Delib.G.R. 08/06/2005 n. 891
Atto di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle residenze d'epoca di cui alla L.R. 4.4.1990, n. 13.
- Forma giuridica: Decreto Pres. Giunta regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Umbria
- Categorico Leggi: Edilizia - Beni culturali/Recupero
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
delibera:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare "Atto di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle residenze d'epoca di cui alla l.r. 4 aprile 1990, n. 13", (All. A) allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO: Atto di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle residenze d'epoca di cui alla l.r. 4 aprile 1990, n. 13.
Con L.R. 4 aprile 1990, n. 13, la Regione Umbria istituiva, tra le altre tipologie ricettive, quella delle residenze d'epoca, con la finalità di promuovere un'offerta turistica qualitativamente elevata e congeniale al recupero e all'utilizzo di edifici monumentali e storici di proprietà privata nel rispetto delle loro caratteristiche e della destinazione originaria.
Allo stato attuale risultano autorizzate in Umbria 16 residenze d'epoca di cui buona parte hanno ottenuto la classificazione negli ultimi anni, a dimostrazione che tale tipologia incontra sempre maggiore successo inserendosi in una generale tendenza a collocare l'offerta ricettiva umbra su un livello medio-alto.
È da prevedere per i prossimi mesi un ulteriore rafforzamento di tale tendenza, anche in considerazione del fatto che la realizzazione, riqualificazione ed ampliamento delle residenze d'epoca è tra le tipologie di intervento ammissibili a contributo nell'ambito sia del bando ordinario DOCUP OB. 2 - 2000/2006 - Misura 2.1 - Azione 2.1.4. sia del bando integrato multimisura - filiera turismo ambiente cultura - cod. C4.
Nelle more dell'approvazione del testo unico di riforma della legislazione regionale in materia di turismo, in considerazione delle vetustà della l.r. 13/90 che pone numerosi problemi, non essendo più conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di procedimento amministrativo, semplificazione e autocertificazione, appare necessario procedere all'adozione di un atto di indirizzo in tale direzione.
A ciò va aggiunto il fatto che la procedura dei bandi citati prevede che gli interventi relativi alle residenze d'epoca "ai fini dell'ammissibilità al contributo, sono presi in considerazione solo previa valutazione positiva della Commissione di cui all'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 13".
Tutto questo comporta da un lato che la Commissione stessa sia in grado di svolgere costantemente le proprie funzioni in modo da non rallentare il procedimento amministrativo dei bandi e dall'altro che i richiedenti abbiano chiarezza circa la documentazione da produrre necessaria alla commissione per procedere rapidamente all'istruttoria.
In tale ottica, il Servizio turismo ha proceduto ad elaborare uno schema di "Atto di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle residenze d'epoca di cui alla l.r. 4 aprile 1990, n. 13" (Allegato A) volto a chiarire tutti gli aspetti sopra indicati e articolato nei seguenti punti:
1. composizione e funzionamento della Commissione per la classificazione;
2. requisiti per il conseguimento della classificazione a residenza d'epoca;
3. documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria per la classificazione;
4. procedura per l'accertamento del possesso dei requisiti per la classificazione;
5. sopralluoghi;
6. diritto di accesso.
Si propone pertanto alla Giunta regionale di approvare lo schema di "Atto di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle residenze d'epoca di cui alla l.r. 4 aprile 1990, n. 13" allegato al presente documento istruttorio (All. A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre la pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO A) - ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE D'EPOCA DI CUI ALLA L.R. 4 APRILE 1990, N. 13
Con il presente atto si dettano modalità e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle residenze d'epoca, tipologia ricettiva istituita dalla Regione Umbria con L.R. 4 aprile 1990 n. 13.
Il presente atto ha inoltre la finalità di fornire univoche e chiare indicazioni agli utenti che intendono iniziare il procedimento amministrativo per la classificazione o l'ampliamento di una struttura nella tipologia delle residenze d'epoca con particolare riferimento alla documentazione da allegare alla domanda.
1. Composizione e funzionamento della commissione per la classificazione
La Commissione per la classificazione delle residenze d'epoca è stata ricostituita con deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2004, n. 1774 e successivo D.P.G.R. 10 dicembre 2004, n. 255.
Al fine di garantire il costante funzionamento della Commissione per la classificazione della residenze d'epoca, in caso di assenza o impedimento, il presidente può delegare a svolgere le funzioni il direttore alla cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro. Quest'ultimo può a sua volta delegare il dirigente del Servizio turismo.
Gli stessi, in caso di assenza, impedimento o nel caso di esercizio delle funzioni presidente, sono sostituiti da membri supplenti nominati dalla Giunta regionale.
Il segretario, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal segretario supplente.
La Commissione opera a maggioranza dei suoi componenti.
La Commissione opera anche attraverso sopralluoghi presso le strutture che hanno richiesto la classificazione nella tipologia delle residenze d'epoca.
Delle sedute tenute dalla commissione, ivi compresi i sopralluoghi, il segretario redige apposito verbale, che sarà successivamente allegato al procedimento amministrativo di classificazione.
2. Requisiti per il conseguimento della classificazione a residenza d'epoca
L'art. 1, comma 2 della legge regionale 13/1990 fissa i requisiti necessari alla classificazione delle residenze d'epoca, da riconoscersi ai complessi immobiliari idonei ad un'accoglienza turistico-ricettiva altamente qualificata, in quanto strutture:
1) di particolare pregio storico-architettonico;
2) dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico;
3) inserite in contesti ambientali di particolare valore naturale e paesaggistico.
Il comma 3 dell'art. 1 della legge precisa che "i castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei tre requisiti ricordati, da destinare in tutto o in parte alla ricettività" devono:
- essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione;
- non avere subito interventi lesivi della loro destinazione;
- i lavori di restauro, consolidamento e conservazione non devono averne alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e strutturale.
Il possesso di tutti e tre i requisiti sopra richiamati è condizione indispensabile ai fini del parere positivo alla classificazione nella tipologia delle residenze d'epoca.
3. Documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria per la classificazione
Nell'ottica del miglioramento dell'offerta turistica e della tutela dell'interesse dell'operatore, nonché per rendere più snella ed efficace la procedura istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento finale, la documentazione per la richiesta di classificazione di una struttura ricettiva nella particolare tipologia delle residenze d'epoca, ai sensi della normativa vigente, è la seguente:
a) domanda in carta semplice sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (in caso di società), ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
b) planimetria dell'immobile con indicazione dell'uso a cui ciascun locale è destinato: consiste in un elaborato grafico dello stato attuale dell'immobile;
c) dichiarazione di attrezzatura: si intende, con tale definizione, la dotazione di spazi, mezzi e strumenti di cui la struttura dispone, atti a qualificare i servizi resi ai turisti (ad ex. televisori, aria condizionata, telefoni, impianti e attrezzature sportive, etc.).
d) autocertificazione dell'iscrizione al registro imprese della Camera di commercio competente in caso di società.
Alla luce dei requisiti necessari per la classificazione esplicitati al precedente punto 2), il richiedente, nel proprio interesse, può produrre, anche su richiesta della Commissione, tutta l'ulteriore documentazione che ritenga utile ai fini della conclusione dell'istruttoria, come in particolare:
- relazione storico-artistica e tecnica dalla quale risultino gli interventi eseguiti nel tempo sull'immobile, nonché le caratteristiche dello stesso e del contesto in cui è collocato;
- elenco degli arredi con la specificazione se trattasi di arredi d'epoca o di particolare livello artistico;
- documentazione fotografica su carta o su supporto magnetico della residenza nel suo complesso (esterni ed interni) e del contesto ambientale in cui la stessa è collocata.
4. Procedura per l'accertamento del possesso dei requisiti per la classificazione
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni la responsabilità dei procedimenti amministrativi relativi alla classificazione delle strutture ricettive nella tipologia delle residenze d'epoca è assegnata alla Sezione IV del Servizio turismo, denominata "Organizzazione e qualificazione dell'offerta turistica".
La suddetta sezione compie un'istruttoria formale sulle domande pervenute al fine di verificare la presenza di tutta la documentazione richiesta. In caso di mancanza o di insufficienza della stessa invita il richiedente alle necessarie integrazioni, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
La documentazione viene trasmessa alla Commissione per la classificazione delle residenze d'epoca per gli adempimenti di propria competenza.
L'attività della Commissione si svolge in due fasi:
1) esame della documentazione allegata alla richiesta di classificazione;
2) sopralluogo presso l'immobile da classificare. La commissione può richiedere la presenza al sopralluogo di un tecnico del Comune competente al successivo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
5. Sopralluoghi
A) Ai fini della classificazione.
Il sopralluogo viene disposto nei modi seguenti: la struttura oggetto del sopralluogo deve essere immediatamente e completamente fruibile sia con riferimento agli spazi esterni che ai locali interni, alle attrezzature e agli arredi.
Nel caso in cui la struttura sia stata interessata da interventi edilizi, il sopralluogo viene effettuato a completamento di tutti i lavori di ristrutturazione e riqualificazione riferiti sia all'immobile che alle pertinenze dello stesso, nonché a completamento delle operazioni di approntamento delle attrezzature e di arredo.
B) Sopralluoghi preventivi.
Anche se richiesti formalmente, non vengono effettuati in quanto non previsti dalla legge.
In ogni caso, al fine di indirizzare le scelte degli imprenditori attraverso un'attività di supporto tecnico, la Commissione convoca il singolo operatore che lo richieda illustrando in maniera dettagliata i contenuti e le finalità della l.r. 13/1990.
6. Diritto di accesso
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ai procedimenti di cui al presente atto è disciplinato ai sensi della normativa vigente.
omissis
delibera:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare "Atto di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle residenze d'epoca di cui alla l.r. 4 aprile 1990, n. 13", (All. A) allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO: Atto di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle residenze d'epoca di cui alla l.r. 4 aprile 1990, n. 13.
Con L.R. 4 aprile 1990, n. 13, la Regione Umbria istituiva, tra le altre tipologie ricettive, quella delle residenze d'epoca, con la finalità di promuovere un'offerta turistica qualitativamente elevata e congeniale al recupero e all'utilizzo di edifici monumentali e storici di proprietà privata nel rispetto delle loro caratteristiche e della destinazione originaria.
Allo stato attuale risultano autorizzate in Umbria 16 residenze d'epoca di cui buona parte hanno ottenuto la classificazione negli ultimi anni, a dimostrazione che tale tipologia incontra sempre maggiore successo inserendosi in una generale tendenza a collocare l'offerta ricettiva umbra su un livello medio-alto.
È da prevedere per i prossimi mesi un ulteriore rafforzamento di tale tendenza, anche in considerazione del fatto che la realizzazione, riqualificazione ed ampliamento delle residenze d'epoca è tra le tipologie di intervento ammissibili a contributo nell'ambito sia del bando ordinario DOCUP OB. 2 - 2000/2006 - Misura 2.1 - Azione 2.1.4. sia del bando integrato multimisura - filiera turismo ambiente cultura - cod. C4.
Nelle more dell'approvazione del testo unico di riforma della legislazione regionale in materia di turismo, in considerazione delle vetustà della l.r. 13/90 che pone numerosi problemi, non essendo più conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di procedimento amministrativo, semplificazione e autocertificazione, appare necessario procedere all'adozione di un atto di indirizzo in tale direzione.
A ciò va aggiunto il fatto che la procedura dei bandi citati prevede che gli interventi relativi alle residenze d'epoca "ai fini dell'ammissibilità al contributo, sono presi in considerazione solo previa valutazione positiva della Commissione di cui all'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 13".
Tutto questo comporta da un lato che la Commissione stessa sia in grado di svolgere costantemente le proprie funzioni in modo da non rallentare il procedimento amministrativo dei bandi e dall'altro che i richiedenti abbiano chiarezza circa la documentazione da produrre necessaria alla commissione per procedere rapidamente all'istruttoria.
In tale ottica, il Servizio turismo ha proceduto ad elaborare uno schema di "Atto di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle residenze d'epoca di cui alla l.r. 4 aprile 1990, n. 13" (Allegato A) volto a chiarire tutti gli aspetti sopra indicati e articolato nei seguenti punti:
1. composizione e funzionamento della Commissione per la classificazione;
2. requisiti per il conseguimento della classificazione a residenza d'epoca;
3. documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria per la classificazione;
4. procedura per l'accertamento del possesso dei requisiti per la classificazione;
5. sopralluoghi;
6. diritto di accesso.
Si propone pertanto alla Giunta regionale di approvare lo schema di "Atto di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle residenze d'epoca di cui alla l.r. 4 aprile 1990, n. 13" allegato al presente documento istruttorio (All. A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre la pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO A) - ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE D'EPOCA DI CUI ALLA L.R. 4 APRILE 1990, N. 13
Con il presente atto si dettano modalità e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle residenze d'epoca, tipologia ricettiva istituita dalla Regione Umbria con L.R. 4 aprile 1990 n. 13.
Il presente atto ha inoltre la finalità di fornire univoche e chiare indicazioni agli utenti che intendono iniziare il procedimento amministrativo per la classificazione o l'ampliamento di una struttura nella tipologia delle residenze d'epoca con particolare riferimento alla documentazione da allegare alla domanda.
1. Composizione e funzionamento della commissione per la classificazione
La Commissione per la classificazione delle residenze d'epoca è stata ricostituita con deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2004, n. 1774 e successivo D.P.G.R. 10 dicembre 2004, n. 255.
Al fine di garantire il costante funzionamento della Commissione per la classificazione della residenze d'epoca, in caso di assenza o impedimento, il presidente può delegare a svolgere le funzioni il direttore alla cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro. Quest'ultimo può a sua volta delegare il dirigente del Servizio turismo.
Gli stessi, in caso di assenza, impedimento o nel caso di esercizio delle funzioni presidente, sono sostituiti da membri supplenti nominati dalla Giunta regionale.
Il segretario, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal segretario supplente.
La Commissione opera a maggioranza dei suoi componenti.
La Commissione opera anche attraverso sopralluoghi presso le strutture che hanno richiesto la classificazione nella tipologia delle residenze d'epoca.
Delle sedute tenute dalla commissione, ivi compresi i sopralluoghi, il segretario redige apposito verbale, che sarà successivamente allegato al procedimento amministrativo di classificazione.
2. Requisiti per il conseguimento della classificazione a residenza d'epoca
L'art. 1, comma 2 della legge regionale 13/1990 fissa i requisiti necessari alla classificazione delle residenze d'epoca, da riconoscersi ai complessi immobiliari idonei ad un'accoglienza turistico-ricettiva altamente qualificata, in quanto strutture:
1) di particolare pregio storico-architettonico;
2) dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico;
3) inserite in contesti ambientali di particolare valore naturale e paesaggistico.
Il comma 3 dell'art. 1 della legge precisa che "i castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei tre requisiti ricordati, da destinare in tutto o in parte alla ricettività" devono:
- essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione;
- non avere subito interventi lesivi della loro destinazione;
- i lavori di restauro, consolidamento e conservazione non devono averne alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e strutturale.
Il possesso di tutti e tre i requisiti sopra richiamati è condizione indispensabile ai fini del parere positivo alla classificazione nella tipologia delle residenze d'epoca.
3. Documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria per la classificazione
Nell'ottica del miglioramento dell'offerta turistica e della tutela dell'interesse dell'operatore, nonché per rendere più snella ed efficace la procedura istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento finale, la documentazione per la richiesta di classificazione di una struttura ricettiva nella particolare tipologia delle residenze d'epoca, ai sensi della normativa vigente, è la seguente:
a) domanda in carta semplice sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (in caso di società), ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
b) planimetria dell'immobile con indicazione dell'uso a cui ciascun locale è destinato: consiste in un elaborato grafico dello stato attuale dell'immobile;
c) dichiarazione di attrezzatura: si intende, con tale definizione, la dotazione di spazi, mezzi e strumenti di cui la struttura dispone, atti a qualificare i servizi resi ai turisti (ad ex. televisori, aria condizionata, telefoni, impianti e attrezzature sportive, etc.).
d) autocertificazione dell'iscrizione al registro imprese della Camera di commercio competente in caso di società.
Alla luce dei requisiti necessari per la classificazione esplicitati al precedente punto 2), il richiedente, nel proprio interesse, può produrre, anche su richiesta della Commissione, tutta l'ulteriore documentazione che ritenga utile ai fini della conclusione dell'istruttoria, come in particolare:
- relazione storico-artistica e tecnica dalla quale risultino gli interventi eseguiti nel tempo sull'immobile, nonché le caratteristiche dello stesso e del contesto in cui è collocato;
- elenco degli arredi con la specificazione se trattasi di arredi d'epoca o di particolare livello artistico;
- documentazione fotografica su carta o su supporto magnetico della residenza nel suo complesso (esterni ed interni) e del contesto ambientale in cui la stessa è collocata.
4. Procedura per l'accertamento del possesso dei requisiti per la classificazione
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni la responsabilità dei procedimenti amministrativi relativi alla classificazione delle strutture ricettive nella tipologia delle residenze d'epoca è assegnata alla Sezione IV del Servizio turismo, denominata "Organizzazione e qualificazione dell'offerta turistica".
La suddetta sezione compie un'istruttoria formale sulle domande pervenute al fine di verificare la presenza di tutta la documentazione richiesta. In caso di mancanza o di insufficienza della stessa invita il richiedente alle necessarie integrazioni, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
La documentazione viene trasmessa alla Commissione per la classificazione delle residenze d'epoca per gli adempimenti di propria competenza.
L'attività della Commissione si svolge in due fasi:
1) esame della documentazione allegata alla richiesta di classificazione;
2) sopralluogo presso l'immobile da classificare. La commissione può richiedere la presenza al sopralluogo di un tecnico del Comune competente al successivo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
5. Sopralluoghi
A) Ai fini della classificazione.
Il sopralluogo viene disposto nei modi seguenti: la struttura oggetto del sopralluogo deve essere immediatamente e completamente fruibile sia con riferimento agli spazi esterni che ai locali interni, alle attrezzature e agli arredi.
Nel caso in cui la struttura sia stata interessata da interventi edilizi, il sopralluogo viene effettuato a completamento di tutti i lavori di ristrutturazione e riqualificazione riferiti sia all'immobile che alle pertinenze dello stesso, nonché a completamento delle operazioni di approntamento delle attrezzature e di arredo.
B) Sopralluoghi preventivi.
Anche se richiesti formalmente, non vengono effettuati in quanto non previsti dalla legge.
In ogni caso, al fine di indirizzare le scelte degli imprenditori attraverso un'attività di supporto tecnico, la Commissione convoca il singolo operatore che lo richieda illustrando in maniera dettagliata i contenuti e le finalità della l.r. 13/1990.
6. Diritto di accesso
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ai procedimenti di cui al presente atto è disciplinato ai sensi della normativa vigente.