Delib.G.R. 07/11/2003 n. 1384

Ord. n. 3274/2003. Art. 2, comma 4. Rischio sismico. Approvazione elenco edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali e del programma temporale delle verifiche.
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Liguria
  • Categorico Leggi: Edilizia - Infrastrutture
  • LA GIUNTA REGIONALE

    Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 - "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 72 della Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 Maggio 2003);
    Atteso che il comma 3, dell'articolo 2 della citata che ordinanza prevede:
    - l'obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

    - le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della sopraccitata ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere indicate nelle zone sismiche di classe 1 e 2 come individuate dalla D.G.R. 530 del 16.05.2003;
    Considerato che, per l'espletamento delle verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, il Dipartimento della protezione civile provvederà, secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3 della stessa ordinanza, ad individuare e rendere disponibili le necessarie fonti di finanziamento;

    Tenuto conto, pertanto, che la valutazione di adeguatezza degli edifici alle norme tecniche antisismiche non è, al momento, sostenuta da finanziamenti statali aggiuntivi e di carattere straordinario nonostante le stime evidenzino necessità economiche di varie centinaia di milioni di Euro a scala nazionale, sia per la preliminare verifica, sia per la successiva realizzazione degli interventi strutturali di adeguamento sismico che si renderanno necessari sugli edifici verificati non conformi ai livelli di sicurezza previsti dalla normativa tecnica;

    Considerato che, ai sensi del successivo comma 4 dell'articolo 2 e in relazione a quanto previsto dal sopraccitato comma 3 del medesimo articolo 2, le regioni per quanto di loro competenza entro sei mesi dalla ridetta ordinanza, e sulla base delle risorse finanziarie disponibili provvedono a:
    - individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al citato comma 3, dell'articolo 2 della medesima ordinanza;
    - elaborare il programma temporale delle verifiche;

    - fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza alla norma;
    Vista la D.G.R. n. 530 del 16.5.2003 che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'ordinanza n. 3274/2003, ha approvato, tra l'altro, la nuova classificazione sismica dei comuni della Regione Liguria, ai fini dei consequenziali adempimenti di competenza regionale;
    Vista la D.G.R. n. 1115 del 12.9.2003 che ha istituito la Commissione rischio sismico con il compito di provvedere tra l'altro:

    - all'elaborazione di uno schema che individui le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
    - all'elaborazione del programma temporale delle verifiche;
    Ravvisata la necessità per l'espletamento dei compiti sopraccitati e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili di provvedere alla definizione delle priorità relative al programma di verifica sismica, identificando nella prima fase del programma regionale i comuni della Regione Liguria a maggior rischio sismico così come individuati dalla D.G.R. n. 530/2003 di classe 2, riservando a fasi ulteriori la prosecuzione del programma negli altri comuni identificati in classe sismica 3 e 4;

    Visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003), con cui ai sensi dell'articolo 2, comma 4 dell'ordinanza n. 3274/2003, sono stati definiti gli elenchi delle opere di competenza statale da assoggettare a verifiche e 3 livelli di verifica tecnica;
    Ritenuto opportuno che gli elenchi delle opere di competenza regionale siano definiti in forma congruente con quelli dello Stato, in modo da rendere i due insiemi coerenti, non sovrapposti e complementari;

    Ritenuto pertanto di dover approvare:
    - gli elenchi degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso secondo lo schema elaborato ed approvato dall'apposita Commissione rischio sismico nella seduta del 28 ottobre 2003, allegati al presente provvedimento quale sue parti integranti e sostanziali;

    - la prima fase del programma temporale delle verifiche allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale che dovrà concludersi entro il 30 gennaio 2004;
    su proposta dell'Assessore incaricato del Settore Protezione Civile ed Emergenze


    DELIBERA

    per le motivazioni specificate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
    1) di approvare gli elenchi degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso allegati al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali;

    2) di approvare la prima fase del programma temporale delle verifiche degli edifici e delle opere di cui al comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale che dovrà concludersi entro il 30 gennaio 2004;
    3) di trasmettere il presente atto agli enti locali ed alle amministrazioni Provinciali della Liguria.

    Elenco A - Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

    Edifici:

    - Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale (*)
    - Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale (*)
    - Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali (*)
    - Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*)
    - Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.)
    - Centri funzionali di protezione civile
    - Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

    - Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
    - Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (*)
    - Centrali operative 118
    - Presidi sanitari
    (*) limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza

    Opere infrastrutturali

    - Vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
    - Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
    - Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica

    - Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)
    - Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
    - Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
    - Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

    Elenco B - Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

    Edifici

    - Asili nido e scuole di ogni ordine e grado
    - Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.)
    - Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.)
    - Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21.10.2003
    - Stadi ed impianti sportivi
    - Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)

    - Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) suscettibili di grande affollamento;
    - Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi

    Infrastrutture

    - Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico;
    - Opere di ritenuta non di competenza statale;
    - Impianti di depurazione.
    Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile

    Programma temporale delle verifiche FASE 1

    - Verifica preliminare degli edifici e delle opere le cui categorie sono indicate negli elenchi A e B allegati alla presente D.G.R. situati nei comuni della Regione Liguria a maggior rischio sismico (classe sismica 2) così come definiti nella D.G.R. 530/2003 utilizzando le schede di verifica tecnica di Livello 0 definite dal Decreto del Capo di Protezione Civile n. 3685 del 21.10.2003
    - Inserimento dei dati acquisiti in un data base di Protezione Civile georeferenziato mediante un sistema informativo geografico (GIS)

    FASE 2

    - Verifiche di sicurezza puntuali (da definirsi in successivi provvedimenti regionali) da effettuare direttamente sugli edifici e sulle opere individuati nella prima fase e che non sono stati realizzati in accordo alla normativa antisismica seguente il 1984;
    - Verifica preliminare degli edifici e delle opere le cui categorie sono indicate negli elenchi A e B allegati alla presente D.G.R. situati nei comuni della Regione Liguria in classe sismica 3 e 4 così come definiti nella D.G.R. 530/2003 utilizzando le schede di verifica tecnica di Livello 0 definite dal Decreto del Capo di Protezione Civile n. 3685 del 21.10.2003

    FASE 3

    - Verifiche di sicurezza puntuali (da definirsi con successivi provvedimenti regionali) da effettuare direttamente su precisi edifici ed opere che per la loro particolarità la commissione rischio sismico ritiene utile inserire in questa fase anche se realizzati nei comuni della Regione Liguria in classe sismica 3 e 4.
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