporale, di consentirne discrezionalmente la progettazione "... in conformità alle norme tecniche antisismiche previgenti alla data di applicazione dell'O.P.C.M. n. 3274/03, ovvero in conformità alle norme tecniche approvate con la predetta Ordinanza.".
Il riferimento alle norme tecniche "antisismiche" previgenti, operato con siffatta formulazione, ha indotto una qualche confusione fra alcuni addetti ai lavori, in relazione alla progettazione di nuove opere strategiche e rilevanti da realizzare nella predetta zona sismica 4, corrispondente alla vecchia zona sismicamente non classificata.
Infatti, non vigendo, precedentemente alla data di applicazione dell'O.P.C.M. 3274/03, alcuna norma tecnica "antisismica" per le opere da realizzare nelle zone sismicamente non classificate, bensì vigendo per tali zone solo le ordinarie norme tecniche previste dalla L. 1086/71, la disposizione recata dalla deliberazione G.R. 597/04 è stata interpretata da taluni professionisti nel senso che la progettazione delle nuove opere strategiche e rilevanti da realizzare in zona sismica 4 doveva obbligatoriamente conformarsi alle previgenti norme tecniche antisismiche applicabili alla vecchia zona sismicamente classificata S6 (corrispondente all'attuale zona sismica 3), in analogia a quanto inizialmente stabilito dal decimo disposto della deliberazione G.R. 153/04.
Tale interpretazione, peraltro, travisa l'effettiva finalità della disposizione recata dalla deliberazione GR. 597/04, che deve esattamente ed autenticamente intendersi quale temporanea facoltà discrezionale del committente di consentire la progettazione delle opere di cui trattasi, in conformità alle norme tecniche (ordinarie, previste dalla L. 1086/71) previgenti alla data di applicazione dell'O.P.C.M. 3274/03 nelle zone del territorio regionale non sismicamente classificate.
Qualsivoglia diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la temporanea cancellazione dell'obbligo della progettazione antisismica, espressamente sancita con il medesimo provvedimento di Giunta regionale.
Successivamente, è stata pubblicata sulla G.U.R.I. n. 269 del 16.11.2004 l'ulteriore Ordinanza P.C.M. n. 3379 del 05.11.2004, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile", il cui art. 6 prolunga di sei mesi il periodo temporale fissato con la precedente O.P.C.M. 3274/03 per l'esercizio della suillustrata facoltà discrezionale dei committenti.
A giustificazione di tale prolungamento temporale, l'ordinanza 3379/04 considera "... il rilevante grado di complessità tecnico-scientifica della materia e la natura fortemente innovativa della predetta disciplina ...", tali da imporre l'esigenza di un "... maggiore impulso alle necessarie attività di sperimentazione e di formazione nei confronti della generalità dei soggetti chiamati ... ad utilizzare la predetta normativa ... e favorire la più corretta e proficua applicazione, in tal modo determinando l'esigenza di un più lungo periodo di sperimentazione;".
L'O.P.C.M. 3379/04 considera, altresì, che tale esigenza è stata anche prospettata dai rappresentanti delle Regioni, intervenuti alla riunione dell'apposito tavolo tecnico-politico di protezione civile tenutosi a Roma il 28.09.2004.
Poiché si ritengono condivisibili le considerazioni operate con l'O.P.C.M. n. 3379/04, si propone di recepire il disposto di cui all'art. 6 della stessa, consentendo il prolungamento del termine in esso previsto per l'esercizio della predetta facoltà discrezionale dei committenti, concernente la progettazione di nuove opere da realizzare sul territorio regionale pugliese.
Inoltre, atteso il disposto introdotto con la deliberazione G.R. 597/04, si propone che il medesimo prolungamento temporale sia consentito anche in ordine alla facoltà discrezionale dei committenti per la progettazione di nuovi edifici ed opere infrastrutturali strategici e rilevanti, ricadenti nelle tipologie individuate con l'allegato 2 alla deliberazione G.R. 153/04, da realizzare sul territorio regionale pugliese.
Infine, allo scopo di evitare erronee interpretazioni del disposto recato dalla deliberazione G.R. 597/04, si propone di precisarne la esatta ed autentica finalità, che deve essere intesa quale temporanea facoltà discrezionale del committente di consentire la progettazione delle opere ricadenti nelle tipologie di cui all'allegato 2 alla deliberazione G.R. 153/04, da realizzare nell'attuale zona sismica 4 (corrispondente alla vecchia zona sismicamente non classificata) del territorio regionale, in conformità alle norme tecniche (ordinarie, previste dalla L. 1086/71) previgenti alla data di applicazione dell'O.P.C.M. 3274/03, ovvero in conformità alle norme tecniche antisismiche approvate con la stessa ordinanza.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, co. 4°, lett. a) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento Responsabile della competente Unità Operativa, dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo e dal Dirigente del Settore;
A voti unanimi espressi nei modi legge
DELIBERA
- di disporre, in recepimento dell'art. 6 dell'O.P.C.M. n. 3379 del 05.11.2004, che la facoltà discrezionale dei committenti di consentire la progettazione di nuove opere da realizzare nel territorio regionale pugliese, in conformità alle norme tecniche previgenti alla data di applicazione dell'O.P.C.M. n. 3274/03, ovvero in conformità alle norme tecniche antisismiche approvate con la stessa ordinanza, può essere esercitata per un complessivo periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione di tale ordinanza e perciò sino al 08.05.2005;
- di disporre che la stessa facoltà discrezionale può essere esercitata dai committenti, sino alla predetta data del 08.05.2005, per la progettazione di nuovi edifici ed opere infrastrutturali strategici e rilevanti, ricadenti nelle tipologie individuate con l'allegato 2 alla deliberazione G.R. 153/04, da realizzare sul territorio regionale pugliese;
- di precisare che la esatta ed autentica finalità del disposto recato dalla precedente deliberazione G.R. n. 597 del 27.04.2004, deve essere intesa quale temporanea facoltà discrezionale del committente di consentire la progettazione delle opere ricadenti nelle tipologie di cui all'allegato 2 alla predetta deliberazione G.R. 153/04, da realizzare nell'attuale zona sismica 4 (corrispondente alla vecchia zona sismicamente non classificata) del territorio regionale, in conformità alle norme tecniche (ordinarie, previste dalla L. 1086/71) previgenti alla data di applicazione dell'O.P.C.M. 3274/03, ovvero in conformità alle norme tecniche antisismiche approvate con la stessa ordinanza;
- di confermare quant'altro e disposto e deliberato con la predette proprie deliberazioni n. 153/04 e n. 597/04.
Leggi tutti gli approfondimenti sull'antisismica: